Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 458 del 28/4/2004
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Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 4903.

(Ripresa esame articolo unico - A.C. 4903)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Motta.

CARMEN MOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i colleghi che mi hanno preceduto, in sede di illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità ed in sede di discussione sulle linee generali sul decreto legge n. 66 del 2004, relativo agli interventi urgenti per pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, hanno già espresso in modo ampio e motivato la posizione di contrarietà del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo su questo provvedimento.
Tengo a ribadire che la contrarietà non riguarda i principi enunciati con la presentazione del provvedimento stesso, ovvero l'esigenza che i dipendenti pubblici sospesi dal servizio, e dunque dal lavoro, in conseguenza di un procedimento penale, poi conclusosi con un proscioglimento, vedano riconosciuti i propri diritti attraverso un risarcimento economico, ma anche e certamente morale.
La contrarietà riguarda le modalità di presentazione ed il merito del provvedimento. Quanto al metodo, gli elementi illustrati all'Assemblea, nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali, hanno dato ampiamente conto della abnormità di questo provvedimento, alla quale va aggiunto il fatto che una materia di questo genere doveva essere affrontata con un appropriato strumento rappresentato da un disegno di legge, anziché da un decreto-legge.
Vorrei anche ricordare gli articoli della Costituzione violati: l'articolo 77, perché


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nel caso specifico in esame non ricorrono in alcun modo i requisiti della necessità e dell'urgenza.
È stato altresì violato l'articolo 3 riguardante il principio di uguaglianza, perché questo provvedimento introduce palesi disparità di trattamento: identiche situazioni oggettive sono disciplinate in modo diametralmente opposto. È stato violato l'articolo 105 riguardante una prerogativa costituzionalmente garantita al Consiglio superiore della magistratura. È stato violato l'articolo 81, quarto comma, poiché si prevedono oneri di cui non si ravvisa l'adeguata copertura finanziaria. È stato violato l'articolo 97 in relazione al principio del buon andamento dell'amministrazione, in quanto il provvedimento in esame prevede che si possa derogare ad un limite di età, non tenendo conto che, superato un certo limite di età, il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere compiutamente un dato servizio.
Insomma, colleghi, il decreto-legge in esame viola palesemente cinque articoli della nostra Costituzione. Credo si tratti di motivi sufficienti per avere una posizione quanto meno critica nei confronti di questo provvedimento.
Sappiamo che il decreto-legge prende le mosse dal famoso comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, sulla quale - ricorderete - in quest'aula non si è potuto svolgere un vero confronto per la ripetuta posizione della questione di fiducia. Ora viene portata la motivazione dell'assenza di un regolamento. Da tale punto di vista, vorrei ricordare ai colleghi che il termine stabilito dal suddetto comma non è perentorio. Sostanzialmente, si poteva procedere alla definizione di un regolamento, uno strumento più articolato per fare fronte all'insieme delle problematiche che il tema oggi in esame pone nei diversi settori della pubblica amministrazione.
La nostra contrarietà riguarda anche il merito. Il testo licenziato dal Senato non ha certamente contribuito a risolvere i problemi che abbiamo cercato finora di evidenziare. Non siamo in presenza di una norma giuridica generale che conferisce tutela ai lavoratori della pubblica amministrazione. Infatti, in modo più appropriato dovremmo parlare di sanatoria su domanda, che cessa i propri effetti nei 90 giorni successivi all'approvazione del provvedimento in esame.
A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, tale norma riguarda soltanto chi ha avuto un pronunciamento di proscioglimento definitivo da parte della magistratura nei cinque anni antecedenti all'approvazione della legge, cioè tra il 1999 e la fine del 2003. Quindi, non siamo assolutamente in presenza di una norma a regime ma - come dicevo - di una norma di transizione. Tale scelta ci impedisce, ad esempio, di fare riferimento a tutti i miglioramenti possibili per la legislazione vigente, peraltro assai ampia, che interviene in modo molto preciso sui temi riguardanti il rapporto tra la situazione di un pubblico dipendente che si vede prosciolto e le conseguenze che ciò determina nel suo rapporto di lavoro.
Vorrei ricordare, a tale riguardo, la legge n. 97 del 2001, che disciplina il rapporto tra procedimento disciplinare ed amministrativo, nonché le normative che fanno riferimento, in modo più compiuto, alla contrattazione (norme introdotte nella pubblica amministrazione a partire dal decreto legislativo n. 29 del 1993), oggi ulteriormente regolamentata dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
Se questo Parlamento avesse avuto l'intenzione di varare davvero una normativa di carattere necessario, avrebbe dovuto (sarebbe stato normale, permettetemi di usare questo termine) fare riferimento, quanto al tema del risarcimento, alle normative che già lo disciplinano. In tal modo, il Parlamento sarebbe potuto intervenire in modo molto più appropriato con un provvedimento concernente il giusto indennizzo, rendendo più compiuta, efficace ed effettiva la normativa che riguarda questa tematica. Sempre con riferimento al tema del risarcimento, vorrei riferirmi, ad esempio, alla legge n. 89 del 2001, che riguarda la generalità dei lavoratori, sia pubblici sia privati, e i restanti cittadini del nostro paese.


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Questa maggioranza, invece, ha scelto di proporre una normativa confusa e contraddittoria che determina, come accennavo precedentemente, non solo situazioni incoerenti rispetto ai principi di giustizia e di uguaglianza nel rapporto tra i singoli lavoratori e le loro posizioni, ma anche particolari condizioni di vantaggio per tutti coloro che si trovano in una situazione diversa rispetto ai pubblici dipendenti che non hanno mai subito un procedimento penale.
In particolare, ricordo, come i colleghi che mi hanno preceduto hanno ampiamente evidenziato, la fattispecie prevista dal decreto-legge per la categoria dei magistrati, con riferimento ai quali si determina una vera e propria discriminazione di trattamento. Aggiungo, inoltre, quanto previsto all'articolo 2, comma 6-bis, del provvedimento in esame che, addirittura, detta una disciplina particolare per i docenti dei policlinici universitari, i quali, come noto, vengono reintegrati ope legis nelle loro funzioni. In tale contesto, poiché non si fa riferimento ad altri soggetti, in quale situazione si potrebbero venire a trovare alcuni primari del settore pubblico ospedaliero, e non solo quelli dei policlinici universitari?
Credo che la normativa in esame non rispetti quell'equilibrio che deve esistere tra l'interesse della persona e l'interesse generale del servizio e della pubblica amministrazione. Vorrei sottolineare, in particolare, due situazioni che si verrebbero a determinare.
Con riferimento alla prima, si registra il mancato rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, dal momento che viene prevista, ad esempio, una pressoché totale equiparazione tra la situazione di sospensione di ufficio, la risoluzione del rapporto di lavoro e la scelta di collocamento volontario in quiescenza. Per quanto riguarda la seconda, si prevede l'eliminazione di ogni limite di età e, addirittura, è prevista anche la restituzione del tempo, senza porre limiti. Tant'è vero che, ad esclusione di alcune figure successivamente individuate nel corso dell'esame al Senato, per la generalità delle posizioni nella pubblica amministrazione si fa genericamente riferimento al superamento dei limiti di età.
È evidente che, di fronte a queste palesi storture, che confliggono con la necessità di un equilibrio tra gli interessi e con le esigenze di carattere collettivo e generale dei servizi della pubblica amministrazione, non possiamo che assumere una posizione di assoluta contrarietà.
Infatti, se si volesse lavorare su principi di carattere generale, occorrerebbe tenere presente anche il pregresso, vale a dire la situazione di coloro che possono trovarsi di fronte ad una sentenza di proscioglimento al 30 dicembre 1998, non rientrando dunque nella presente normativa. Tra l'altro, non si fa riferimento a coloro che, invece, potrebbero iniziare l'iter oggi, posto che questo provvedimento stabilisce che le domande siano presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Questo provvedimento fa sorgere il dubbio che il presente testo sia stato elaborato ad hoc, solo con riferimento ad alcune situazioni ben individuate; e ciò, evidentemente, non può trovarci d'accordo in quanto, se il problema esiste, deve riguardare tutti i pubblici dipendenti.
Vorrei svolgere alcune considerazioni anche sul tema della copertura finanziaria; infatti, quale unica fonte di copertura viene prevista la riduzione delle presenze nelle fasce più basse delle graduatorie delle qualifiche. Anche tale scelta appare molto inadeguata alla copertura finanziaria dell'intero provvedimento.
Come rilevato da diversi colleghi che mi hanno preceduta, ritengo che il punto più delicato sia quello riguardante la magistratura, laddove si afferma che il Consiglio superiore della magistratura, previa valutazione, possa attribuire a chi ha presentato la domanda ope legis le funzioni immediatamente superiori. Si tratta, di fatto, del riconoscimento di un automatismo.
A tal proposito abbiamo presentato una proposta alternativa, volta a fare salvo il


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principio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura e ad evitare che un magistrato mai sottoposto ad alcun procedimento giudiziario possa trovarsi in una assurda situazione di svantaggio rispetto ad un altro magistrato che, anche se riconosciuto innocente e quindi prosciolto, ha subito una sospensione, trovandosi nella condizione di maturare i criteri che gli consentono di passare alla qualifica superiore ope legis, come affermato nella relazione.
Per tale motivo, se il confronto parlamentare consentirà di modificare una legge sbagliata, noi daremo il nostro contributo attraverso emendamenti diretti a modificarne l'impianto. Diversamente, confermo che il nostro giudizio non potrà che essere totalmente negativo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune osservazioni pacate, come la delicatezza dell'argomento richiede.
Il decreto-legge in esame è stato affrontato dall'opposizione in termini demagogici, come un testo ad personam. Si tratta invece di un provvedimento dovuto, sacrosanto e perfettamente in linea con la nostra Costituzione che, all'articolo 24, stabilisce che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Di errori giudiziari, cari colleghi, ne abbiamo visti tanti e tante persone sono state esposte al ludibrio; qualcuna si è addirittura tolta la vita (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)!
L'articolo ha avuto già esecuzione quando è stato previsto il risarcimento per ingiusta detenzione: chi è stato in carcere a seguito di una sentenza o di una condanna ingiusta, ha diritto ad un risarcimento del danno, la cui cifra è stata portata addirittura a un miliardo. Evidentemente sono state compiute ingiustizie, anche rilevanti.
Chi afferma che questo provvedimento è stato fatto ad personam e avanza illazioni sull'identità dell'ipotetico beneficiario, dimentica che il 28 dicembre 2001 è stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei senatori Massucco, Basile, Bongiorno, Tomassini e altri - rappresentanti, quindi, di tutte le forze politiche - relativa alla riparazione del danno subìto dai pubblici dipendenti, a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti. L'articolo 1 di tale proposta di legge recita: «Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalle funzioni o, comunque, dall'impiego a causa di un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere o con provvedimento di archiviazione, ad eccezione dei casi in cui detti procedimenti si siano conclusi per prescrizione del reato, anche se già collocato a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di richiedere il prolungamento del rapporto di impiego, oltre i limiti di età, anche se prorogati, previsti dalle leggi all'epoca vigenti, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita».
Quindi, il provvedimento all'esame - che si riallaccia all'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004 - non nasce da un'iniziativa estemporanea, ma ha una grande dignità e risponde ad esigenze di giustizia. Si accusa il decreto in oggetto di essere diretto ad personam, a vantaggio di un certo magistrato: ma in questa maniera si fa del terrorismo! Si fa del terrorismo anche quando si prospetta l'ipotesi di un magistrato di oltre 80 anni che diriga uffici o occupi alte cariche. Questo è terrorismo, signor Presidente e carissimi colleghi: lo ribadisco.
Innanzitutto, siamo tutti a conoscenza del fatto che la carriera è automatica ed è quindi giusto e sacrosanto che la stessa venga ripresa dal momento in cui è stata interrotta per cause non dovute all'interessato, bensì al cattivo funzionamento della giustizia. Inoltre, quando si teme l'ipotesi di un ottantenne che amministra la giustizia, occorre ricordarsi di una parte


