Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 454 del 21/4/2004
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Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Giancarlo Cito, deputato nella XIII legislatura (Doc. IV-quater, n. 81).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da Giancarlo Cito nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di del documento, è assegnato un tempo di cinque minuti. A questo tempo si aggiungono cinque minuti per il relatore, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 81)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il presidente della Giunta per le autorizzazioni, onorevole Siniscalchi, relatore.

VINCENZO SINISCALCHI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente Giancarlo Cito, deputato nella XIII legislatura, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Taranto.
In relazione ad alcuni dei capi d'imputazione contestati al Cito, la Giunta ha unanimemente ritenuto di dover restituire gli atti all'interessato, poiché in essi vi è riferimento a condotte non riconducibili al concetto di opinione espressa - così come definito, in attuazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dall'articolo


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3, comma 1, della recente legge n. 140 del 2003 - e, dunque, a fatti non idonei a radicare una competenza della Giunta.
I fatti su cui la Giunta riferisce, invece, sono quelli contenuti in una denuncia-querela di Giacomo Comegna, all'epoca dei fatti amministratore unico della società sportiva «Taranto Calcio 1906». A seguito della denuncia, sono stati elevati nei confronti del richiedente, tra gli altri, i seguenti capi d'imputazione: h) per avere riferito «nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sala di un albergo cittadino, andata in onda sulla emittente televisiva SUPER 7 lo stesso giorno nel telegiornale delle 14, circostanze non corrispondenti al vero, dichiarando che la "Taranto Calcio 1906" era ancora debitrice di somme nei confronti del comune di Taranto per l'uso dello stadio negli anni precedenti, laddove la predetta società, allo stato, è sì debitrice per questo titolo, ma di somme inferiori rispetto al maggior credito vantato sempre nei confronti del comune di Taranto per spese di gestione e manutenzione, mai ristorate, così screditando - si legge sempre nel capo di imputazione h) - l'immagine della "Taranto Calcio 1906", la sua solidità finanziaria, la capacità economica di far fronte agli impegni assunti con specifico riguardo all'uso dello Stadio "Erasmo Iacovone" e la stessa capacità operativa degli amministratori»; l) perché «nel corso di una edizione straordinaria della trasmissione televisiva Monitor, andata in onda sull'emittente SUPER 7 il 30 luglio 1997, facendo riferimento ai responsabili della "Taranto Calcio 1906" e, in particolare a Comegna Giacomo, li definiva "carogne", "vigliacchi", "vermi", "quattro luridi cialtroni", nonché attribuiva loro di avere esercitato "pressioni" presso la Lega Calcio, così offendendone la reputazione e screditandone l'integrità morale».
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 9 luglio 2003, ascoltando anche Giancarlo Cito.
Dall'esame è emerso che le affermazioni di Giancarlo Cito si inseriscono nel contesto di una forte polemica incentrata sulla gestione della società Taranto Calcio, sulle sue pretese inadempienze e sulla cattiva gestione degli impianti dello stadio «Erasmo Iacovone» di Taranto, polemica in primo piano sui quotidiani locali.
Nella sua audizione, l'onorevole Cito ha specificato che la polemica aveva avuto specifici risvolti parlamentari. Infatti, per un verso egli aveva presentato, nel novembre del 1996, un'interrogazione concernente proprio la supposta mala gestio della società Taranto Calcio 1906. Peraltro, egli aveva sporto una denuncia per calunnia a carico del Comegna e di altre persone, le quali, a loro volta, lo avevano precedentemente denunziato per altri fatti concernenti le valutazioni dell'agibilità dello stadio di Taranto.
Poiché la denuncia del Cito era stata archiviata su richiesta del pubblico ministero, dottor Pietro Argentino, egli aveva presentato interrogazioni anche sulla condotta professionale del pubblico ministero, il suddetto dottor Argentino.
Orbene, è apparso alla Giunta che gli atti di sindacato ispettivo che concernono il menzionato magistrato non abbiano alcuna attinenza con la fattispecie all'esame.
È invece pertinente il richiamo all'interrogazione (rinvio al testo dell'interrogazione pubblicato in allegato alla relazione della Giunta per le autorizzazioni) in cui l'onorevole Cito sollecitava il ministro della giustizia a verificare se le sue denunce fossero o meno oggetto di una sorta di benevola distrazione da parte della procura pugliese. In tale atto sono contenuti concetti sostanzialmente analoghi a quelli oggi imputati al Cito.
Sicché, all'unanimità, la Giunta ha ritenuto sussistente il nesso funzionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 per quanto concerne il capo h) del decreto di rinvio a giudizio. Quanto invece al capo l), taluni componenti hanno ritenuto che le dichiarazioni dell'onorevole Cito consistano in espressioni che non si conciliano con l'ambiente e con la funzione parlamentare. Ma la maggioranza della Giunta è andata di contrario avviso.


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Per tali motivi, la Giunta, con due distinte votazioni (che il sottoscritto si permette di proporre anche all'Assemblea) ha deliberato, all'unanimità su capo h) e a maggioranza sul capo l), nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

PRESIDENTE. Comunico con piacere che sono presenti in aula gli studenti e gli insegnanti della scuola media di Forlimpopoli. Li saluto e sono contento di vederli in buona salute (Applausi)!
Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

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