Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 457 del 27/4/2004
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Rinvio in Commissione del testo unificato delle proposte di legge: Ruzzante ed altri; Piscitello; Biondi: Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale concernente il delitto di tortura (1483-1518-1948) (ore 18,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Ruzzante ed altri; Piscitello; Biondi: Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale concernente il delitto di tortura.
Ricordo che nella seduta del 22 aprile è stato approvato, da ultimo, l'emendamento Lussana 1.4 nel testo corretto.
Avverto che nella giornata odierna si è nuovamente riunito il Comitato dei nove.
Ha chiesto di parlare il presidente della II Commissione giustizia, onorevole Pecorella, per riferire sugli esiti di tale riunione. Ne ha facoltà.
Colleghi, chiedo un po' di attenzione da parte del Governo e dei suoi sostenitori!

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, come lei ricorderà, a seguito dell'approvazione dell'emendamento degli onorevoli Lussana e Guido Giuseppe Rossi, è risultata una disposizione a dir poco incerta nella sua interpretazione che, probabilmente, tradiva il pensiero stesso dei presentatori della proposta emendativa. Infatti, l'emendamento in questione faceva riferimento soltanto al reiterarsi delle minacce, mentre il testo risultante dell'approvazione dello stesso portava a ritenere che la tortura si verificasse solo in presenza di reiterate violenze o reiterate minacce. Comunque, ciò richiedeva una migliore messa a punto della disposizione.
Questo stesso presidente ha chiesto all'Assemblea di rimettere al Comitato dei nove l'esame di quel provvedimento. Il Comitato dei nove si è riunito ed ha valutato che, effettivamente, la volontà che si intendeva esprimere non era corrispondente al risultato che poi obiettivamente si è verificato ed ha anche considerato che il testo richiedesse ulteriori approfondimenti ed un esame con un maggiore margine di tempo.
Peraltro, ci si è accorti che quell'emendamento, che sembrava stravolgere il testo, in realtà aggiungeva ben poco. Infatti, la stessa Commissione aveva utilizzato l'espressione al plurale (parlando di violenze o minacce), mentre nel nostro ordinamento (facciamo riferimento all'estorsione o alla violenza privata), quando è sufficiente un solo atto per realizzare il reato, si parla espressamente di una violenza o di una minaccia. Quindi, tutto il dibattito che è nato attorno a quell'emendamento forse non aveva poi tanta ragione di esistere.
Inoltre, ci si è accorti di un altro aspetto che, forse, merita un ulteriore approfondimento. Vi sono situazioni in cui è praticabile la tortura anche a prescindere dall'uso di violenza o minaccia. Pensiamo a chi venga rinchiuso in una stanza in cui vi sono animali con cui è difficile convivere (come può talvolta accadere), magari per molti giorni al buio. Questa situazione non configura né una violenza né una minaccia, ma certamente determina una condizione di grave sofferenza.
Quindi, all'unanimità, il Comitato dei nove ritiene di chiedere all'Assemblea di rinviare il provvedimento in Commissione, non certo - come talora accade - perché lo stesso sia soffocato ed abbandonato in un cassetto, ma per poterci lavorare (lo speriamo) nella serena collaborazione di tutti i gruppi politici, al fine di produrre un provvedimento assolutamente avanzato sul piano della civiltà giuridica.
Pertanto, la nostra richiesta è di rinviare il provvedimento in Commissione, con l'impegno della Commissione stessa di tornare a lavoravi.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta avanzata dal presidente Pecorella di rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 86, comma 7, del regolamento darò la parola ad un oratore contro e ad uno a favore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del regolamento.


