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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 2).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro 6.71, mentre sulle restanti proposte emendative il parere è contrario.
Ricordo che, dopo la votazione dell'emendamento Valpiana 6.62, sarà posto in votazione l'emendamento 6.100 delle Commissioni, sul quale il parere è ovviamente favorevole.
PRESIDENTE. Il Governo?
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore per la II Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 6.66.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, la riformulazione dell'articolo 583-bis, così come approvato nel testo delle Commissioni, si rende necessaria, a nostro avviso, almeno sotto due profili.
Il primo profilo riguarda la quantificazione della pena. Premetto che il testo delle Commissioni prevede due ipotesi. La prima riguarda alcune pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili indicate nel testo e, quindi, la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualunque altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi. Per tali fattispecie, il testo della Commissione prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Vi è poi una seconda ipotesi, più lieve perché punita con la pena della reclusione da tre a sette anni, che riguarda interventi effettuati al fine di menomare le funzioni sessuali mediante lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma e dalle quali, comunque, derivi una malattia nel corpo o nella mente.
Riteniamo che sia necessario, non solo ai fini di una più agevole lettura della norma, ma anche per una migliore applicazione della stessa, evitare questa duplicazione di ipotesi delineata nel testo delle Commissioni. Tra l'altro, per la configurazione della seconda ipotesi di reato si richiede la prova del fine di voler menomare le funzioni sessuali.
Attraverso la letteratura anche antropologica e le conoscenze che ci sono state trasmesse dalle associazioni di donne dei paesi nei quali si praticano le mutilazioni sessuali, ciascuno di noi sa che quello di menomare le funzioni sessuali è certamente un fine originario. Contrariamente a quanto si crede, le pratiche di mutilazione sessuale preesistono, ad esempio, alla stesura del Corano e, comunque, alla nascita e all'affermarsi della religione musulmana e sono legate a pratiche tribali. Essendo dediti alla pastorizia, i maschi di talune tribù si allontanavano per lunghi periodi dell'anno per portare le greggi al pascolo e, in questo senso, le mutilazioni sessuali rappresentavano una sorta di assicurazione in ordine alla legittimità della discendenza. Erano, cioè, strettamente connesse all'assicurazione della legittimità della discendenza, evitando che le donne potessero avere rapporti sessuali con uomini diversi dai legittimi ed ufficiali compagni, e costituivano una precauzione di ordine generale relativamente alla fedeltà delle donne nei confronti del loro compagno.
Questa funzione, con il passare dei millenni, è ovviamente mutata, tanto che ciascuno di noi potrebbe essere indotto in errore circa il fatto che esista una valenza religiosa attribuita alle mutilazioni sessuali, per tacere di altre valenze che, ovviamente, noi non riconosciamo assolutamente, ma che possono far emergere un dato che ci impressiona, cioè una cultura maschile che ritiene più bello, in una donna, il corpo mutilato di quanto non lo sia il corpo non mutilato.
Detto questo, richiedere, per individuare il ricorrere della fattispecie, che chi abbia operato la lesione volontaria degli organi genitali femminili, al di fuori di esigenze terapeutiche, lo abbia fatto con il fine di menomare le funzioni sessuali di quella donna, significa creare una sorta di probatio diabolica, ovvero significa togliere effettività alla possibilità di applicare questo tipo di fattispecie.
La seconda valutazione che vorrei svolgere attiene alla quantificazione della pena. È ovvio che ciascuno di noi ritiene che questo sia un reato gravissimo. Non voglio richiamare in questo caso la molteplicità di affermazioni - meglio sarebbe dire l'univocità di indirizzo - della dottrina giuridica, di qualunque ispirazione culturale ed ideale, che ormai assegna alla pena una valenza sempre meno simbolica e sempre più effettiva, insistendo pertanto sul fatto che la pena debba essere liberata dall'eccesso di simbolismo legato alla sua estrema gravità per tornare ad essere un deterrente efficace e reale. Molti àncorano l'efficacia della pena alla molteplicità delle fattispecie. Tuttavia, una pena che nel minimo è fissata in sei anni, in assenza di una attenuante specifica perché nel testo della Commissione l'attenuante è prevista soltanto attraverso il secondo comma ( con l'ipotesi quindi già attenuata), è troppo rigida.
Gli indirizzi del diritto penale europeo, nei paesi occidentali di cultura, anche giuridica, assimilabile alla nostra, si orientano addirittura a non prevedere mai il minimo della pena per calcolarla invece fino ad un massimo. In questo senso, con il nostro emendamento noi proponiamo che il minimo della pena sia di tre anni.
Nel testo dell'emendamento abbiamo previsto due ipotesi in relazione alle quali l'entità della pena può essere diversamente determinata: la prima, di carattere attenuante, per cui la pena è diminuita sino a due terzi, deve «coprire», attraverso la stretta definizione di ciò che si deve intendere per mutilazioni sessuali - definizione recata peraltro in un documento dell'Organizzazione mondiale della sanità - i casi di lieve entità; la seconda prevede che la pena sia incrementata di un terzo nei casi in cui le pratiche di cui ai commi precedenti vengano commesse ai danni di un minore.
Mi sembra pertanto che il testo da noi proposto, sia sotto il profilo del principio di legalità, ovvero della definizione reale di ciò che deve essere punito, sia sotto il profilo della possibilità di applicazione della norma anche in ipotesi meno gravi, non essendo costretti da quel limite eccessivo del minimo di sei anni, sia da considerare preferibile al testo delle Commissioni.
Per questo ne raccomando l'approvazione all'Assemblea (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che hanno chiesto di intervenire, vorrei informare l'Assemblea che alcuni gruppi parlamentari hanno esaurito i tempi a loro disposizione. È stata avanzata una richiesta volta ad incrementare il tempo concesso ai gruppi, che ho fatto pervenire al Presidente della Camera, essendo egli titolare della decisione in merito. Comunico all'Assemblea che la richiesta è stata accolta ed il tempo disponibile è stato quindi incrementato di un terzo; naturalmente, questo rappresenta un limite invalicabile!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere brevissime considerazioni, condividendo l'emendamento al nostro esame che trovo estremamente puntuale sotto il profilo tecnico, in relazione all'esigenza di rendere conforme il sistema sanzionatorio allo spirito che ha improntato la predisposizione di questa provvedimento.
Si tratta certamente di una legge di civiltà che affronta in termini concreti aspetti legati a fenomeni sociali di importazione, nel nostro paese, di pratiche che precedentemente venivano effettuate esclusivamente all'estero. Dobbiamo confrontarci con tali pratiche nella misura in cui dobbiamo paragonarci con culture estere che permeano il nostro tessuto sociale in funzione dei soggetti che vengono a prestare da noi il loro servizio.
