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1. Ai fini della presente legge, per velivolo a pilotaggio remoto, di seguito denominato «VPR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.
Al comma 1, sostituire le parole: velivolo a pilotaggio remoto, di seguito denominato «VPR» con le seguenti: aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR».
Conseguentemente:
agli articoli 2 e 3, ovunque ricorra, sostituire, la parola: VPR con la seguente: APR;
al titolo, sostituire la parola: velivoli con la seguente: aeromobili.
1. 1. Governo.
(Approvato)