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F)
risulta presentato un contrassegno composito da parte della neo formazione politica «Lista per l'abolizione dello scorporo - Federazione dei Verdi verdi - Verdi federalisti», in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004;
questo contrassegno composito vede il simbolo originario della «Lista per l'abolizione dello scorporo» disegnato in proporzioni minime e riportato in modo appena percettibile all'interno del ben visibile simbolo unificato dei Verdi federalisti e dei Verdi verdi;
con tale espediente la formazione politica appena nata risulterebbe esonerata, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, grazie alla modifica approvata con l'articolo 4 della legge 8 aprile 2004, n. 90, dalla sottoscrizione delle firme per la presentazione dei candidati alle elezioni europee;
secondo gli interroganti, è del tutto singolare, ma altamente significativo, che il contrassegno in questione, che consentirebbe l'esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione di liste di candidati al Parlamento europeo, si trovi riportato - graficamente e cromaticamente - in maniera del tutto marginale e impercettibile, anche per le dimensioni che le rispettive componenti grafiche assumono al suo interno;
l'uso dell'espressione letterale «Verdi», ripetuta peraltro due volte (quasi, secondo gli interroganti, a voler insinuare il concetto di autenticità ed unicità), e l'uso di colori uguali a quelli utilizzati nel contrassegno della Federazione dei Verdi (si fa presente che la sovrapponibilità grafica dei due simboli è evidentemente superiore al 50 per cento) sono, ad avviso degli interroganti, palesemente in contrasto con l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
alle scorse elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio provinciale di Roma, la Federazione dei Verdi presentò ricorso avverso l'accettazione dei simboli dei Verdi federalisti e dei Verdi verdi, ottenendo l'accoglimento dell'istanza di sospensione da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Su richiesta del prefetto Del Mese, per senso di responsabilità istituzionale, nell'intento di salvaguardare l'interesse generale e per scongiurare l'ipotesi di rinvio delle elezioni, la Federazione dei Verdi ritirò il ricorso sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con le liste concorrenti, al quale, evidentemente, non è stata riconosciuta da tutte le parti la stessa valenza politica;
nel caso in questione, l'evidente uso strumentale del contrassegno della «Lista per l'abolizione dello scorporo», organizzazione che tutti sanno non avere alcuna consistenza politica effettiva, dimostra palesemente, ad avviso degli interroganti, l'intento di disturbo al fine di confondere gli elettori verdi, con maggior pregiudizio, rispetto alle elezioni amministrative, poiché in queste ultime la presenza del candidato a presidente poteva costituire una, seppur minima, chiarezza di distinzione;
l'uso strumentale del contrassegno della «Lista per l'abolizione dello scorporo», con l'obiettivo di essere esonerati dalla raccolta delle firme, è sintomo evidente del fatto che l'unico dato che accomuna Verdi verdi e Verdi federalisti è la volontà di danneggiare la Federazione dei Verdi: entrambe le formazioni sono prive di rappresentanza politica tale da consentire loro l'esonero della sottoscrizione e non sarebbero in grado di raccogliere le firme necessarie, non essendo radicate territorialmente ed essendo irrilevanti sul piano politico;
il rischio di indurre in errore l'elettore è palesemente evidente, considerato il fatto che le formazioni politiche Verdi federalisti e Verdi verdi sono completamente sconosciute all'elettorato italiano, non avendo alcuna rilevanza politica, né in termini di rappresentanza istituzionale significativa, né in termini di presenza sui media locali e nazionali -:
se non ritenga opportuno sottoporre all'esame della commissione elettorale la necessità di ricusare il simbolo della neo formazione politica «Lista per l'abolizione dello scorporo - Federazione dei Verdi verdi - Verdi federalisti», in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004, in quanto palesemente in contrasto con l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
se non ritenga opportuno intervenire per tutelare la formazione politica «Federazione dei Verdi», in quanto oggetto di quella che, agli interroganti, appare una vera e propria truffa ripetuta nel corso degli anni;
se non ritenga opportuno verificare l'effettiva esistenza della formazione politica «Lista per l'abolizione dello scorporo - Federazione dei Verdi verdi - Verdi federalisti», anche tenuto conto dell'assenza di una qualsiasi rappresentanza parlamentare italiana ed europea, alla luce della modifica approvata con l'articolo 4 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in base alla quale risulterebbe esonerata dalla raccolta firme per le prossime elezioni europee;
se non ritenga opportuno, anche alla luce di quanto avvenuto in passato, dare indicazioni più precise sui parametri di confondibilità dei simboli e sull'uso di espressioni letterali costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito di riferimento, per rendere effettivamente applicabile il quarto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3-03306)
(27 aprile 2004)