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importante dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, allorché recita: «al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate».
Per cui, quando si invoca l'articolo 105 della Costituzione, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura le nomine e la progressione nella carriera, possiamo affermare che questo articolo è stato rispettato, perché al Consiglio spetta la previa valutazione dell'attitudine del magistrato ad esercitare degnamente le proprie funzioni.
Quindi, non abbiate paura: non vogliamo che la giustizia sia amministrata da minus habens o minus habentes. Parliamoci chiaro: si tratta di una posizione ad personam, perché Carnevale ha rappresentato per la giustizia italiana un momento importante e, purtroppo, la responsabilità per le sue disavventure sappiamo a chi debba essere attribuita; si tratta di un complesso di colpa che vi portate dietro e che non possiamo avallare.
Gli emendamenti presentati sono volti a distruggere il provvedimento, che è conforme all'articolo 24 della Costituzione. Quanto alla proposta contenuta in un emendamento presentato dall'onorevole Bonito, in cui si prevede che il dovere di reintegro da parte delle amministrazioni dello Stato debba essere esercitato soltanto nei confronti di coloro che abbiano ottenuto una sentenza di assoluzione piena ai sensi del primo comma l'articolo 530 del codice di procedura penale, essa è inutile, in quanto nel testo si parla esclusivamente di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato (il secondo comma dell'articolo 530, relativo sostanzialmente all'insufficienza di prove, soltanto nella parte finale reca la formula relativa all'insussistenza del fatto, mentre la prima parte dovrebbe dirimere ogni dubbio).
Ritengo pertanto che gli emendamenti presentati siano ostruzionistici e dettati dalla volontà di rivalsa e dal complesso di colpa che la sinistra ha su tale questione. Dunque, a mio avviso, la proposta di legge è condivisibile e deve essere approvata nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIERALFONSO FRATTA PASINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 1.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il parere espresso dal relatore ci conferma nella nostra opinione. Non abbiamo dovuto neppure attendere l'espressione del parere contrario articolo per articolo, dato che, trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, il parere viene espresso in un'unica soluzione su tutti gli emendamenti presentati.
Colgo l'occasione della dichiarazione di voto sull'emendamento in esame, soppressivo dell'articolo 1, per soffermarmi nuovamente su un punto a mio avviso discriminante per un confronto che, come ha ricordato l'onorevole Saponara, dovrebbe riguardare il merito.


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Non abbiamo mai contestato, né nella breve e praticamente inesistente discussione che abbiamo potuto svolgere in Commissione a causa dei tempi ristretti, né nella discussione generale svoltasi ieri sera, la necessità di norme eque e giuste volte a risarcire il lavoratore - in questo caso un pubblico dipendente - prosciolto con una sentenza giudiziaria, sospeso per tanti anni dal servizio, che quindi ha subito un danno economico, di posizione ed anche morale. Su questo bisogna essere chiari.
Vorrei sottolineare che, se esiste nella nostra legislazione, ad esempio, la legge n. 89 del 2001 - richiamata anche dall'onorevole Saponara -, che prevede un equo indennizzo per tutti i cittadini che hanno subito un danno, ciò si deve all'impegno del Parlamento e delle forze del centrosinistra, in particolare dei Democratici di sinistra. Anche la legge n. 97 del 2001, che disciplina in modo puntuale il rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento penale e gli effetti che questi determinano, ha in qualche modo contribuito a definire la tutela nei confronti di chi è stato ingiustamente colpito da provvedimenti di sospensione derivanti da procedimenti giudiziari.
Ma il tema da affrontare è un altro e riguarda il modo con cui si è scelto di procedere e il merito. Colgo l'occasione dell'esame di questo emendamento - che, essendo soppressivo, difficilmente verrà accolto - per sottolineare che, se vi fosse la disponibilità ad un confronto vero, esso si potrebbe sviluppare su alcuni successivi emendamenti. Infatti, all'articolo 1, lettera e), comma 1, è contenuta una previsione aggiuntiva del comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004. Noi siamo stati contrari alla modalità con cui si è scelto di procedere all'approvazione del suddetto comma 57 durante l'esame della legge finanziaria, perché abbiamo sostenuto che non bisognava introdurre una norma di soppiatto, come invece è avvenuto. Il Parlamento, onorevole Saponara, non ha mai potuto discutere quella norma, approvata in sede di Commissione bilancio, a causa dei ripetuti voti di fiducia. Sostanzialmente, si è bloccato un iter legislativo avviato in Commissione, che avrebbe consentito di affrontare in modo più articolato tale questione. Per esempio, è stato completamente dimenticato il rapporto tra il pubblico dipendente e il lavoratore privato, quasi non esistesse un problema con riferimento al lavoratore privato; problema che probabilmente va disciplinato in altro modo, ma che comunque esiste. Con il decreto-legge in esame, utilizzando l'argomento secondo cui non è stato emanato il regolamento attuativo, in realtà si allarga e si modifica il comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004. Tant'è vero che, alla lettera e), si compie una operazione sulla quale non l'opposizione, bensì la stessa Commissione giustizia - quindi, immagino, anche la maggioranza - è stata critica; altrimenti, non capisco le ragioni per cui tale Commissione ha espresso un parere favorevole ponendo una condizione, quella che, alla lettera e), venga soppressa la previsione che ha equiparato le sentenze di proscioglimento con formula piena - cioè quelle che non possono trovare alcuna giustificazione - ai provvedimenti che dichiarano di non doversi procedere per una causa estintiva del reato, perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso. In altri termini, si individua una diversità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 11,04)

ROBERTO GUERZONI. Con l'emendamento Cordoni 1.1 noi segnaliamo che bisognava usare un altro metodo, cioè percorrere la strada del provvedimento legislativo ordinario. Però, aspettiamo di vedere quale sarà il vostro atteggiamento quando, giunti all'esame della lettera e), vi proporremo di modificare una previsione che anche voi, in Commissione giustizia, avete detto che non va bene e che va cambiata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.


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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 362
Maggioranza 182
Hanno votato
151
Hanno votato
no 211).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 370
Maggioranza 186
Hanno votato
150
Hanno votato
no 220).

Prendo atto che gli onorevoli Mondello e Pinto non sono riusciti a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.40.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei approfittare dell'occasione per intervenire su tutte le proposte emendative di cui sono primo firmatario.
Per quanto concerne il mio emendamento 1.40, intendo partire dalla famigerata norma che il Parlamento approvò nel corso dell'ultima sessione di bilancio. Mi riferisco al comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, il quale testualmente recita: «Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Signor Presidente, vorrei svolgere preliminarmente una considerazione: per quali ragioni si sia inserita una siffatta disciplina nell'ambito della legge finanziaria per il 2004 è un quesito che rimane senza risposta e che nessuno riesce a comprendere, ma non è di questo che ci dobbiamo occupare. Dobbiamo occuparci, invece, dell'emendamento da noi presentato, che propone di espungere dal testo del comma 57 dell'articolo 3 della citata legge finanziaria le parole: «o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza».
Le ragioni della nostra richiesta sono chiare. La Camera dei deputati sta per approvare una disciplina di favore per tutti i pubblici impiegati che, dopo essere stati sospesi, a seguito di procedimento penale, sono stati prosciolti e, dunque, devono ricevere un giusto risarcimento. La questione è che, nell'ambito di tale ristoro, viene giustamente previsto che questi impiegati siano reintegrati nel loro lavoro e nelle loro funzioni.
Ci si domanda, tuttavia, per quale ragione la disciplina di favore debba coinvolgere anche coloro che hanno chiesto di essere collocati anticipatamente in quiescenza. Ci viene risposto che vengono compresi anche costoro, vale a dire coloro che hanno chiesto il trattamento di quiescenza, perché viene effettuato un collegamento


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tra il trattamento di quiescenza stesso ed il procedimento penale successivamente conclusosi con l'assoluzione.
In tal caso, emerge chiaramente e nitidamente il limite della disciplina in oggetto, perché mi domando - e rivolgo tale domanda anche ai colleghi -, in forza di quale ragione possiamo collegare con certezza la richiesta di collocamento in quiescenza con il procedimento penale subito dal richiedente. Numerose e varie, infatti, possono essere le ragioni che, in passato, hanno indotto pubblici dipendenti, sottoposti a processo penale, a chiedere il collocamento in quiescenza, ed allora non si può inserire nella disciplina normativa positiva una sorta di connessione assolutamente necessitata.
La ragione, come ci sembra di capire dalla lettura della norma in questione, non può essere che questa: se un dipendente pubblico ha chiesto il collocamento anticipato in quiescenza, lo ha fatto perché aveva un processo penale a suo carico. Così non è e così non può essere: è evidente e chiaro, allora, che si introduce una disciplina di grande favore - per i motivi che illustreremo nel prosieguo dell'esame del provvedimento - e si riconosce tale disciplina anche per quei soggetti che si sono limitati a chiedere il trattamento pensionistico anticipato.
Ciò dopo che i soggetti di cui stiamo parlando...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, si avvii a concludere.

FRANCESCO BONITO. ...hanno ricevuto, sulla base di principi generali, una serie di vantaggi che ritengo giusti: la restituzione degli stipendi, la ricostituzione della posizione pensionistica e tutto ciò che è giusto concedere.
Ci domandiamo, tuttavia, se sia giusto concedere anche ciò che non appare giusto per tutti, ed ancor più ingiusto appare per costoro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 382
Maggioranza 192
Hanno votato
164
Hanno votato
no 218).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 384
Maggioranza 193
Hanno votato
161
Hanno votato
no 223).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 390
Votanti 389
Astenuti 1
Maggioranza 195
Hanno votato
165
Hanno votato
no 224).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.23.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.