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PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole sul rinvio del provvedimento in Commissione. Credo, però, vada aggiunto qualcosa rispetto a ciò che è avvenuto con riferimento a questo testo unificato delle proposte di legge sull'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico.
Noi manteniamo un giudizio fortemente negativo per quanto riguarda l'approvazione dell'emendamento, che ha stravolto il senso della proposta di legge, nonché gli accordi raggiunti tra i gruppi parlamentari all'interno dello stesso Comitato dei nove. Riteniamo inaccettabile quel testo, ed in tal senso sgombriamo il campo da ogni dubbio su questa nostra posizione; così come approvato dall'Assemblea attraverso l'emendamento dell'onorevole Lussana, diventa un testo non condivisibile, sul quale esprimeremo un voto nettamente contrario.
Abbiamo sentito, dopo quel voto, dichiarazioni anche da parte di esponenti della maggioranza e cogliamo questo aspetto come un elemento positivo (mi riferisco in modo particolare alle dichiarazioni del collega Volontè) di contrarietà rispetto al contenuto del provvedimento, così come modificato dall'emendamento Lussana.
È evidente che il tema che stiamo trattando è estremamente delicato, facendo riferimento ad una Convenzione dell'ONU approvata il 10 dicembre del 1984 e resa esecutiva dall'Italia con la legge del 3 novembre 1988, n. 498. Proprio perché la materia è delicata, vogliamo ribadire con chiarezza al presidente della Commissione e al relatore che non possono essere trovate scorciatoie o strade «pasticciate».
Riteniamo che l'unica strada percorribile sia rappresentata dal ritorno al testo originario approvato dal Comitato dei nove, anche a costo di prevedere un terzo passaggio della proposta di legge al Senato, per poi approvarlo definitivamente alla Camera.
Il tema infatti riguarda la civiltà giuridica di un paese e per questo non possono esserci dubbi o perplessità circa il fatto che minacce reiterate o violenze reiterate non possano essere introdotte nel nostro ordinamento giuridico.
Pur esprimendo dunque un parere favorevole nei riguardi della richiesta avanzata dal presidente della Commissione giustizia di un rinvio in Commissione della proposta di legge - lo avevamo già detto la scorsa settimana, quando ritenevamo assolutamente insufficiente l'esame del Comitato del nove per risolvere i problemi «aperti» dall'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Lussana - con altrettanta chiarezza vorremmo esprimere la nostra contrarietà rispetto a quel testo e la nostra volontà di ritornare ad esaminare quello originario, che fra l'altro ha registrato il pieno consenso da parte delle associazioni che hanno in qualche modo sostenuto i contenuti di questa proposta di legge, in modo particolare Amnesty International.
Esprimeremo dunque un voto favorevole in ordine alla proposta di rinvio in Commissione, per poi riservarci successivamente di esprimere un giudizio una volta considerate le proposte di modifica. Per noi, tuttavia, l'unica proposta accettabile è quella rappresentata dall'eliminazione degli effetti derivanti dall'approvazione dell'emendamento Lussana, anche, se necessario, attraverso un ulteriore passaggio parlamentare che coinvolga prima il Senato e poi nuovamente la Camera. Non è per noi accettabile una proposta di legge che ritenga ammissibili le minacce e le violenze, purché non reiterate. Questa è la nostra posizione! (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, attesa la delicatezza della materia, come evidenziato anche dall'intervento dell'onorevole Ruzzante, darò la parola ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.


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Consentitemi di rivolgere un saluto alla III A della scuola media Convitto nazionale Canopoleno di Sassari, accompagnata dal rettore e dalle insegnanti (Applausi). Vi ringrazio di essere presenti in Parlamento, la casa di tutti gli italiani!

SERGIO COLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, la ringrazio per questa deroga al regolamento, a mio avviso estremamente opportuna, perché l'onorevole Ruzzante, che avrebbe dovuto intervenire esclusivamente sull'opportunità di rinviare il provvedimento in Commissione, ha trattato argomenti che non possono passare sotto silenzio, magari sulla base di entusiastiche adesioni dell'opposizione.
Le affermazioni dell'onorevole Ruzzante non corrispondono assolutamente alla verità, che è consacrata negli atti della Camera e nell'interpretazione autentica, non quella data dall'UDC, che ha equivocato così come ha fatto, forse in modo un po' subdolo, l'opposizione. L'interpretazione autentica era che la reiterazione si riferisse esclusivamente alle minacce e non anche alle violenze.
L'onorevole Ruzzante non ha avuto la possibilità di partecipare al Comitato dei nove e di ascoltare l'ampio e sereno dibattito svoltosi in tale sede, durante il quale sono emerse anche posizioni di adesione ad un distinguo tra minacce reiterate ed una sola minaccia caratterizzata dalla gravità. Sono state prese in considerazione tutte le posizioni. Purtroppo, alla fine siamo pervenuti alla conclusione che il provvedimento in esame non poteva assolutamente essere varato poiché il regolamento vieta in modo assoluto di modificare il testo risultante dall'approvazione dell'emendamento Lussana, che desta equivoci riconosciuti dalla stessa parte proponente.
Sono stati, tra l'altro, introdotti con grande serenità da parte di tutti i gruppi altri argomenti che hanno indotto a rivedere il provvedimento in esame sotto tutti i profili, anche al di là di quello trionfalisticamente annunciato dall'onorevole Ruzzante come il testo a cui si sarebbe dovuto fare riferimento. L'onorevole Pecorella, ad esempio, ha sottolineato il principio della pluralità delle violenze e delle minacce ed il distinguo con la violenza privata e con l'estorsione. Sono stati introdotti tanti argomenti e mi pare che l'onorevole Ruzzante sia intervenuto inopportunamente, non cognita causa e con una certa demagogia.
A mio avviso, il rinvio del provvedimento in Commissione ha la finalità di dare seguito all'invito dell'Europa ed a far sì che effettivamente il reato di tortura sia approvato nel giusto spirito.

