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dello Stato, sono stati destinati in via esclusiva e permanente al soddisfacimento delle esigenze abitative dei connazionali esuli dalle terre istriane e/o dalle ex colonie-italiane, cui sia stato riconosciuto lo status personale di «Profugo»;
(I.A.C.P.; A.T.E.R. eccetera) ma rientrano nella esclusiva competenza e responsabilità amministrativa dell'Agenzia del demanio - Ministero dell'economia e delle finanze;
del patrimonio indisponibile dello Stato da parte dei vari uffici territoriali dell'Agenzia del Demanio; e tale opposta gestione amministrativa non può che porsi come conseguenza di atti illegittimi degli organi della pubblica amministrazione, configuranti reati penali, e/o reati contabili ai danno dell'Erario;
Enel.sì società del Gruppo Enel, nata con lo scopo di offrire servizi nel campo dell'impiantistica elettrica e degli impianti di riscaldamento, è attualmente presente su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di negozi in franchising che conta più di 600 affiliati;
nell'ultimo anno molti dei suddetti concessionari, in particolare nella regione Sardegna, si sono trovati ad affrontare grossi problemi finanziari, secondo gli stessi, imputabili a diversi fattori tra cui: la mancanza di prodotti concorrenziali proposti in esclusiva dall'affiliante Enel.sì; il mancato trasferimento di know-how e di prodotti e servizi innovativi; l'assenza di iniziative sinergiche tra i diversi concessionari; una inadeguata campagna di comunicazione pubblicitaria - stante la circostanza che la gran parte degli utenti si rivolga ai centri Enel.sì per lamentare problemi legati a eventuali disservizi nella fornitura dell'energia o per accedere ai servizi di Qui Enel (QE) -; una scarsa remuneratività dei lavori relativi ai così detti progetti speciali;
tali presunte inadempienze sembrano essere alla base della costante e progressiva diminuzione in termini economici e di clientela lamentata dalle stesse affiliate, avendo queste denunciato una perdita finanziaria di proporzioni tali da costituire il possibile presupposto per l'avvio di una ondata di licenziamenti;
nonostante le preoccupazioni sollevate da questi operatori del settore relativamente alla gestione complessiva dei contratti di franchising da parte dell'Enel.sì, quest'ultima non sembra a tutt'oggi aver adottato specifici provvedimenti per addivenire ad una soluzione certa delle vertenze in atto in Sardegna, limitandosi a ribadire in un comunicato il buon funzionamento della rete di franchising che nella stessa regione avrebbe creato, a detta della concessionaria, più di 200 nuovi posti di lavoro nell'arco di un triennio -:
se siano a conoscenza dei fatti sopra riportati, e quali valutazioni forniscono dell'operato della società Enel.sì in qualità di affiliante nei suddetti contratti di franchising, avuto particolare riguardo alle pesanti implicazioni che essa potrebbe avere sul piano occupazionale e quali indirizzi e provvedimenti intendano adottare per porre rimedio, qualora riscontrate, alle inadempienze lamentate.