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FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevole colleghi, siamo in presenza di uno degli aspetti più problematici e, a nostro avviso, più gravi dell'intera disciplina. Stiamo affrontando la questione, per così dire, degli aventi diritto. Stiamo cioè cercando di delimitare e definire la platea di coloro che, sottoposti a processo penale e poi prosciolti, possano poi avvalersi della disciplina di favore.
Sotto questo aspetto, il Governo aveva inizialmente prospettato nel decreto-legge una disciplina che per più versi appariva discutibile, giacché, nell'ambito della delimitazione degli aventi diritto, aveva individuato soltanto una categoria di pubblici dipendenti assolti, escludendo altre tipologie di proscioglimento che pure negavano alla radice l'antigiuridicità del fatto contestato.
Il Senato ha colmato questa lacuna, ma ha lasciato aperta un'altra strada - e questo non per volontà dell'intero Senato ma della maggioranza - in quanto le formule assolutorie vengono lasciate intatte, anche nell'ipotesi in cui esse siano pronunciate sulla base di una delibazione di insufficienza di prove da parte dell'organo giudicante. In altri termini, è noto a tutti, colleghi, che nel nostro ordinamento è stata espunta la formula assolutoria per insufficienza di prove, ma non eliminata la delibazione che deve condurre il giudice all'assoluzione piena quando le prove siano insufficienti.
Con il nostro emendamento cerchiamo di affermare il principio secondo cui coloro che, sottoposti a processo penale, siano stati assolti perché insufficienti le prove a loro carico non possano godere dei grandi vantaggi che stiamo «propinando» con questo vostro decreto-legge. In altri termini, vorremmo impedire che il magistrato sottoposto a processo penale per associazione di stampo mafioso e poi assolto per insufficienza di prove possa diventare presidente di sezione della Cassazione, o possa addirittura aspirare a diventare il «numero due» dell'ordinamento giudiziario italiano, cioè aspirare a ricoprire l'incarico di presidente aggiunto della Corte suprema di Cassazione.
Questo a noi appare una aberrazione, giacché dobbiamo tener conto di tutta la problematica connessa al proscioglimento in sede penale, che fa riferimento agli illeciti disciplinari. Infatti, io potrei essere stato assolto da accuse infamanti in un processo penale perché non sussistenti gli elementi che avrebbero potuto condurre il giudice ad un giudizio negativo nei miei confronti; ciò nonostante, potrebbero comunque sussistere comportamenti che, pur non penalmente rilevanti, hanno una grande incidenza sotto l'aspetto della responsabilità disciplinare.
Se non mettiamo questi paletti e se non approviamo l'emendamento da noi proposto, si verificherà la conseguenza che ho indicato in precedenza, che a me pare francamente aberrante: un magistrato, un pubblico impiegato, un generale, un alto dirigente della pubblica amministrazione, il quale sia stato assolto per insufficienza di prove dal reato di concussione o di corruzione, potrà tornare a fare quello che faceva prima, anzi potrà tornare a farlo, come abbiamo visto, anche con un premio alla carriera!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 387
Maggioranza 194
Hanno votato
160
Hanno votato
no 227).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cossutta 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 394
Maggioranza 198
Hanno votato
173
Hanno votato
no 221).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cordoni 1.3 e Cento 1.16.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, con questi emendamenti tocchiamo un punto molto delicato del provvedimento al nostro esame. In sostanza, viene in rilievo un problema che ha suscitato una certa discussione anche in Commissione, sia pure nel corso di un esame in sede referente che è stato caratterizzato dalla rapidità dei tempi che prima ricordavo. Peraltro, desta in me una certa sorpresa constatare che colleghi i quali, in Commissione, avevano sollevato lo stesso problema non abbiano presentato proposte emendative al riguardo.
Ad ogni modo, con gli identici emendamenti Cordoni 1.3 e Cento 1.16 si intende sollevare un problema di fondo. Nel corso della discussione, è stato sostenuto che, con la disciplina di cui al comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e, ora, con il decreto-legge applicativo o, in qualche modo, attuativo della medesima, si vuole introdurre un principio di carattere generale che valga per tutti i danni e torti subiti dai pubblici dipendenti. Tuttavia, il decreto-legge contiene una norma - quella, appunto, che noi vorremmo sopprimere, per sollevare comunque il problema - che, invece, rende del tutto transitoria la disciplina introdotta!
L'unica argomentazione che a tale proposito è stata addotta dal Governo e, credo, condivisa dalla maggioranza, è di carattere economico: se non si pone la limitazione, non si sa quanto dilatata possa essere l'applicazione della previsione legislativa. Questa motivazione, però, confligge con il carattere di principio generale dell'equo risarcimento o dell'equo riconoscimento del danno subito.
Desidererei sentire, al riguardo, il Governo ed il relatore, anche perché ho ascoltato, durante il dibattito, dichiarazioni molto strane. È stato detto, ad esempio, che l'ambito temporale di applicazione della disciplina non è limitato soltanto ai cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004 perché, con la norma di salvaguardia contenuta nel terzo comma dell'articolo 1, per effetto della quale sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, ricevono tutela anche quelle situazioni antecedenti al 1999 in relazione alle quali le domande sono state già presentate in questi mesi. Questa tesi è stata sostenuta proprio ieri.
Se dessimo questa interpretazione, ci troveremmo di fronte all'assurdità di una norma in base alla quale un lavoratore che non ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, attendendo il previsto regolamento attuativo, ove la sentenza che lo riguarda sia stata pronunciata nel 1997 o nel 1998 non è tutelato dal provvedimento in esame (forse, quell'interpretazione è stata data - voglio essere malizioso - per fare in modo che altri colleghi che avevano sollevato il problema non presentassero proposte emendative in merito). Invece, la situazione di un altro soggetto che abbia presentato domanda sarebbe sanata, anche se la sentenza è stata pronunciata prima del 1999. Credo che tale interpretazione renda ancora più esplosiva la norma al nostro esame.
Penso che l'emendamento in esame dia un certo rigore ad una legislazione che si intende correggere. Esso impedisce che la transitorietà crei davvero disuguaglianze nel futuro e che la sanatoria sia concessa a seconda della capacità e della rapidità di interpretare l'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Chiedo parlare.


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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Signor Presidente, vorrei chiarire questo punto delicato; dopo di che, non interverrò più in modo che si proceda con le votazioni.
La norma ha carattere transitorio ed un limite temporale. Sono caratteristiche nuove per l'ammissione ai benefici previsti rispetto al comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria sopra citata.
Nel corso del dibattito al Senato è stato sollevato il problema di questa novità. Sappiamo che gli istituti intervenuti e le aspettative nate per effetto di un decreto-legge non convertito vengono salvaguardati da un disegno di legge ordinario presentato dal Governo.
Ci troviamo nella situazione opposta. La Commissione affari costituzionali e l'Assemblea del Senato hanno ritenuto necessaria una norma di salvaguardia nel rapporto tra la normativa vigente e il decreto-legge di cui oggi esaminiamo la conversione in legge. La clausola è stata approvata dal Senato per far salvi gli effetti delle domande presentate sulla base di una normativa che ha avuto validità dal 1o gennaio 2004 al 16 marzo 2004, prima dell'adozione del decreto-legge. Questi effetti devono essere salvaguardati. Al Senato è prevalsa quest'ipotesi. Quella in questione è una norma di salvaguardia necessaria per una normativa che ha avuto il suo effetto per due anni e mezzo, altrimenti occorrerebbe intervenire in altra maniera con un disegno di legge. A mio avviso, è stata corretta la clausola introdotta dal Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la parte riguardante il termine di cinque anni entro il quale varrebbe la disposizione in esame è stata evidenziata ieri dall'onorevole Acquarone come una delle clamorose incostituzionalità di questo provvedimento.
Addurre la tesi che un magistrato che ha avuto una sentenza recente di assoluzione debba essere privilegiato rispetto a chi ne ha avuta una più remota (magari quando era uditore giudiziario) è una palese irragionevolezza censurabile, come spesso è accaduto, dalla Corte costituzionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 3 in punto di mancanza di ogni ragionevolezza al riguardo.
Per questo motivo, al di là di tutte le osservazioni che abbiamo fatto in termini di non appropriatezza, di inadeguatezza e di censurabilità di questo provvedimento, vi è anche una manifesta ingiustizia nel trattamento, per cui le condanne recenti, seguite da assoluzioni, sono da preferire alle assoluzioni remote. Questo è palesemente incostituzionale ed è una clamorosa ingiustizia. Invito pertanto l'Assemblea a votare a favore di questo emendamento.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, Presidente della XI Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, Presidente della XI Commissione. Signor Presidente, ascoltando gli interventi, ho sentito la necessità di fare una puntualizzazione, che attiene alla procedura ma, se mi permettete, ha anche un rilievo politico.
Sono d'accordo sul fatto che il tempo che abbiamo avuto a disposizione per l'esame in Commissione di questo provvedimento è stato assai ristretto - i colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, sanno che io mi batto sempre perché il lavoro in Commissione sia rispettato e valorizzato al massimo - , però, mi sono reso conto che abbiamo fatto, pur nella ristrettezza dei tempi, non dico un piccolo miracolo, ma certamente tutto il possibile.
Tutti gli argomenti che ho sentito svolgere in quest'aula sono stati affrontati anche in Commissione, tant'è che in quella sede il sottosegretario Saporito, lungi dall'essere assente, ha partecipato ai lavori, ha preso la parola e ha reso i chiarimenti


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che oggi ci sta ribadendo; l'onorevole Guerzoni, come di consueto, ha svolto un pregevole intervento, anche se critico sul provvedimento in esame, argomentandolo ampiamente; l'onorevole Bonito, che ha portato ampie argomentazioni, in particolare sul capitolo che riguarda i magistrati, ed anche i colleghi della maggioranza hanno avuto modo di esprimersi. Mi permetto quindi di dire che, nonostante la ristrettezza dei tempi, che riconosco, il dibattito vi è stato e abbiamo fatto più di ciò che era possibile perché l'esame del provvedimento fosse adeguato alla delicatezza dell'argomento affrontato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cordoni 1.3 e Cento 1.16, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 395
Votanti 394
Astenuti 1
Maggioranza 198
Hanno votato
175
Hanno votato
no 219).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.27 , non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 397
Maggioranza 199
Hanno votato
173
Hanno votato
no 224).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maura Cossutta 1.31.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, l'emendamento in esame è logico e serio. Esso reca la seguente previsione: «L'amministrazione di appartenenza ha la facoltà di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione».
Proponiamo tale previsione perché vorremmo fosse adottato un meccanismo analogo a quello previsto dal comma 57-bis, introdotto dal Senato, che riguarda, illogicamente, solamente il caso di provvedimenti di proscioglimento di carattere formale. Diciamo «illogicamente» perché, anche nel caso di assoluzione dall'imputazione penale, possono persistere elementi di responsabilità disciplinare. Quindi, noi intendiamo correggere il testo ai fini di rendere più logica e seria la norma in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, per sottolineare come la formulazione che è stata introdotta dal Senato, secondo la quale tra i casi previsti vi è anche quello in cui si venga assolti perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, comporti la possibilità - che, di norma, c'è - di una responsabilità per illecito disciplinare. Le eventuali dimissioni volontarie o la decorrenza dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare sarebbero inesorabilmente inibiti e, se non venisse approvato l'emendamento in esame, verrebbero promosse automaticamente


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persone che, pur assolte, hanno commesso gravi negligenze nello svolgimento del loro lavoro. Questa è una clamorosa incongruenza nonché un favore per chi è stato sottoposto a procedimento penale. Riteniamo che ciò sia profondamente diseducativo anche nei confronti dei cittadini italiani, che a questo punto avrebbero il dovere di pensare che il fatto di essere sottoposti a procedimento penale, in questo paese, debba essere considerato addirittura un vantaggio e valga una medaglia!
Signor Presidente, con l'emendamento in esame si ripara a questa clamorosa ingiustizia e si introduce comunque la possibilità di valutare le responsabilità disciplinari. Credo che, per la sua ovvietà, confidando nel buonsenso di quest'Assemblea e in una maggiore sensibilità costituzionale, questo emendamento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 388
Votanti 387
Astenuti 1
Maggioranza 194
Hanno votato
171
Hanno votato
no 216).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 1.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, do atto al presidente Benedetti Valentini di aver riconosciuto il contributo che abbiamo fornito come forze di opposizione. Non avendo sentito nessun parere favorevole ad alcuno degli emendamenti presentati, devo tuttavia constatare che o noi non siamo stati in grado di tradurre tale contributo in qualcosa di effettivo o che la maggioranza non vuole nemmeno utilizzare i tempi a disposizione per modificare il provvedimento, rimandando lo stesso, in terza lettura, al Senato.
Faccio quest'osservazione perché, tra l'altro, i tempi ristretti che hanno portato all'accelerazione del dibattito in Commissione ed in Assemblea, alla Camera, sono stati motivati dal fatto che se si fosse terminato l'esame del provvedimento questa settimana, poiché il decreto-legge scade il 16 maggio, vi sarebbe stato il tempo per un'eventuale terza lettura al Senato, almeno da un punto di vista matematico (non dico politico, visto che la maggioranza ha altri provvedimenti all'esame dell'Assemblea, al Senato). Ora, invece, si dice che non è possibile accogliere nessun emendamento dell'opposizione, anche se quest'ultima ha dato un importante contributo al provvedimento, perché non vi sono i tempi necessari per un ulteriore esame al Senato.
Detto questo, passo al merito, perché si è trattato di uno dei punti che ha richiesto un'attenta discussione e che la richiederebbe ancora.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 prevede che la riassunzione in servizio avvenga oltre i limiti di età previsti dalla legge. Non solo: si dice che i limiti di età possono essere anche comprensivi delle proroghe. Si fa riferimento alle discipline esistenti nei vari ordinamenti.
Credo che sul punto avremmo bisogno non di questa norma, ma di qualcosa di più puntuale. I limiti di età stabiliti dagli ordinamenti non sono previsti per fare torto ai dipendenti, ma sulla base dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione. I limiti massimi di congedo e i limiti massimi di età di servizio sono previsti perché si ritiene che il buon andamento della pubblica amministrazione non possa essa esercitato al di là di alcuni dati oggettivi e al di là di alcune situazioni individuali, come l'età. Potremmo trovarci anche di fronte a novantenni


