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nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno;
quinta classe e il docente completava l'orario cattedra con la diciottesima ora a disposizione per supplenze brevi o con attività di supporto e approfondimento;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, all'articolo 8, prevede il titolo di specializzazione, da conseguire al termine di un corso biennale al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione;
in base alla legge n. 341 del 1990, articolo 4, il diploma di specializzazione si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali e i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie; la legge n. 104 del 1992, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13, prevede che per gli alunni con handicap fisici o sensoriali, di tutti i tipi di scuole, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;
la stessa legge al comma 2 dell'articolo 14, prevede che i piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge n. 341 del 1990, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento
il ministero con decreto interministeriale n. 460 del 1998 ha autorizzato le università (presso le quali erano state già attivate le SSIS, divenute abilitanti in itinere), ed anche in convenzione con enti, ad istituire i corsi biennali per le attività di sostegno, in conformità ai programmi del decreto ministeriale n. 226 del 1995, per garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi; tutti gli insegnanti hanno partecipato ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del citato decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), tenutisi, in attesa che venisse avviata la riforma complessiva prevista dalla legge n. 341 del 1990, conseguendo il relativo diploma, previsto dalla legge n. 104 del 1992, che consente loro di esercitare l'attività di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti handicappati nelle scuole;
l'accesso al corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto in seguito al superamento di una selezione finalizzata all'accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico-psicologiche dei partecipanti, perché obiettivo principale è la formazione di docenti motivati e interessati ad un compito educativo assai delicato, che richiede una competenza relazionale, disciplinare e soprattutto metodologica, tale da garantire una professionalità attenta, aperta e flessibile;
la «qualità» dei corsi, verificata dal ministero e dalle università, per la professionalità avanzata che hanno realmente garantito, ha anche giustificato gli elevati costi (10 milioni circa delle vecchie lire) sostenuti dai docenti specializzati;
la professionalità acquisita, durante la frequenza obbligatoria del biennio di specializzazione, si è perfezionata e si è ulteriormente arricchita sul campo poiché tutti i docenti specializzati sono stati nominati subito sui posti di sostegno (con precedenza nelle nomine su tali posti anche con la frequenza del primo anno di corso data la necessità), e costituiscono ormai, da anni, una vera e propria risorsa per i ragazzi in situazione di handicap e per le scuole in cui operano;
la professionalità e l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti consolidatasi negli anni si sta, però, vanificando a causa del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 che non consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti a coloro che, partecipando ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), hanno conseguito l'apposito titolo di specializzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, consente loro di esercitare l'attività didattica di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti con handicap;
lo stesso decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti soltanto agli aspiranti in possesso della specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno agli studenti con handicap che, però, siano anche abilitati all'insegnamento di materie comuni; viene, altresì, consentito l'inserimento nelle graduatorie persino a coloro che pur non avendo conseguito la specializzazione al sostegno entro la data di presentazione della domanda l'avrebbero conseguita entro il 31 maggio 2002;
la VII Commissione permanente della Camera dei deputati, in data 17 luglio 2002, facendosi interprete del danno, che sarebbe derivato agli insegnanti specializzati per il sostegno ai sensi del decreto n. 460 del 1998, ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00023, firmata anche dall'interpellante, con la quale si impegnava il Governo a dare una soluzione al problema degli interessati anche consentendo agli stessi l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004;
con decreto ministeriale del 26 novembre 2002 il ministero ha autorizzato le SSIS per l'iscrizione in soprannumero al secondo anno dei corsi di coloro che erano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, al fine del conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;
nessun ateneo italiano ha dato corso alle disposizioni del decreto ministeriale 26 novembre 2002; anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede un'abbreviazione del percorso degli studi delle SSIS per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;
con la legge n. 124 del 3 maggio 1999 all'articolo 7 comma 1 viene data priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;
come se non bastasse quanto sopra, il 17 aprile 2003 è stato emanato il nuovo decreto dirigenziale per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo senza tenere in alcuna considerazione quanto approvato dalla citata risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) e dagli ordini del giorno, accolti dal Governo, in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 -:
se non ritenga necessario ed urgente emanare direttive che consentano ai docenti specializzati sul sostegno ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 nonché ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999 articolo 7, di conseguire, anche se momentaneamente ancora privi di abilitazione, incarichi che garantiscano la continuità sui posti di sostegno per il prossimo anno scolastico;
se, non ritenga necessario ed urgente, in considerazione dell'attuale fragilità e disomogeneità dell'iter formativo iniziale previsto per i docenti di sostegno e nell'attesa di conseguenti provvedimenti normativi, di dover consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno 2003-2004 a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998.
(4-09908)
l'attuazione dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha obbligato a ricondurre tutte le cattedre a 18 ore di lezione frontale sta creando non pochi problemi di organizzazione interna alle scuole e specialmente nei licei a indirizzo scientifico;
l'intervento di razionalizzazione sta di fatto pregiudicando irreversibilmente la valenza formativa e qualitativa degli alunni che studiano la lingua straniera;
attualmente gli studenti che seguono l'ordinamento del liceo scientifico, studiano la lingua per tre ore la settimana nelle classi prime, per quattro ore nelle classi seconde, per tre ore nelle classi terze, per tre ore nelle classi quarte e per quattro ore nelle classi quinte;
con questo schema le scuole riuscivano a garantire fino all'anno scorso la continuità didattica dalla prima alla
la razionalizzazione costringe gli istituti, per attuare le 18 ore frontali previste a raggruppare le classi non più secondo un criterio di continuità didattica, ma secondo un criterio meramente aritmetico non riuscendo più a garantire agli studenti lo stesso docente per tutta la durata dei corsi di studio;
l'intervento di razionalizzazione ha, di fatto, sacrificato le cattedre degli insegnanti andati in pensione, che sono state ridistribuite anziché essere assegnate a nuovi docenti;
la mera logica del risparmio ha comportato regressione didattica, incertezza tutto a scapito della preparazione degli alunni -:
come intenda procedere per evitare che la razionalizzazione porti inevitabilmente a interrompere il rapporto educativo con i docenti, impossibilitati a programmare obiettivi didattici a medio e lungo termine, creando problemi nella fase di valutazione e venendo a creare di fatto una impossibilità ad aderire a progetti europei pluriennali.
(4-09922)