(3-03345)
lo Stato italiano è proprietario degli alloggi costruiti in base all'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale 24 marzo, n. 70) recante norme in materia di «Assistenza a favore dei profughi» (e sue successive integrazioni);
tali fabbricati, a carattere popolare e popolarissimo, costruiti a totale spese
questo è quanto è stato più di recente ribadito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 224 dell'articolo 4 della legge finanziaria 2004 ai sensi del quale: «Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato»; ed infatti l'abrogazione delle norme di settore in favore dei profughi non ha avuto luogo né per espressa disposizione di legge (in quanto nessuna norma statale ha disposto tale abrogazione) né può essere tratta da una supposta incompatibilità tra le norme speciali e la successiva normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1035/1972 (in quanto il nostro ordinamento non consente a norme di carattere generale di abrogare, o anche solo derogare a, norme di natura speciale);
detti fabbricati appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato poiché ricorrono entrambi i requisiti indicati dell'articolo 826 del codice civile italiano: cioè 1) il requisito soggettivo della proprietà pubblica [in capo allo Stato) e 2) il requisito oggettivo della destinazione ad un servizio pubblico (in quanto - citando Cass., SS.UU., 1/10/1980, n. 5332 - «l'attività dello Stato in materia di edilizia popolare integra un vero e proprio servizio pubblico sia per quanto riguarda la finalità (soddisfacimento di un interesse collettivo) sia in ordine al contenuto (prestazione dell'alloggio a determinate categorie di cittadini meno provvedute) sia ancora per il regime giuridico (pubblicistico nella fase di provvista dei mezzi e in quella di attuazione) e così infine anche per quanto attiene al profilo soggettivo (affidamento dell'attività ad un complesso strutturale pubblico)»];
la natura di beni patrimoniali indisponibili degli alloggi per profughi è indiscussa sia nella letteratura giuridica che in giurisprudenza e trova conferma, tra le altre, in Consiglio di Stato parere n. 502/1990; Consiglio di Stato parere n. 48344/1988; TAR Lazio 16 ottobre 2002, Filograno, Gli alloggi degli I.A.C.P.;
gli alloggi di proprietà statale costruiti ai sensi della legge 137 del 1952 (e successive integrazioni) non potendo essere fruiti o detenuti da soggetti che non rivestano la qualifica di profugo, né potendo essere distratti ad altri fini, necessitano in via preliminare di essere dismessi, nelle forme prescritte dalla legge, per essere eventualmente restituiti alla libera disponibilità dello Stato;
la legge italiana non ha mai previsto né consentito la dismissione degli alloggi realizzati per i profughi dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato; avendo lo Stato esclusivamente acconsentito, attraverso l'emanazione di atti normativi distinti e successivi nel tempo, la vendita degli alloggi in favore dei profughi assegnatari, al fine di «risarcire gli esuli di quanto perduto dopo la II Guerra Mondiale e del contributo da essi dato al pagamento del debito di guerra italiano» (vedi relativo emendamento del disegno di legge n. 3076/93);
esiste una sostanziale differenziazione e separazione di disciplina tra il regime da applicare agli immobili di edilizia residenziale pubblica a carattere generico e gli immobili con specifica destinazione ai profughi così come statuito anche da Consiglio di Stato 869 del 2001; Consiglio di Stato 269/2001; TAR Lazio 16 ottobre 2002, Cassazione 25 gennaio 1989, n. 419; Cassazione 10 agosto 1992 n. 9457; Cassazione 4 aprile 1998 n. 3484; Cassazione 13 dicembre 1999 n. 13949;
gli alloggi realizzati per i profughi ex articolo 18 legge 137 del 1952 sono gestiti a livello locale da enti di varia denominazione
a seguito di doglianze, lamentele e reclami provenienti dalla società civile e dai profughi residenti in Firenze, si sono evidenziati comportamenti che, a giudizio dell'interrogante appaiono illegittimi, da parte dell'Agenzia del Demanio nell'amministrazione dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato sub species «case realizzate per i profughi»; comportamenti che, oltre a rappresentare una violazione dei diritti civili dei cittadini profughi, arrecano un gravissimo pregiudizio alle casse dello Stato oltre che un incommensurabile ed insanabile danno all'immagine della pubblica amministrazione; tali comportamenti illegittimi scaturiscono principalmente dal mancato svolgimento di atti di ufficio nella tutela dei beni statali specificamente nel mancato esercizio da parte dell'Agenzia del Demanio Filiale di Firenze, del doveroso indirizzo e controllo sulla gestione degli alloggi per profughi da parte dell'ex ATER di Firenze;