PRESIDENTE. Onorevole Cola, lei ha detto che ho fatto una deroga al regolamento. Non me lo permetterei mai. Ho soltanto applicato, con la facoltà che è attribuita al Presidente della Camera in particolari situazioni, l'articolo 45 del regolamento stesso. Non mi sarei mai permesso di derogare al regolamento!

SERGIO COLA. Mi sono lasciato fuorviare dalla sua introduzione.

PIER PAOLO CENTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ricordo che il tempo complessivamente a disposizione del gruppo misto è di cinque minuti. Poiché vedo il collega Buemi manifestare anch'egli la volontà di intervenire, faccio presente che il tempo a disposizione di ciascuno è di due minuti e mezzo. Ha facoltà di parlare, onorevole Cento.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, noi voteremo ovviamente a favore della proposta di rinvio del provvedimento in Commissione, perché vogliamo che il Parlamento approvi una legge seria e rigorosa, che introduca nel nostro codice penale il reato di tortura. Non ci tranquillizzano, purtroppo, le parole del presidente della Commissione, quando dice che l'emendamento proposto dalla Lega ed


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approvato la settimana scorsa in realtà non stravolge - così come sembrava invece evidente in quell'occasione - il testo, perché ciò significherebbe fare un torto ai lavori della Commissione e sostanzialmente preparare un pasticcio ulteriore, rispetto a quanto approvato.
Vorrei essere molto chiaro: se qualcuno pensa di usare la necessità di introdurre nel nostro codice penale il reato di tortura per fare in realtà una norma che serva a rendere vani i processi che sono in atto in questo momento per le torture di Bolzaneto, è del tutto chiaro, Presidente, che noi non lo consentiremo! A me pare che con questa norma si vogliano addirittura creare le condizioni per determinare l'archiviazione dei procedimenti penali che sono in atto nei confronti di alcuni agenti di polizia penitenziaria coinvolti nei fatti di Bolzaneto. Questo, sia chiaro, non lo consentiremo e lo denunceremo con forza in Parlamento e all'opinione pubblica (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo)!

SERGIO COLA. Ma che cosa dici?!

PRESIDENTE. Di solito, onorevole Cento, i provvedimenti non si fanno per un singolo processo, ma perché hanno una validità generale.

ENRICO BUEMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. È evidente che si tratta di una questione che va oltre il fatto specifico. Quello che si è verificato la settimana scorsa in quest'aula più che un infortunio è la dimostrazione esplicita di un cedimento, anche culturale, prima che politico, rispetto a posizioni rozze e francamente non condivisibili sia per il contenuto sia per il modo con cui vengono poste ripetutamente in quest'Assemblea. Vi è poi comunque il problema di una rivisitazione più ampia della legge, che ha bisogno anche di una valutazione rispetto alla dimensione della sanzione. Credo non sia giusto trattare in maniera equivalente il reato di estorsione e quello di tortura. Conseguentemente, bisogna anche procedere ad un inasprimento della sanzione, perché è evidente che questo è uno dei reati più obbrobriosi che ci possono essere nel nostro ordinamento, proprio perché può essere commesso da parte di pubblici ufficiali nei confronti di persone che invece non possono godere della libertà e della possibilità di difendere la propria persona.
Credo sia quindi particolarmente opportuno il rinvio di questo provvedimento in Commissione, sperando peraltro che non si debba dibattere a lungo su un argomento, che francamente pensavo fosse scontato per la cultura politica e democratica del nostro paese, che doveva riguardare tutte le forze presenti in questo Parlamento.

PRESIDENTE. Al collega di Alleanza nazionale che ha chiesto la parola faccio presente che «derogherei» al regolamento se lo facessi, perché per il suo gruppo ha già parlato autorevolmente l'onorevole Cola.

GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. La ringrazio anch'io, signor Presidente, per l'interpretazione che ha voluto dare alla norma regolamentare, perché la trovo particolarmente confacente alla situazione. D'altra parte, i regolamenti sono «strutture» che quotidianamente devono essere interpretate in funzione della mutevole realtà nella quale ci si trova a confrontarsi.
Anch'io credo che il rinvio del provvedimento in Commissione sia un fatto corretto. L'ho auspicato in Comitato dei nove e lo ribadisco in questa sede. Al di là di ciò che è accaduto in quest'aula, colleghi, dove si sono verificate delle forzature - ma questo ha poca importanza -, credo che una pausa di riflessione sia estremamente opportuna per dare al concetto di tortura una definizione confacente.


