Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 457 del 27/4/2004
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Discussione del disegno di legge: S. 2841 - Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento (approvato dal Senato) (4903) (ore 19,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n.66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.
Ricordo che nel corso della parte pomeridiana della seduta sono state respinte le questioni pregiudiziali Bonito ed altri n. 1 e Sinisi ed altri n. 2.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4903)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 19,12)

PRESIDENTE. Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che l'XI Commissione (Lavoro) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Fratta Pasini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PIERALFONSO FRATTA PASINI, Relatore. Signor Presidente, il presente decreto-legge modifica il comma 57 e introduce il comma 57-bis dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004.
Si tratta di un provvedimento equo e giusto, che obbedisce alle regole costituzionali ed, in particolare, all'articolo 3 della Costituzione, relativo al principio di uguaglianza, in quanto garantisce ai pubblici dipendenti che sono stati sospesi dall'incarico e successivamente assolti per fatti delittuosi, di essere riammessi in servizio, assicurando anche la progressione di carriera e quella economica.
Questo decreto-legge ha quale scopo quello di attribuire la concessione di una tutela risarcitoria a quanti abbiano subito effettivamente una ingiusta sospensione o siano stati indotti ad abbandonare il pubblico


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impiego in ragione di un procedimento penale conclusosi con la loro assoluzione.
Signor Presidente, si tratta pertanto di intervenire a favore di persone che, per un fatto a loro non attribuibile, abbiano dovuto subire gravi pregiudizi morali e siano stati scavalcati nella carriera, senza avere alcuna colpa, da colleghi che erano loro posposti nel ruolo organico. È senza dubbio, quindi, una misura di equità, che comporta il ripristino di un diritto nella progressione in carriera e in quella economica per quanti siano stati coinvolti, senza avere colpe, in situazioni difficili e gravi. Si pensi a quanto possa influire sulla personalità di un pubblico dipendente il fatto di essere stato costretto a subire un procedimento per un fatto delittuoso e di essere poi stato assolto.
Ciò comporta un grave danno morale ed economico, che incide profondamente sulla dignità della persona umana e sul suo rispetto, che devono essere sempre tutelati e salvaguardati.
Il decreto-legge in esame, quindi, tutela quei pubblici dipendenti che hanno subito gravi danni personali. Credo che quando viene difesa, come in questo caso, la dignità delle persone, la loro probità ed onestà, le polemiche politiche debbano passare in secondo piano. Ciò che va riconosciuto a questo provvedimento è il ripristino della legalità e delle garanzie per i pubblici dipendenti ingiustamente accusati di fatti delittuosi.
È necessario, quindi, che la discussione rimanga nel suo alveo naturale, cercando di escludere polemiche che finirebbero per svilire l'alto contenuto di un testo così fortemente atteso. Non creiamo, onorevoli colleghi, polemiche ingiuste su situazioni che riconoscono ai cittadini diritti violati da fatti ingiusti, per i quali gli stessi hanno dovuto subire forti ripercussioni economiche ed anche morali. Infatti, lo scopo ultimo del decreto-legge è proprio quello di ripristinare i loro diritti, violati con la vanificazione della loro professionalità a causa di procedimenti conclusi con l'assoluzione.
Onorevoli colleghi, l'obiettivo del provvedimento in esame è proprio quello di venire incontro alle esigenze di quanti hanno subìto tali danni. Il nostro ordinamento riconosce ai lavoratori la progressione in carriera e quella economica quali diritti fondamentali. Pertanto, è necessario affrontare il provvedimento avendo riguardo allo scopo che si propone, ovvero il ripristino di una situazione di diritto, pregiudicata per colpe non proprie. Questi cittadini, ingiustamente accusati, si sono visti interrompere la carriera e la progressione economica per fatti rivelatisi infondati. Hanno quindi diritto a riprendere la loro carriera come gli altri dipendenti pubblici, con l'attribuzione delle corrispondenti funzioni.
