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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Calvi, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato: Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Cola, ha facoltà di svolgere la relazione.
SERGIO COLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame è stata già approvata sette mesi fa, il 15 ottobre 2003, dalla II Commissione permanente del Senato in sede deliberante, con una sola astensione. Ci saremmo, per la verità, aspettati un analogo percorso nella Commissione giustizia della Camera, ma ciò non è stato possibile per incomprensibili motivi, tanto più che la proposta di legge è di iniziativa del senatore Calvi.
Tale proposta interviene in materia di sospensione condizionale della pena e di riabilitazione del condannato, muovendosi sostanzialmente nella prospettiva di una riduzione degli attuali termini per l'applicazione dei due istituti ritenuti troppo onerosi ed in contrasto con il principio del favor rei. Vorrei aggiungere un altro aspetto disatteso nel dibattito svoltosi al Senato, che ritengo di non secondaria importanza, come sa il sottosegretario per la giustizia, onorevole Valentino.
Un'altra delle ragioni a sostegno del provvedimento si rinviene nel danno che dalla lunghezza dei processi può derivare a coloro che purtroppo hanno avuto a che fare con la giustizia ed hanno avuto una condanna con la sospensione condizionale della pena. Immaginiamo una persona imputata di un reato di secondaria importanza, o comunque non grave, dato che la pena è inferiore ai due anni di reclusione (il termine massimo entro il quale
può essere concessa la sospensione condizionale della pena), che si vede giudicare a distanza di sette, otto, nove, dieci anni; dopo di che, deve attendere altri cinque anni di sospensione condizionale (per un totale di 15 anni, quindi quasi una mezza vita) per poi poter sperare in una riabilitazione. Onestamente parlando, è un iter gravoso, soprattutto se connesso ad ipotesi delittuose certamente non allarmanti.
Questa è un'altra delle ragioni, che ho voluto rassegnare all'attenzione dell'Assemblea, a sostegno della fondatezza dei motivi che hanno indotto il senatore Calvi a presentare questa proposta di legge. Quest'ultima intende, in particolare, perseguire finalità equitative in relazione ai requisiti necessari alla riabilitazione di persone che hanno usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, attribuendo all'ipotesi indicata carattere speciale rispetto alla disciplina generale della riabilitazione.
Vi è un altro aspetto molto importante, che è stato evidenziato e che vale la pena di sottolineare ulteriormente. Coloro che non si trovano nella condizione di poter usufruire della sospensione condizionale della pena, perché sono gravati da precedenti penali, sono favoriti rispetto agli altri, perché non v'è nessun termine che debba decorrere ai fini della concessione della riabilitazione. Per coloro i quali hanno avuto il beneficio della sospensione condizionale della pena è invece previsto un termine eccessivo, e questo è un altro aspetto che va sottolineato.
Non mi soffermerò sui particolari, ma ritengo sia il caso di ricordare che gli articoli 1 e 2 attengono, rispettivamente, alla modifica degli articoli 163 e 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena. In particolar modo, l'articolo 2 attiene all'ampliamento dei casi di espiazione della pena, soprattutto con riferimento alla nuova sanzione del lavoro socialmente utile (introdotte in occasione della riforma sul giudice di pace), che io ritengo sia estremamente importante ed interessante.
Gli articoli 3 e 4 intervengono sull'istituto della riabilitazione, novellando, rispettivamente, gli articoli 179 e 180 del codice penale. Al riguardo, preannuncio sin da ora che, prima di passare all'esame degli articoli, proporrò una modifica dei termini previsti in tali articoli. Difatti, l'articolo 3 del provvedimento, di modifica dell'articolo 179 del codice penale, prevede una riduzione da cinque a tre anni, con riferimento al decorso temporale generale necessario per la concessione della riabilitazione e da dieci a otto anni nei casi di recidiva aggravata ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.
Vi sono poi ulteriori modifiche, che non starò qui a ricordare, salvo quella di cui all'articolo 5 (che è una norma di coordinamento), che vale la pena di menzionare proprio perché ha comportato un'anomalia nel testo approvato dal Senato, a cui però la Commissione giustizia della Camera ha ritenuto opportuno riparare nei termini che fra poco esporrò.
