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come è noto, dal 1o maggio 2004 entreranno a far parte dell'Unione europea dieci nuovi Paesi e, secondo le norme transitorie contenute nei trattati di adesione, ciascuno Stato attualmente membro potrà avvalersi della possibilità di non applicare nei loro confronti il regime comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori per un periodo da due a sette anni, rendendo operative nel suddetto periodo norme nazionali tendenzialmente più restrittive in materia di accesso al mercato del lavoro;
in base alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro interrogato, da ultime quelle riportate il 9 aprile 2004 su alcuni organi di informazione, l'orientamento del Governo italiano è quello di avvalersi della moratoria prevista dai trattati almeno per il periodo minimo di due anni, il che renderebbe ancora applicabile nei confronti di tali cittadini la disciplina prevista dalla cosiddetta «legge Bossi-Fini», salvo le maggiori quote da stabilirsi anche tramite la stipulazione di accordi bilaterali, al fine di rispettare il principio di preferenza imposto dalle stesse norme comunitarie a favore dei cittadini dei Paesi di nuova adesione;
la mancata adozione del decreto di programmazione annuale dei flussi, previsto dall'articolo 3, comma 4, del testo unico sull'immigrazione, così come modificato dalla cosiddetta «legge Bossi-Fini», che vincola il Governo al limite delle quote stabilite per l'anno precedente, non solo non ha permesso finora la determinazione di quote adeguate alle esigenze del nostro mercato del lavoro, ma rende, altresì, impossibile rispettare il già citato principio di preferenza imposto dalla disciplina comunitaria -:
se intenda adottare tempestivamente il citato decreto di programmazione annuale dei flussi, al fine di rispettare la normativa comunitaria in vista dell'imminente allargamento, o quali accordi bilaterali abbia stipulato o intenda stipulare entro il termine del 1o maggio 2004 con i Paesi di nuova adesione. (3-03296)
(27 aprile 2004)