Ho apprezzato particolarmente le esigenze di formazione e di acculturamento di coloro che vengono in Italia, assieme ai progetti di cooperazione chiaramente richiamati nel provvedimento in esame ed assieme al progetto di formazione del personale sanitario, che pure trova ampia disciplina nel testo normativo.
L'emendamento in esame è certamente da approvare, innanzitutto sotto il profilo tecnico. La formulazione iniziale del testo della Commissione presenta, infatti, alcuni limiti. Il primo riguarda la rigidità della pena iniziale prevista da sei a dodici anni e che nell'emendamento si vuole portare da tre a dodici anni. In tal modo si garantisce una sistematica più ampia, tendente ad una maggiore libertà del magistrato nel valutare la proporzionalità della pena al fatto concreto con il quale ci si misura. Ciò, tra l'altro, è già presente nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 6 nel testo della Commissione, laddove si prevede la diminuzione della pena, se il fatto sia stato di lieve entità, e l'aumento, se il fatto sia stato cagionato in danno di minore.
È evidente la necessità da parte del magistrato giudicante di disporre di maggiori possibilità di adattare la pena al caso concreto. Infatti, ci confrontiamo con culture difficilissime da comprimere e con situazioni di fatto molto spesso residenti in un condizionamento di carattere sociale interno alle compagini etniche presenti in Italia, in relazione alle quali molto spesso a pagare potrebbero essere esclusivamente i più deboli. Quindi, credo che correttamente si voglia concedere al magistrato, attraverso l'emendamento in esame, la possibilità di applicare una pena massima, che per un fatto commesso in danno di minore può arrivare addirittura fino a 16 anni, ed una pena minima, commisurata in concreto al fatto con cui ci si confronta, al di sotto del limite massimo di due anni previsto per la sospensione condizionale della pena. Non credo che alcuno di voi in quest'aula possa immaginare che per un fatto ritenuto di lieve entità si debba comunque comminare una pena che, anche con tutti i benefici processuali che vanno dal patteggiamento al rito abbreviato, non possa comunque essere sotto il termine di sospensione condizionale.
Il secondo motivo per il quale ritengo che l'emendamento in esame sia da approvare è la migliore formulazione del secondo comma dell'articolo 6.
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...
GIUSEPPE FANFANI. Concludo, signor Presidente.
Nella formulazione della Commissione vi è un errore fondamentale, al quale ha già fatto riferimento l'onorevole Finocchiaro: si considera il reato a dolo specifico, cioè commettibile esclusivamente al fine di menomare le funzioni sessuali di taluno. Con ciò ci si presta a veder difendere anche i peggiori malfattori che dichiarino di aver agito a fin di bene, per garantire un futuro migliore, eccetera. In tal modo, si scavalca un reato che oggettivamente - tutti siamo d'accordo - deve essere perseguito.
Togliamo il dolo specifico, perché con esso non andiamo da nessuna parte. Invito quindi ad approvare questo emendamento, che peraltro chiedo di sottoscrivere.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosso. Ne ha facoltà.
ROBERTO ROSSO. L'emendamento proposto credo sia veramente contraddittorio rispetto all'obiettivo di questo provvedimento. Mi pare infatti contraddittorio con la finalità del provvedimento sostenere, come ha fatto in parte l'onorevole Finocchiaro e più compiutamente l'onorevole Fanfani, che rispetto a questo tipo di reato si debba poter andare anche sotto il vigore della condizionale, ove questo sia di lieve entità. Dato che stiamo parlando di una barbarie vera, che riguarda non solo l'amputazione della sessualità della donna, ma anche l'imposizione di una mentalità maschilista nei confronti della donna, non riesco a capire come si possa invece ritenere che la sensibilità per le differenze culturali possa arrivare fino al punto di non pretendere quanto meno una minima detenzione in carcere per chi arrivi a praticare in Italia questo tipo di barbarie e di torture (Applausi del deputati Giulio Conti)!
Non voglio contestare quanto detto dall'onorevole Valpiana - cioè che non ci sono culture superiori ad altre -, ma voglio soltanto dire che la barbarie deve poter essere affermata come tale, alla luce dei nostri principi costituzionali; conseguentemente, nel momento in cui si ritiene che un principio di questo tipo debba avere tutela giurisdizionale e legale, come stiamo facendo, occorre allora anche affermare il criterio di tutelarlo con il giusto rigore. Altrimenti, sarebbe davvero insensato pretendere prima lo status di rifugiato per chi nel suo paese subisce questa tortura e poi, in Italia, non imporre al torturatore la legittima e giusta sanzione (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 6.66, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 348
Votanti 347
Astenuti 1
Maggioranza 174
Hanno votato sì 152
Hanno votato no 195).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Bimbi 6.60.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Intervengo a sostegno di questo emendamento, che ci invita ancora, colleghi, a fare attenzione all'aspetto sanzionatorio di questa norma, vale a dire alla pena prevista dalla disposizione che stiamo per approvare, per le pratiche certamente violente, barbare e da condannare, di mutilazione sessuale. La pena prevista, colleghi, è quella del minimo di sei anni e del massimo di dodici.
Vorrei segnalare alla vostra attenzione che non solo si tratta di una pena giustamente severa, ma di una pena superiore,
non di poco, a quella prevista per la violenza sessuale. È superiore alla pena prevista per la violenza sessuale aggravata su minore. È superiore - e di gran lunga - a quella prevista per l'estorsione aggravata. Questa norma, così com'è proposta nell'attuale formulazione del testo, non prevede la possibilità di attenuanti. Quella che ci viene proposta non è un'aggravante, ma è una fattispecie specifica, che dunque non può essere attenuata, come invece accade per tutte le altre fattispecie gravissime che vi ho elencato. Dunque, rischiamo di violare un principio elementare di equità (un principio costituzionale), che è quello della proporzionalità della pena. È vero che dobbiamo fare in modo che queste barbare pratiche vengano punite - ed anche molto severamente -, ma dobbiamo anche fare in modo che la pena non abbia una rigidità tale da impedire che il giudice possa tenere conto delle situazioni specifiche e tale da far sì che la sentenza di condanna rischi di divenire il massimo dell'ingiustizia, sanzionando anche comportamenti minimi (ad esempio altri tipi di lesioni, diverse dalla mutilazione).
Mi riferisco a qualsiasi pratica messa in atto da certe popolazioni (ad esempio, gli impacchi di erbe sugli organi genitali femminili), come rilevato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si rischia, pertanto, di punire fatti gravi, ma non gravissimi, in modo automatico ed in misura maggiore rispetto al reato di violenza sessuale, addirittura aggravata, o alla perdita della capacità di procreare (ai sensi dell'articolo 583 del codice penale). Se la norma venisse approvata nel testo così proposto, sarebbe punito più gravemente un qualsiasi tipo di lesione sugli organi sessuali femminili rispetto ad una lesione che addirittura cagioni la perdita della capacità di procreare.
