PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 2.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri determina l'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:
a) per l'anno 2004, per 5 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e 2 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni;
b) per l'anno 2005, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) per l'anno 2006, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 1. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può altresì prevedere l'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.
2. 2. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.
Pag. 20
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefìci economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede per il triennio 2004-2006 mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 3.
3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
2. 01. Alfonso Gianni.