Allegato A
Seduta n. 454 del 21/4/2004


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(A.C. 4414 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Definizione).

1. Ai fini della presente legge, per velivolo a pilotaggio remoto, di seguito denominato «VPR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Definizione).

Al comma 1, sostituire le parole: velivolo a pilotaggio remoto, di seguito denominato «VPR» con le seguenti: aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR».

Conseguentemente:
agli articoli 2 e 3, ovunque ricorra, sostituire, la parola:
VPR con la seguente: APR;
al titolo, sostituire la parola: velivoli con la seguente: aeromobili.
1. 1. Governo.
(Approvato)