Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 453 del 20/4/2004
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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO GABRIELLA CARLUCCI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 4833

GABRIELLA CARLUCCI, Relatore. Il 12 marzo 2004 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge intitolato «Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo», emanato dal Presidente delle Repubblica il 22 marzo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2004. Il provvedimento è stato assegnato il 23 marzo 2004 in sede referente alla VII Commissione (Cu1tura). Sono previsti anche il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX e XIV.
La relazione che accompagna il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 4833 illustra in modo sintetico ma efficace 1e motivazioni che hanno spinto l'esecutivo ad un intervento di emergenza in quattro aree delicate e cruciali dell'intero sistema culturale nazionale: la lotta alla pirateria audiovisiva; il finanziamento dell'intervento pubblico a favore della cinematografia; le risorse integrative a favore della cultura, gestite attraverso Arcus spa; alcuni interventi nei settori dei beni e attività culturali, spettacolo, sport.
Sebbene le quattro aree di intervento mostrino evidenti elementi di interazione, la presente relazione è strutturata in più parti, per meglio focalizzare le questioni in


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oggetto. La strutturazione analitica segue peraltro la sequenza dell'articolato del provvedimento.
Si osserva, preliminarmente come la prima questione, ovvero i prospettati interventi contro la pirateria audiovisiva soprattutto attraverso Internet, sia stato quello che più ha attratto l'attenzione dell'opinione pubblica, ed abbia provocato, nella comunità degli utenti web, reazioni estremamente polemiche, a conferma dell'aver toccato un vero e proprio punctum dolens; una qualche incomprensione relativa alla ratio del provvedimento ha determinato lo scatenarsi di una polemica sproporzionata, che ha finito per toccare finanche «massimi sistemi» (la tutela del diritto alla riservatezza, che certamente il Governo Berlusconi ritiene un valore supremo, in una concezione liberale e liberista della società, con il solo limite della lotta alla criminalità).
Si rileva inoltre come la seconda questione, al di là dell'esigenza emergenziale di assegnare fondi pubblici al settore cinematografico (risultando esaurita - secondo le valutazioni del ministero - la giacenza presso la Banca nazionale del lavoro), debba essere contestualizzata all'interno di un ragionamento ormai ineludibile sull'efficienza e sull'efficacia del sostegno pubblico allo spettacolo ed alla cultura, e sulla necessità di disporre di più adeguati strumenti di conoscenza, monitoraggio, valutazione.
Il decreto-legge, in estrema sintesi, è finalizzato ad imprimere una radicale svolta repressiva nei confronti della pirateria audiovisiva per via telematica, introducendo sanzioni amministrative in materia fino a 1.500 euro per chi mette in atto pirateria ad uso proprio e personale (ma viene prevista anche la confisca dell'hardware utilizzato e la pubblicazione del provvedimento sulla stampa), mentre per chi commercia i film scaricati da Internet vengono introdotte sanzioni penali, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, con multe da 2.500 a 15 mila euro.
I fornitori di connettività e di servizi sono passibili di sanzioni amministrative, da un minimo di 50 mila ad un massimo di 250 mila euro, in caso di violazione di obblighi di informazione e collaborazione nell'individuazione degli autori delle condotte illecite e dei gestori dei siti che ne veicolano - anche involontariamente - l'operato.
Prima di addentrarci nella materia, che si rivela complessa - tecnicamente e giuridicamente, anche per l'intreccio di alcuni provvedimenti (in primis, il codice delle comunicazioni elettroniche e poi il codice in materia di protezione dei dati personali, entrambi divenuti legge nel corso del 2003) - anche ad un primo approfondimento, è opportuno segnalare che le dimensioni del fenomeno pirateria hanno raggiunto dimensioni particolarmente allarmanti in Italia: il nostro paese è nella watch list delle associazioni delle industrie audiovisive e fonografiche e multimediali di tutto il pianeta.
Cito alcuni dati sono estremamente eloquenti: nel Report diramato il 13 febbraio 2004 dalla International Intellectual Properly Alliance - LIPA (federazione delle maggiori associazioni americane di editori, librari, fonografici, cinematografici, audiovisivi, di software: dalla Mpa alla Bsa alla Riaa), si legge che «l'Italia continua a registrare uno dei tassi di pirateria più alti di tutta l'Europa».
