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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n.66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.
PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate, a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, le questioni pregiudiziali Bonito ed altri n. 1 e Sinisi ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 4903 sezione 1).
A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre a uno dei proponenti per illustrare ciascuno degli strumenti presentati (purché appartenenti a gruppi diversi), un deputato per ciascuno degli altri gruppi.
L'onorevole Bonito ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n.1.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la questione pregiudiziale in esame verte sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dell'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.
Il decreto-legge, a nostro avviso, presenta numerosi e gravi profili di incostituzionalità. Si tratta di profili gravi sia dal punto di vista del contrasto con le norme costituzionali sia in virtù delle ragioni politiche che hanno determinato il Governo ad adottare il provvedimento in esame.
In primo luogo, ravvisiamo un profilo di illegittimità con riferimento all'articolo 77 della Costituzione, che disciplina le modalità, i termini e i requisiti che consentono al Governo di adottare un atto avente forza di legge. È stabilito, come è noto, il requisito della straordinaria necessità ed urgenza. Con il provvedimento in esame, si prevede che i dipendenti pubblici che abbiano subito un procedimento penale a seguito del quale siano stati sospesi dall'incarico e che si sia concluso con l'assoluzione o il proscioglimento, siano restituiti alle loro funzioni e risarciti sul piano economico e sul piano previdenziale nonché, per la prima volta, anche premiati.
Si tratta di una materia già disciplinata da norme vigenti. Per quanto concerne i magistrati, le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono che il magistrato che sia stato sospeso in seguito a processo penale e successivamente prosciolto, debba essere restituito alle sue funzioni. La legge 27 marzo 2001, n. 97, relativa al pubblico impiego, adottata nella scorsa legislatura all'esito dei lavori della Commissione speciale anticorruzione, interviene sulla materia, precisando che il pubblico impiegato che sia stato sospeso a seguito di processo penale nel quale sia stato prosciolto possa tornare a svolgere i propri compiti.
Se la materia è già disciplinata, qual è la straordinaria necessità ed urgenza, se è vero, come è vero, che nella premessa il Governo assume la sussistenza di tali requisiti in relazione al fatto che occorre assicurare la restituzione del lavoro in capo ai pubblici impiegati che siano stati allontanati dal lavoro stesso in seguito a processo penale? Dunque, la straordinaria necessità ed urgenza non sussiste.
La verità è che si interviene in un modo che non esitiamo a definire grottesco, perché per la prima volta nel nostro ordinamento, rispetto ai principi generali in tema di risarcimento del danno, noi ci inventiamo una figura nuova: fino ad oggi il dipendente pubblico che torna a lavorare dopo una illegittima sospensione si vede restituire gli stipendi, si vede ripristinare i suoi diritti pensionistici; noi qui, per la prima volta, riconosciamo il diritto alla restituzione del tempo al di là di ogni limite e di ogni norma previgente. Noi diamo la possibilità, ad esempio, ad un magistrato che sia stato sottoposto a processo penale e che abbia visto sospesa la sua carriera per sei o sette anni di tornare a fare il magistrato anche se ha compiuto i 75 anni di età ed avremo quindi un magistrato - e lo avremo - che ricoprirà un incarico apicale dell'ordinamento giudiziario e potrà farlo fino all'ottantunesimo anno di età.
Non si capisce, Presidente, colleghi - e qui vi è un altro rilievo di costituzionalità - perché questa disciplina di grande favore, premiale, che è prevista per i magistrati ordinari, non sia altresì prevista per i magistrati amministrativi e neppure per i magistrati contabili. In altri termini, il giudice amministrativo, il giudice contabile che sia stato condannato e poi assolto e che in seguito alla prima condanna abbia subito un provvedimento di sospensione
dall'incarico, non potrà essere promosso al grado superiore; viceversa, noi stabiliamo - e lo stabiliamo con decreto-legge - che il magistrato ordinario, se era presidente di sezione della Corte di Cassazione, possa diventare il numero 2 dell'ordinamento giudiziario italiano, cioè il vice del primo presidente. Considerando poi che potrà ricoprire questa funzione dal settantacinquesimo anno di età fino all'ottantunesimo, è chiaro che assicuriamo a questo fortunato - sfortunato un tempo, ma ora fortunato - di aspirare legittimamente e con grande possibilità di successo al grado apicale dell'ordinamento giudiziario italiano, giacché potrà diventare primo presidente della Corte di Cassazione, giacché dovrà misurarsi con candidati che avranno un'età assai inferiore alla sua.
