PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Interventi in campo universitario). - 1. Ai fini dell'utilizzo degli accantonamenti per interventi in campo universitario slittati, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, dall'esercizio 2003 all'esercizio 2004, nonché di altri stanziamenti previsti per analoghi scopi, sono assegnate le seguenti somme alle corrispondenti Università e per relativi interventi:
a) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi di Messina per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di Patti e di Taormina;
b) 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 all'Università degli studi di Cassino per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Sora, di Terracina e nella provincia di Frosinone;
c) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia ed in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede di Latina e relative strutture.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 7.500 migliaia di euro per l'anno 2003 e 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
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propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 01. Savo, Burani Procaccini.