Onorevoli colleghi, in sede di dibattito in Commissione, sono state prospettate osservazioni in merito al riconoscimento dell'attribuzione di funzioni magistrali. Occorre ricordare, quindi, come il provvedimento non leda l'autonomia della magistratura, in quanto riconosce al Consiglio superiore della magistratura, organo autonomo di autogoverno della stessa che tutela le prerogative dei magistrati, la valutazione dell'anzianità di ruolo al momento della cessazione dal servizio e delle attitudini desunte delle funzioni esercitate. Pertanto, la valutazione del Consiglio superiore della magistratura, in quanto organo autonomo, esclude qualsiasi interferenza nei confronti dell'ordine giudiziario. È quindi rispettato il dettato costituzionale dell'articolo 105, secondo cui al Consiglio superiore della magistratura spettano le funzioni riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.
Sono rispettati, inoltre, anche gli altri criteri costituzionali, in quanto, come già detto precedentemente, il decreto-legge interviene per ripristinare in condizioni di eguaglianza situazioni soggettive di cittadini che hanno dovuto subire ingiuste ripercussioni sulla carriera ed anche sotto il profilo economico.
È quindi opportuno, onorevoli colleghi, approvare questo decreto-legge, che non


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presenta profili di incostituzionalità, essendo salvaguardato il diritto, in condizioni di eguaglianza, di essere riammessi in servizio e di poter usufruire della progressione in carriera ed economica. Il decreto, inoltre, rispetta le prerogative del Consiglio superiore della magistratura.
La ratio della normativa recata dal provvedimento in esame obbedisce, a mio avviso, solo ad esigenze di giustizia ed equità, senza pregiudicare i diritti di altre persone. Non si tratta, quindi, di norme previste per singoli cittadini, ma di norme efficaci per tutti i dipendenti pubblici. Quindi, non vengono lesi i principi della generalità e dell'astrattezza, che sono alla base di ogni legge. Non si tratta assolutamente di privilegiare qualcuno, ma di garantire condizioni eguali a tutti cittadini di fronte alla legge. Da questo punto di vista, devo segnalare che l'intervento del collega Bonito, svolto in sede di Commissione, non mi è apparso congruo rispetto alla ratio di questo provvedimento.
Spero, quindi, che riprenda il confronto e che il clima resti sereno e costruttivo, in modo che il decreto-legge possa essere convertito definitivamente, superando ogni polemica: le polemiche non dovrebbero, infatti, mai riguardare i diritti fondamentali della persona, la sua tutela e la sua dignità personale.
Ritengo anche che dalle forze di opposizione debbano provenire, fermo restando il legittimo diritto di critica politica, toni sereni nei confronti di un provvedimento che, a nostro avviso, pone correttamente rimedio a una situazione di grave ingiustizia nei confronti di pubblici dipendenti. Questi ultimi hanno il diritto ad essere tutelati e a vedere difese le loro prerogative personali e la loro situazione economica.
Onorevoli colleghi, il confronto politico, anche il più aspro, non può riguardare provvedimenti come quello in esame, che, dettati da un forte senso di civiltà giuridica, sono stati elaborati per rendere giustizia e assicurare il massimo rispetto della persona umana nella sua dignità. Con tale provvedimento, infatti, si ricostruisce un diritto negato a seguito di fatti considerati ingiusti. È dunque necessario che le polemiche politiche cedano il passo di fronte ai più alti valori morali, di giustizia ed equità che esso assicura.
Quanto all'aspetto di maggiore contrasto politico, relativo ai rilievi di costituzionalità mossi al comma 3 dell'articolo 2, che prevede l'attribuzione di una funzione di livello immediatamente superiore ai magistrati riammessi in servizio e che abbiano maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni, ritengo che le critiche siano infondate. Infatti, la norma prevede comunque una valutazione preventiva, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione dal servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate. Pertanto, restano in ogni caso fermi il ruolo e le prerogative del Consiglio superiore della magistratura quale supremo garante dell'indipendenza della magistratura medesima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere la posizione del gruppo dei Democratici di sinistra sul decreto-legge in esame. Si tratta di una posizione contraria, che tuttavia non riguarda - mi preme precisarlo - i principi che sono stati enunciati in occasione della presentazione del provvedimento, vale a dire l'esigenza che i dipendenti pubblici che siano stati sospesi dal servizio e dal lavoro a seguito di procedimento penale conclusosi con un proscioglimento vedano riconosciuti i propri diritti, nonché un risarcimento non soltanto economico, ma anche di carattere morale.