Questa proposta di legge è stata oggetto di ampia discussione presso la Commissione giustizia e, nell'ambito della discussione, sono nate alcune proposte emendative, che hanno trovato una condivisione pressoché totale. Secondo la prima delle proposte emendative, il termine relativo alle contravvenzioni non era stato ridotto, di modo che ci siamo trovati di fronte ad un testo che riduceva da 5 a 3 anni la sospensione condizionale della pena, ai fini poi della successiva riabilitazione per quanto riguarda i delitti, mantenendo il termine di due anni per le contravvenzioni. Voi mi insegnate che le contravvenzioni costituiscono, sotto il profilo dell'allarme sociale, fatti quasi irrilevanti, tant'è che sono oggetto di continua depenalizzazione: mantenere ancora il termine di due anni, a mio modo di vedere, sarebbe stato estremamente iniquo. Pertanto, su mia proposta e con riferimento ad un emendamento specificatamente proposto dall'onorevole Onnis, è stato previsto di ridurre questo termine da due ad un anno.
Si prospettavano altre due situazioni anomale: la prima è quella riguardante i minorenni. A tale riguardo, non si poteva non operare un distinguo tra maggiorenni e minorenni ai fini della riduzione della
pena: il termine stabilito per i minorenni, portato da cinque a tre anni, è stato ridotto ulteriormente a due anni. È stata adottata questa soluzione anche per gli infraventunenni e gli ultrasettantenni, non essendovi soverchia differenza tra chi ha 18 anni e chi ne ha 19, 20 o 21, e chi magari si è comportato in maniera ineccepibile nel corso della sua vita ed ha avuto una disavventura a 70 anni oppure, onorevole Valentino, questa disavventura l'ha avuta dopo che ha commesso delitti a 55 anni ed ha aspettato 15 anni per la definizione del processo.
Con l'articolo 5 è stata poi modificata, come appena ricordato, un'anomalia: originariamente, infatti, si prevedeva l'applicazione dei nuovi obblighi solamente con riferimento al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale. La proposta di legge intendeva, invece, riferirsi a tutte le ipotesi di cui all'articolo 165 (sia al primo sia al secondo comma). Si è trattato di una disattenzione alla quale riteniamo aver posto gli opportuni ripari.
Vorrei sottoporre all'attenzione del sottosegretario un'ultima considerazione, originata da un'intuizione, indubbiamente apprezzabile, dell'onorevole Pisapia, che ho fatto mia senza alcuna esitazione
La giurisprudenza di legittimità nell'ultimo periodo ha, a mio avviso, posto riparo ad una ingiustizia sostanziale: è possibile applicare la sospensione condizionale della pena fino ai limiti di due anni di reclusione. In precedenza, al periodo di due anni di reclusione si cumulava anche la pena dell'ammenda o della multa, di modo che, se si fosse superato, attraverso i calcoli di commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva, il periodo di due anni di reclusione, la concessione della sospensione condizionale della pena non era consentita.
In un primo momento, ho accantonato la proposta dell'onorevole Pisapia, non potendosi considerare ratione materiae con riferimento al contesto, ma ho poi rivisto il mio giudizio, ritenendola meritevole della massima considerazione, anche perché la proposta dell'onorevole Pisapia tende ad applicare la sospensione condizionale della pena solo alla pena detentiva e non anche alla pena pecuniaria. È un messaggio estremamente favorevole. Sarò quindi promotore della riproposizione del suddetto emendamento (lo proporrò come emendamento della Commissione).
Sulla scorta di quest'ulteriore modifica, ritengo di aver svolto un buon lavoro, che si sarebbe potuto esaurire direttamente in Commissione, in quanto sussistevano tutti i presupposti per l'approvazione del provvedimento in sede legislativa.
Non so per quale motivo non si sia proceduto in tal senso, ma, comunque, abbiamo la possibilità di recuperare il tempo perduto approvando celermente in Assemblea questa proposta di legge che dovrà, gioco forza, essere trasmessa nuovamente al Senato, perché saranno apportate modifiche di una certa importanza.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, nel riservarmi di intervenire in sede di replica, avverto l'esigenza di esprimere il più vivo apprezzamento per l'intervento del relatore, onorevole Cola.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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