Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 464 del 10/5/2004
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Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici (4935) (ore 16,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4935)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Stradella.

FRANCESCO STRADELLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si potrebbe rinviare la lettura al testo già stampato della relazione della VIII Commissione, ma credo che, dal momento che questo provvedimento è stato in parte modificato ed in parte integrato dal lavoro della Commissione, sia opportuno dare lettura dei passaggi più significativi di questa relazione.
Il decreto-legge originariamente presentato dal Governo reca la proroga al 15 luglio 2004 del termine di validità delle attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore ai 150 mila euro.
La finalità del provvedimento è quella di consentire alle SOA di effettuare le prescritte verifiche triennali previste dalla legge e dal relativo regolamento nei confronti dei soggetti esecutori di lavori pubblici, in costanza di validità delle attestazioni agli stessi precedentemente rilasciate, evitando interruzioni della validità delle attestazioni medesime, che non consentirebbero alle imprese, che ne sono in possesso, di partecipare alle gare d'appalto.
Si ricorda in proposito che l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, ha istituito un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, dei lavori pubblici di importo superiore ai 150 mila euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
Tale disposizione prevedeva che la durata della validità delle attestazioni rilasciate dalle SOA fosse non inferiore a due anni e non superiore a tre anni. Il sistema di qualificazione è stato poi definito in un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha disciplinato in concreto le modalità di verifica di detta qualificazione (con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ).
L'articolo 7 della legge 1o agosto 2002, n. 166, ha successivamente modificato il citato articolo 8, portando da tre a cinque anni la durata dell'efficacia delle qualificazioni, introducendo una miniverifica triennale dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale, secondo criteri da definirsi con un apposito regolamento. In attesa dell'emanazione di detto regolamento, il decreto-legge n.355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 4 ha prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del


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Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, la cui scadenza fosse intervenuta prima di tale data.
Nel frattempo, il regolamento in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, recante modifica al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, è stato emanato con apposito decreto del Presidente della Repubblica il 10 marzo 2004 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 13 aprile 2004, entrando quindi in vigore il 28 aprile 2004. Per tali ragioni, si è resa necessaria la proroga al 15 luglio 2004 della validità delle attestazioni rilasciate dalle SOA, tenuto conto che le imprese interessate alla verifica triennale devono proporre, ai sensi di tale regolamento, la relativa domanda almeno 60 giorni prima della scadenza del citato termine triennale e che le SOA devono provvedere alla relativa istruttoria di verifica entro i successivi 30 giorni.
L'VIII Commissione ha proceduto celermente all'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, nonostante i ridotti tempi a disposizione. Nel corso dell'esame, è stato in primo luogo rilevato che la proroga recata dall'articolo 1 del decreto-legge riguarda il termine triennale di validità delle attestazioni rilasciate dalle SOA agli esecutori di lavori pubblici di importo superiore ai 150 mila euro, previsto dall'originaria formulazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Tuttavia, la proroga del termine per la validità delle attestazioni non sembrerebbe essere più necessaria, in quanto è stata portata da tre a cinque anni per tutte le imprese dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004. Analoghe perplessità sono state espresse anche da operatori del settore e dalla stampa specializzata.
Pertanto, è apparso preferibile che la proroga di cui al decreto-legge in esame fosse da intendersi riferita non tanto al termine di scadenza delle attestazioni quanto al termine previsto per la verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale, introdotta dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004. È stata conseguentemente proposta una modifica dell'articolo 1 del decreto-legge che dovrebbe avere risolto ogni dubbio interpretativo.
La Commissione ha poi introdotto due nuovi articoli, diretti a prorogare ulteriori termini in materia di certificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui si darà conto successivamente. In linea generale, occorre comunque osservare che le modifiche proposte dall'VIII Commissione sono finalizzate ad apportare al testo alcuni miglioramenti di carattere tecnico e sostanziale che hanno ricevuto una valutazione positiva anche dei gruppi di opposizione, i quali hanno costantemente assunto, durante il corso dei lavori, un atteggiamento costruttivo e collaborativo.
La I Commissione ha espresso un parere favorevole sia sul testo originario, sia sul nuovo testo del disegno di legge. Per quanto concerne il Comitato per la legislazione, tale organo, nel suo parere, ha formulato una specifica osservazione, il cui contenuto può considerarsi pressoché integralmente recepito dalle modifiche apportate all'articolo 1 del decreto-legge in esame.
Al termine dell'esame in sede referente, l'VIII Commissione ha convenuto di proporre all'Assemblea l'approvazione del testo presentato dal Governo, apportando alcune modifiche ed integrazioni, che riguardano in sostanza i seguenti aspetti: la riformulazione dell'articolo 1 in materia di proroga delle attestazioni rilasciate dalle SOA, che ha correttamente novellato l'articolo 4 del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, riferendo tale proroga alla scadenza dei termini per la verifica triennale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, come di recente modificato dal decreto del Presidente Repubblica n. 93 del 2004; l'introduzione dell'articolo 1-bis, che dispone la proroga dei termini di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, provvedendo a rendere


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nuovamente concreta la facoltà di utilizzo del termine decennale per la documentazione dei requisiti tecnici e finanziari relativi ai lavori appartenenti a categorie di lavori pubblici che fanno riferimento a dighe, centrali elettriche ed impianti di trasformazione e distribuzione di energia, ai fini della qualificazione delle imprese; l'introduzione dell'articolo 1-ter, che intende differire il termine di entrata in vigore della norma di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, come di recente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004, la quale ha richiesto in tema di barriere di sicurezza l'obbligatorio possesso della certificazione di qualità per le imprese che intendono ottenere la qualificazione SOA per l'esecuzione di interventi concernenti la categoria OS12. Tale qualificazione richiede un tempo medio di 14-18 mesi, per cui non era possibile mantenere la scadenza del 1o gennaio 2005. Dunque, abbiamo ritenuto opportuno spostare tale termine al 1o gennaio 2006.
In tal senso, nell'auspicare un confronto parlamentare sereno e costruttivo sul testo proposto, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 107 del 2004 (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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