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La nostra contrarietà riguarda le modalità con le quali è stato presentato il provvedimento e il merito dello stesso.
Quanto al metodo, non mi riferisco soltanto agli elementi evidenziati nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali, ma anche alle modalità con le quali si sta svolgendo la discussione. Essa trova i presupposti nella decisione con cui il Governo ha tentato di accelerare i tempi dell'esame di tale decreto-legge. Ricordo che vi è stata, giovedì scorso, una seduta della Commissione, alla quale non ha neppure preso parte il rappresentante del Governo, nonché un'ulteriore seduta, molto breve, nella giornata di oggi, pur essendovi la possibilità, sulla base del calendario dei lavori e tenuto conto che il decreto-legge scade il 16 maggio, di disporre del tempo necessario per compiere un maggiore approfondimento delle questioni prima dell'esame in Assemblea.
Tale modalità sbagliata deriva dal fatto che non si è utilizzata fin dall'inizio la via maestra del disegno di legge.
Alle nostre spalle, infatti, come il relatore sa bene, abbiamo il famoso comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria, che è stato approvato nel corso di una discussione molto affrettata - una di quelle discussioni notturne che avvengono in Commissione bilancio - e che non ha potuto essere sottoposto a nessun confronto in Assemblea per il ripetuto voto di fiducia che è stato chiesto sulla legge finanziaria. Ciò ha comportato l'abbandono di un lavoro che a mio avviso sarebbe stato molto più proficuo e che avrebbe consentito, nell'ambito di un ordinario iter legislativo, un confronto che oggi viene auspicato. Ci troviamo invece di fronte alla difficoltà - vorrei dire all'impossibilità - di individuare le forme e i modi per continuare tale confronto.
Infine, come motivazione del ricorso al decreto-legge, viene portata l'assenza di un regolamento. Vorrei fare presente al relatore e a tutti i colleghi che il termine definito dal comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria non è un termine perentorio; quindi, il regolamento, probabilmente, poteva essere lo strumento più articolato per fare fronte all'insieme delle problematiche che il tema in esame presenta nei diversi settori della pubblica amministrazione.
La nostra contrarietà riguarda soprattutto il merito, i contenuti del testo che ci è stato presentato e che il Senato non ha certamente contribuito a migliorare. Ritengo che esso abbia innanzitutto un vizio di fondo rispetto all'impostazione originaria. Sono stati richiamati, anche nella relazione, problemi relativi a principi fondamentali che attengono alle persone, in questo caso i pubblici dipendenti, sospesi dal servizio in seguito a sentenze della magistratura che sono state pronunciate lontano nel tempo. Ma non siamo in presenza di una norma giuridica generale che conferisce questa tutela ai lavoratori della pubblica amministrazione, tant'è vero che si tratta di una sanatoria su domanda, che cessa i propri effetti nei 90 giorni successivi all'approvazione del provvedimento in esame. Anzi, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, questa norma riguarda soltanto chi ha avuto un pronunciamento di proscioglimento definitivo da parte della magistratura nei cinque anni antecedenti all'approvazione della legge, cioè tra il 1999 e la fine del 2003. Quindi, non siamo in presenza di una norma a regime, ma di una norma di transizione, che non appare consona ad un ordinamento e ad una legislazione che intendano affrontare il tema più generale della tutela di interessi legittimi e fondamentali delle persone, in questo caso dei lavoratori.
