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1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità
e l'impiego di VPR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare VPR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
2. L'impiego dei VPR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega i VPR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale per l'assistenza al volo Spa, per gli aspetti di gestione e controllo dello spazio aereo.
3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.
4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego dei VPR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.