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molto capaci, ma ciò confligge oggettivamente con il principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione, ossia quello del buon andamento della pubblica amministrazione.
Vi è, poi, un secondo elemento da tenere in considerazione. Un superamento indiscriminato dei limiti di età, senza nessuna regolamentazione che tenga conto delle diversità delle funzioni e dei lavori svolti, può confliggere con criteri di equità rispetto ad altri lavoratori. Potremmo infatti trovarci di fronte ad un'ingiustizia evidente, che si determinerebbe nei confronti di un lavoratore che non ha subito nessun procedimento penale. Vi sono, quindi, due aspetti che dovrebbero essere esaminati attentamente. Il menzionato comma 1, lettera b), dell'articolo 1 non opera discriminazioni e non compie un'attenta valutazione del problema; perlomeno, all'articolo 2, comma 4, si è introdotta una discriminazione per il personale delle Forze armate e di polizia. Per esse si fa riferimento ad un limite massimo di otto anni e, in ogni caso, si dice non oltre il limite massimo previsto dal congedo definitivo.
Dunque, tale tema richiedeva un'articolazione diversa. Penso che saremmo ancora in grado di effettuarla, abrogando questo comma e intervenendo successivamente sulla legislazione o per via regolamentare, andando a precisare il tema in modo più puntuale. La specificità che, per esempio, si individua per le Forze armate, non credo sia minore quando ci si riferisce a settori della pubblica amministrazione quali la scuola, la sanità o altri con una rilevanza non secondaria o non diversa da quella che svolgono le Forze armate o il personale militare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la norma che consente ai magistrati ordinari e ai militari di rimanere in servizio anche oltre cent'anni (se questo fosse loro consentito dalle sospensioni avute in precedenza) viola il principio di buona amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Tuttavia la norma è incongrua anche sotto il profilo dell'equità di trattamento. Infatti, essa non si applica ai magistrati amministrativi e contabili, che andranno in pensione a settantacinque anni, né ai militari, che andranno in pensione alla scadenza del servizio, né al personale civile ed alle Forze di polizia, che al massimo potranno rimanere in servizio otto anni oltre il termine previsto per la pensione. Essa si applica soltanto ai magistrati ordinari ed ai magistrati militari.
Mi chiedo, signor Presidente, se una norma di questo genere sia ragionevole, se sia giusta e se non si debba ragionevolmente ritenere che siamo, ancora una volta, dinanzi ad un «provvedimento-fotografia». Queste fotografie da parte del Parlamento sono sempre mal riuscite e sono giunte sfocate all'attenzione della Corte costituzionale, che le ha sistematicamente censurate.
Vi invitiamo ad approvare l'emendamento in esame, affinché anche questo «decreto-fotografia» non venga bocciato dalla Corte costituzionale. È un atto di sensibilità del Parlamento ed un atto di giustizia nei confronti di tutti coloro che oggi sono impegnati nello Stato a svolgere correttamente il proprio dovere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, anch'io intervengo per sostenere e ribadire gli argomenti utilizzati dai colleghi Guerzoni e Sinisi.
Credo che l'emendamento in esame dimostri la sfacciataggine della norma in questione e dia la possibilità ai colleghi della maggioranza di correggere il testo e di dimostrare la correttezza e la buona fede, che, probabilmente, alcuni di loro hanno.
Come ha affermato l'onorevole Guerzoni, non vi era bisogno di adottare un


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decreto-legge in materia, mancando i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza; per questo motivo, abbiamo presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità. Anzi, peggio: un decreto di necessità ed urgenza impedisce una discussione che, su questa materia, è necessaria. In casi come questo, la fretta è assolutamente cattiva consigliera.
Abbiamo dimostrato che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, interviene anche sull'articolo 3. In proposito, ieri avevamo insistito affinché fosse approvata la nostra questione pregiudiziale di costituzionalità. Lo hanno già detto i colleghi, ma bisogna ribadirlo: perché vi dovrebbero essere differenze di trattamento tra i magistrati che hanno subìto un procedimento penale e quelli che non lo hanno subìto? Ciò non si capisce, oppure si dovrebbe ritenere che dietro a questa sfacciataggine, ancora una volta, la maggioranza e il Governo predispongono norme, testi e leggi ad hoc e ad personam.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cordoni. Ne ha facoltà.

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, credo che su questo aspetto sarebbe necessario, anche da parte del Governo, un momento di riflessione. Infatti, non stiamo costruendo - mi rivolgo all'onorevole Saponara - una norma di carattere generale, che affronta i problemi delle persone che si trovano coinvolte in queste vicende. Stiamo costruendo un provvedimento che introduce una sorta di sanatoria e non dice cosa accadrà in futuro ad altre persone che si potrebbero trovare nelle stesse condizioni. Siamo di fronte ad una norma-sanatoria, che non si preoccupa di definire come si debba disciplinare questa materia nell'ambito dell'intero settore della pubblica amministrazione e che ritroviamo in molte delle proposte che stiamo affrontando.
Lo abbiamo detto al sottosegretario: ragioniamo su una normativa generale, che tuteli tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e non solo qualcuno! Invece, si continua ostinatamente in questa direzione, aprendo la strada a ricorsi che saranno presentati in tutto il paese. Non si capisce, infatti, la ragione per cui sono previste normative diverse a seconda della fase, del periodo e anche dei processi in corso (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli interventi svolti dai colleghi dell'opposizione è stata posta in evidenza una disparità di trattamento fra i giudici ordinari e i giudici amministrativi e contabili. Vorrei dire, e lo lascio agli atti di questa Assemblea, che non è così, perché i giudici amministrativi e contabili sono pubblici dipendenti e vale dunque per essi la disciplina prevista dall'articolo 2 e non i limiti indicati per i giudici ordinari e per quelli militari. Infatti, per questa ultima categoria, è il Consiglio superiore della magistratura che, essendo un organo a rilevanza costituzionale, ha grandissima discrezionalità nell'ambito delle promozioni e per l'avanzamento di carriera.
Per quanto riguarda invece i giudici contabili ed amministrativi, la disciplina è contenuta nell'articolo 1 e pertanto essi hanno gli stessi diritti al ripristino e al proseguimento della carriera, in quanto i rispettivi «CSM», come sono chiamati impropriamente, sono organi previsti dalla legge ordinaria e non hanno dunque natura di organi costituzionali. Pertanto, non vi è alcuna discriminazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 378
Votanti 376
Astenuti 2
Maggioranza 189
Hanno votato
164
Hanno votato
no 212).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cordoni 1.5 e Cento 1.17.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei voluto replicare al Governo, ma non mancherà occasione nel corso dell'esame dei successivi emendamenti.
Per quanto riguarda l'emendamento Cordoni 1.5, noi chiediamo di sostituire la dizione: «Anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe», con le seguenti: «Non oltre i limiti di età previsti dalla legge».
È francamente singolare che il Governo, la prego di seguirmi, signor rappresentante del Governo, attraverso lo strumento del decreto-legge intervenga, su una norma per apportare questa modifica. Nell'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004, si prevedeva testualmente l'espressione «oltre i limiti di età previsti dalla legge». Si interviene con un decreto-legge e si modifica l'espressione, prevedendo non più la dizione «oltre i limiti di età previsti dalla legge», ma inserendovi inoltre quella «comprese eventuali proroghe».
Gradirei una giustificazione di carattere politico circa la necessità e l'urgenza rispetto all'introduzione di una siffatta modifica.
Mi rendo conto che quell'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004 fu approvato «a scatola chiusa»: non potemmo né intervenire, né interloquire come parlamentari di opposizione, né poterono farlo i parlamentari della maggioranza.
Il Governo ci impose la questione di fiducia e noi dovemmo accettare, come suol dirsi, obtorto collo, quella disciplina. Tuttavia tale disciplina non è sufficiente: occorre che questo limite di età sia portato più avanti possibile. Con questa norma - noi non ce ne rendiamo conto - stiamo rivoluzionando tutti i principi generali in tema di risarcimento del danno. Ci hanno insegnato da circa duemila anni che il risarcimento del danno è soprattutto riferito alla natura patrimoniale del danno; sappiamo poi che questo può essere anche di natura non patrimoniale ed abbiamo costruito istituti e categorie giuridiche.
Adesso introduciamo la restituzione del tempo: questa è la vera novità filosofica! Attraverso quel comma 57, stabilimmo infatti il principio per cui non sono sufficienti la restituzione degli onori, del posto, degli stipendi, degli interessi, della pensione e di ogni diritto previdenziale. Non è sufficiente tutto questo: occorre che venga replicata oggettivamente nel tempo l'attività che non si è svolta. Va bene! Può trattarsi di un principio innovativo e che si sposa con una concezione filosofica, evidentemente.
Ma non siamo contenti di questo, la maggioranza non è contenta, il Governo non è contento perché tale restituzione del tempo deve avvenire verso i limiti dell'immortalità, dell'infinito. Non vi sono regole, non vi può essere una limitazione. Come ha detto il collega Sinisi, si può arrivare a 100 anni. Credo che tutto ciò sia per un verso paradossale ed assurdo, per altro verso profondamente illegittimo.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il limite dell'età pensionabile - come ci insegna la dottrina giuslavoristica da 100 anni - non viene posto nell'interesse del lavoratore, ma nell'interesse del servizio. Dicendo che un giudice può esercitare la sua professione fino a 75 anni il legislatore ha ritenuto di dire con presunzione assoluta, che non può essere vinta da alcuna prova contraria, che oltre 75 anni di età una persona non può essere un giudice idoneo. Noi diciamo che a 76 anni si è idonei e che bisogna considerare quel tempo del settantacinquesimo anno come


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norma di favore a suo tempo introdotta rispetto ai limiti precedenti. Ebbene, ai 75 anni dobbiamo aggiungere tutto il tempo connesso alle lungaggini di un processo penale del nostro paese.
Per quanto riguarda l'innominato - che pure è stato nominato dal collega Saponara: il giudice Carnevale - potrà diventare il numero due dell'ordinamento giudiziario del nostro paese e potrà farlo fino all'ottantaduesimo anno di età. Ciò gli consentirà, tra l'altro, per legge, di diventare a tempo debito primo presidente della Corte di cassazione, cioè il grado apicale dell'ordinamento giudiziario del nostro paese. Se queste sono cose serie, signor sottosegretario, credo di abitare in un paese che ha bisogno di interventi radicali di trasformazione (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

NICOLÒ CRISTALDI. Siamo d'accordo!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cordoni 1.5 e Cento 1.17, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 398
Maggioranza 200
Hanno votato
177
Hanno votato
no 221).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cordoni 1.6 e Cento 1.18.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, gli identici emendamenti in esame sottopongono a prova la disponibilità della maggioranza ad avere un confronto nel merito. Nei precedenti emendamenti si chiedeva di ripristinare una condizione di eguaglianza e di ordinata amministrazione. In questo caso, invece, si cerca di limitare il danno. Nel comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria, che pure non avevamo condiviso, si faceva riferimento ai limiti di età lasciando la possibilità che la legge intervenisse successivamente. Sarebbe stato meglio definire che non si potevano superare i limiti stabiliti dalla legge che si sarebbero adeguati, poi, alle singole situazioni.
Con gli emendamenti in esame chiediamo di eliminare almeno le proroghe. La richiesta è minimale: non si chiede di modificare radicalmente il provvedimento, ma almeno di eliminare le proroghe che mi sembrano veramente eccessive dato che vengono introdotte anche oltre il comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cordoni 1.6 e Cento 1.18, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 402
Maggioranza 202
Hanno votato
177
Hanno votato
no 225).