Ma vi è un altro profilo di dubbia costituzionalità. In maniera abbastanza sorprendente, noi stabiliamo questa disciplina di favore per il pubblico impiego, ma poniamo dei limiti temporali. In altri termini, riconosciamo questo diritto alla restituzione degli stipendi, al ripristino dei diritti pensionistici, alla restituzione del tempo, soltanto ai pubblici impiegati che abbiano ottenuto una sentenza di proscioglimento o di assoluzione dal 1999 ad oggi, cioè nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge. Ora, se i principi di cui stiamo trattando sono principi sacri, seri, profondamente giusti e cioè se è profondamente giusto che il pubblico impiegato condannato si veda restituito tutto questo - e in parte noi lo condividiamo -, ebbene il Governo ci deve spiegare per quale ragione chi è stato assolto nel 1998 non può godere della legislazione di favore e, invece, chi è stato assolto nel 1999 può godere di questa disciplina di favore! Se il diritto alla restituzione della carriera, degli stipendi e della pensione è un diritto sacrosanto, credo che non possa subire questa limitazione temporale che, proprio perché ingiustificata rispetto a situazioni assolutamente identiche, denuncia in modo macroscopico tutta la sua iniquità, corrispondente alla violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
C'è un'altra ragione di incostituzionalità che intendo affrontare, pregando il collega Sinisi di trattare successivamente la questione relativa alla violazione dell'articolo 105 della Costituzione, vale a dire la limitazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura.
In particolare, desidero terminare questo mio breve intervento affrontando la questione della mancata copertura finanziaria del provvedimento in esame. Mi riferisco alla violazione dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, il quale, com'è noto, impone che ogni atto legislativo approvato dal Parlamento debba avere una coerente copertura economico-finanziaria.
Crediamo e pensiamo, infatti, che il decreto-legge in esame non abbia copertura finanziaria. Tanto per cominciare, esso non contiene alcuna norma che faccia riferimento a qualsivoglia copertura finanziaria: evidentemente, il Governo è convinto che il provvedimento non implichi neppure una lira o un euro di spesa, e ciò in aperta violazione e in aperto contrasto con il suo stesso contenuto.
In esso, infatti, è prevista una legislazione premiale, vale a dire che si dispone che il pubblico dipendente che rientri in servizio all'esito della assoluzione o del proscioglimento, comunque ottenuto, abbia diritto ad un premio, andando ad occupare il grado superiore: il giudice di tribunale va in Corte d'appello, il giudice di Corte d'appello va in Corte di cassazione, il giudice di Cassazione diventa presidente di sezione ed il presidente di sezione diventa, come abbiamo visto, presidente aggiunto della Corte di Cassazione.
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, si avvii a concludere.
FRANCESCO BONITO. Tutto ciò - e concludo, signor Presidente - determina maggiori spese, giacché è vero che è stato previsto una sorta di ammortizzatore economico-finanziario - poiché si dispone che non si possa assumere personale nei gradi inferiori, in modo da «conguagliare»
successivamente le maggiori spese -, tuttavia tale ammortizzatore conosce una deroga per quanto riguarda le forze di polizia e l'esercito.
Orbene, suddetta deroga costa, implica ed impone oneri al bilancio dello Stato, ma di tali oneri il legislatore del decreto-legge (dunque, il Governo) non ha tenuto conto. Sotto tale aspetto, pertanto, è evidente l'incostituzionalità della norma in esame.
Per queste ragioni e per quelle che, meglio di me, illustrerà più diffusamente il collega Sinisi, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4903 e di approvare la questione pregiudiziale di costituzionalità che abbiamo presentato (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. L'onorevole Sinisi - poco fa evocato come superior - ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 2.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo ha presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità sulla conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2004, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni che abbiamo addotto a sostegno della questione pregiudiziale in esame sono sostanzialmente tre. Intendo enunciarle molto rapidamente, affermando in premessa che condividiamo il principio in base al quale chi venga sottoposto a procedimento penale e successivamente assolto debba essere, in qualche modo, risarcito non soltanto economicamente, ma anche moralmente e professionalmente per il danno subito.
