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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2766-3440 sezione 4).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, altri colleghi hanno messo in evidenza il disfavore che si percepisce in questo provvedimento nei confronti delle organizzazioni e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986. Non mi soffermerò su questo tema, ma ribadisco che, per i fini annunziati (se sono solo questi), il provvedimento legislativo è davvero una misura impropria, perché reca una modesta regolamentazione che ben poteva essere dettata con strumenti governativi. Il profilo di burocratizzazione del rapporto con le associazioni di protezione ambientale viene confermato anche dall'articolo 2 che pretenderebbe di imporre le procedure di gara ad evidenza pubblica anche laddove esse non sono previste dalle normative comunitarie, cioè sotto soglia.
Noi siamo in linea generale, teorica e pratica, assolutamente favorevoli all'applicazione dei principi di concorsualità e di evidenza pubblica in tutte le occasioni necessarie, perché sappiamo che il rapporto tra i pubblici poteri ed il mercato deve essere regolato esattamente sulla base di una parità di accesso. Tuttavia, immaginare lo svolgimento di gare laddove non sono nemmeno previste dalle normative comunitarie non può non essere inteso come un segnale negativo e di burocratizzazione. È assai singolare che non si effettuino gare nei settori che la cosiddetta «legge obbiettivo» e molti altri provvedimenti, approvati dall'attuale maggioranza, hanno liberalizzato. Le gare non sono infatti previste per il general contractor, per gli affidamenti di incarichi di appalto, per i quali sono invece contemplate dalle normative comunitarie. Ciò è vero al punto che siamo continuamente condannati o richiamati dalla Commissione europea per queste violazioni. Ora, invece, si pretende di prevedere l'obbligo delle gare sotto la soglia comunitaria.
Credo che siamo di fronte ad una concezione realmente distorta del principio di sussidiarietà orizzontale. Si deve comprendere che il rapporto con le associazioni di protezione ambientale, che hanno meritato in questi anni sul campo il loro grado di condivisione della governance ambientale, di qualunque tipo e segno esse siano, non è materia da affrontare esclusivamente in termini accademici.
Sappiamo, infatti, che non possiamo governare le grandi questioni del nostro tempo soltanto attraverso i pubblici poteri ed i modelli autoritativi. Dobbiamo condividere le linee di azione con i cittadini e con le organizzazioni della società che si fanno carico di problemi di utilità generale. Anche questo, ed esattamente questo, è il senso del principio di sussidiarietà orizzontale che abbiamo scritto insieme nella Costituzione.
Se si pensa che il principio di sussidiarietà orizzontale sia rappresentato soltanto dai voucher e dalla distruzione del servizio pubblico per impedire ai cittadini di scegliere e per costringerli a rivolgersi ai servizi privati o alle attività offerte dal mercato, vuol dire che si ha una concezione profondamente non costituzionale di questo valore.
Se occorre maggiore governance ambientale e maggiore condivisione, da parte della società, delle attività e dell'impegno in materia di protezione dell'ambiente nonché di sviluppo sostenibile, appare del tutto assurda la norma contenuta all'articolo 2, che, ripeto, pretende di burocratizzare il rapporto in questione, prevedendo l'obbligo di gare anche laddove questo non sia previsto dalle normative comunitarie e nazionali.
Interpreto come un segno di parziale resipiscenza l'emendamento presentato dal collega Lupi che prevede di riformulare il testo attuale attraverso la previsione della necessità di rispettare il principio dell'evidenza pubblica. Trovo che questo sia un temperamento ed un passo in avanti, che tuttavia è frutto della percezione di quanto errata sia la suddetta norma, che noi proponiamo di abrogare (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
MARIA GABRIELLA PINTO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Vigni 2.1; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Lupi 2.10.
PRESIDENTE. Il Governo?
ROBERTO TORTOLI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Vigni 2.1. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento non accedono all'invito al ritiro rivolto loro.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piglionica. Ne ha facoltà.
DONATO PIGLIONICA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche in questo caso siamo di fronte ad una disposizione che sembra quasi tradire il pensiero di partenza: ciò viene reso più complesso dal successivo emendamento che l'Assemblea si appresta a votare, con il favore della maggioranza e con il nostro voto certamente contrario.