Prendo atto che l'onorevole Zanella non è riuscita a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.33.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Con questo emendamento cerchiamo di porre un limite al principio normativo voluto dal Governo con questo decreto-legge. Stiamo sempre attardandoci sulla questione temporale. Al riguardo, giova ribadire brevemente - an


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che se ci ripetiamo - che stiamo trattando di quella modifica introdotta con il decreto-legge, che persegue il tentativo spasmodico di prorogare al massimo livello, nella sua massima estensione temporale, la permanenza in servizio del pubblico dipendente e, perché no, del magistrato, che sia incappato in un processo penale per poi uscirne assolto. Dunque, proprio per porre un limite a tale principio, proponiamo, con un emendamento, che ubbidisce alla nota filosofia di riduzione del danno, di porre un tetto massimo. Questo tetto massimo è costituito dai due anni, oltre i limiti derogati e prorogati in ogni forma, in ogni modo e in ogni misura.
Venendo ad un esempio concreto: il magistrato, com'è noto, nel nostro paese può rimanere in servizio fino all'età di anni 75; questo sulla base di una serie di interventi normativi non sempre ragionevoli e mai razionali, ma è così e ne prendiamo atto. Con questo emendamento diciamo che quei magistrati, che abbiano subito un processo penale e che siano stati assolti e che quindi hanno diritto, secondo quello che stiamo stabilendo, a vedersi restituire in concreto il tempo decorso nelle more del processo, possono godere integralmente di tale tempo fino al 77o anno di età. A noi questa modifica non appare proprio irragionevole, perché in qualche modo fa salva anche questa proditoria volontà normativa del Governo di centrodestra e mantiene, inoltre, un privilegio altissimo, di cui potrà avvalersi l'innominato, il quale probabilmente potrà essere scrutinato anche fino al 77o anno di età (considerato che ne ha 74), per diventare - subito dopo essere diventato presidente aggiunto della Cassazione - primo presidente della Cassazione.
Con questo emendamento lasciamo quindi integre tutte queste possibilità e soprattutto tuteliamo tutti quegli obiettivi che il Governo, dietro il tendaggio del decreto-legge e della norma generale e astratta, intende viceversa perseguire cinicamente, perché non è una legge questa, lo sappiamo, ma una legge provvedimento, come è stato denunciato da più parti.
Con il nostro modesto tentativo di porre comunque un limite all'età, per evitare possibilità paradossali, che oggi sono astratte ma che potranno diventare concrete (e che concrete comunque diventeranno almeno fino a 80-81 anni), cerchiamo di restituire al nostro paese la dignità normativa che esso merita. Non possiamo approvare leggi assurde, perché questa disciplina non è soltanto incostituzionale e ad personam, ma è una disciplina assurda. Quando lo storico del diritto, della legislazione amministrativa, della legislazione ordinamentale, dovrà valutare sul piano storico, culturale e politico norme di questo tipo, credo che avrà una qualche difficoltà anche ad utilizzare gli strumenti tradizionali dello storico del diritto. Egli dovrà semplicemente chiedersi: ma questa che cos'è? È forse una norma? È forse uno scherzo? È forse un gioco? No, Presidente, è una cosa maledettamente seria! È questo il limite di fronte al quale dobbiamo confrontarci.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 391
Maggioranza 196
Hanno votato
175
Hanno votato
no 216).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 1.7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, con questo emendamento intendo sollevare una questione di merito, nonché esprimere alcune considerazioni su una questione più generale concernente il provvedimento in esame.


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Quanto al primo aspetto, il merito si evince rapidamente. Si intende impedire, in questa sorta di cumulo indefinito, l'assimilazione del periodo di sospensione dal servizio e dal lavoro con quello di quiescenza. Vi è un limite a tutto, dal momento che si tratta di due situazioni diverse. Un conto è riammettere il soggetto in servizio per il periodo di sospensione e un conto è cumulare i due periodi che, credo, necessitino di un trattamento diverso (con il buon senso di tutti, si può constatare che tali situazioni necessiterebbero di un trattamento diverso).
Ciò solleva una questione di fondo: il fatto di considerare le norme che ci accingiamo ad approvare non di buonsenso, ma assurde (mi riferisco a quelle concernenti i limiti di età ed a quella del cumulo del periodo di sospensione con quello degli anni di quiescenza) deriva da una sorta di prova del nove: credo che anche quei colleghi, che continuano ad esprimere un voto contrario su tali emendamenti (spero di no, ma fino adesso è stato così), non condividerebbero tale normativa se si trattasse di una vera e propria legge. Questo cumulo, infatti, con lo sfondamento dei limiti di età, non vale per i diritti di tutti i lavoratori dipendenti che versano in tali condizioni, perché, davvero, allora, se approvassimo questa norma così raffazzonata, si creerebbe un problema, tant'è vero che la discussione richiederebbe un approfondimento in tal senso.
Si intende approvare tale norma soltanto per sanare un periodo di cinque anni che ha visto coinvolti alcuni soggetti (Commenti del deputato Maura Cossutta), altrimenti, lo sfondamento dei limiti di età ed il cumulo in tal caso (proponiamo, al riguardo, l'abrogazione della lettera c)), del periodo di quiescenza e di sospensione dal servizio (situazioni diverse che andrebbero regolamentate in modo diverso) non verrebbe approvato in modo semplicistico, introducendolo nell'ordinamento generale. Lo si fa in nome di una sanatoria.
Dal momento che si tratta di sanare un periodo di cinque anni, mi domando quanti sono coloro che saranno coinvolti dalla medesima? Il sottosegretario non ci ha mai risposto (credo che non possa non avere in mano la situazione): si dice che non vi sono oneri a tale riguardo e, quindi, si tratta di una situazione in qualche modo coperta, anche se noi non lo crediamo. Quanti sono coloro che si trovano in questa situazione? Non arrivo a domandarmi chi, ma quanti saranno coinvolti? Norme siffatte, infatti, non possono essere generalizzate nel nostro ordinamento, perché sono incongrue e cozzano con i principi sanciti dalla Costituzione.
Per tale motivo, credo che, nel merito della questione, l'abrogazione della lettera c), comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame sarebbe un passaggio utile per varare una buona legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 390
Maggioranza 196
Hanno votato
172
Hanno votato
no 218).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 393
Votanti 391
Astenuti 2
Maggioranza 196
Hanno votato
171
Hanno votato
no 220).


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Prendo atto che l'onorevole Garagnani non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere voto contrario.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 397
Maggioranza 199
Hanno votato
177
Hanno votato
no 220).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 1.10.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sul presente emendamento volto a sopprimere la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1.
Intendo ricordare ai colleghi che questo provvedimento, nella mia vita parlamentare, rappresenta un'autentica singolarità; infatti, è il primo decreto-legge che io veda, i cui effetti si spiegano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Ciò nega di per sé i presupposti di necessità e urgenza.
Presidente, vorrei svolgere due brevi osservazioni. La lettera e) si applica alle sentenze di assoluzione per estinzione del reato, che seguono a sentenze di assoluzione. Mi rendo conto che il passaggio è assai tecnico e molto complicato, ma voglio spiegare a quest'Assemblea che si tratta di sentenze di condanna successive a sentenze di assoluzione, che dunque ribaltano il giudizio di assoluzione, ma che non intervengono per il decorso del termine, quindi per prescrizione.
Il caso assai specifico, fin troppo specifico, indicato da questa norma è quello di un imputato impiegato dello Stato, assolto in primo grado che successivamente avrebbe dovuto essere condannato; tuttavia, interviene la prescrizione del reato. Quindi, è un premio attribuito ad un colpevole, ad un soggetto che viene valutato quale colpevole nel giudizio successivo e che, pur tuttavia, avendo usufruito del decorso del tempo per l'irragionevole durata del processo, viene beneficiato al punto di poter ricevere tutte le prebende di questo provvedimento.
La clamorosa incostituzionalità per mancanza dei presupposti della indifferibilità ed urgenza, la clamorosa ingiustizia derivante dal fatto che si beneficia un soggetto assolutamente singolare e che nella sua singolarità avrebbe dovuto essere condannato, rendono il passaggio di questa norma indecente, che va a vergogna di chi la sta proponendo e che sarà censurata nel colossale contenzioso amministrativo che ne deriverà e nella certa sentenza di incostituzionalità che ne seguirà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, le osservazioni svolte dall'onorevole Sinisi hanno formato oggetto di un ordine del giorno sul quale successivamente mi intratterrò quando si passerà all'esame dello stesso.
Tuttavia, mi permetto di osservare che, in diritto, le considerazioni dell'onorevole Sinisi non rispondono assolutamente a verità. Infatti, dopo la sentenza di assoluzione con formula terminativa - cioè perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato -, vi è una sorta di rivisitazione che porta a verificare in grado d'appello la sussistenza di elementi che possano condurre all'applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale, per la quale, in ogni stato e grado del processo, deve essere evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Invece, nel caso in cui sussistessero i presupposti per l'applicazione di una altra formula, quella dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, in base alla quale non è sufficiente la prova, è evidente che si applica la dichiarazione di estinzione del reato, che è prevalente su tutte le altre.


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Non se ne abbiano a male i magistrati, ma chi pratica le aule di giustizia in qualità di giudice, pubblico ministero o avvocato, sa che, per una forma di inerzia mentale, non si opera mai una valutazione ex articolo 129 del codice di procedura penale, in quanto i magistrati, per una sorta di economia temporale, preferiscono applicare la prescrizione pur essendo di fronte ad un giudizio che potrebbe essere di insufficienza di prove secondo la vecchia formulazione.
Ed allora sono inesatte nella maniera più assoluta le osservazioni dell'onorevole Sinisi, non solo nel senso da lui indicato, ma anche in quello diametralmente opposto. In proposito ho presentato un ordine del giorno in cui chiedo di estendere i benefici concessi, in sede esclusivamente discrezionale, con la modifica dell'articolo 57-bis, non solo a coloro che si sono visti applicare la prescrizione dopo una sentenza di assoluzione in secondo grado, ma anche a coloro nei cui confronti è stato dichiarato estinto il reato per prescrizione in primo grado. Quindi, ribaltarei in maniera completa gli argomenti che sono stati proposti dall'onorevole Sinisi, affermando che questa norma non solo non va abrogata, bensì estesa anche a chi si è visto dichiarare il reato estinto per prescrizione in primo grado.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni ed altri 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 394
Maggioranza 198
Hanno votato
177
Hanno votato
no 217).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11 Cordoni ed altri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. L'onorevole Cola, a mio avviso, non ha detto cose esatte, dal momento che l'esposizione prima ascoltata e fatta propria dall'onorevole Sinisi è assolutamente rispondente al diritto positivo vigente nel nostro paese. Proprio per evitare il disastro etico, prima ancora che giuridico, provocato da questa norma, presentiamo l'emendamento Cordoni ed altri 1.11, con cui chiediamo di eliminare il primo periodo dalla lettera e).
Onorevole Cola, l'ipotesi della sua impostazione è la seguente: una sentenza di primo grado ha mandato assolto con formula piena il pubblico dipendente, accusato di corruzione, perché il giudice di primo grado afferma che la corruzione, in questo caso, non esiste. Contro questa sentenza l'imputato non farà appello perché non ha interesse, dal momento che è stato prosciolto ed ha quindi ottenuto il massimo. L'unico che può presentare appello è il pubblico ministero, evidentemente per sostenere che quel pubblico dipendente ha effettivamente consumato la corruzione. Il giudice d'appello ha quindi davanti la sentenza di proscioglimento ed assoluzione, nonché l'atto di appello del pubblico ministero che va in senso contrario, dichiarando provata la responsabilità per corruzione del pubblico dipendente. Il giudice, nel caso sia decorso il termine, dichiara la prescrizione del reato. Ma è chiaro ed evidente che per effettuare tale dichiarazione il giudice d'appello ha ritenuto fondato l'appello del pubblico ministero, perché, in caso contrario, confermerebbe la sentenza di assoluzione. Con questa norma, signor sottosegretario, stiamo affermando il principio che una persona condannata per corruzione in primo grado,...

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Assolto in primo grado!

FRANCESCO BONITO. ...solo perché è trascorso il tempo della prescrizione, in presenza dell'accertamento della corruzione


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da parte del giudice di primo grado, venga reinserita all'interno della pubblica amministrazione. Anzi, magari si promuove a direttore generale del Ministero delle finanze, mettendola nella condizione di poter fare tutto quanto di importante spetta ad un alto funzionario della pubblica amministrazione. Cosa altro dire, signor sottosegretario: complimenti (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni ed altri 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 384
Votanti 381
Astenuti 3
Maggioranza 191
Hanno votato
170
Hanno votato
no 211).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta ed altri 1.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 385
Maggioranza 193
Hanno votato
173
Hanno votato
no 212).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni ed altri 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 384
Votanti 383
Astenuti 1
Maggioranza 192
Hanno votato
171
Hanno votato
no 212).

