Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCIA (4431-4436)

(A.C. 4246 - Sezione 1)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:
a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;
b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

ART. 19.
(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: alle persone oggetto fino alla


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fine della lettera, con le seguenti: che le persone oggetto del mandato di arresto europeo abbiano potuto avere effettiva conoscenza del procedimento a loro carico.
19. 50. Sinisi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: una revisione della pena fino alla fine della lettera con le seguenti: misure compatibili con le finalità rieducative della pena irrogata.
19. 51. Sinisi.