Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 462 del 5/5/2004
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(Iniziative per garantire una corretta interpretazione delle norme della legge finanziaria per il 2004 incidenti sulla realizzazione del programma delle opere strategiche - n. 3-03330)

PRESIDENTE. L'onorevole Abbondanzieri ha facoltà di illustrare l'interrogazione Vigni n. 3-03330 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 5), di cui è cofirmataria.

MARISA ABBONDANZIERI. Signor Presidente, l'interrogazione nasce dal fatto che il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) è bloccato da mesi sulla controversia Fini-Tremonti e, per quanto riguarda le grandi opere, sull'interpretazione che si deve dare ad una norma contenuta nella legge finanziaria per il 2004. Mi riferisco all'articolo 4,


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comma 177, che prevede che i contributi dello Stato per la realizzazione delle opere stesse possano essere solo parziali quando chi esegue l'opera è non la pubblica amministrazione, ma un soggetto privato. Di fatto, la finanza di progetto è ferma al palo: siamo ancora gli slogan. Tant'è che all'ordine del giorno del CIPE del 29 aprile non è stato inserito alcuno degli interventi già istruiti e che riguardano, tra l'altro, la Salerno-Reggio Calabria e il quadrilatero Umbria-Marche. Si tratta di interventi molto importanti e speriamo che la risposta fornisca notizie positive al riguardo.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, devo scusarmi con l'onorevole Abbondanzieri ed anche con i colleghi, perché la mia risposta, purtroppo, è complessa e, forse, anche di difficile comprensione.
La domanda che viene posta concerne l'interpretazione dell'articolo 4, comma 177, della legge finanziaria per il 2004, anche alla luce di ciò che debba intendersi per amministrazione pubblica. Sono stati concordati dai dipartimenti dell'economia e delle finanze i seguenti principi. Non tutti i limiti di impegno costituiscono un concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre opere finanziarie. Nelle specifiche ipotesi in cui i limiti di impegno siano legati alla stipula di mutui da parte di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come definite secondo i criteri di contabilità nazionale (SEC 95), appositamente autorizzati per legge o in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, lo Stato non può accollarsi il pagamento integrale dei relativi oneri.
I limiti di impegno dovrebbero tendenzialmente essere concretizzati mediante l'erogazione dei contributi pluriennali finalizzati alla realizzazione di opere e all'esecuzione di altri interventi.
Il provvedimento di assunzione dell'impegno dovrebbe riguardare l'intera durata del limite di impegno. Le anzidette considerazioni varrebbero anche per gli interventi indicati al comma 134 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.
Il Ragioniere generale dello Stato, con circolare del 5 aprile 2004, n. 13, concernente le autorizzazioni di spesa pluriennali nei limiti di impegno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile, dando per pacifici i seguenti principi, ha precisato, fra l'altro, quanto segue: l'assunzione dell'impegno contabile, obbligazione giuridicamente vincolante per l'erario, non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o di altre operazioni di finanziamento, ma può anche conseguire alla formalizzazione dei relativi atti propedeutici, quali, ad esempio, i contratti, le convenzioni, le intese, gli accordi di programma e quant'altro.
L'impegno dovrà essere assunto attraverso l'invio al coesistente ufficio centrale del bilancio del previsto provvedimento di impegno contabile, nel quale il creditore dovrà essere in ogni caso il beneficiario del limite di impegno e non l'eventuale istituto mutuante.
Discende da quanto sopra descritto che i limiti di impegno dovranno essere intesi come contributi destinati: alla realizzazione di opere e all'esecuzione di altri interventi; al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie.
Resta fermo che, in ogni caso, il creditore dovrà essere il beneficiario del limite di impegno e non l'eventuale istituto mutuante.
Alla luce di quanto suesposto, c'è da ritenere che i principali problemi interpretativi riferiti alla disposizione in esame siano stati risolti e che, salvi specifici approfondimenti su singole questioni, non vi siano più ostacoli all'attività del CIPE.

PRESIDENTE. L'onorevole Abbondanzieri ha facoltà di replicare.

MARISA ABBONDANZIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tono della risposta del ministro Giovanardi conferma non solo la complessità del caso, ma anche


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la difficoltà di immaginare come su un argomento, che vedrebbe lo Stato impegnato per migliaia di miliardi di euro, si possa agire in questo modo. Nella prima parte del suo intervento il ministro ha parlato al condizionale, mentre nella seconda parte lei ci ha detto che il Ragioniere generale dello Stato ha trovato l'escamotage, per cui lo Stato contrae il debito con il soggetto privato e non con la banca. Attraverso tale percorso i problemi, che pure il comma 177 dell'articolo 4 della legge finanziaria per il 2004 pone, sarebbero superati! Intanto, spiegatelo al vostro Presidente del Consiglio dei ministri, al quale, nel momento in cui parla di 93 mila miliardi di vecchie lire attivate per gli interventi delle opere pubbliche, sarà opportuno suggerire una duplice riflessione, in primo luogo con riferimento alla circolare e, secondariamente, con riferimento al termine «attivate», che non comporta automaticamente che i finanziamenti vi siano. Ditegli cioè che se ha comprato lo specchietto della rossa di Maranello, non significa che abbia comprato la Ferrari!
La situazione è assai complicata; in ogni caso, si evince che mancano il 68 per cento delle risorse per completare le opere deliberate dal CIPE, l'88 per cento di quelle per realizzare il piano delle grandi opere, ed infine, mancano i fondi per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Non si finanzia quindi il trasporto pubblico; diminuiscono gli stanziamenti e, se si realizzeranno le tratte autostradali, lo si farà perché gli utenti si vedranno incrementare le tariffe. Credo che la legge sulle grandi opere, di fatto, rischi di rimanere una legge manifesto!

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