Colleghi, l'emendamento 6.60 proposto dalla collega Bimbi, così come formulato, consente di punire, comunque gravemente (anche al massimo, come già previsto dalla norma proposta dal relatore), le pratiche di mutilazione, ma ci permette anche, riducendo le pene al minimo, di tener conto di situazioni non così gravi, evitando di compiere il massimo dell'ingiustizia, volendo invece fare del bene (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.
FRANCA BIMBI. Signor Presidente, di fronte a violenze gravissime come quelle dello stupro o dell'infibulazione, è impossibile pensare, dal punto di vista dell'esperienza soggettiva, ma anche della riprovazione da parte della società, di fare un confronto (si tratta, infatti, di violenze gravissime che non si possono paragonare, e mi riferisco anche ai fenomeni della tratta, dello stupro etnico e via seguitando). È molto difficile, per la società e per il diritto, quantificare questo tipo di violenza commessa sulle donne, sugli uomini, sui bambini e sulle bambine.
Tuttavia, le considerazioni del collega Kessler sostengono in parte le motivazioni del mio emendamento (il gruppo della Margherita ha sottoscritto l'emendamento Finocchiaro 6.66): non vogliamo che si approvi una norma che operi una discriminazione di fatto in base alla cittadinanza, italiana e non italiana, all'appartenenza etnica, culturale o all'autoidentificazione religiosa (qualunque siano le nostre opinioni sull'implicazione o meno di elementi anche religiosi, sia animisti, sia cristiani, sia musulmani che sostengano o meno questi tipi di pratiche).
Credo che la quantificazione della pena, proposta dall'articolo 6, possa costituire una discriminazione legata alla cittadinanza e, pertanto, non ci pare sia da accettare. Per tale motivo, con l'emendamento in questione chiediamo la diminuzione della pena.
DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Chiede di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente,
sono alquanto sorpreso dalle considerazioni precedentemente espresse. Come rilevato in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, siamo di fronte ad un crimine orrendo. Ci siamo strappati le vesti, giustamente, di fronte a questa piaga che ha colpito 130 milioni di donne (si tratta di un numero enorme) e intendiamo salvaguardarle, concedendo loro l'asilo politico. La società deve mobilitarsi!
Non dimentichiamo che questo crimine non costituisce soltanto una lesione personale, ma è un crimine carico, in maniera molto incisiva, di una valenza etica e sociale.
Pertanto, chiedere un'attenuazione delle pene costituisce una controsenso rispetto alle premesse. È il fatto in sé ad essere grave, in quanto lede profondamente la dignità della persona, al di là della lesione fisica. Per tale motivo siamo contrari all'emendamento Bimbi 6.60.
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, intervengo per entrare nel merito della questione.
Ritengo che il profilo sanzionatorio sia un elemento qualificante del presente provvedimento. È vero che, per volontà unanime delle Commissioni, abbiamo previsto le norme che sanzionano questo tipo di reato solo nella parte finale del testo; tuttavia, anche tale aspetto è fondamentale per lanciare un segnale chiaro ed inequivocabile.
Siamo fermi e rigidi sull'aspetto relativo alla severità delle pene, anche perché sappiamo benissimo che il nostro codice penale, all'articolo 583, qualifica le mutilazioni genitali femminili come lesioni gravissime, prevedendo pene severe, dai 6 ai 12 anni. Da ciò la necessità di stabilire quale minimo edittale di questa pena i 6 anni; d'altra parte, questa era anche l'indicazione proveniente dai colleghi del Senato.
Per quanto riguarda la gradualità delle pene, è prevista una rigidità della pena dai 6 ai 12 anni per le lesioni gravissime, quindi per quelle forme di mutilazione previste nei primi tre tipi indicati nella definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità; nel comma 2, nella formulazione approvata dalle Commissioni, abbiamo trovato una sorta di clausola di chiusura che ricomprende tutti i casi di mutilazioni di quarto tipo, cioè quelle lesioni che possano essere qualificate non come gravissime, ma come gravi.
Per quanto concerne la previsione di un dolo specifico, ciò era necessario - anche il testo approvato dal Senato lo prevedeva - per qualificare e differenziare una qualunque lesione ad un organo genitale, che può essere prodotta a seguito di una lesione colposa di altro tipo, da una lesione che invece ha una specifica finalità, vale a dire quella del condizionamento o della menomazione delle funzione sessuali della vittima.
In conclusione, non comprendo il riferimento dell'onorevole Bimbi, al fatto che questa rigidità delle pene sarebbe tesa ad introdurre nel nostro ordinamento una discriminazione. Una discriminazione nei confronti di chi, onorevole Bimbi? Ho sentito parlare di violenza sessuale, che sicuramente costituisce un fatto gravissimo, che deve essere sanzionato severamente, ma non sempre tale reato determina un danno permanente. Invece, nel caso della mutilazione, si tratta di una lesione permanente che viene perpetrata in danno delle donne e, soprattutto, delle bambine. Quindi, non comprendo il riferimento alla cittadinanza, al voler punire magari per ragioni etiche o religiose. Questa è un'osservazione ed un'accusa assolutamente ingiusta (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 6.60, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 340
Maggioranza 171
Hanno votato sì 158
Hanno votato no 182).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 6.63, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 344
Votanti 329
Astenuti 15
Maggioranza 165
Hanno votato sì 144
Hanno votato no 185).
Prendo atto che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha espresso in modo erroneo il proprio voto, mentre avrebbe voluto astenersi.
Prendo atto altresì che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Valpiana 6.65.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.
TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento che, a mio avviso, è estremamente importante. Infatti, siamo tutti d'accordo sul fatto che questo reato è gravissimo e che si tratta di lesioni gravissime già sanzionate dal nostro codice. Concordiamo altresì sul fatto di espungere dal testo la motivazione per cui tali mutilazioni vengono operate.
Tuttavia, ritengo che, quando si parla dei genitori che partecipano alla mutilazione delle loro figlie, occorre considerare che, senza ombra di dubbio, la loro non è una motivazione di tipo negativo, in quanto, pur partendo da presupposti sbagliati e da una cultura sbagliata, lo scopo è il bene della bambina.
Allora, credo che dobbiamo ricordarci - come gruppo di Rifondazione comunista abbiamo comunque chiesto pene elevatissime, massime e sanzionatorie nei confronti degli operatori sanitari che si prestano ad eseguire tali pratiche -, di considerare che i genitori sono solo vittime di una cultura sbagliata. A mio avviso, va comunque tenuto conto un aspetto aggiuntivo: non possiamo avere in Italia bambine infibulate e prive dei genitori, in quanto detenuti, solo per mantenere alla legge un impianto punitivo. Credo sia fondamentale prevedere sanzioni distinte per tutti coloro che si rendono colpevoli di questa violenza, differenziandole per chi esercita la patria potestà. La nostra richiesta è quella di arrivare alla pena massima di tre anni per presupporre la sospensione condizionale della pena e per poter usufruire degli arresti domiciliari.