Tale principio, assolutamente condivisibile e giusto nella sua enunciazione, trova tuttavia nel provvedimento in esame una paradossale soluzione, consistente nel fatto che, se il decreto-legge dovesse essere convertito in legge, d'ora in poi coloro che dovessero essere sottoposti a procedimento penale, o coloro che vi sono stati già sottoposti, sarebbero addirittura avvantaggiati rispetto a coloro che, invece, nel corso della propria vita professionale non hanno subito alcuna censura.
Signor Presidente, a nostro avviso le eccezioni di costituzionalità sono tre, e potranno essere facilmente eccepite dinanzi alla Corte costituzionale.
Il TAR, il tribunale amministrativo, non potrà essere «distratto» come questa Assemblea: dovrà essere sicuramente più attento, quando verranno presentati i numerosi ricorsi dei magistrati e dei funzionari pretermessi.
Per quanto riguarda, in particolare, i magistrati voglio ricordare all'Assemblea che, tra i principi contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana, ve ne è uno, quello enunciato nell'articolo 105, che attribuisce in via esclusiva al CSM le nomine, le promozioni, i trasferimenti e i provvedimenti disciplinari concernenti i magistrati. Con il provvedimento in esame noi ci stiamo arrogando il diritto di promuovere dei magistrati, attribuendo loro un incarico superiore, ove abbiano maturato un'anzianità di almeno dodici anni nell'ultima funzione esercitata prima di essere sottoposti a procedimento penale. Questa norma è in palese contrasto con l'articolo 105 della Costituzione...
Signor Presidente, le debbo però chiedere di fare un appello al silenzio perché così è assolutamente impossibile parlare, oltreché ragionare.
PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, e io lo faccio spesso. Onorevoli colleghi...
GIANNICOLA SINISI. Non mi aspetto che si segua il ragionamento, perché le motivazioni costituzionali possono sfuggire...
PRESIDENTE. Tra l'altro è un argomento di notevole interesse e anche di non semplicissima comprensione per chi non sia addetto ai lavori. Dunque mi sembra che la richiesta sia più che fondata. Però si sa come è il Parlamento: il Parlamento ascolta chi gli pare!
GIANNICOLA SINISI. Presidente, che l'Assemblea sia distratta rispetto alle questioni pregiudiziali di costituzionalità, è già accaduto sulla legge dell'immigrazione e su molte altre leggi sulle quali abbiamo sollevato questioni che poi hanno trovato puntuale riscontro dinanzi alla Corte costituzionale.
Probabilmente, una maggiore attenzione in quest'aula eviterebbe confusioni costituzionali che poi danno adito ad ulteriori questioni. E mi auguro che nessuno sui giornali dica che la Corte costituzionale è un organo composte da toghe rosse, che poi boccia provvedimenti scritti male e adottati nella distrazione totale dell'Assemblea e soprattutto della maggioranza che ne ha la responsabilità.
Dunque, l'articolo 105 della Costituzione stabilisce che spetta al Consiglio superiore della magistratura la responsabilità delle nomine, delle promozioni, dei trasferimenti e dei procedimenti disciplinari concernenti i magistrati. Una norma del provvedimento che stiamo discutendo prevede che i magistrati sottoposti a procedimento penale, una volta assolti, vengano promossi automaticamente. Questa è una palese violazione dell'articolo 105 della Costituzione.
Il Consiglio superiore della magistratura, per procedere ad una promozione, ha il dovere di effettuare una valutazione, ma non secondo i principi indicati nel decreto-legge assolutamente fittizi e formali, secondo i quali se vi è un'anzianità di dodici anni la promozione alle funzioni superiori deve essere automatica, anche in situazioni di soprannumero, ma secondo i principi previsti dalla legge. È davvero singolare e inimmaginabile che un magistrato che non ha mai subito un procedimento penale non debba nemmeno essere posto in condizioni di uguaglianza rispetto ad un magistrato che invece è stato sottoposto a procedimento penale.
