Allegato A
Seduta n. 456 del 26/4/2004


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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 2004, N. 66, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER I PUBBLICI DIPENDENTI SOSPESI O DIMESSISI DALL'IMPIEGO A CAUSA DI PROCEDIMENTO PENALE, SUCCESSIVAMENTE CONCLUSOSI CON PROSCIOGLIMENTO (4903)

(A.C. 4903 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che, in data 5 marzo 2004 il Consiglio dei ministri ha deliberato il decreto-legge n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento;
tale atto appare inficiato, per più profili, da violazione di norme costituzionali; in particolare:
a) ricorre, in primo luogo, la violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Tale norma infatti prevede che «in casi straordinari di necessità ed urgenza», il Governo possa adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. Orbene, nel caso in esame, non ricorre né il requisito della necessità, né quello dell'urgenza. Come è noto il decreto-legge in esame disciplina la possibilità per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale successivamente conclusosi con il proscioglimento dell'imputato, di vedersi reintegrati nel posto di lavoro e di vedersi ricostruita la carriera con il relativo trattamento retributivo e pensionistico. L'urgenza di regolare siffatta materia e la necessità di normarla è indicata dal Governo nella premessa al decreto-legge medesimo con tale formula: «allo scopo di consentire il ripristino o la continuazione del rapporto di impiego per il personale della pubblica amministrazione colpito da procedimento penale conclusosi con il proscioglimento, anche in dipendenza dell'avvenuta scadenza del termine previsto per l'emanazione del regolamento attuativo». Orbene, la prima parte motiva «urgenza» e «necessità» richiesti dalla Costituzione con una mera petizione di principio. Lo schema logico-normativo è infatti il seguente: la pubblica amministrazione deve riassumere, la riassunzione è straordinariamente necessaria ed urgente, il governo utilizza lo strumento del decreto-legge». Evidente l'assenza di motivazione, giacché l'effetto normativo della riassunzione è già previsto dalla norma di favore di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e la materia in sé non appare per nulla «straordinaria ed urgente». Rimane il richiamo al regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 57, anzidetto, regolamento per il quale sarebbero decorsi i termini di legge. Neppure tale argomento appare giustificativo della «straordinaria urgenza e necessità», giacché vertesi in ipotesi di termine non perentorio, rispetto ad una materia, lo si ripete, di per sé non «straordinaria». Se poi il regolamento attuativo risulta omesso per giustificare una nuova norma, non già attuativa, bensì additiva della disciplina di favore, come nel caso di specie, l'incostituzionalità del decreto in esame, si appalesa in tutta la sua nitidezza. Tale ultimo argomento viene chiarito con l'illustrazione di cui alla successiva lettera b);


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b) l'articolo 2, comma 3, introduce una disciplina di favore per i magistrati ordinari e soltanto per essi. Rimangono esclusi i magistrati amministrativi e quelli contabili. Può pertanto accadere che il magistrato ordinario, in seguito ad assoluzione in sede penale, venga riammesso in servizio e possa, ricorrendone le condizioni di anzianità, anche in soprannumero, essere nominato Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, mentre il magistrato amministrativo, assolto anch'egli per l'identico reato commesso magari lo stesso giorno e la stessa ora, benché in presenza delle identiche condizioni soggettive di anzianità e pregresse funzioni, non può aspirare alle funzioni omologhe dell'ordinamento giurisdizionale amministrativo. Palese appare la violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, giacché identiche situazioni soggettive vengono disciplinate in modi diametralmente opposti, consentendo ad alcuni di ottenere rilevantissimi riconoscimenti di carriera ed economici che ad altri vengono, viceversa, negati. E ciò sulla base di tale semplice differenza: essere magistrato amministrativo ovvero contabile in luogo di essere magistrato ordinario;
c) sussiste altresì la violazione dell'articolo 105 della Costituzione giacché risultano violate le prerogative costituzionalmente garantite al Consiglio superiore della magistratura. La norma infatti, e precisamente l'articolo 2 comma 3, del decreto in esame, consente un automatismo di carriera che va oltre la carriera ordinaria del magistrato, giacché consente al magistrato inquisito ed assolto di essere nominato presidente aggiunto della Corte di Cassazione, di essere nominato cioè numero due della magistratura ordinaria del nostro Paese, in soprannumero ed in forza di requisiti e condizioni che nulla hanno a che vedere con la dovuta e doverosa valutazione dell'organo di autogoverno della magistratura. Giova ricordare che la carriera del magistrato ha il suo culmine con la declaratoria di idoneità all'esercizio delle funzioni superiori quali quelle di presidente di sezione della cassazione, mentre le funzioni di primo presidente, di procuratore generale, di presidente aggiunto e di procuratore generale aggiunto, nonché quelle di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche eccedono la carriera ordinaria, appartengono ai ruoli apicali della magistratura, sono assegnate sulla base di valutazioni particolarissime nell'ambito di una platea ristrettissima di candidati. La nomina per automatismo legislativo del Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ovvero del «vice» del primo Presidente della Corte suprema di Cassazione si appalesa clamorosamente eversiva del nostro ordine costituzionale in relazione agli articoli 104 e 105 della Costituzione, oltre che del tutto irragionevole ed irrazionale anche con riferimento all'articolo 3 della Costituzione;
d) vi è, infine, violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto, ad esempio, le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, che prevede il riconoscimento del miglior trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera, e la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2, che prevede l'esclusione delle amministrazioni militari e delle Forze di polizia dall'obbligo di rendere indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo un numero di posti idoneo ad assicurare l'invarianza della spesa, comportano oneri di cui non si ravvisa nel provvedimento l'adeguata copertura finanziaria,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge C. 4903.
n. 1. Bonito, Finocchiaro, Cordoni, Innocenti, Leoni, Guerzoni, Motta, Buffo, Diana, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Trupia.

La Camera,
premesso che, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni,


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del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, all'articolo 2, comma 3, prevede per i magistrati la riammissione in servizio e in alcuni casi la promozione automatica anche a funzioni di livello elevato;
la norma di cui all'articolo 2, comma 3, appare violare le prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura, costituzionalmente garantite dall'articolo 105 della Costituzione che riserva al Consiglio Superiore della Magistratura le deliberazioni sulle promozioni dei magistrati, né sembra sopperire a questa violazione la valutazione riservata al Consiglio Superiore della Magistratura limitata all'anzianità e all'attitudine che produce solo una legittimazione astratta, non l'attribuzione concreta del posto-funzione;
la norma di cui all'articolo 2, comma 3, produce inoltre una disparità di trattamento che viola il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, poiché, mentre si sottopone ogni magistrato a concorso per titoli ed esami, si esime da questa rigorosa selezione colui che, sottoposto a procedimento penale ne è uscito prosciolto, pur se la sua condotta, non penalmente rilevante, potrebbe esserlo sotto il profilo disciplinare;
la lettera b) del comma 1, dell'articolo 1, disponendo che il pubblico dipendente sospeso e poi prosciolto ha diritto a rimanere in servizio anche oltre i limiti di età previsti dalla legge e specificando che la deroga alla normativa vigente si riferisce anche ad «eventuali proroghe», viola l'articolo 97 della Costituzione poiché la legge, a tutela del buon andamento dell'amministrazione, presuntivamente stabilisce che, al di là di una certa età, il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere compiutamente quel servizio,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge C. 4903.
n. 2. Sinisi, Delbono, Boccia.