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È un concetto del quale tutti - ne parlavo anche con il presidente Pecorella - abbiamo intuitivamente una definizione intima, ma è difficilissimo da esprimere su carta, sia in relazione al contenuto enunciativo della Convenzione di New York, sia in relazione alla necessità di definire esattamente una figura giuridica che, in realtà, può avere sfumature e conformazioni enormemente diverse.
Vorrei citare un esempio che calza esattamente con la discrasia che si è verificata nella discussione svoltasi anche in quest'aula: quando si discute della necessità di reiterazione della minaccia, ciascuno di noi si rende intimamente conto che vi sono alcune pressioni di carattere psicologico, anche reiterate nel tempo, che possono consistere in un atto unico o anche in un atto inespresso.
Se si rivolge ad una persona la minaccia di commettere un male ingiusto nei confronti del figlio che quotidianamente si reca a scuola (del tipo: stai attento, perché tutte le mattine osservo tuo figlio che si reca a scuola e non vorrei che gli accadesse qualcosa), è evidente che si tratta di un atto unitario che ha, come caratteristica, la necessità di protrarre nel tempo la paura e, quindi, la sofferenza. Se, in relazione al protrarsi nel tempo dell'unica minaccia, si vuole conseguire il risultato di protrarre nel tempo anche la sofferenza psicologica collegata al risultato, per esempio, delatorio che si vuole ottenere, è ovvio che la stessa definizione di minaccia reiterata, lo stesso attributo che si aggancia alla minaccia non ha più senso, o è comunque limitativo in relazione al concetto che si vuole esprimere.
Ritengo, inoltre, saggio rinviare l'esame del provvedimento in Commissione per approfondire la definizione del concetto di tortura, nonché l'intero istituto, al fine di porre in essere una normativa certamente necessaria, sulla cui opportunità di recepimento nel nostro ordinamento siamo tutti d'accordo (lo eravamo anche prima).
Ritengo, quindi, che la richiesta del Presidente sia corretta e, come tale, da condividere.

CAROLINA LUSSANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, preannuncio la posizione favorevole del gruppo della Lega nord sulla proposta di rinvio del provvedimento in Commissione.
Come dimostra anche l'approvazione del mio emendamento 1.4, in questi due anni in Commissione sono emerse notevoli difficoltà nell'individuare una definizione giuridica specifica di cosa si debba intendere per tortura. È vero che, da un lato, esiste una convenzione internazionale che ci aiuta, ma in questi due anni, proprio perché non si tratta di un problema semplice ma complesso, la Commissione ha cercato di individuare una soluzione il più possibile conforme alla convenzione internazionale, ma anche compatibile con il nostro diritto interno.
Diverse sono state le proposte individuate. Si era pensato (anche gli altri paesi che hanno provveduto alla ratifica hanno previsto il reato specifico di tortura nel loro ordinamento interno) di prevedere un'elencazione tassativa delle fattispecie di tortura, ma una scelta di questo genere avrebbe sollevato ulteriori problemi, perché alcuni tipi di tortura potevano restarne esclusi. Si è, quindi, cercato di giungere ad una definizione che, tuttavia, presenta alcune difficoltà interpretative e, soprattutto, potrebbe dare adito ad interpretazioni strumentali. Di qui la necessità del rinvio del provvedimento in Commissione.
Affermo ciò, perché il mio emendamento 1.4 poneva un problema serio, quello di riferire il termine «reiterate» non alle violenze, ma alle minacce, come subito esplicitato (questa era la volontà dei presentatori, come chiaramente espresso dal presidente della Commissione e dal relatore stesso). Erano possibili strumentalizzazioni circa la fondatezza dell'emendamento, il quale, al di là del fatto che qualcuno, anche all'interno della Casa delle libertà, sia stato «smarcato», è stato


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comunque compreso dai colleghi e condiviso nel suo spirito. Probabilmente, avrebbe potuto essere formulato in modo migliore sotto il profilo tecnico.
Un'altra questione che intendevo sottolineare è che sono emerse diverse strumentalizzazioni, sia nell'intervento dell'onorevole Cento, che attribuisce l'approvazione dell'emendamento in oggetto ad una volontà di invalidare i processi di Bolzaneto - il che, evidentemente, è assurdo, anche per l'irretroattività della norma penale -, sia nel considerare l'articolo 41-bis, vale a dire il carcere duro per i mafiosi, come un'ipotesi di tortura.
Ecco perché siamo favorevoli al rinvio in Commissione del presente provvedimento, proprio al fine di chiarire tali aspetti, per individuare una definizione equilibrata (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi, la proposta di rinvio in Commissione, formulata dal presidente della II Commissione, onorevole Pecorella.
(È approvata per 345 voti di differenza).
Il provvedimento è, pertanto, rinviato in Commissione.
Avverto che, a seguito di intese intercorse circa il prosieguo dei lavori, si procederà ora alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione n. 4903.

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