La scelta di andare nella direzione di una norma transitoria e non di una norma a regime ci impedisce, ad esempio, di fare riferimento, qualora ritenessimo che fossero necessari miglioramenti, alla legislazione vigente, che è ampia, ed interviene in modo molto puntuale sui temi attinenti al rapporto tra la situazione di un pubblico dipendente prosciolto e le conseguenze che si determinano nel suo rapporto di lavoro. Come sapete, la legge n. 97 del 2001 disciplina molto puntualmente il rapporto tra procedimento disciplinare e amministrativo - che ha un suo percorso - e il


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risultato penale, nonché gli effetti di quest'ultimo. Vi sono, poi, altre normative che riguardano l'ordinamento giudiziario e i vari ordinamenti dell'amministrazione dello Stato, gran parte delle quali fanno riferimento alla contrattazione, introdotta nella pubblica amministrazione a partire dal decreto legislativo n. 29 del 1993 ed oggi regolamentata dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
Inoltre, se avessimo voluto varare una normativa di carattere generale, sarebbe stato necessario coordinare (così come si era iniziato a fare, nel corso della discussione del disegno di legge di conversione) il tema del risarcimento per effetto di un proscioglimento con la legislazione che, ad esempio, il Parlamento ha approvato per quanto concerne il giusto indennizzo e che, probabilmente, occorrerebbe rendere ancora più efficace ed effettiva. Mi riferisco alla legge 24 marzo 2001, n. 89, che riguarda la generalità dei lavoratori, sia pubblici sia privati, e dei cittadini del nostro paese.
Da tale scelta fondamentale ne è scaturita una norma confusa e contraddittoria, che nel dettato normativo al nostro esame determina non solo situazioni veramente non coerenti con i principi di giustizia e di eguaglianza nel rapporto tra i singoli lavoratori e le loro posizioni, ma addirittura paradossali condizioni di vantaggio per coloro che si trovano in una situazione diversa da quei soggetti che non hanno mai subito un procedimento penale.
Vorrei portare, al riguardo, anche un esempio molto preciso. Nel corso della nostra discussione ci concentreremo, nel dettaglio, sulla magistratura e sui magistrati, ma vorrei sottolineare come sia stato aggiunto un comma all'articolo 2 del decreto-legge in esame che specifica una situazione che mi sembra evidenzi, come è stato già ricordato, una discriminazione di trattamento. Nel corso della discussione svoltasi presso il Senato, infatti, è stato aggiunto all'articolo 2 del provvedimento il comma 6-bis, che detta una disciplina concernente solamente i docenti dei policlinici universitari, i quali vengono reintegrati ope legis nelle loro funzioni, senza fare riferimento, ad esempio, alla situazione in cui si potrebbero trovare alcuni primari del settore ospedaliero pubblico e non semplicemente dei policlinici universitari.
Ecco perché credo, allora, che una discussione seria dovrebbe cercare di porre rimedio a tale stato di cose e di modificare profondamente, se se ne avesse la volontà, un testo che ritengo profondamente sbagliato. In primo luogo, infatti, deve sussistere un equilibrio tra l'interesse della persona e l'interesse generale del servizio e della pubblica amministrazione. Le norme che dobbiamo approvare dovrebbero rispettare pienamente l'articolo 97 della Costituzione, che prescrive il buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione; tuttavia tale principio viene violato in diversi modi (come avremo modo di vedere successivamente, nel corso dell'esame delle proposte emendative che abbiamo presentato) dal decreto-legge in esame.
Vi sono, in particolare, due i casi in cui il principio del buon andamento nella pubblica amministrazione viene violato in maniera molto evidente. È prevista, ad esempio, una pressoché identica equiparazione tra una situazione di sospensione d'ufficio e risoluzione del rapporto di lavoro e la scelta di collocamento volontario in quiescenza. Ritengo, invece, che si tratti di due posizioni che meriterebbero un trattamento differente nel momento in cui si valuta anche il tema del risarcimento e dell'applicazione di norme che riguardano la condizione successiva al proscioglimento stabilito dalla magistratura.