Prendo atto che l'onorevole Gastaldi non è riuscito a votare.
Passiamo all'emendamento Cordoni ed altri 1.13.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, l'emendamento in esame propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 1, per eliminare una formulazione a mio avviso non chiara nelle finalità che si prefigge.
Il comma 2 prevede che, ove il procedimento penale di cui al comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 si sia concluso con provvedimento o sentenza di proscioglimento, anche pronunciati dopo la cessazione del servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile.
Riteniamo in primo luogo opportuno prevedere che il periodo di prolungamento e ripristino del rapporto di impiego possa essere di durata pari o anche inferiore a quella della sospensione e del servizio non prestato. In tal modo, di fronte ad un provvedimento non di proscioglimento con formula piena, bensì di diversa natura, l'amministrazione può valutare il rapporto tra sentenza penale e procedimento disciplinare in atto che rende necessaria una maggiore elasticità al fine di rispondere all'interesse generale del funzionamento dei pubblici uffici.
Proponiamo che anche il riferimento all'assenza di elementi di responsabilità


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disciplinare o contabile - evidentemente ci si è resi conto che tali elementi potrebbero sussistere - sia netto e trasparente: al riguardo, riteniamo eccessivo il termine attualmente previsto di dodici mesi.
L'emendamento soppressivo in esame è pertanto preliminare alla riscrittura della norma in modo diverso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 377
Votanti 375
Astenuti 2
Maggioranza 188
Hanno votato
162
Hanno votato
no 213).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 385
Votanti 384
Astenuti 1
Maggioranza 193
Hanno votato
166
Hanno votato
no 218).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 392
Maggioranza 197
Hanno votato
173
Hanno votato
no 219).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 2.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, anche in tal caso si tratta di un emendamento soppressivo. Esso riguarda il merito del provvedimento, sul quale abbiamo già espresso le nostre opinioni, ma è stato altresì presentato al fine di verificare se vi sia effettivamente da parte del Governo e delle forze della maggioranza, che hanno sempre manifestato la propria indisponibilità a sopprimere l'articolo nel suo complesso, la dichiarata disponibilità almeno al confronto sulle singole disposizioni.
Confermiamo la nostra opinione contraria sui contenuti dell'articolo 2, ma auspichiamo fiduciosi - temo si tratti di una fiducia eccessiva - che possano essere almeno prese in considerazione le successive proposte modificative.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 392
Maggioranza 197
Hanno votato
174
Hanno votato
no 218).


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Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 2.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo non sussistano e non possano sussistere i requisiti di necessità e di urgenza per un decreto-legge i cui effetti si debbano dispiegare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge stesso! Questo è clamorosamente contraddittorio, mette in evidente risalto la mancanza dei presupposti costituzionali e, quindi, rende il provvedimento anch'esso clamorosamente incostituzionale. Bisognerà che si spieghi perché si è voluto ricorrere ad un decreto-legge invece che ad una legge ordinaria, posto che gli effetti si dispiegheranno comunque dopo la conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, per la verità avevo chiesto la parola precedentemente, ma lei non mi ha visto...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Cola, c'è una zona dell'aula che è «impallata».

SERGIO COLA. Non ha alcuna importanza, perché il mio intervento era in replica a quello dell'onorevole Bonito, per ricordargli una norma - per questo ho preso il codice di procedura penale - che mi pare sia dirimente in relazione alle osservazioni che egli faceva, le quali sono assolutamente esatte.
È vero che vi può essere un appello del pubblico ministero e che il giudizio del tribunale potrebbe essere teoricamente anche un giudizio di responsabilità; ma il giudizio del tribunale della Corte di appello potrebbe essere anche un giudizio di incertezza sulla responsabilità. Allora, in questo caso, qual è la formula prevalente? Le ricordo, onorevole Bonito, il secondo comma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, che recita: quando ricorre una causa di estinzione del reato - e la prescrizione è una causa di estinzione del reato, come lei mi insegna - ma dagli atti risulta evidente - evidente! - che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione. Quindi, quando la prova dell'innocenza non è evidente e si può dar corso ad una assoluzione perché la prova non è sufficiente, sulla base del secondo comma dell'articolo 530, onorevole Bonito, quale formula prevale? Prevale la formula di assoluzione, o prevale l'applicazione della prescrizione? Come vede, la cosa inesatta l'ha detta lei, onorevole Bonito (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 402
Maggioranza 202
Hanno votato
182
Hanno votato
no 220).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, naturalmente io non ho detto alcuna cosa inesatta, lo dico ai plaudenti colleghi della maggioranza. Io ho fatto un esempio, che non era quello dell'insufficienza di prove, ma era un esempio nitidissimo, rispetto al quale ho scandito le fasi processuali in modo assolutamente pacifico, facendo riferimento a sacri principi


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affermati dai codici, dalle giurisprudenze, dalla ragionevolezza e da tutto quello che può invocarsi in casi di questo genere. Non ho fatto riferimento al caso dell'insufficienza di prove, ma ad un caso preciso, che io ho trattato, e rispetto al quale nessuno, neanche l'autorevolissimo avvocato Cola, può dire alcunché.
Naturalmente lei ha ragione per quanto riguarda l'insufficienza di prove, ma io mi riferivo ad un altro caso, molto più grave, se mi consente, per dimostrare che se per una persona, per ipotesi un generale della Guardia di finanza, assolto in primo grado, rispetto all'appello del pubblico ministero che afferma che quel generale è corrotto, il giudice applica la prescrizione, questo significa che il giudice d'appello è convinto che quel generale è corrotto! E noi lo premiamo con la disciplina che abbiamo al nostro esame!
Ma adesso, Presidente, dobbiamo occuparci della soppressione del comma 3 dell'articolo 2. Questo comma è un po' la madre di tutte le battaglie, per usare ormai una terminologia entrata nel lessico politico, la ragione vera - o comunque la ragione principale - per cui il Governo di un grande paese, qual è l'Italia, utilizza lo strumento del decreto-legge per favorire una persona.
Questa persona è fotografata nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, attraverso il quale, nell'ambito di una disciplina tutto sommato abbastanza paradossale per tutti i gangli della pubblica amministrazione, si prevede inoltre una disciplina specialissima per i magistrati, e neanche per tutti, ma soltanto per i giudici ordinari.
Signor rappresentante del Governo, lei ha sostenuto la tesi - deve consentirmelo: glielo dico con molta simpatia, perché lei è una persona molto garbata -, molto ardita, in forza della quale il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame riguarderebbe i magistrati ordinari, mentre i giudici amministrativi, viceversa, rientrerebbero nell'ambito contemplato dall'articolo 1. Allora, signor sottosegretario, lei mi deve spiegare per quali ragioni Carnevale può diventare presidente aggiunto della Cassazione ed un presidente del Consiglio di Stato, invece, che ha commesso gli stessi reati per cui è stato processato il giudice Carnevale e che, come questi, è stato successivamente assolto con formula piena, non possa diventare vicepresidente del Consiglio di Stato!
Qui risiede la differenza, signor sottosegretario, perché al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame introducete una disciplina che costituisce un abito cucito su misura per Corrado Carnevale! Non avete nemmeno il pudore - me lo consenta - di rendere un po' più generale ed astratta la vostra legge-provvedimento, determinando, in tal modo, una profonda sperequazione nei confronti di quei «poveracci» dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato, ai quali viene inibito il diritto, che riconoscete a Carnevale, di diventare presidenti del Consiglio di Stato stesso.
Perché Corrado Carnevale può diventare primo presidente della Cassazione ed un altro magistrato, invece, che abbia la sua età, che abbia subito, come lui, un processo e che, come lui, sia stato - per dritta o per rovescio - comunque successivamente assolto non può diventare prima vicepresidente e poi presidente del Consiglio di Stato? Per quali ragioni questo magistrato non potrà utilizzare tali vantaggi e benefici?
Lei, signor sottosegretario di Stato, ha affermato che vi è la norma generale, e dunque anche quel presidente di sezione del Consiglio di Stato potrà arrivare, ad 81 o 85 anni, ad aspirare alla carica di presidente del Consiglio di Stato. In tal caso, tuttavia, lei dimentica un'ulteriore, fondamentale differenza: il citato presidente di sezione del Consiglio di Stato non potrà mai diventarne vicepresidente...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, si avvii a concludere.

FRANCESCO BONITO. ...perché manca a suo favore la norma speciale.
Infatti, le funzioni ed il ruolo di vicepresidente del Consiglio di Stato esulano dalla carriera ordinaria dei magistrati amministrativi,


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poiché si tratta di nomine per così dire «parapolitiche», giacché attengono alle massime figure apicali dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa.
Così avrebbe dovuto essere anche per la giurisdizione ordinaria: peccato, allora, per i giudici amministrativi, che non contano nel loro ambito un Corrado Carnevale!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei evidenziare molto semplicemente che la norma in oggetto consente a chi è stato in servizio per dodici anni ed ha subito un procedimento penale, da cui è risultato assolto, di essere promosso a procuratore aggiunto della Cassazione, mentre chi ha ricoperto per dodici anni la stessa funzione e non è stato sottoposto a processo, invece, non può nemmeno concorrere a tale incarico, poiché non può neanche essere preso in esame ai fini delle valutazioni del caso.
La clamorosa incongruità di una siffatta norma di favore, collocata nell'ambito del decreto-legge in esame per avvantaggiare qualcuno - che, come ho già affermato, farà la stessa fine degli altri provvedimenti ad personam varati, in maniera incongrua ed incapace, con somma insipienza giuridica, da questo Parlamento -, troverà nelle immediate istanze giudiziarie la sua sanzione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede la promozione automatica dei magistrati, contrastando con l'articolo 105 della Costituzione, il quale prevede che le promozioni spettino al Consiglio superiore della magistratura. Tale articolo prevede altresì che, nell'effettuare le proprie valutazioni, il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto soltanto di quanto è previsto da questo provvedimento, contrastando, anche in questo caso, con il già citato articolo 105 della Costituzione.
Non ci sono limiti di età, per cui una persona di cento anni potrà concorrere con ottant'anni di anzianità di servizio e non troverà nessuno nella fascia con cui misurarsi, anche per le promozioni successive. Come ho detto, un magistrato che per dodici anni è stato sottoposto a procedimento penale, e poi viene assolto, sarà automaticamente promosso, mentre un altro che per dodici anni ha svolto la sua funzione, e non ha avuto a carico alcun procedimento penale, non potrà nemmeno gareggiare. La incongruità di questo provvedimento spiega la irragionevolezza di chi lo aveva voluto e mi auguro che ci sia un attimo di resipiscenza da parte dei colleghi e che vi siano nuove valutazioni, prima che altri debbano farle al di fuori di quest'aula.
Signor presidente - e concludo - credo che con questo provvedimento si stia pregiudicando la dignità delle nostre istituzioni e il prestigio dello stesso Parlamento. Ritengo che contro queste violazioni l'Assemblea debba insorgere con un voto consapevole, libero e ragionato, quello di tanti colleghi che hanno sensibilità costituzionale e giuridica e anche un po' di buon gusto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, intervengo perché è evidente che questo emendamento, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, sia un punto molto delicato, talmente delicato che con i colleghi della maggioranza avevamo tentato di sviluppare un ragionamento: avevamo detto che in esso si violavano alcuni principi costituzionale di fondo, e, prima di tutto, il principio di uguaglianza. Abbiamo cercato di far capire che con il comma 3 dell'articolo 2 il provvedimento in esame si sarebbe trasformato in modo evidente, eclatante, sfacciato in un provvedimento ad hoc, ad personam, tagliato su misura. Infatti, l'hanno detto i colleghi, non si tratta di ripristinare sacrosanti diritti e di risarcire in modo altrettanto