Il lavoro che va fatto con i genitori, oltre alla prevenzione, riguarda il piano culturale. Bisogna demotivare, sulla base della nostra cultura, la pratica dell'infibulazione, perché la vita di una bambina può svolgersi in maniera assolutamente migliore se non viene infibulata. Per questo dobbiamo lavorare con i genitori sul piano culturale, non certo su quello delle sanzioni. Credo poi che la bambina, vittima di mutilazioni genitali, non possa avere in Italia la sventura ulteriore di crescere senza genitori. Questi, sicuramente sbagliando, hanno permesso la pratica di tale mutilazione per un malinteso bene della figlia. Chiedo ai colleghi l'attenzione su questo emendamento perché credo che dobbiamo assolutamente differenziare il ruolo dei genitori da quello degli altri colpevoli in questa fattispecie di reato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulio Conti. Ne ha facoltà.
GIULIO CONTI. Onorevoli colleghi, vorrei leggere insieme a voi il testo dell'emendamento, anche per informare i colleghi del mio gruppo, che in questo momento sono presi da altre discussioni. Onorevole Paolone, mi consenta...!
Il testo dell'emendamento Valpiana 6.65 recita: «Qualora imputati siano gli esercenti la patria potestà, la pena massima è di tre anni». Ritengo che se sono gli stessi genitori o chi esercita la patria potestà a sottoporre a tale violenza una bambina, la pena debba essere addirittura raddoppiata (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana).
Scusate, non riesco a capire. Se questa mascalzonata è compiuta dei genitori, noi provvederemo ad assolverli, perché in questa maniera nessuno va in prigione. Questo lo sappiamo bene! Onorevole Valpiana, mi permetta un'altra considerazione. Questa pratica non viene esercitata dai medici e all'interno di quelle etnie, bensì dalle mammane o dagli stregoni. È comunque meglio che siano le mammane ad occuparsene, se non altro perché sono donne in grado di rispettare codici di comportamento femminili. Questo per essere chiari con il ministro delle pari opportunità, stamattina non presente in aula.
Questa proposta di legge prevede troppa tolleranza, dato che chi commette un reato così grave non rischia di essere arrestato. Il genitore non viene arrestato, chi la pratica effettivamente non viene arrestato. Sarà una cuccagna! Verranno in Italia, non tanto per avere il diritto politico all'asilo, ma per praticare l'infibulazione! È questo il discorso di fondo!
Riflettiamo attentamente e consideriamo le conseguenze cui portano certi emendamenti da voi presentati, non so se tesi a prolungare i tempi di approvazione della legge oppure se troppo permeati da quel permissivismo che, a volte, la sinistra manifesta e che pare abbia invaso anche la vostra coscienza (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.
DARIO GALLI. Signor Presidente, volevo già intervenire in precedenza, in occasione dell'intervento dell'onorevole Kessler, perché siamo arrivati al paradosso assoluto. Stiamo discutendo un provvedimento che deve affrontare un'emergenza, fino ad oggi non presente in Italia. È evidente, allora, che occorre approvarla per rilevare l'emergenza in atto, evidenziando, con la gravità e l'importanza della pena, le pratiche da vietare assolutamente. Penso comunque che l'onorevole Kessler si sia qualificato da sé, con il proprio intervento.
Condivido in pieno quanto affermato dall'onorevole Conti, sottolineandolo con forza. Spero che l'onorevole Valpiana non abbia figli, perché sembra non comprendere fino in fondo quello che dice.
Ci rendiamo conto che stiamo parlando di un reato commesso in Italia, da una persona che è venuta in Italia, magari solo perché ha visto per sei mesi la televisione italiana nel suo paese e che dunque conosce il nostro paese, e che commette il reato nei confronti di una figlia? Lei, onorevole Valpiana, ha figli? Quale genitore si permetterebbe mai di fare una cosa del genere, indipendentemente dalla religione? Ma siamo tutti fuori di testa? Volete dargli tre anni, così - come ha detto giustamente l'onorevole Giulio Conti - non va neanche in galera? Non il doppio, ma dieci volte di più occorre prevedere se un genitore fa una cosa del genere! Espulsione immediata! E se la bambina resta senza i genitori, meglio! Se deve vivere in una famiglia del genere, è meglio che viva senza di essa (Commenti dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista - Applausi dei deputati del
gruppo della Lega Nord Federazione Padana e di deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.
LUIGINO VASCON. Torturatori!
FRANCA BIMBI. Signor Presidente, mi spiace di dover dichiarare il voto contrario sull'emendamento in esame. Nel testo della legge non ci si occupa mai della responsabilità dei genitori o della famiglia, alle quali si applicano le norme ordinarie nel caso di concorso nel reato.
Infatti, dietro le pratiche in esame può esserci, e spesso c'è, un modello culturale e familiare nel cui merito non siamo entrati, sia nel caso si tratti di pratiche legate all'iniziazione, in età prepuberale, alla vita adulta, sia nel caso si tratti di pratiche di reinfibulazione o ripetizione dell'intervento nei confronti di donne adulte dopo il parto. Tuttavia, la previsione di un'attenuante legata alla patria potestà, dopo aver discusso del rapporto esistente tra queste pratiche e un determinato modello culturale patriarcale, mi sembra eccessiva. Va ricordato altresì che nel nostro codice civile non esiste più la patria potestà, bensì la potestà genitoriale.
Annuncio pertanto il voto contrario sull'emendamento Valpiana 6.65 perché, al di là dell'intenzione, comprensibile e condivisibile, ritengo che non si possa prevedere l'introduzione di un'attenuante ai fini penali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.
MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra sull'emendamento in esame. Tuttavia, prima di soffermarmi sulle motivazioni di tale voto contrario, intendo osservare quanto sia sgradevole il dibattito che si sviluppa in questa Assemblea ogni qual volta nell'esame di un provvedimento ci confrontiamo con argomenti e questioni che meriterebbero una riflessione condivisa, anziché spingerci verso una deriva con accentuazioni simili a quelle cui abbiamo assistito in occasione dell'esame del provvedimento sulla tortura. Ritengo debbano essere abbandonate le strumentalizzazioni su un testo al quale, in Commissione giustizia, tutte le forze politiche hanno contribuito, con l'obiettivo di segnare un passo in avanti nel nostro paese nell'adozione di norme di civiltà e non di norme da utilizzare contro gli immigrati, in nome di una cultura che è ancora razzista ed esclusivista e che vorrebbe ristabilire confini, laddove i confini non esistono più.
Intendo pertanto differenziarmi rispetto a tale discussione e richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento Finocchiaro 6.66, respinto dall'Assemblea.
