Allegato A
Seduta n. 454 del 21/4/2004


Pag. 16


...

(A.C. 141 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale già dipendente


Pag. 17

dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.
4. Ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, si tiene conto dei benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995.
5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4.
6. I benefìci economici derivanti dall'applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 46 milioni di euro a partire dall'anno 2004, si provvede utilizzando:
a) per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, una quota pari a 30 milioni di euro degli stanziamenti previsti dalla Tabella C, articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», alla voce «Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)»;
b) per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, una quota pari a 16 milioni di euro degli stanziamenti previsti dalla Tabella C, articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».
1. 5. Cento.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 28 milioni di euro per l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 28 milioni di euro per l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede per il triennio mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.
2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 4. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 28 milioni di euro per


Pag. 18

l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 28 milioni di euro per l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede per il triennio, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1. 6. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 27.283.000 euro per l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, che non può eccedere 27.283.000 euro per l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.
2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 2. Innocenti, Delbono, Trupia, Squeglia, Cordoni, Alfonso Gianni, Bottino, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Sciacca, Motta, Nigra, Camo, Diana, Buffo, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 27.283.000 euro per l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, che non può eccedere 27.283.000 euro per l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per gli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1. 3. Trupia, Delbono, Cordoni, Alfonso Gianni, Squeglia, Innocenti, Bottino, Nigra, Diana, Motta, Lusetti, Buffo, Camo, Sciacca, Guerzoni, Gasperoni, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire comma 1:
all'alinea, primo periodo, sostituire le parole:
annui a decorrere dall'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2004 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005,
sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) per l'anno 2005, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
c) per l'anno 2006, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
1. 7. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.


Pag. 19


Al comma 3, dopo le parole: normale e privilegiato aggiungere le seguenti: , nonché di reversibilità.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: normale e privilegiato aggiungere le seguenti: , nonché di reversibilità.
1. 1. La Commissione.
(Approvato)