Nell'anno 2002, la LIPA stimava la perdita totale in 783 milioni di dollari statunitensi, un livello quattro volte equivalente al Paese che risulta secondo in questa brutta «lista nera» europea, la Spagna, con 167 milioni di euro.
Secondo questa fonte, dei 783 milioni di euro, 140 milioni sono a danno dell'industria cinematografica -audiovisiva, 42 milioni dell'industria fonografica, 363 dell'industria del software informatico, 215 milioni del software di intrattenimento (videogiochi e simili), 23 milioni dell'industria editoriale.
In particolare, secondo le valutazioni LIPA, una quota percentuale notevole dell'intero business della pirateria, in Italia, avviene attraverso Internet: si stima oltre 125 milioni di dollari (il 16 per cento dell'intero business «pirata»), attraverso


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la vendita e la veicolazione di prodotti illegali utilizzando siti web e mailing list.
Secondo operazioni della Guardia di finanza nel corso del 2003, sono state incriminate 183 persone e ben 10.300 sono sotto indagine.
Questi dati evidenziano l'urgenza del provvedimento.
In dettaglio, al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, viene introdotta un'altra ipotesi, tra quelle già previste dall'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore, la n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, prevedendo la diffusione di opere cinematografiche o assimilate attraverso i cosiddetti programmi di file sharing, ovvero di condivisione di programmi tra utenti della rete Internet. Si ricorda - en passant, a conferma dell'effervescenza della materia - che questo articolo della legge ha subito numerose modificazioni in itinere: introdotto con il decreto legislativo 23 novembre 1994, n. 685; novellato con il decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 204; novellato ancora con la legge 12 agosto 2000, n. 248; novellato infine dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Va osservato che il decreto-legge approfondisce, come modalità di reato, quel che pure è già previsto alla lettera a) del comma 1 vigente articolo 171-ter, che prevede punizioni (reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa da 5 a 30 milioni di lire), per chi «abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, un'opera dell'ingegno (...)»; ovvero la lettera a) del comma 2 dello stesso articolo («riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio...»: in questo caso, la reclusione è da 1 a 4 anni, e la multa da 5 a 30 milioni di lire).
Il comma 2 prevede che la stessa condotta cui sopra (comma 1) venga sottoposta a sola sanzione amministrativa, in assenza del fine di lucro e di uso non personale, introducendo una sanzione amministrativa di 1.500 euro (2 mila euro se il reo usa sistemi criptati), confisca degli strumenti e del materiale, e pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale ed un periodico del settore spettacolo. Prevede altresì una sanzione di 2 mila euro per chi «promuova o incentivi la diffusione delle condotte» illecite.
Il comma 3 attribuisce al dipartimento della sicurezza pubblica del Ministero dell'interno (formulazione in verità abbastanza generica) la funzione di raccolta delle segnalazioni per la prevenzione e la repressione delle violazioni.
Il comma 4 prevede che i fornitori di connettività e di servizi, previo provvedimento dell'autorità giudiziaria, forniscano le informazioni in proprio possesso per identificare i gestori dei siti e gli autori delle condotte illecite segnalate.
Il comma 5 prevede che gli stessi fornitori mettano in atto le opportune misure per impedire l'accesso ai siti e per rimuovere i contenuti segnalati.
Il comma 6 prevede che i fornitori che vengano a conoscenza di illeciti sulla rete provvedano ad informare il dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero l'autorità giudiziaria.
Il comma 7 prevede che la violazione da parte dei fornitori rispetto agli obblighi previsti ai commi da 4 a 6 venga punita con sanzioni che vanno da 50 mila a 250 mila euro.
In relazione al provvedimento, si è registrato un ampio fronte di critiche e di dissensi (soprattutto da parte delle associazioni degli internet provider, Aiip, FederComin, Assoprovider), in parte da attribuire ad una non felice politica di comunicazione del decreto stesso, ma purtroppo anche ad una qualche imprecisione nell'articolazione del testo, forse determinata anche dall'urgenza di intervenire in una materia complessa quanto intricata.