Scrivere che il Ministero dell'ambiente può ricorrere a gare anche sotto soglia è una facoltà che mi pare già la legge attuale non neghi. Chi gli impedisce oggi di ricorrere a gare per importi inferiori ai 200 mila euro? Si può per legge concedere una facoltà che già esiste? Sembra volersi introdurre un elemento di trasparenza, ma si fa un'operazione che, nella migliore delle ipotesi, è inutile.
Con l'emendamento successivo si fa di peggio, perché si dice che si può ricorrere a procedure di evidenza pubblica solo in casi di assoluta necessità. Sembra, cioè, volersi liberalizzare il ricorso alle gare, ma lo si vincola alla dimostrazione - un concetto quasi teologico - dell'assoluta necessità. Bisognerebbe, poi, con un decreto, stabilire quando vi sia la necessità e quando quest'ultima si configuri come assoluta.
Signori miei, cosa stiamo scrivendo? Questo provvedimento è inutile e, se inseriamo una disposizione del genere, diventa dannoso! Credo ci si possa ancora fermare: l'onorevole Lupi potrebbe compiere un gesto di disponibilità, ritirando il suo emendamento ed il relatore potrebbe esprimere un parere favorevole sul nostro emendamento soppressivo.
Stabilire che si può ricorrere a gare anche sotto i 200 mila euro sembra quasi una circolare del Ministero per le politiche comunitarie che invita ad utilizzare anche procedure concorsuali sotto il livello di soglia. Ciò è possibile già oggi! Chi lo impedisce al ministero? Ci vuole una legge per attribuire una facoltà di cui il ministero è già in possesso? Poi, per aggiustare le cose, si precipita la situazione, sollecitando a dimostrare l'assoluta necessità. Un atto di resipiscenza ci porterebbe ad evitare un danno.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.
ERMETE REALACCI. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento in esame per esprimere un giudizio generale su questo provvedimento che, nei vari passaggi in Commissione, è stato depurato degli aspetti più ideologici che il collega Piglionica ricordava essere già ben rappresentati nella relazione di accompagnamento.
Il provvedimento in esame, però, è ancora pregiudizialmente ostile all'associazionismo ambientalista e, al tempo stesso, largamente inutile. I fondi di cui si parla all'articolo 1 non esistono da oltre un decennio. Si introducono misure sotto la spinta di una presunta esigenza di trasparenza, alla quale ci associamo completamente, rispetto alla quale credo che il Ministero dell'ambiente sia già in grado di operare autonomamente. Infatti, che il
Ministero dell'ambiente presenti in Parlamento rendiconti sui fondi assegnati e sulla propria attività è cosa non solo utile, ma anche opportuna: ciò vale per le associazioni ambientaliste, come per altri.
Nel provvedimento in esame, nonostante le modifiche di buon senso intervenute, rimane un punto. È stato eliminato il riferimento alla Corte dei conti che era particolarmente ridicolo, ma è rimasto l'articolo 2. Tale articolo è strano perché, come ricordato dall'onorevole Piglionica, sfonda una porta aperta e perché, come ricordato dall'onorevole Vigni, da parte di un Governo che ha elevato la soglia in casi ben più gravi, si introduce un principio di trasparenza per le associazioni ambientaliste. Gli osservati speciali delle attività del Ministero dell'ambiente sono, infatti, solo le associazioni ambientaliste.
Vorrei fare un ragionamento paradossale: il Ministero dell'ambiente può concedere fondi, ad esempio, ad un'associazione venatoria o ad un'industria petrolchimica, se svolgono azioni positive ai fini ambientali, senza incorrere nella potenzialità, peraltro retorica, di tale articolo. Se, invece, concede fondi ad un'associazione ambientalista, allora bisogna stare attentissimi: quelli sono i nemici!
Vorrei dire al collega Ghiglia che, essendomi occupato molto di associazionismo, quel 30 per cento del singolo contributo non è una cosa astratta, ma quanto prevedono l'Unione europea e tutti i fondi per le associazioni sotto qualsiasi latitudine: è una formula retorica.