In quell'emendamento si cercava di dare una razionalità diversa al testo, prevedendo un aumento della pena nel momento in cui la vittima fosse un minore. Su questo vorrei far riflettere la collega Valpiana, invitandola a ritirare il suo emendamento 6.65, perché il punto non è il rapporto di genitorialità! Collega Valpiana, se non sussiste un rapporto di genitorialità, si tratta prevalentemente di una donna adulta, cioè di una donna cui la propria tribù o il proprio marito chiedono che si sottoponga all'infibulazione; ma se sussiste un rapporto di genitorialità, è certo che si tratta di un minore! Quindi, noi andremmo a stabilire - diversamente da quanto previsto nel nostro emendamento e dallo spirito che impronta la normativa penalistica del nostro ordinamento - che, quando la vittima dell'infibulazione è un minore, il reato viene punito in misura inferiore.
Vorrei che riflettessimo su questo aspetto, perché in genere, se c'è un minore, si tratta del genitore, se il genitore non c'è, si tratta di un'adulta. In questo modo, rischieremmo di tutelare il minore meno di quanto viene tutelato un adulto!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale, l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà. Onorevole Deiana, le ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione.
ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, l'emendamento che prevede un aumento della pena per chi pratica le mutilazioni era stato presentato dal nostro gruppo. Noi distinguiamo tra chi esercita la professione medica in Italia (perché il contesto è quello italiano) e i genitori, perché pensiamo che vi sia un nocciolo duro di tipo culturale, storico e antropologico nel rapporto tra gli esseri umani, donne e uomini, e nel rapporto genitoriale che esiste in paesi lontanissimi dai nostri. I discorsi che sento fare dai banchi della maggioranza ignorano sostanzialmente l'antropologia culturale, esprimono un giudizio etico e politico, e non fanno i conti con il fatto che per cambiare la testa della gente, in questo elemento di fondo, delle relazioni umane che è il rapporto di genitorialità, bisogna fare degli sforzi e aprire dei percorsi immensi!
Noi eravamo contrari ad introdurre questa fattispecie perché, a nostro avviso, è sufficiente il codice penale italiano. Ma il dibattito che ha avuto luogo in quest'aula dimostra che il tentativo è quello di creare un reato etnico, e quindi di colpire le culture e la gente che proviene da quei luoghi, e non quello di costruire in Italia i percorsi atti a creare rapporti egualitari, di convivenza e di aiuto per queste donne (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Volpini. Ne ha facoltà.
DOMENICO VOLPINI. Signor Presidente, vorrei capire se si è riflettuto sulla materia ed interverrò da antropologo culturale. Ho sentito, infatti, affermazioni abbastanza strane, secondo cui determinate pratiche inerenti le iniziazioni prepuberali svilirebbero la dignità della persona umana. Vorrei che si riflettesse al riguardo, perché la dignità di una persona viene garantita dal processo di educazione specifico e dal processo di socializzazione. È importante che le leggi si propongano di modificare elementi culturali non accettabili per la nostra cultura, ma non che tentino di mistificare la situazione!
Vorrei rivolgere una domanda all'Assemblea: chi sposerà queste ragazze quando saranno adulte? Solo gli italiani, perché gli uomini del loro popolo non le potranno sposare, non perché sono cattivi, ma perché sono culturalmente condizionati, a livello etico e sociale. Queste ragazze non potranno quindi sposare uomini della loro gente.
Allora, mi chiedo: una madre - e su questo punto mi trovo d'accordo con l'onorevole Valpiana, prima firmataria dell'emendamento in esame - misticamente ed eticamente vincolata dal volere il meglio per la propria figlia, che deve diventare adulta e potersi sposare, può essere condannata se accetta o chiede che la figlia stessa venga sottoposta a tali pratiche?
Stiamo attenti, onorevoli colleghi. Non intendo sostenere che l'infibulazione sia giusta per noi...
PRESIDENTE. Onorevole Volpini...
DOMENICO VOLPINI. ... o che si debba praticare in Italia......
PRESIDENTE. Onorevole Volpini, la invito a concludere!
DOMENICO VOLPINI. Concludo, signor Presidente.
Dobbiamo porci, tuttavia, anche tali problemi, perché altrimenti creeremmo degli «spostati», oppure rischieremmo che queste minori facciano viaggi in Somalia, o in altri paesi, per essere infibulate e ritornare successivamente in Italia: in caso contrario, non potranno né vivere nella loro società, né sposarsi.
ROBERTO ROSSO. Così legittimiamo l'infibulazione!
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, sotto un certo profilo vorrei raccogliere l'appello lanciato dall'onorevole Lucidi, che invita tutti a non strumentalizzare il problema e a non fare demagogia, poiché l'approfondimento svolto sul testo in esame, condiviso dalle Commissioni, è stato veramente molto meditato nelle sedi opportune.
Tuttavia, ritengo che non si possa non dare una risposta alle gravissime affermazioni che ho sentito pronunciare, in questa sede, dalle onorevoli Valpiana e Deiana. Ho sentito dire, infatti, che abbiamo voluto introdurre nel nostro ordinamento un reato ad hoc per creare, in questo modo, un reato etico o etnico (è questa la loro definizione).
Ciò è assolutamente assurdo ed irrispettoso dell'approfondito lavoro svolto nelle Commissioni, che si è sviluppato anche al di là del testo pervenuto dal Senato (il quale prevedeva una semplice circostanza aggravante) e che ha registrato la condivisione della necessità di introdurre nel nostro ordinamento un reato specifico.
Lo stiamo facendo con il provvedimento concernente la tortura, ed in quel caso avete sollevato tante polemiche; al riguardo vorrei ricordare che sia l'Unione europea, sia le dichiarazioni internazionali ci invitano espressamente a qualificare anche le mutilazioni genitali femminili come reato di tortura. Allora, non si può essere d'accordo su un provvedimento e non anche sull'altro (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)!
Pertanto, è necessario introdurre un reato autonomo per lanciare un segnale chiaro, preciso ed inequivocabile.
Vorrei evidenziare come siano stati pronunciati anche altri discorsi veramente assurdi. Nell'emendamento in esame, infatti, si chiede una sanzione penale attenuata per i genitori che praticano o comunque partecipano alla commissione di tale reato. Dunque, al di là del fatto che la distinzione delle condotte viene comunque operata dalle norme di carattere generale, non comprendo perché i genitori delle bambine infibulate debbano avere un trattamento attenuato sotto il profilo penale rispetto ai genitori dei bambini italiani che pratichino maltrattamenti gravissimi nei loro confronti ! Si tratta di un caso di discriminazione al contrario! Siete voi che discriminate, a questo punto, le bambine sottoposte alle pratiche di mutilazione genitale femminile (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana e del deputato Di Virgilio)!
Sapete il perché, onorevoli Valpiana e Deiana? Perché quando si verificano maltrattamenti gravi e gravissimi nei confronti dei bambini, il tribunale per i minori interviene, e sapete spesso cosa decide? Decide la decadenza dalla patria potestà (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)!