La seconda questione, signor Presidente, è legata ad una clamorosa violazione dell'articolo 3 della Costituzione. È questo un articolo molto spesso citato, ma anche molto spesso disatteso. Si introduce un principio in base al quale colui che è stato sottoposto a procedimento penale non solo viene risarcito, ma anche avvantaggiato rispetto a colui che non ha subito alcun procedimento penale.
Volendo, potrei ridicolizzare questo provvedimento, signor Presidente, immaginando che un magistrato alla fine della carriera possa chiedere a quel punto ad un collega di fargli il favore di aprire un procedimento penale a suo carico, perché sarebbe davvero straordinaria l'ipotesi che ne deriverebbe: che tutto il periodo della sospensione dovrebbe essere poi ricomputato ai fini della pensione; che ove fossero decorsi dodici anni, ciò comporterebbe la promozione; che tutto il periodo della sospensione non solo comporterebbe la promozione, oltre ai dovuti risarcimenti, ma gli consentirebbe di andare anche oltre i limiti assoluti stabiliti per la pensione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, una sospensione di sei anni, com'è già accaduto, comporterà, già oggi, che alcuni magistrati potranno andare in pensione a 81 anni! Con tutti questi anni in più di servizio, che potranno vantare soltanto i magistrati sottoposti a procedimento penale, che tipo di procedura concorsuale sarà possibile realizzare con coloro che, invece, sono regolarmente rimasti in servizio fino alla pensione? Se un magistrato sarà ancora in servizio a 80 anni, perché sottoposto a procedimento penale, non vi sarà nessun altro magistrato, con la stessa anzianità, che potrà concorrere per quei posti apicali che, apparentemente, sono esclusi dalle previsioni del provvedimento al nostro esame. Si tratta di un'evidente disparità di trattamento, di una clamorosa violazione delle norme che prevedono il concorso tra soggetti a parità di condizioni, che genera il paradosso di attribuire un vantaggio a chi subisce un procedimento penale!
Desidero aggiungere, signor Presidente, che il Senato, molto stolidamente, ha introdotto nella disciplina in parola l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. È assolutamente notorio a tutti coloro che hanno masticato un po' di diritto e che hanno frequentato le aule di
giustizia che, dietro quella formula, si nasconde la consistenza di fatti che, pur non essendo illeciti sotto il profilo penale, possono avere assunto rilievo dal punto di vista disciplinare. Quindi, promuoviamo e promuoviamo con certezza, attribuendo loro qualche anno in più ai fini pensionistici e mettendoli in grado di concorrere meglio di altri colleghi rimasti regolarmente in servizio, anche coloro che sarebbero perseguibili dal punto di vista disciplinare in quanto i loro comportamenti sarebbero da ritenere, sotto quest'ultimo profilo, illeciti! La violazione dell'articolo 3 della Costituzione è clamorosa, signor Presidente, per cui non indugio oltre su tale aspetto.
Un'ultima violazione che abbiamo ritenuto di individuare è quella dell'articolo 97 della Costituzione. Sappiamo che, con una sentenza interpretativa di rigetto, la Corte costituzionale ha introdotto il principio secondo il quale il limite di età non è invalicabile. Tuttavia, il limite di età viene mantenuto per il personale militare e per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, mentre, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, il servizio non può protrarsi oltre gli 8 anni eccedenti il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza. Il limite non si applica soltanto ai magistrati ordinari e militari: anche i magistrati amministrativi sono esclusi, in quanto del tutto estranei alla disciplina. Ne risulta, signor Presidente, che, se un magistrato ordinario o militare dovesse essere sospeso per vent'anni, potrebbe andare in pensione a 95 anni!
Mi chiedo cosa debba essere salvaguardato da una deroga così clamorosa a quel principio di buona amministrazione che è posto a garanzia dei cittadini e degli effetti del corretto andamento dell'azione amministrativa anche in presenza di diritti individuali. La natura risarcitoria, il ripristino della carriera, i doveri morali nei confronti di coloro che hanno subito un processo penale sono assolutamente comprensibili; le promozioni automatiche, i vantaggi non solo patrimoniali, ma anche di carriera, i benefici a favore di coloro che hanno subito un procedimento penale, come l'inapplicabilità dei limiti di età per il collocamento in quiescenza, fanno sì che questo provvedimento sia non soltanto incostituzionale, ma addirittura ridicolo!