Se vogliamo, anche questo potrebbe essere eliminato, dato che si intende semplicemente ribadire la necessità di un provvedimento che riguarda i finanziamenti verso tutte le associazioni e non soltanto verso quelle ambientaliste. Quindi, il motivo per cui noi chiediamo la soppressione di questo articolo sta nel fatto che non può esserci una normativa speciale ed ostile nei confronti delle associazioni ambientaliste. Vorrei dire con franchezza ai colleghi della maggioranza che, se a volte avvertono un'ostilità da parte delle associazioni ambientaliste, cerchino la causa non in oscuri motivi, ma nei propri atti. Voi pensate veramente che se un Governo dell'Ulivo avesse fatto una sanatoria dell'abusivismo edilizio, gli ambientalisti avrebbero applaudito? Non credo proprio! Se voi fate una sanatoria dell'abusivismo edilizio, le critiche che ricevete sono legate al merito delle politiche del Governo. Per questo non è assolutamente giustificato che permangano in questo provvedimento, seppur molto ridotti, elementi di diffidenza che vanno invece ricercati nelle ragioni delle politiche portate avanti dall'attuale Governo (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Vigni. Ne ha facoltà.
FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, vorrei chiedere alla relatrice del provvedimento o all'onorevole Lupi, che è il presentatore dell'emendamento 2.10, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole, di spiegarci come e chi dovrebbe misurare l'assoluta necessità ai fini del rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza (il riferimento naturalmente è alle gare anche sotto la soglia comunitaria). Credo che sarebbe quanto meno doverosa una precisazione, qualora la relatrice ritenesse di non poter proprio modificare il parere espresso (la cosa più saggia che invece sarebbe da fare in questo momento).
MARIA GABRIELLA PINTO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARIA GABRIELLA PINTO, Relatore. Ribadisco, signor Presidente, che la Commissione invita i presentatori a ritirare l'emendamento Vigni 2.1, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Raffaella Mariani. Ne ha facoltà.
RAFFAELLA MARIANI. La nostra richiesta di sopprimere l'articolo 2 si motiva con il fatto - come ha già detto l'onorevole Piglionica - che con il meccanismo della facoltà - di cui il ministro già gode - di scegliere la procedura di evidenza pubblica anche nel caso di gare che sono sotto la soglia comunitaria, si introduce un elemento che non aggiunge nulla, ma semmai può creare elementi di confusione. D'altronde, anche l'emendamento successivo, invece di semplificare, si inerpica nella distinzione di «assoluta necessità», con tutto ciò che essa comporta. Ci troviamo infatti ogni giorno, nelle rispettive Commissioni, a valutare - ci è accaduto non più tardi di una settimana fa in Commissione ambiente - i ricorsi presentati alla Corte costituzionale, con riferimento ad articoli di legge non perfettamente chiari e rispetto a tali ricorsi passiamo settimane svolgendo valutazioni e audizioni. Cerchiamo quindi, con il buonsenso del legislatore, di rendere più chiara e fruibile questa normativa, togliendo ogni riferimento che possa generare confusione anche a chi dovrà applicarlo, quindi neanche al ministero, e che lascerà alla responsabilità degli organismi preposti all'erogazione dei contributi un'interpretazione che diventerà soggettiva, che di volta in volta dovrà trovare conforto con possibili ricorsi ed anche polemiche infinite. Penso infatti che abbiamo anche questo dovere, ogni volta che approviamo una normativa. Ribadiamo che il provvedimento è inutile; ma se proprio si vuole introdurre una nuova normativa, cerchiamo almeno di farlo nella maniera più chiara possibile.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vigni 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 416
Votanti 415
Astenuti 1
Maggioranza 208
Hanno votato sì 203
Hanno votato no 212).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lupi 2.10, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 415
Votanti 352
Astenuti 63
Maggioranza 177
Hanno votato sì 318
Hanno votato no 34).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 421
Votanti 413
Astenuti 8
Maggioranza 207
Hanno votato sì 237
Hanno votato no 176).
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