Ricorderete che l'originario testo della proposta di legge lo prevedeva automaticamente e ricorderete anche il lavoro che abbiamo svolto per non inserirlo nuovamente; le vostre dichiarazioni, tuttavia, conducono veramente ad una discriminazione nei confronti dei bambini immigrati che subiscono tali gravi maltrattamenti. Noi dobbiamo stare dalla parte delle vittime, perché era questo lo spirito del nostro provvedimento: essere dalla parte delle bambine che subiscono queste barbarie assurde (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Forza Italia e di deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!
Vorrei svolgere un'ultima considerazione, signor Presidente. Motivazioni culturali, etniche o religiose non possono mai coprire tale tipo di barbarie: riflettete su questo (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Forza Italia)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà (Commenti).
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per rispondere all'onorevole Dario Galli, che ha avuto la bontà di richiamare il mio intervento, per rassicurarlo e confermargli che abbiamo idee molto diverse ed una cultura diversa (Commenti).
Infatti la nostra cultura, la nostra storia, il buonsenso e - se mi permette - anche la mia esperienza professionale di pubblico ministero mi hanno insegnato che è illusorio pensare di fermare la barbarie, come sostenete voi, con «sventagliate» di anni di galera!
Ed è un'illusione, un errore che ha prodotto enormi danni nella storia e anche nella nostra storia recente; è illusorio pensare di risolvere il problema solo con «sventagliate» di anni di galera sulla carta, con dei proclami, come si rischia di fare con questo provvedimento. Se noi lo approveremo, condanneremo questo fenomeno alla clandestinità: le donne infibulate non verranno più a farsi disinfibulare, a curarsi nei nostri ospedali perché, se lo faranno, i loro genitori saranno automaticamente condannati a pene comprese tra i sei e i venti anni. Altro che legge dalla parte delle bambine! Questa è la cultura degli anni di galera, che non è la nostra!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 6.65, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 328
Votanti 324
Astenuti 4
Maggioranza 163
Hanno votato sì 25
Hanno votato no 299).
Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Prendo atto che l'emendamento Bimbi 6.61 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 6.69, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 334
Votanti 330
Astenuti 4
Maggioranza 166
Hanno votato sì 135
Hanno votato no 195).
Prendo atto che l'onorevole Giovanni Bianchi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo all'emendamento Bimbi 6.62.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.
FRANCA BIMBI. In conseguenza del fatto che abbiamo condiviso l'emendamento Finocchiaro 6.66, esprimo perplessità in merito al comma 2 dell'articolo 6, che resta poco chiaro, in quanto non si capisce se il tipo di lesioni indicate riguardino le pratiche di mutilazione, o comunque siano riconducibili ad esse, oppure qualsiasi altra pratica che avvenga anche al di fuori di questo contesto. Dichiaro comunque di ritirare il mio emendamento 6.62, avendo il nostro gruppo sottoscritto l'emendamento Finocchiaro 6.66.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bimbi.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 6.64, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 337
Votanti 201
Astenuti 136
Maggioranza 101
Hanno votato sì 11
Hanno votato no 190).
Prendo atto che gli onorevoli Tabacci e Giovanni Bianchi non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 6.71, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 345
Votanti 337
Astenuti 8
Maggioranza 169
Hanno votato sì 322
Hanno votato no 15).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Valpiana 6.72.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.
TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, so perfettamente che nel linguaggio giuridico si parla di un minore, ma credo che questo sia uno dei modi in cui i diritti delle donne e quelli delle bambine sono stati conculcati nei secoli senza neppure nominare il corpo della donna. Poiché è evidente che, rispetto a questo reato, stiamo parlando di un minore «femmina», cioè di «una minore», si abbia almeno, per la dignità e per i diritti delle donne, il coraggio di nominarlo! Parlare, in una legge sulle mutilazioni genitali femminili, di un minore sempre al maschile, credo sia una delle cause per cui i diritti delle donne hanno assunto un rilievo minore e non sono stati sufficientemente tutelati, né nel linguaggio né nel diritto.
Chiedo quindi, pur sapendo che è un termine da un punto di vista giuridico non corretto, che almeno in questo provvedimento si nomini il corpo delle donne e il diritto delle bambine al rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 6.72, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 341
Maggioranza 171
Hanno votato sì 151
Hanno votato no 190).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.100 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 344
Votanti 341
Astenuti 3
Maggioranza 171
Hanno votato sì 335
Hanno votato no 6).
Prendo atto che l'onorevole Giovanni Bianchi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Valpiana 6.68.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.
TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, questo nostro emendamento va letto, evidentemente, in stretta relazione con quanto dicevamo in precedenza: bisogna comminare una pena non troppo severa ai genitori - al massimo fino a tre anni - affinché essi possano usufruire degli arresti domiciliari. Lo scopo è quello di permettere che i servizi sociali territoriali seguano, con progetti individualizzati in relazione alla singola famiglia, il genitore agli arresti domiciliari e la bambina che ha subito la mutilazione genitale.
Quindi, mentre è lontanissima da noi l'idea di non punire il genitore, nutriamo la convinzione che si potrà dare soluzione a questo problema soltanto cambiando la cultura e la mentalità che hanno spinto il genitore medesimo ad infliggere alla bambina una mutilazione gravissima. A questo risultato si potrà pervenire non attraverso gli anni di galera, ma mediante un lavoro individualizzato dei servizi sociali che non può essere svolto se la bambina è in un istituto, abbandonata, ed i genitori in galera.
Insomma, l'intervento dei servizi sociali è richiesto per cambiare le motivazioni culturali sbagliate che sono alla base del delitto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Signor Presidente, nonostante il parere contrario delle Commissioni e del Governo, insisterei anch'io sull'importanza dell'emendamento Valpiana 6.68.
Ricordo che le mutilazioni genitali vengono praticate, spesso, anche nei confronti di bambine piccolissime, dai sei anni in su. Ebbene, rischiamo di lasciare queste bambine in una situazione estremamente difficile: con i genitori in carcere e in una situazione di colpa generalizzata, per di più avendo subito una violenza terribile!
Il primo problema che dovremmo porci è proprio quello di occuparci delle bambine. A questo riguardo, un collega ha affermato: altro che dalla parte delle bambine!. Se vogliamo che questo provvedimento non risulti semplicemente repressivo, non solo nei confronti di queste pratiche terribili ma, purtroppo, anche delle persone che ne sono vittime, dobbiamo pensare a progetti individuali e specifici che si protraggano per tutto il tempo necessario, almeno fino alla maggiore età. Pensiamo a quale esperienza si porteranno dietro queste bambine: la violenza, la mutilazione del corpo, la distruzione della famiglia! Se vogliamo veramente realizzare un processo di integrazione e non di emarginazione, dobbiamo farci carico fino in fondo di tale situazione. Mi sembra, quindi, che l'emendamento in esame permetta di affrontare il problema nei termini giusti.