Un secondo esempio in cui il già citato principio di equilibrio tra l'interesse generale del servizio e della pubblica amministrazione e quello dei singoli cittadini viene violato concerne l'eliminazione di ogni limite di età. Come è stato già affermato, nel provvedimento in esame, oltre al risarcimento del danno, è prevista anche la «restituzione del tempo», ma senza porre limiti, tant'è vero che, ad esclusione di alcune figure individuate successivamente nel corso dell'esame svolto dal Senato, per la generalità delle posizioni nella pubblica amministrazione si fa riferimento al superamento del limite di età, comprendendo


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eventuali proroghe. Vengono determinate, così, situazioni che ritengo confliggano molto spesso sia con la necessità di equilibrio tra gli interessi, sia con le esigenze di carattere collettivo e generale dei servizi e della pubblica amministrazione.
Infine, questa necessità di avere a cuore gli interessi generali si evince dal fatto che bisognava cercare di tradurre in norma un principio che non facesse riferimento soltanto alla transitorietà dei cinque anni. Su questo tema l'unica obiezione è stata quella di carattere economico sollevata dal Governo nel corso della pur breve discussione svoltasi in Commissione, tant'è vero che il parere della I Commissione affari costituzionali fa riferimento proprio a questo tema. È evidente, infatti, che, se si lavora su un principio di carattere generale, bisogna tener presente anche il pregresso, cioè la situazione di coloro che si trovino, ad esempio, con una sentenza di proscioglimento al 30 dicembre 1998, e dunque non rientrano nella normativa, o di coloro che invece inizino oggi l'iter, posto che il provvedimento stabilisce che le domande siano state presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Credo che il tema delle esigenze economiche non possa prevalere oltremodo proprio perché se vogliamo muoverci nell'interesse generale di tutela dei diritti delle persone, dobbiamo trovare le forme che rendano una norma compatibile con un ordinamento giusto ed equilibrato.
Vorrei però fare un inciso sulla copertura finanziaria, come abbiamo sostenuto anche nella presentazione della pregiudiziale di costituzionalità: ritengo che siamo di fronte a misure molto aleatorie e per certi aspetti totalmente scoperte, nel senso che si individua come unica fonte di copertura la riduzione delle presenze nelle fasce più basse delle graduatorie delle qualifiche. Sappiamo però che spesso per le qualifiche più basse esiste una copertura piena dei posti di queste fasce e quindi possiamo trovarci dinanzi ad una copertura inesistente. In ogni caso si escludono da questa forma di copertura le figure di cui al comma 4 dell'articolo 2, riguardanti i militari e le forze di polizia, che sono totalmente in sovrannumero.
Così, pure nel comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004 non era previsto il recupero pensionistico derivante da una progressione di carriera. È stato totalmente aggiunto dal decreto-legge, pur senza copertura!
In conclusione, il punto più complicato per l'equilibrio, che dovrebbe essere necessario, delle esigenze di tutela del servizio collettivo e di mantenimento di funzioni proprie della pubblica amministrazione è quello riguardante la magistratura. Infatti, al di là di ciò che il relatore ha cercato di argomentare, rimane il punto di fondo contenuto nella stessa relazione di accompagnamento del decreto-legge, laddove si afferma che il Consiglio superiore della magistratura, previa valutazione, attribuisce a chi ha fatto la domanda ope legis le funzioni immediatamente superiori. Dunque, l'automatismo è previsto nell'interpretazione già data dalla relazione introduttiva che accompagna il decreto-legge.
E su questo noi presenteremo, al fine di distinguere dal testo in esame (che non condividiamo) un principio giusto già presente nell'ordinamento ma che si potrebbe rafforzare, un testo alternativo, che faccia salvi il principio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura ed il fatto che un magistrato, mai sottoposto ad alcun procedimento giudiziario, possa trovarsi nella situazione di svantaggio rispetto ad un altro magistrato che alla fine viene riconosciuto innocente e prosciolto, purtuttavia per anni sospeso, e quindi nella condizione di maturare quei criteri che gli consentano di entrare nella qualifica superiore ope legis, come dice la relazione.
Non so se il confronto parlamentare riuscirà a cambiare l'impianto normativo al nostro esame; ci batteremo certamente per eliminare le storture più evidenti al fine di ottenere un buon provvedimento senza essere pressati dalla necessità di non modificare e non intaccare il testo al nostro esame. In ogni caso, se così non dovesse essere, il nostro giudizio rimarrà fortemente critico e negativo.