tale mancato controllo ha determinato che 1) l'ATER di Firenze, in concorso con il Comune di Firenze, qualificando erroneamente detti alloggi come di «Edilizia Residenziale Pubblica», ha applicato arbitrariamente la legge regionale in materia di edilizia al comparto delle case dei profughi - retto, invece, da normativa statale speciale; 2) l'ATER di Firenze, in concorso con il Comune fiorentino, ha applicato le norme regionali anche in materia di canone di locazione, costringendo i profughi a pagare di più rispetto a quanto previsto dalla legge statale, e soprattutto disattendendo le norme di legge statale che impongono agli enti gestori di tenere una contabilità distinta per la gestione economia degli alloggi ex articolo 18 legge 137 del 1952; 3) l'ATER di Firenze e il Comune di Firenze, sono arrivati addirittura ad appropriarsi in modo indebito degli alloggi per i profughi: da un lato, sfrattando dalle case gli assegnatari profughi e, dall'altro, coprendo gli alloggi vacanti con assegnazioni derivanti dalle ordinarie graduatorie comunali; 4) il Comune di Firenze, infine, ha emanato un «bando speciale», che a parere dell'interrogante risulta illegittimo, per la destinazione ai profughi delle case statali ex articolo 18 legge 137 del 1952, cercando, neanche troppo celatamente, di veicolare il concetto per cui il vincolo di destinazione funzionale degli alloggi per i profughi fosse scaturito dalla legge finanziaria del 2004 (perché fino al marzo 2004 il Comune di Firenze non aveva provveduto al rispetto della normativa che prevede, fra le altre, l'emanazione di un bando?);
quanto accade a Firenze non si è realizzato in altre regioni, come ad esempio in Piemonte, dove la Filiale piemontese del Demanio si è assicurata di chiarire anche presso gli enti locali (Regione Piemonte, Comune di Torino, Agenzia Territoriale per la Casa di Torino) che gli alloggi costruiti ex articolo 18 legge 137 del 1952, in quanto beni patrimoniali indisponibili dello Stato, erano e rimangono estranei alle norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, e si è da sempre adoperata per la corretta gestione degli alloggi, sia garantendo il rispetto del vincolo di destinazione di questi (partecipando in prima persona alla predisposizione dei bandi speciali per profughi per l'assegnazione di questi alloggi, garantendo i diritti di locazione maturati dai profughi, nonché curando le aspettative dei profughi nelle alienazioni degli alloggi ex legge 560 del 1993), sia controllando la corretta gestione amministrativa degli alloggi (con controlli in merito, ad esempio, ai canoni speciali di locazione previsti per questi alloggi) (risale al 2001 la modifica introdotta nel testo della legge regionale Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 in materia di Edilizia residenziale pubblica volta ad escludere l'applicazione della disciplina regionale gli alloggi costruiti per i profughi ex legge 137 del 1952);
a giudizio dell'interrogante non è assolutamente concepibile e ammissibile un'amministrazione diversificata dei beni
non è accettabile la disparità di trattamento derivante ai cittadini dalla malagestio amministrativa, come non è ammissibile una violazione così plateale dei diritti dei profughi da parte degli organi della pubblica amministrazione -:
quali urgenti iniziative si intendano adottare in merito:
a) alla regolarità delle attività di amministrazione dei beni in oggetto da parte dell'Agenzia del Demanio, valutando come sia potuto accadere che identici beni del patrimonio indisponibile dello Stato abbiano subito un trattamento opposto nell'ambito delle diverse regioni d'Italia ed evidenziando ogni eventuale illecito e/o trasgressione dei doveri d'ufficio ed ogni eventuale inosservanza degli obblighi di servizio, posto in essere dagli impiegati e/o dai funzionari dell'Agenzia e, promuovendo, nel caso in cui si riscontrino tali illegittimità, gli opportuni procedimenti disciplinari;
b) alla rivendicazione dei diritti dominicali dello Stato sulle case dei profughi, recuperando al patrimonio statale tutti i beni di cui sia stato eventualmente spogliato; nonché assicurando il rispetto della peculiare disciplina statale di natura speciale afferente la gestione delle case per i profughi;
c) alla tutela dei diritti dei profughi a fornire in modo esclusivo degli alloggi per essi realizzati, del diritto dei profughi a bandi speciali per l'assegnazione di quegli alloggi che siano predisposti dall'ente proprietario nel pieno rispetto delle normative speciali di settore, del diritto all'acquisto della case alle condizioni di miglior favore ex comma 24 articolo 1 della legge n. 560 del 1993 e soprattutto alla tutela dei diritti all'acquisto maturati in forza della legge n. 560 del 1993 che continuano ad essere non osservati dall'Agenzia del Demanio;
d) alle modalità procedimentali con cui il Ministro vorrà sciogliere il rilevante problema dell'ordine sociale che conseguirà alla riappropriazione degli alloggi statali da parte del Demanio ed in particolar modo all'intimazione di rilascio degli immobili statali che dovrà ordinarsi nei confronti dei «non profughi» sistemati illegittimamente negli alloggi statali ad opera degli enti locali.
(4-09952)