Per quanto concerne la questione degli arresti domiciliari, sono d'accordo con l'onorevole Valpiana: ci auguravamo che fosse possibile concederli. Se gli arresti domiciliari non sono possibili e, di conseguenza, i genitori finiscono in carcere a scontare le pene attualmente previste, a maggior ragione non possiamo lasciare sole le bambine!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, a questo punto, vorremmo capire.
Premesso che anche noi abbiamo votato contro il precedente emendamento del gruppo di Rifondazione comunista, faccio rilevare che l'emendamento Valpiana 6.68 prevede che le bambine che abbiano subito mutilazioni genitali e le loro famiglie siano seguite dai servizi sociali territoriali, con progetti individuali e specifici, fino alla maggiore età. Ebbene, mi domando perché mai le Commissioni ed il Governo abbiano espresso su di esso parere contrario. È incredibile!
Se veramente al centro del dibattito in Assemblea vi è il recupero delle persone
che hanno subito mutilazioni, credo che sull'emendamento in esame le Commissioni e il Governo debbano esprimere parere favorevole; altrimenti, parliamo di iniziative che si vorrebbero attuare ma che non si è in grado di realizzare effettivamente. Solo i servizi sociali territoriali sono in grado di garantire il sostegno alle bambine che hanno subito mutilazioni genitali femminili. Rischiamo di approvare una «legge manifesto», priva di previsioni che consentano il reintegro e il recupero delle persone ai fini di una vita normale. Credo che questo sia un elemento importante.
Sottoscrivo l'emendamento in esame, sul quale pertanto esprimeremo un voto favorevole. Non comprendiamo per quale motivo la maggioranza, che a parole sembrava disposta ad attuare molte iniziative a favore delle persone che hanno subito mutilazioni, non sia disponibile ad esprimere un voto favorevole su un emendamento assolutamente di buonsenso.
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, ritengo assolutamente incomprensibili le motivazioni testé espresse dall'onorevole Ruzzante. Questo provvedimento - lo abbiamo già detto -, a parte il profilo sanzionatorio, contiene una serie di norme di prevenzione e di assistenza alle vittime. Basta leggere gli articoli precedenti. Vi è il coinvolgimento delle strutture territoriali locali per creare programmi appositi, che aiutino le donne o le bambine che hanno subito questo tipo di mutilazioni.
In questo caso, si discute dell'inserimento di una disposizione nel nostro codice penale. Tale norma deve essere chiara e deve indicare i reati che devono essere puniti e l'entità delle relative pene. Più volte, in Commissione ho chiesto alle colleghe proponenti di riformulare l'emendamento in esame o di riferirlo ad un articolo diverso del provvedimento. Stiamo parlando di una norma del codice penale e della creazione di un reato ad hoc. Per estraneità di materia, non capisco perché in una norma del nostro codice penale dovremmo prevedere che le minori e le loro famiglie siano seguite dai servizi sociali territoriali. È un discorso di opportunità e di tecnica legislativa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.
FRANCA BIMBI. Signor Presidente, in seguito all'intervento della relatrice Lussana, vorrei suggerire di accantonare l'emendamento in esame per le motivazioni espresse dall'onorevole Ruzzante, riferendolo alla parte dell'articolo 5 concernente le misure di assistenza e protezione sociale, così com'è l'articolo aggiuntivo Bindi 9.01, riferito alle misure di protezione sociale. In questo caso, si tratta di una misura di assistenza che potrebbe essere ricompresa. Ciò mi sembra sia logico; poi, si potrà esprimere un voto favorevole oppure contrario. Tuttavia, l'onorevole Ruzzante ha ricordato che si tratta di misure di accompagnamento e di assistenza. L'onorevole Lussana ha sottolineato, anche giustamente, che l'articolo 6 riguarda le sanzioni. Credo che l'accantonamento, come è avvenuto per l'articolo 5, sia congruente e si inquadri in questa logica.
PRESIDENTE. Onorevole Lussana?
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Sono contraria, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lussana.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.
SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, la relatrice ha parlato di opportunità e di collocazione della norma in questione. Ora, di fronte alla richiesta
dell'onorevole Bimbi di una diversa collocazione della stessa, pur riconoscendo che l'obiezione è fondata, l'onorevole Lussana continua ad essere contraria. Allora, non si tratta più di opportunità, ma di merito. Forse, la relatrice farebbe bene a dichiarare la verità quando espone i propri pareri (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, intervengo perché sono stata chiamata in causa. Forse il collega non ha ascoltato con attenzione la parte iniziale del mio intervento. È una questione di opportunità e di tecnica legislativa. Queste norme, che sono norme di protezione e di assistenza sociale alle vittime, sono già previste nella parte del provvedimento che abbiamo votato. Per cui, non condividiamo l'emendamento per una ragione di opportunità. Quando parlavo del fatto che era condivisibile, ma che avrebbe potuto essere riformulato, mi riferivo alla discussione svoltasi nelle Commissioni. Ma in quella sede ciò non è avvenuto; tuttavia, per la sensibilità dei relatori e per il contributo di tutti, le forme di assistenza alla vittima sono già state previste (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).
TIZIANA VALPIANA. Non è vero!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.
ANTONIO SODA. Signor Presidente, intervengo per segnalare all'Assemblea che la relatrice mente (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana). È sufficiente leggere la parte del provvedimento, che dovrebbe essere la sede della materia nella quale si programmano le cosiddette assistenze e informazioni, per rilevare che non vi è assolutamente traccia dell'istituto dell'affidamento delle minori mutilate e delle famiglie ai servizi sociali, come previsto nell'emendamento Valpiana. Quindi, resta la contraddizione di fondo aggravata dalla bugia: da una parte si dice che questo emendamento non può essere accolto perché non è questa la sede della materia; dall'altra si dice che esiste già nel testo del provvedimento un istituto del genere. I colleghi sono invitati a leggere gli articoli 2 e 3: troveranno che non esiste alcun riferimento all'affidamento!
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Leggiti gli emendamenti che sono stati approvati dalle Commissioni!