Va ricordato anche che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - nel testo approvato in prima lettura, il 9 marzo 2004, dal Parlamento europeo (Com (2003) 46 -C5-0055/2003-2003/0024(Cod) - esclude l'applicabilità di sanzioni penali in caso di operazioni di downloading di materiale


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protetto dal diritto d'autore effettuate casualmente, limitando l'applicabilità alle attività svolte con dolo.
La stessa proposta di direttiva prevede che la distinzione rilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione, deve essere basata sul riscontro del fine di lucro. In ogni caso, la direttiva prevede che le sanzioni debbono essere concrete e dissuasive, ma comunque proporzionate (fair and equitable).
Si ricordi anche - per quanto riguarda i possibili obblighi dei fornitori - che la recente legge 26 febbraio 2004, n. 45 ha confermato l'obbligo di conservazione dei dati al solo traffico telefonico, escludendo implicitamente l'estensione dei dati al traffico Internet. Va ricordato anche che il fornitore di connettività e servizi offre un servizio di comunicazione elettronica (l'accesso ad Internet) per il quale sono già previste delle prestazioni obbligatorie a fini di giustizia, come stabilito dall'articolo 96 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 (il cosiddetto «Codice delle comunicazioni elettroniche»). Lo stesso articolo prevede le sanzioni da applicare in caso di inosservanza di specifici obblighi, nonché fa riferimento al repertorio contenente l'elenco delle prestazioni da fornire.
Va anche osservato come la «filiera Internet» mostri caratteristiche strutturali piuttosto complesse: come ben illustrato in una nota elaborata dall'Associazione Italiana Internet Providers (Aiip), nella diffusione di contenuti a mezzo Internet, e più in generale nell'impiego di una rete telematica, debbono necessariamente distinguersi (almeno) 6 diversi soggetti: cliente, il soggetto giuridico che stipula un contratto con un fornitore di accesso e/o di servizi; utente, il soggetto, anche diverso dal cliente, che utilizza i servizi forniti da un fornitore di accesso e/o di servizi; fornitore di accesso, il soggetto che, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, offre, al pubblico e ai fornitori di servizi, accesso alla rete Internet consistente nella connessione fisica alla rete e dalla attribuzione all'utente in via temporanea o semipermanente di un indirizzo di rete; fornitore di trasporto (carrier), il soggetto che offre ai fornitori di accessi l'uso delle proprie infrastrutture di trasporto; fornitore di servizi, il soggetto che attraverso l'impiego di server realizza servizi della società dell'informazione quali Dns (risoluzione di indirizzi di rete simbolici (domini) in indirizzi di rete fisici (numeri lp), e-mail, hosting (i.e. memorizzazione e distribuzione di contenuti attraverso server che accedono alla rete Internet), E-publishing (servizio di hosting integrato con una applicazione dedicata alla pubblicazione di contenuti), E- commerce, eccetera; fornitore di contenuti, il soggetto che, direttamente (tramite server propri) o indirettamente (tramite un fornitore di servizi), immette in un sistema di reti telematiche, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.
Naturalmente, ma non necessariamente, la stessa persona fisica o giuridica può assumere allo stesso tempo o in tempi successivi più d'uno dei ruoli qui elencati. Proponiamo, attingendo ad uno studio del professor Francesco Di Ciompo, un'altra classificazione terminologica, limitandoci alla figura del provider, che evidenzia la complessità della filiera e la quantità di «intermediari»: l'access provider fornisce agli utenti la connessione alla rete; il service provider fornisce servizi ulteriori (caselle e-mail, chatroom, forum telematici, newsgroup, motori di ricerca, gestione di banche dati, e bacheche elettroniche in cui gli utenti possono pubblicare i propri materiali e quant'altro); il content provider veicola in rete, tramite il suo sito, propri contenuti (dalle notizie alle ricette di cucina, dalle fotografie d'autore a prodotti audiovisivi); l'host provider è un service provider che mette a disposizione uno spazio del disco rigido del proprio server per «ospitare» i siti creati da utenti che desiderano svolgere il ruolo di service provider o content provider, pur non avendo a disposizione le necessarie tecnologie; il maintener, infine, non è un vero e proprio provider, in quanto non è un intermediario di Internet, bensì un operatore che interagisce burocraticamente e tecnicamente, per conto di un provider che


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intende «aprire» un sito web, con gli enti preposti alla registrazione dei nomi di dominio.
