Allegato A
Seduta n. 454 del 21/4/2004


Pag. 14


...

(A.C. 4414 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Autorizzazione e limiti all'impiego dei VPR in dotazione alle Forze armate).

1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità


Pag. 15

e l'impiego di VPR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare VPR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
2. L'impiego dei VPR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega i VPR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale per l'assistenza al volo Spa, per gli aspetti di gestione e controllo dello spazio aereo.
3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.
4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego dei VPR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Autorizzazione e limiti all'impiego dei VPR in dotazione alle Forze armate).

Al comma 2, sostituire le parole: Ente nazionale per l'assistenza al volo Spa con le seguenti: ENAV Spa.
2. 1. Governo.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: dello spazio con le seguenti: del traffico.
2. 2. Governo.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: di crisi o.
2. 3. Pisa, Ruzzante, Deiana.