L'insegnamento che si sta dando a questo paese è che essere sottoposti a procedimento penale, ed essere eventualmente processati, costituisce un titolo di merito. Stiamo diseducando il nostro paese alla legalità! Stiamo diseducando il nostro paese a quei doveri nei confronti della pubblica amministrazione in virtù dei quali anche i diritti dei singoli cittadini debbono soccombere!
Signor Presidente, al cospetto di quest'Assemblea assolutamente distratta, non possono valere i ragionamenti; tuttavia, vi saranno un tempo ed un luogo per approfondire il merito del provvedimento. Sono sicuro che, se esso dovesse essere approvato, potremo ancora nutrire una convinzione: non soltanto c'è un giudice a Berlino, ma c'è anche un organo costituzionale che sorveglia sui tanti svarioni, sui tanti strappi interessati, sulle tante leggi ad personam che questo Parlamento - indebitamente, ignobilmente ed indecentemente - sta approvando in questi anni! Grazie, signor Presidente (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sinisi. Quanto alla «distrazione» dell'Assemblea, lei sa benissimo che ciò accade più di una volta. Tuttavia, non è detto che chi apparentemente è distratto non ascolti. Io l'ho ascoltata intensamente, come lei forse ha notato. Credo che anche altri colleghi abbiano fatto lo stesso. Non è giusto equiparare tutti in uno stesso calderone.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.
ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, che la minoranza fosse incline a piegare, secondo le proprie finalità e volta per volta, le norme costituzionali non è
una novità, ma che addirittura, come nel caso del decreto-legge in esame, giunga a costruire veri e propri falsi costituzionali pur di paralizzare un'iniziativa indispensabile per ripristinare diritti individuali violati e risarcire adeguatamente i soggetti che tali diritti avevano perduto, sfiora il ridicolo e il paradossale, con buona pace del garantismo tanto sbandierato e professato a parole, ma mai nei fatti.
Infatti, non uno dei motivi posti a sostegno delle questioni pregiudiziali all'esame della Camera merita attenzione, perché alcuno di essi è giuridicamente apprezzabile. Va, infatti, osservato, in via assolutamente preliminare e a conferma della legittimità costituzionale del provvedimento, che gli uffici di Camera e Senato, notoriamente imparziali, non hanno mosso alcun rilievo al decreto-legge, come si evince dalla lettera di tutti gli atti prodotti e contenuti nei dossier all'uopo predisposti.
Ma non volendo sfuggire al contraddittorio sollevato dalla minoranza, osserviamo, in linea con le valutazioni offerte dal Governo nella relazione introduttiva, che i requisiti di necessità e di urgenza risultano pienamente soddisfatti dal momento che il provvedimento si è reso necessario per garantire un diritto che la Costituzione riconosce e tutela all'articolo 24, ossia il diritto alla riparazione degli errori giudiziari.
Tale diritto, nella fattispecie, risulta pregiudicato dall'impossibilità materiale di procedere alla reintegrazione in servizio o nelle funzioni nei confronti di quei soggetti che, nonostante siano stati prosciolti con formula piena da condanne anche infamanti, continuano a rimanere fuori dalle amministrazioni perché sospesi. È proprio il perdurare dello stato di sospensione, al quale senza questo decreto-legge non potrebbe porsi rimedio, che viola palesemente l'articolo 24 della Costituzione in base al quale è la legge, questa legge, che deve determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Necessità ed urgenza, pertanto, sono profondamente insite nella finalità principale di questo provvedimento che vuole garantire non soltanto un risarcimento di natura economica, ma anche e soprattutto un risarcimento di carattere morale volto a compensare il torto subito. In questo senso, tuttavia, il meccanismo di progressione per saltum nella carriera incontra limiti oggettivi nella discrezionalità del CSM, che è e rimane l'organo competente a valutare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione delle funzioni superiori a quelle esercitate al momento della sospensione dal servizio. Qui entriamo nel merito dell'altro supposto profilo di incostituzionalità, ossia quello riguardante l'articolo 105 della Costituzione.