Si ritiene quindi preferibile sostituire le definizioni utilizzate nel decreto-legge (fornitore di servizi e di connettività) con l'espressione «fornitore dei servizi della società dell'informazione», utilizzato dalla Direttiva 2000/31/CE (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003).
Infine, va osservato che le caratteristiche strutturali della rete rendono possibile una agevole «partecipazione» di qualsiasi utente alla enorme «offerta» di Internet, data la facilità di «pubblicare», ovvero - meglio - «immettere» materiali nella rete, in un infinito calderone delocalizzato e dematerializzato che sembra sfuggire a molte delle regole storiche, anche del diritto.
Data la complessità degli argomenti trattati (verificata anche dalla difficoltà dell'apparato terminologico ), è intenzione del relatore proporre alcuni emendamenti - frutto di una serie di incontri informali del relatore con alcuni player del sistema (tra cui Aiip e Siae) - di natura in parte tecnica ed in parte politica, che si ha ragione di ritenere possano rendere più efficace il provvedimento, rendendo meglio compatibili, nei limiti del possibile, due interessi apparentemente «contrapposti», ma entrambi in verità finalizzati a garantire un sano sviluppo della società dell'informazione:
nella prospettiva economica, la necessità di non innescare meccanismi normativi che possano rallentare lo sviluppo della banda larga, ritenuta ormai la nuova «spina dorsale» dello sviluppo socio-economico del paese; nella prospettiva politica, al tempo stesso, è opportuno che la Repubblica non assuma il minimo rischio di vocazioni censorie ed illiberali, dovendosi reprimere ogni tentazione autoritaria, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della stessa Costituzione della Repubblica («la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili»), e da numerose altre disposizioni di legge, tra cui - recentemente - il «codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; inoltre la proposta di direttiva europea (Intellectual Property Rights Enforcement), che si ritiene venga adottata in via definitiva entro il 30 giugno 2004, pone alcuni principi che, attraverso i suddetti emendamenti, troveranno compiuta realizzazione;
la necessità di reprimere usi illeciti della rete Internet, contrastando la violazione delle norme sul diritto d'autore, sia nella dimensione criminale organizzata sia nella fruizione individuale (sul primo fronte grazie all'azione delle forze di polizia e della magistratura; sul secondo fronte, attraverso azioni di sensibilizzazione educativa), determinando la pirateria un complessivo impoverimento dell'industria culturale, e quindi delle sue capacità ideative e produttive: il fenomeno della pirateria audiovisiva e telematica, in effetti, al di là degli abusi «individuali», per uso personale, risulta connesso con fenomeni criminali e di malavita particolarmente pericolosi per l'intero sistema sociale.
Come abbiamo accennato in premessa, al di là dell'esigenza emergenziale di assegnare fondi pubblici al settore cinematografico (risultando esaurita - secondo le valutazioni del ministero - la giacenza presso la Banca Nazionale del Lavoro), la questione deve essere contestualizzata all'interno di un ragionamento, ormai ineludibile, sull'efficienza e sull'efficacia del sostegno pubblico allo spettacolo ed alla cultura, e sulla necessità di disporre di più adeguati strumenti di conoscenza, monitoraggio, valutazione.
Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 12 marzo 2004 si pone, di fatto, come una sorta di appendice del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2004), frutto dell'esercizio della delega concessa prevista dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha introdotto una serie di riforme rispetto al preesistente sistema di intervento pubblico a favore della cinematografia: in estrema sintesi, è stato sancito il principio secondo il quale il sostegno


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pubblico alla produzione cinematografica non può superare il 50 per cento del costo del film, e si è introdotto un sistema di valutazione dei progetti che dovrebbe razionalizzare - anche attraverso parametri automatici - la selezione, privilegiando la storia artistica ed imprenditoriale dei proponenti (il cosiddetto reference system).