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sacrosanto alcune discriminazioni possibili: ci mancherebbe altro! Si tratta, in realtà, di un provvedimento che va a discriminare all'interno di condizioni simili, tra lavoratori uguali. Non solo si interviene esclusivamente sui magistrati ordinari, ma tra questi viene operata anche una discriminazione tra coloro che hanno dodici anni di anzianità e coloro che non li hanno.
È evidente che vi è una selettività della norma che impone una lettura franca: è una norma indecente! E sono sinceramente molto preoccupata, in quanto non soltanto diventa un testo illegittimo con vizi di carattere costituzionale, ma anche un provvedimento che costruisce una cultura dell'illegalità: è anche un messaggio di tipo mafioso! Guardate che la corruzione di un giudice è il reato più grave e inaudito di un dipendente della pubblica amministrazione: considerare che, invece di costruire indignazione nella cultura diffusa del paese rispetto a questo reato odiosissimo e gravissimo, si costruisca la cultura premiale, credo che sia non solo profondamente sbagliato ma oggettivamente un messaggio di tipo mafioso!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 394
Votanti 391
Astenuti 3
Maggioranza 196
Hanno votato
177
Hanno votato
no 214).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 2.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 391
Votanti 390
Astenuti 1
Maggioranza 196
Hanno votato
177
Hanno votato
no 213).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.13.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'emendamento 2.13, firmato da molti deputati dell'opposizione, è tra i più importanti, se non forse il più importante, giacché attraverso di esso noi avanziamo una proposta alternativa rispetto a quella parte del decreto-legge che più di tutte aborriamo, ritenendola profondamente ingiusta e sbagliata.
Il comma 3, come ha già detto molto bene il collega Sinisi, contiene quella famigerata disciplina speciale, specialissima direi, che riguarda i magistrati ordinari. L'occasione mi dà la possibilità di replicare agli interventi di molteplici esponenti della maggioranza, i quali hanno tentato l'impresa di difendere l'indifendibile, sostenendo, appunto, che la disciplina in parola sarebbe assolutamente necessaria ed urgente, in conformità ai criteri consacrati nella nostra Carta costituzionale, giacché, in assenza di essa, magistrati e pubblici dipendenti non potrebbero essere riassunti.
Allora, poiché il confronto politico, ancorché aspro, non può prescindere da dati oggettivi, e poiché ritengo istituzionalmente scorretto e sleale un comportamento che, pur di sostenere una tesi, si fondi su falsità, ricordo, una volta per tutte, che il magistrato (faccio un esempio a caso: Corrado Carnevale), il quale sia stato condannato e, successivamente, assolto, viene restituito alle sue funzioni anche in assenza delle disposizioni recate da questo decreto-legge e del famigerato


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articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004. Infatti, com'è a tutti noto, il dottor Carnevale, pur essendo stato condannato a scontare alcuni anni di galera, dopo essere stato assolto dalla Corte di cassazione, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello, è tornato - com'era giusto e sacrosanto che fosse - a fare il magistrato della Repubblica. Viceversa, troviamo per nulla sacrosanto e, anzi, blasfemo, che lo stesso magistrato possa aspirare a diventare primo presidente della Corte di cassazione, non già perché, in astratto, egli non debba godere di tale diritto - tutt'altro! - ma perché non può essere costruito un percorso privilegiato, attraverso normative specifiche e speciali, che consenta a lui, e soltanto a lui, di raggiungere tale obiettivo.
È di questo che stiamo parlando, non di altro: stiamo parlando di un percorso privilegiato concepito, proposto ed approvato affinché una persona, una persona soltanto, possa pervenire al grado di presidente aggiunto della Corte di Cassazione. È poiché, come abbiamo già detto - ma non lo ripeteremo mai abbastanza - consentiamo alla predetta persona di conseguire questo risultato non soltanto in soprannumero, ma anche al di là di ogni limite ragionevole di età, abbiamo scritto e stiamo scrivendo, con questo decreto-legge, che Corrado Carnevale, in quanto assolto dalla Corte di cassazione, che ha riformato una sentenza di condanna che era stata pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo, ha diritto di diventare primo presidente della Corte di cassazione.
Cosa si faccia della Costituzione, cosa si faccia dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, cosa sia diventato l'equilibrio dei poteri dello Stato nel nostro paese è scritto tutto in questo decreto-legge, che - me lo consenta, signor sottosegretario - continueremo a definire famigerato (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 388
Votanti 387
Astenuti 1
Maggioranza 194
Hanno votato
178
Hanno votato
no 209).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, dopo una proposta, per così dire, alternativa, avanziamo una serie di proposte emendative volte ad evitare che la disciplina al nostro esame raggiunga le vette più assolute dell'indisponenza normativa e dell'assurdità costituzionale!
Con l'emendamento in esame chiediamo di lasciare integra la cultura fondamentale che ha ispirato la disciplina di favore per i magistrati ordinari ed intatti i principi in forza dei quali il magistrato ordinario, e soltanto lui, qualora sia assolto rispetto ad imputazioni che hanno determinato la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, debba ricevere un premio particolare, ossia la promozione sul campo; un automatismo di carriera che permane, anche se, a più riprese e in modo del tutto irrituale ed inesatto, si invoca dalla controparte il principio che comunque rimane integra la valutazione attitudinale del Consiglio superiore della magistratura. Il punto è un altro, cari colleghi. L'automatismo sta tutto nel fatto che si può diventare procuratore aggiunto in sovrannumero e si può diventare presidente aggiunto, ossia il numero due della magistratura italiana, in assenza di concorso. Mentre tutti gli altri magistrati in


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grado di aspirare a quel posto apicale (si tratta di fior di magistrati all'apice della loro carriera) dovranno confrontarsi tra loro affinché si scelga il migliore, Carnevale non dovrà sottoporsi al confronto; per lui è sufficiente la valutazione attitudinale. Egli può diventare vice in sovrannumero. Nell'organico c'è un solo presidente aggiunto. In astratto, potremmo avere cinque, dieci vice primi presidenti, cinque vice procuratori generali della Cassazione.
Con l'emendamento in esame stabiliamo che il premio costituisca l'apice della carriera ordinaria dei magistrati. Il magistrato, con automatismi che giustamente stiamo contrastando e di cui chiediamo l'eliminazione in questo ramo del Parlamento, può aspirare a diventare al massimo della sua carriera presidente di sezione della Cassazione. Le nomine al di sopra del presidente di sezione della Cassazione (primo presidente, presidente aggiunto, procuratore generale e procuratore generale aggiunto) non rientrano nell'ambito della carriera ordinaria. Si tratta di nomine che potremmo definire «parapolitiche», perché attengono a funzioni e a ruoli apicali al massimo dell'ordinamento giudiziario (è come se, per automatismo, nominassimo il comandante delle Forze armate del nostro paese). Stiamo parlando di livelli massimi, delle responsabilità massime, di una parte importante che rappresenta uno dei poteri dello Stato. La cosa più grave che ho denunciato finora e che continuerò a denunciare fino a quando esamineremo questo decreto-legge è che, attraverso questo primo automatismo in forza del quale Carnevale diventerà numero due e potrà esserlo fino ad 81 anni, si determini uno squilibrio totale rispetto alla «concorrenza» di tutti i magistrati che dovranno aspirare al posto di primo presidente. Infatti, nessuno avrà l'età di Carnevale, nessuno potrà vantare cinquant'anni di servizio, nessuno potrà far valere un'anzianità nel ruolo e nelle funzioni precedenti quali quelle che potrà vantare lui attraverso una norma speciale pensata e concepita per lui. Tutto questo rispetto alle estreme responsabilità istituzionali di un grande paese che pretende di essere moderno, europeo, occidentale e, chi più ne ha, più ne metta!.
Credo che l'irragionevolezza e l'assurdità di ciò sia sotto gli occhi di tutti. Francamente faccio fatica a pensare come possa accadere che nel mio paese, in questo Parlamento...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito...

FRANCESCO BONITO. ...una persona discutibilissima, su cui potremmo dirne di cotte e di crude, possa costringerci a lavorare per lui, a legiferare per lui, a costruirgli la carriera ai massimi livelli economici, burocratici e giudiziari!
È una cosa che mi lascia interdetto, perplesso. Faccio appello alle tantissime coscienze oneste di questo Parlamento, ovunque collocate: evitiamo questa «porcheria»! Non ci fa onore, non fa onore al Parlamento; noi dobbiamo fare leggi e soltanto leggi e non favori a qualcuno! I favori qui dentro non devono esistere (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 378
Votanti 374
Astenuti 4
Maggioranza 188
Hanno votato
165
Hanno votato
no 209).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.15.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.


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FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, dai massimi sistemi, che pure in un'aula parlamentare devono sempre trovarsi a loro agio, passo ad una «chicca» normativa. Signor sottosegretario, la pregherei, come sempre ha fatto peraltro, di seguire il mio ragionamento. Con questo emendamento, noi chiediamo di sopprimere le parole: «nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello». Con ciò ritengo di sposare la volontà del Governo, che è stata espressa in modo sbagliato, giacché, per raggiungere l'obiettivo di evitare che in soprannumero si vada a fare il presidente - faccio per dire - della Corte di appello di Roma, ha stabilito una cosa ancora più grave. Mi segua, sottosegretario. La norma dice: «non possono tuttavia essere attribuite in sovrannumero (...) funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello». Argomentando al contrario, visto che non possono essere attribuite in sovrannumero, rimane salva l'ipotesi che le funzioni apicali possano essere conferite non in sovrannumero. Mi ha seguito nel ragionamento? Cosa accadrà? Prendiamo il caso che per il posto di presidente della Corte d'appello di Roma partecipino al concorso 15 valenti magistrati, uno più bravo dell'altro - perché, in genere, per la Corte di appello di Roma partecipano i migliori magistrati della Repubblica (qualche volta ce ne sono di discussi, ma quasi mai accade che i pretendenti a un posto di tale prestigio non siano men che ottimi sul piano professionale) -; ebbene, visto che noi diciamo che per la Corte di appello di Roma non c'è la limitazione se non per il sovrannumero, se c'è già il presidente della Corte d'appello, che è stato condannato, egli, una volta assolto, al di fuori del concorso, può aspirare a quel posto; se, viceversa, non c'è il presidente della Corte d'appello, io me ne infischio del concorso, lascio i 15 valenti magistrati a fare il concorso e vado ad occupare quel posto, che, appunto, viene ricoperto da me perché non in sovrannumero, con la conseguenza di mandare a casa i 15 aspiranti che non potranno concorrere.
Mi pare che la lettera della norma porti evidentemente a una conseguenza di questo tipo. Allora io le dico di sopprimere quella parte del testo. Guardi, io ho parlato di presidente della Corte d'appello di Roma, ma noi potremmo parlare del presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Noi non l'abbiamo contemplato. Quella del presidente del tribunale superiore è funzione apicale di un ufficio giudiziario; allora, se non c'è il presidente del tribunale superiore, io posso chiedere - solo perché sono stato condannato a dieci anni in primo grado e assolto in secondo grado dal reato di corruzione - di andare a ricoprire, non in sovrannumero, da solo e da solo soltanto, il grado, le funzioni ed il ruolo di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche.
Credo, signor sottosegretario, che ella debba riconoscere che si tratti di un'aberrazione. Attraverso il mio emendamento 2.15 verrebbe corretto questo chiaro, evidente, nitido e conclamato errore di scrittura legislativa.
Mi affido al suo buon senso, che so ella possiede in quantità copiosa, e vorrei questo si riconoscesse, al di là della blindatura del decreto-legge, per cui noi dobbiamo sopportare tutto ciò: il voto di fiducia sul comma 57, articolo 3 ed il decreto-legge blindato sulla disciplina additiva di quei favori che, alla fine di dicembre, abbiamo riconosciuto ad una serie di categorie di pubblici impiegati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Il Governo non interpreta la normativa e le parole ricordate dall'onorevole Bonito nel senso che egli afferma. Questa è l'interpretazione che diamo. Lei, onorevole Bonito, fa un ragionamento a posteriori ed uno a contrario. Noi non intendiamo ciò che lei teme possa essere l'applicazione della normativa, ma lei sa che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge e il Governo ha urgenza di poterlo trasformare in legge. Per cui, al massimo, posso dirle che se lei trasforma l'emendamento in ordine del


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giorno, nella direzione da lei auspicata, esso sarà accolto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cordoni. Ne ha facoltà.