Nella fattispecie, si ricordi che la progressione di carriera dei magistrati ordinari è un fatto basato sull'automatismo per anzianità, salvo demeriti. Con il decreto-legge in esame, onorevoli colleghi, viene stabilito semplicemente il cosiddetto risarcimento per la carriera usurpata o, più correttamente, un risarcimento per la perdita di chance senza che ciò intacchi minimamente la normativa che attribuisce al CSM il potere discrezionale di valutare l'opportunità per l'attribuzione al magistrato reintegrato di quelle funzioni apicali o di quelle che riguardano il presidente aggiunto o il procuratore aggiunto della Corte di Cassazione. Sia nel caso che la funzione di livello immediatamente superiore riguardi l'inquadramento in soprannumero in una di quelle ammissibili sia che, invece, riguardi non in soprannumero quelle di presidente aggiunto o di procuratore generale aggiunto, il terza comma dell'articolo 2 fa salve, con l'inciso «previa valutazione», le prerogative del CSM previste dalla normativa di riferimento e segnatamente dalle leggi n. 570 del 1966, n. 831 del 1973 e n. 97 del 1979.
Con riferimento specifico alle funzioni apicali o di procuratore aggiunto, che tanto indispettiscono la sinistra, o di presidente aggiunto della Cassazione, vi è da dire che la nomina in questione non preclude la possibilità al magistrato reintegrato di aspirare alle suddette funzioni. Tuttavia pone due condizioni obiettive: che non si possono intanto prevedere posti in
sovrannumero e che, ammesso che il posto sia vacante, il magistrato reintegrato può essere nominato solo se il CSM riconosca che egli abbia attitudini, meriti e anzianità e che tali requisiti siano opportunamente integrati tra loro. Qual è dunque il favoritismo che potrebbe far sorgere il dubbio di costituzionalità di una norma che semplicemente ricostituisce una chance?
Per quanto riguarda gli altri supposti profili di incostituzionalità, poche e conclusive battute. L'attualità della previsione normativa finalizzata a tutelare il diritto...
PRESIDENTE. Onorevole Lo Presti, io la ascolto sempre volentieri, ma il tempo a sua disposizione è scaduto da oltre un minuto. La prego quindi di concludere.
ANTONINO LO PRESTI. Concludo, Presidente. L'attualità della previsione normativa finalizzata a tutelare un diritto costituzionalmente garantito ha portato a tralasciare le condizioni dei magistrati amministrativi e contabili, dal momento che non vi sono tali categorie di magistrati che risentono, allo stato attuale, della violazione del diritto costituzionale alla riparazione degli errori giudiziari. Dunque, con riferimento all'articolo 24 della Costituzione, non vi è chi non veda come in assenza di una fattispecie da regolare ci si debba preoccupare di farlo, anche se siamo sempre in tempo a proporre una soluzione emendativa in tal senso (e questo lo valuterà il Governo). Trascurabile, infine, Presidente, è l'aspetto relativo alla copertura finanziaria, dal momento che neanche le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno sollevato dubbi in proposito, addirittura con riferimento al fatto che la copertura finanziaria è comunque prevista nella finanziaria del 2004. Un'ultima annotazione, Presidente - e mi avvio alla conclusione - , a proposito della sterile polemica sul numero dei soggetti interessati dal provvedimento. I soggetti sono più di uno, ma anche se si fosse trattato di una sola persona, non sarebbe cambiato nulla, perché la tutela del diritto alla dignità di uomo e di lavoratore non può essere condizionata da alcunché: il diritto deve essere riparato. L'individuo che ha subito un torto grave, capace di escluderlo della cosiddetta società civile, deve essere tutelato. È un principio di civiltà, è un dovere civile, è un obbligo morale di una società avanzata, democratica, che fonda la ragione stessa della sua esistenza sul diritto e sulla centralità dell'individuo (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, vedo il banco del Governo molto affollato .... Data la presenza di alcune belle signore, capisco i colleghi, ma non mi pare che questo sia il modo migliore di svolgere i lavori alla Camera...
