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Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal seguente:
«L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale, di cui alla predetta disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere rassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
all'articolo 2, comma 2, sia aggiunto, infine, il seguente periodo:
«In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996».
Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:
sugli emendamenti 1.50 Titti De Simone, 2.3 Tarantino, 2.10 Titti De Simone, 2.11 Bulgarelli, 2.16 Carli, 3.12 Chiaromonte e 4.1 Angela Napoli, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.