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PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Lo Presti, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunziato.
È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, mi limiterò a svolgere soltanto qualche breve considerazione.
Finalmente, mettiamo un punto fermo sulla questione e consacriamo in un provvedimento legislativo il principio secondo il quale ai dipendenti dello Stato, ai fedelissimi servitori dello Stato che sono rimasti ingiustamente vittime di un'accusa infamante, deve essere riconosciuta non soltanto la riammissione in servizio, ma anche la ricostruzione della carriera: una volta accusati, anche se risultati innocenti, costoro ritornavano al punto di partenza e non ottenevano nemmeno la ricostruzione della carriera, subendo comunque un danno.
Ciò premesso, desidero rivolgere soltanto due obiezioni generali alle affermazioni che ho sentito fare.
In primo luogo, mi sembra eccessivo criticare il fatto che questa disciplina sia stata introdotta con decreto-legge. Ricordo che l'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003 stabiliva che il Governo procedesse all'adozione di un regolamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Invero, posto che quel termine sicuramente non era perentorio, discettare sul fatto che il Governo sia intervenuto con decreto-legge anziché con regolamento mi sembra davvero fuori luogo.
Inoltre, non è vero che l'efficacia temporale della disciplina sia stata ristretta. Indubbiamente, rispetto a quanto prevedeva il suddetto articolo 3, comma 57, è stato introdotto un limite temporale; tuttavia - a tale proposito ringrazio l'ottimo sottosegretario Saporito, il quale ha accolto pienamente le nostre indicazioni - è stata aggiunta una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale «Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
E poi, diciamocela tutta la verità: quando l'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004 è finito sotto la luce dei riflettori, la maggior parte di coloro che si trovavano nella situazione da esso descritta ha presentato la domanda! Ricordo che, durante i lavori in Commissione, ci sono stati rivolti molti quesiti da parte di soggetti che chiedevano informazioni al riguardo. Ebbene, la nostra risposta fu nel senso che le domande potevano già essere presentate.
Ad occhio e croce, nella provincia e nella regione in cui risiedo, la quasi totalità di coloro che erano stati accusati e che, successivamente, grazie a Dio, sono stati assolti avevano già presentato la domanda. Quindi, posso affermare che la delimitazione temporale, introdotta, probabilmente, per limitare gli effetti economici della previsione, è praticamente irrilevante perché, se non tutti, quasi tutti coloro che sapevano del provvedimento - sappiate che queste vicende sono seguite molto attentamente dagli interessati - si erano premuniti ed avevano presentato la domanda.
Nel ringraziare il Governo per avere sostanzialmente seguito alcune proposte di legge che erano già state presentate da alcuni di noi e, in particolare, il ministro ed il sottosegretario Saporito, ricordo che abbiamo condotto una grossa battaglia perché questo era un provvedimento a garanzia degli innocenti, un provvedimento di cui tutti, in questo Parlamento, dovrebbero farsi carico, senza distinzioni tra destra e sinistra: un'innocente è innocente sempre, di qualunque colore politico sia e qualunque posizione abbia assunto.
Piuttosto, mi sembra strano che siamo sempre noi della Casa delle libertà a dover proporre misure come quella recata dal decreto-legge al nostro esame. Certo, molto spesso, mediante il malizioso collegamento con nomi e cognomi, si tende a «personalizzare» la legge, ma è chiaro che della legge qualcuno si avvantaggia sempre più degli altri. Ciò non vuol dire, però, che le leggi non si debbano fare!
Le leggi sono giuste quando riguardano, non una sola persona, ma una moltitudine


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di persone. Questo provvedimento interviene ponendo rimedio ad errori commessi nei confronti della magistratura e di singoli cittadini che hanno accusato altri ingiustamente.
Non abbiamo affermato assolutamente che premiavamo i colpevoli. In questa sede, riportiamo lo status quo e ridiamo dignità agli innocenti (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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