PRESIDENTE Lei ha perfettamente ragione! Anche voltare le spalle non è cosa carina per rispetto all'aula. Onorevole Acquarone, la prego di continuare.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, vorrei dedicare il tempo concessomi, soffermandomi su due profili di marcata incostituzionalità, di quelli che noi chiameremmo paradigmatici. Vi è violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: quello della non eguaglianza tra i cittadini e quello della manifesta irragionevolezza. È manifestamente contrario al principio di eguaglianza il fatto che questa norma, che sicuramente è incostituzionale anche per le ragioni illustrate dai colleghi Bonito e Sinisi, preveda un beneficio per i magistrati ordinari e non per i magistrati della giurisdizione amministrativa e di quella contabile. Quindi, vizio certo e sicuro è quello che deriva dalla violazione del principio di uguaglianza.
Veniamo alla violazione dell'articolo 3 sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza. Si dice che questo particolare stato di favore viene concesso ai magistrati che abbiano subito una condanna dopo il 1999. Questa limitazione temporale è palesemente irragionevole. Infatti,
nell'ipotesi in cui un magistrato sia stato privato delle funzioni, dello stipendio o degli incarichi, in forza di un procedimento anteriore, ed abbia avuto una sentenza assolutoria alla fine del 1998, non riesco a capire quale sia la ragione per escluderlo dal suddetto beneficio.
Quindi, mi pare vi siano, anche solo sotto tali due profili, manifeste ragioni perché la norma in questione sia dichiarata incostituzionale. Non mi sembra che, considerate le quotidiane censure della Consulta, il Parlamento faccia una bella figura, continuando su questa strada (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.
MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, nella presente legislatura i colleghi della maggioranza ci hanno abituato a produrre numerosissime pregiudiziali di incostituzionalità, peraltro sempre bocciate dalla maggioranza che si è dimostrata - e si dimostra anche oggi - assolutamente poco sensibile alle questioni di costituzionalità, evidentemente perché è abituata a sovvertire la natura della nostra Costituzione.
Come diceva il collega Lo Presti, noi siamo sempre favorevoli all'introduzione di norme di urgenza, quando si tratta di diritti violati. Onorevole Lo Presti, noi vorremmo che decreti di necessità e di urgenza fossero presentati anche quando, come ha rilevato l'onorevole Castagnetti a nome di tutti, vi sono lavoratori - come quelli dell'Alitalia - che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, o come i medici specializzandi e i malati non autosufficienti, cui non avete garantito nulla.
Al di là di ciò, siamo alle solite. Lo voglio dire con molta chiarezza: questo è il vostro solito provvedimento ad hoc, ad personam, fatto su misura. Non si tratta di un provvedimento mirato a difendere le garanzie e ad assicurarle a tutti, rispetto al principio di uguaglianza e di non discriminazione presente nella nostra Costituzione; non serve a risarcire - giustamente - e a garantire chi, sottoposto ad un procedimento penale, è prosciolto, ma appunto a introdurre privilegi. È un provvedimento ad hoc per il giudice Carnevale. Lo sanno tutti!
Credo si tratti di un decreto-legge particolarmente odioso, perché introduce non soltanto una norma anticostituzionale, ma anche un ulteriore elemento (si vedrà anche con la cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario) che stravolge il ruolo e la funzione del CSM. Onorevole Lo Presti, un conto è la valutazione del CSM, altro conto è la previsione, contenuta nel provvedimento in esame, dell'obbligatoria automaticità, che supera, di fatto, il ruolo e la natura della funzione dello stesso CSM. È un provvedimento particolarmente odioso, non solo perché, come dicevo, introduce alcuni privilegi, ma anche perché contiene - lo voglio dire con grande chiarezza e determinazione - un messaggio di tipo mafioso: gli amici degli amici sono garantiti e, soprattutto, i magistrati che fanno i favori agli amici degli amici avranno (come in questo caso) un Parlamento che produce norme ad hoc e ad personam.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Bonito ed altri n. 1 e Sinisi ed altri n. 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 454
Astenuti 1
Maggioranza 228
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 247).
Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo nel prosieguo della seduta.
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