Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4246 - Sezione 2)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Concorso di richieste di consegna).

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.
2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.
3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.
(Concorso di richieste di consegna).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. - (Decisione in caso di concorso di richieste). - 1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tal fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale.
2. Ai fini della decisione di cui al comma 1, la corte può chiedere una consulenza all'Eurojust.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).