ANTONIO SODA. Non esiste, cara Lussana. Mi dispiace.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, non vorrei entrare nel merito della questione per valutare se siano previsti o meno istituti di questo tipo, però, anche qualora fossero già previsti, occorre sottolineare che l'emendamento in questione - nonostante l'ottimo lavoro delle Commissioni - chiede di ribadire e meglio specificare alcune questioni già contenute nel testo. La relatrice ci ha spiegato che non lo si può fare in questa sede, trattandosi di materia estranea (segnalo, tra l'altro, che queste comunicazioni dovrebbe farle la Presidenza, in sede di ammissibilità degli emendamenti e non la relatrice; ma lasciamo perdere, prendiamo per buono che non è questa la sede opportuna per introdurre questa materia). Nel momento in cui, però, l'onorevole Bimbi individua una sede, che è quella dell'articolo 5, nella quale poter sottolineare la necessità di una particolare protezione per questi minori, che si trovano a dover vivere determinate situazioni, non capisco
per quale motivo, visto che c'è una proposta formale dell'onorevole Bimbi di accantonare questa materia e di riferirla all'articolo 5, l'Assemblea non si possa esprimere su tale proposta, esattamente come prima si è espressa sulla proposta di accantonamento dell'intero articolo 5. Quindi, la pregherei, se fosse possibile, signor Presidente, di far votare la richiesta di accantonamento dell'emendamento. Mi rivolgerei umilmente a tutta l'Assemblea, anche alla maggioranza (non mi pare che dobbiamo «blindare» necessariamente la vita nostra su una materia del genere): forse è utile un momento in più di riflessione per valutare se esista una sede nella quale precisare meglio questa esigenza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, se questo emendamento non è da accantonare, comunque va votato, perché rappresenta un atto di manifestazione esteriore della civiltà di un popolo, nel momento stesso in cui si prospetta l'opportunità che coloro che sono rimaste vittime di una pratica di questo tipo debbano beneficiare di un circuito di protezione, al quale noi affidiamo normalmente coloro che, in qualità di cittadini italiani, rimangono vittime degli stessi fatti. Tutte le nostre ragazze, che sono vittime di violenza sessuale, di violenza interna alla famiglia, sono oggetto di protezione da parte dei servizi sociali; non vedo perché il nostro Stato debba fare una discriminazione, che potrebbe essere interpretata, badate bene, in funzione del colore della pelle.
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, si avvii alla conclusione!
GIUSEPPE FANFANI. Concludo, Presidente. Non commettiamo l'errore di dare all'esterno un'immagine del nostro paese di questo tipo (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, invito a valutare con attenzione la questione dell'accantonamento. Poiché il merito mi sembra sia condiviso, non vorrei che l'Assemblea esprimesse la volontà di negare la possibilità di definire modalità con cui farsi carico dei problemi dei minori nell'ambito di questa particolare fattispecie.
Nell'articolo 2, parlando di campagne informative, si prevede anche alla lettera f), che esse siano dirette a promuovere presso le strutture sanitarie il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente. Diverso è ciò che viene richiesto dall'emendamento in esame.
Dunque chiedo, se possibile - dato che altre parti del provvedimento sono accantonate e vi torneremo su dopo una riunione del Comitato dei diciotto -, di non pregiudicare tale possibilità, perché ciò creerebbe, sicuramente, alcune difficoltà anche nel valutare complessivamente la bontà e la qualità del provvedimento stesso. Chiedo pertanto ai colleghi - alla relatrice per la II Commissione, ai presidenti di Commissione - di valutare la possibilità di accantonare l'emendamento Valpiana 6.68 e portare questa materia all'attenzione del Comitato dei diciotto, le cui decisioni potranno essere riferite all'Assemblea nel prosieguo dei lavori..
ROBERTO ROSSO, Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO ROSSO. Invito anch'io il Comitato dei diciotto ad una riflessione. Pur comprendendo che la collocazione nell'ambito di una norma che detta disposizioni di carattere sanzionatorio è anomala, come giustamente ha detto l'onorevole Lussana, ritengo, tuttavia, che un accantonamento volto ad inserire una norma di non discriminazione all'interno
del contesto del provvedimento mi sembra umano e ragionevole e, come tale, anche accoglibile.
PRESIDENTE. Poiché è stata avanzata una richiesta di accantonamento dell'emendamento Valpiana 6.68, rispetto alla quale il relatore per la II Commissione si è dichiarato contrario, ritengo di doverla sottoporre al voto dell'Assemblea.
TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Valpiana, lei aveva già parlato su questo punto. Non si può prendere la parola due volte sullo stesso emendamento.
RAMON MANTOVANI. Sulle proposte che riguardano il suo emendamento, l'onorevole Valpiana ha il diritto di esprimersi.
PRESIDENTE. Ma l'onorevole Valpiana ha già parlato. Può riprendere la parola solo se, nel frattempo, interviene il Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Valpiana 6.68.
(È respinta per 26 voti di differenza)
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 6.68, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 328
Votanti 325
Astenuti 3
Maggioranza 163
Hanno votato sì 144
Hanno votato no 181).
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, noi ci asterremo sull'articolo 6. Non perché, ovviamente - ciò è chiaro fin dall'inizio dei lavori -, siamo contrari all'ipotesi specifica del reato di mutilazioni sessuali, ma perché, come spiegato in precedenza, dal punto di vista tecnico ci pare che la norma abbia una scarsa efficacia nella seconda previsione. Sarà molto difficile provare tale tipo di reato e, quindi, la norma rischia di non coprire una serie di ipotesi che pure sono molto rilevanti. In questo senso, e nell'auspicio che la discussione al Senato raccolga le suggestioni emerse da questo approfondimento, noi ci asterremo sull'articolo 6.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.
FRANCA BIMBI. Signor Presidente, non v'è dubbio che l'articolo 6 è una delle norme qualificanti il provvedimento, che verte anche (e non esclusivamente) sulla repressione di un crimine che si manifesta prevalentemente in forme gravi (ed anche meno gravi) di violenza sulle donne. È un delitto contro l'integrità della persona, delle donne e delle bambine. Tale articolo, quindi, è molto importante, ma allo stesso tempo le pene ci sembrano troppo gravi.
Inoltre, il testo è molto pasticciato ed ambiguo, talché nel secondo capoverso non siamo in grado di identificare, anche se vi è una specificazione di dolo, se si tratti di punire forme di lesioni attinenti a questo tipo di delitti oppure, in generale, anche, ad esempio, rapporti sadomaso tra adulti. La formulazione della seconda parte dell'articolo è anche un po' ridicola e, pertanto, ci sentiamo di astenerci sullo stesso.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Signor Presidente, per la gioia dei colleghi non ripeterò le nostre motivazioni e preannuncio che esprimeremo un voto contrario sull'articolo 6. Già in precedenza eravamo molto scettici sulla necessità di delineare una nuova fattispecie e non ci convince assolutamente il testo dell'articolo in esame, nella sua stesura attuale. Peraltro, tutte le proposte emendative, come l'emendamento Valpiana 6.68, che cercavano di far assumere precise responsabilità allo Stato in ordine a questa nuova fattispecie sono state respinte. Per queste ragioni, esprimeremo un voto contrario sull'articolo 6.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.
MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che anche noi esprimeremo un voto contrario sull'articolo 6. Quest'ultimo è stato scritto male e, purtroppo, non è stato corretto con alcuni emendamenti che avevano l'intento di migliorarlo e di introdurre una logica di buon senso e di efficacia della norma.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 320
Votanti 196
Astenuti 124
Maggioranza 99
Hanno votato sì 185
Hanno votato no 11).
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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