ELENA EMMA CORDONI. Mi sembra che il sottosegretario vorrebbe accogliere alcune modifiche, per eliminare le preoccupazioni che l'onorevole Bonito ci ha espresso. Quindi, di fatto, anch'egli teme alcune possibili conseguenze del provvedimento.
Egli dice di non poter accettare le modifiche perché, altrimenti, il provvedimento decade. Le ricordo, signor sottosegretario, proprio per il modo in cui abbiamo condotto, pur nella ristrettezza del dibattito, questa discussione, che lei, ieri, era disponibile a ragionare su un nostro emendamento già superato, quindi aveva anche messo nel conto la possibilità che il provvedimento tornasse al Senato. Vorrei, in proposito, ricordare all'Aula che il provvedimento scade il 16 maggio e, in quattro giorni, lo stiamo approvando. Dunque, abbiamo ancora il tempo, grazie alla fretta che la maggioranza ha voluto imprimere all'approvazione di questo provvedimento, di apportare le correzioni che sono riconosciute sagge e consigliabili affinché la normativa sia anche più corrispondente ai principi che la stessa maggioranza vuole introdurre.
Non usiamo la questione del tempo, perché abbiamo il tempo di chiudere questo provvedimento e di trasmetterlo al Senato. Noi così avevamo inteso, ieri, una possibile apertura del sottosegretario rispetto ad un nostro emendamento che avrebbe evitato di avere una norma a tempo, una norma-sanatoria.
Siccome su questo aspetto si sente comunque l'esigenza di accogliere un ordine del giorno, la invito, signor sottosegretario, a compiere tale atto, perché dimostrerebbe e renderebbe esplicito che la volontà era un'altra rispetto a quella che risulta dalla lettura e dall'applicazione di questa normativa.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, le ricordo che ha un minuto a disposizione per il suo intervento, perché per il suo gruppo ha già parlato l'onorevole Cordoni.

FRANCESCO BONITO. Grazie, presidente. Onorevole sottosegretario, non dubito della sua buona fede e delle sue ottime intenzioni. Ma, come ella sa - e mi insegna -, le sue buone intenzioni e la sua buona fede non saranno criteri che il giudice potrà adottare al fine di ispirare l'interpretazione della norma.
Il senso letterale del testo normativo non lascia alcun dubbio sul suo significato e su dove vada a parare: bisogna riconoscerlo! Mi permetta una malignità: credo che questa norma l'abbia scritta l'«innominato». E, una volta tanto, dall'alto della sua presunzione, anche l'innominato ha sbagliato, perché - vedo che lei conviene con me - la norma è scritta male, nel senso che introduce una disciplina inidonea a raggiungere l'effetto che il legislatore, l'amanuense, si prefiggeva.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 368
Votanti 366
Astenuti 2
Maggioranza 184
Hanno votato
161
Hanno votato
no 205).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 371
Votanti 369
Astenuti 2
Maggioranza 185
Hanno votato
159
Hanno votato
no 210).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 365
Votanti 364
Astenuti 1
Maggioranza 183
Hanno votato
154
Hanno votato
no 210).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 2.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 367
Votanti 365
Astenuti 2
Maggioranza 183
Hanno votato
159
Hanno votato
no 206).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 2.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, credo che, essendo ormai giunti alla conclusione dell'esame del provvedimento, appaia sempre più chiaro - come è emerso anche dall'intervento svolto poco fa dal sottosegretario - che, quando nella nostra pur rapida discussione si dichiarava che vi era disponibilità al confronto, in realtà questa non vi era.
Ci accingiamo ad esaminare gli ultimi tre emendamenti presentati al provvedimento. Si tratta di proposte emendative che, se valutate attentamente, potrebbero portare ad un miglioramento della stesura dei commi 5 e 6 e, soprattutto, del comma 6-bis dell'articolo 2 aggiunto dal Senato. Infatti, il testo di questi commi può creare davvero difficoltà interpretative ed incongruenze.
Quindi, rivolgo, ancora una volta, un appello al sottosegretario (e lo farò di nuovo successivamente), affinché consideri davvero la possibilità di un ripensamento. Siamo in dirittura d'arrivo, ma vi sarebbe il tempo per apportare queste modifiche. Altrimenti, tutto ciò che è stato detto in questa sede troverebbe anche in questo atteggiamento una conferma inquietante e definitiva.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 360
Votanti 358
Astenuti 2
Maggioranza 180
Hanno votato
152
Hanno votato
no 206).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 2.7.


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Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, con l'emendamento Cordoni 2.7 chiediamo di sopprimere il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge. Credo che la norma sia stata introdotta per fingere l'esistenza di una copertura finanziaria per le innovazioni introdotte dal decreto-legge, anche rispetto al comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004. Si dice, infatti, che, nel momento in cui vi saranno attribuzioni di funzioni in soprannumero, le amministrazioni renderanno indisponibile nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.
Vogliamo fare anche questo torto ad una pubblica amministrazione che si trova sostanzialmente nelle difficoltà che tutti conosciamo? Invocate spesso problemi finanziari quando si tratta di ragionare sugli aumenti retributivi del pubblico impiego, quando si tratta di ragionare sulla carenza degli organici nei settori fondamentali della pubblica amministrazione, quando si tratta di ragionare sull'esigenza di nuove funzioni che vengano rivolte al pubblico e alla pubblica amministrazione. Qui, invece, per cercare di coprire una spesa finanziaria, vengono resi indisponibili i posti previsti nelle qualifiche iniziali.
Tuttavia, non è detto, in primo luogo, che questi posti ci siano, perché spesso sono già coperti - quindi si tratta di una copertura fasulla -, ma essi potrebbero inoltre determinare gravi disfunzioni per la pubblica amministrazione. Potremmo, per esempio, ipotizzare che una amministrazione sia costretta a «cancellare» i livelli di assunzione di personale delle qualifiche basse, che possono tuttavia essere indispensabili. Tant'è vero che, per pudore, è stato previsto di escludere in ogni caso le amministrazioni di cui al comma 4, perché vi siete resi conto che, almeno per il personale militare, per quello delle forze di Polizia e dei Vigili del fuoco, la situazione poteva diventare esplosiva. Non è tuttavia diverso per gli infermieri o per la scuola: non c'è niente di diverso per queste realtà.
Pertanto, io credo sia utile sopprimere questa previsione, dal momento che la Commissione bilancio ha rinvenuto la copertura facendo riferimento alla legge finanziaria. Se noi quindi sopprimiamo questa disposizione, evitiamo di eliminare, nelle qualifiche iniziali della pubblica amministrazione, non posti idonei per «coprire» una falsa esigenza di sovrannumero, ma in realtà posti che potrebbero essere utili per la pubblica amministrazione.
Per questa ragione, l'emendamento al nostro esame darebbe maggiore ordine alla nostra legislazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione dell'esame di questo provvedimento, vorrei far notare che si discute come se vi fossero, in attesa di essere reintrodotti nella pubblica amministrazione, migliaia di pubblici dipendenti che hanno subito processi, che sono stati assolti e che aspirano a qualifiche superiori.
Parliamo invece di poche persone...

ROBERTO GUERZONI. Quante sono?

ANTONINO LO PRESTI. Pochissime persone: in ogni caso, anche nella prospettiva di una nuova stagione di arresti e di assoluzioni di decine di migliaia di persone, avremmo pochissime persone che possono aspirare a questo tipo di benefici.
Mi sembra quindi che si stia parlando in modo non costruttivo. Sono pochi i dipendenti che sono tuttora in una situazione del genere e che potranno, ci auguriamo, trovarsi in situazioni del genere. Il nostro sistema funziona infatti come magistratura inquirente e giudicante che assolve e condanna, quando è necessario farlo, e non mi sembra che vi sia tutta una pletora di soggetti in grado di beneficiare di un provvedimento del genere.


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Ripeto: è un provvedimento che riguarda un numero limitato di soggetti in questo momento ed anche in futuro; esso rende inoltre anche giustizia a quei pochi soggetti che la attendono. Mi sembra dunque fuori luogo ipotizzare disastri a livello organizzativo nella pubblica amministrazione, quando i posti nelle qualifiche iniziali che potranno «saltare» saranno pochissimi. C'è quindi un atteggiamento preconcetto e demagogico che non inficia la bontà del provvedimento, utile invece a porre rimedio ai torti subiti. Riscoprite, o ritrovate, quel garantismo che, a mio avviso, avete perso strada facendo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Paolone. Ne ha facoltà.

BENITO PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono un esperto di diritto e tuttavia sono rimasto assai colpito dagli interventi svolti dai colleghi dell'opposizione - in particolare da quelli dei colleghi del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, che sono magistrati e quindi autentici specialisti della materia -, cogliendo una ripetizione asfissiante relativamente al fatto di un «innominato» e di un riferimento ad una persona non meglio precisata.
Questo atteggiamento mi infastidisce nella maniera più assoluta.
Chi ha parlato appartiene alla categoria dei magistrati. È mai possibile che, quando qualcosa vi va a genio, debba per forza passare e, quando non è così, debba diventare innominabile, sospetta, discutibile, al punto da non poter essere approvata? Questo non è possibile!

PRESIDENTE. Onorevole Paolone...

BENITO PAOLONE. Accettate o no una sentenza che ha espresso in via definitiva un giudizio? Allora, finitela di parlare del giudice Carnevale, innominato! Potete esprimere altre valutazioni, ma questo non è corretto da parte vostra, perché offende tutto il Parlamento e lo Stato di diritto, nel quale dite di riconoscervi.
La Cassazione ha pronunciato una sentenza. Ci credete o no? In quanto giudici, credete solo alle vostre sentenze e alle vostre scelte?

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, dovrebbe concludere...

BENITO PAOLONE. Per tali ragioni, ho voluto dichiarare in Parlamento che voi non potete più essere lasciati liberi di dire quello che volete, come volete, senza che nessuno vi dica «basta» (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

RENZO INNOCENTI. Presidente...

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 347
Maggioranza 174
Hanno votato
150
Hanno votato
no 197).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 2.8.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, al Senato, con un colpo finale, è stato aggiunto all'articolo 2 il comma 6-bis, il quale stabilisce che i docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione. Il sottosegretario ci ha


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detto che se ne poteva fare a meno. Allora, torno a chiedere, anche per rispondere all'onorevole Paolone, il quale ritiene che non si tratti di una legge ad personam...

BENITO PAOLONE. Otto sentenze (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...!

ROBERTO GUERZONI. Ha detto che non è una legge ad personam! Allora, io chiedo (Commenti del deputato Paolone)...

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, l'onorevole Guerzoni le sta rispondendo garbatamente.

ROBERTO GUERZONI. Le sto chiedendo quanti sono (Commenti del deputato Paolone)!

EUGENIO DUCA. Vai a casa, scemo!

ROBERTO GUERZONI. Noi abbiamo chiesto al Governo, se non si tratta solo del magistrato di cui si è fatto il nome, quanti sono i dipendenti del Ministero dell'interno che hanno fatto domanda, quanti i dipendenti del Ministero della sanità, quanti i docenti dei policlinici universitari aggiunti all'ultimo minuto. I colleghi della maggioranza, non potendo presentare emendamenti, hanno presentato un ordine del giorno che parla anche dei direttori delle unità sanitarie locali.
Dunque, credo che il comma 6-bis, aggiunto all'ultimo minuto, stia a significare che il provvedimento è sbagliato, perché non è una norma generale ma riguarda poche unità, delle quali fa parte quel magistrato di cui si è fatto il nome in quest'aula (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Stanno votando doppio!

RENZO INNOCENTI. Presidente, controlli le tessere!

SERGIO COLA. È generalizzato!

PRESIDENTE. Prego i colleghi, da entrambe le parti, di votare ognuno per sé.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 319
Votanti 318
Astenuti 1
Maggioranza 160
Hanno votato
137
Hanno votato
no 181).

Poiché il disegno di legge consiste in un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

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