Va ricordato che la nuova norma ha vissuto una gestazione molto lunga, complessa e faticosa, come attestato anche dal sofferto iter parlamentare, determinato da una qualche forma di incomunicabilità tra Governo e Parlamento, che si è cercato di sanare negli ultimi mesi del 2003. Questa riattivazione di rapporti di comunicazione tra esecutivo e Parlamento è stata comunque per alcuni aspetti tardiva, ed ha vanificato una gestazione che avrebbe potuto essere più dialettica e fruttuosa: si ricordi che la legge delega risale al luglio 2002, e solo a fine agosto del 2003 uno schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri: in questo lasso di tempo, il Parlamento non ha ricevuto nessun input dall'esecutivo, e l'impegno assunto dal Sottosegretario Bono in Commissione cultura il 26 giugno 2003 («il Governo non ha nessuna difficoltà ad approfondire un confronto con la Commissione; peraltro, prima ancora di sottoporre lo schema di decreto legislativo all'approvazione del Consiglio dei ministri, lo stesso sarà oggetto di una verifica, anche al fine di acquisirne il grado di consenso») non è stato purtroppo rispettato.
Dal luglio 2002 all'agosto 2003 si sono andate accumulando in Parlamento diverse iniziative di legge in materia di cinematografia, a partire dalla proposta a firma Rositani-Carlucci, presentata il 7 luglio 2002 (atto Camera n. 2956).
Si rimanda al testo integrale della prima relazione presentata in VII Commissione dalla scrivente relatrice in data 3 dicembre 2003, ed al parere approvato dalla Commissione in data 14 gennaio 2004, per evidenziare la complessità della materia e gli sforzi emersi durante l'affrettato iter parlamentare (due mesi, ed in extremis, dato il previsto scadere della delega il 23 gennaio 2004: lo schema di decreto è stato trasmesso alle competenti Commissioni di Camera e Senato solo il19 novembre 2003, ed ha acquisito i pareri di Senato e Camera rispettivamente il 18 dicembre 2003 ed il14 gennaio 2004 ), finalizzati a correggere alcuni errori presenti nello schema iniziale del decreto legislativo.
Per quanto riguarda il delicato rapporto Stato/Regioni/Enti locali, illuminante appare il passaggio del «Parere al Governo» fornito dal Servizio Studi della Camera dei deputati (documento n. 252, del 2 dicembre 2003, pagina 8): «le disposizioni concernenti il sostegno al settore cinematografico non paiono configurarsi come normativa di principio, ma dettano una normativa tendenzialmente esaustiva della materia, non lasciando alcuno spazio all'intervento »attuativo« della fonte legislativa regionale».
In sostanza, l'intervento del Governo è stato senza dubbio apprezzabile, perché il settore cinema aveva necessità, da anni se non decenni, di una nuova legge, moderna e sburocratizzante, ma le norme non sembrano aver recepito tutte le potenzialità che pure erano emerse nel corso del dibattito, con particolare attenzione al possibile rapporto sinergico tra Stato, regioni, enti locali, anche avendo a modello sistemi come quello francese, tedesco, spagnolo, che hanno visto fiorire - grazie all'intervento pubblico - vere e proprie cinematografie «regionali», con ricadute benefiche a livello sociale ed economico (dall'occupazione al turismo).
Per quanto riguarda lo specifico problema delle risorse, va notato che il Governo ha ritenuto di non poter accogliere quanto richiesto nel parere approvato il 14 gennaio 2004 dalla VII Commissione (richiesta già avanzata nella proposta di parere a firma Carlucci il 3 dicembre 2003), condizione c): «si preveda che agli interventi in favore di cinematografia sia riservato il 25 per cento delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, provvedendo ad incrementare le risorse complessivamente disponibili, in modo da non penalizzare i restanti settori».


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In argomento, nella relazione che ha accompagnato lo schema di decreto legislativo nella sua ultima versione, approvata dal Consiglio dei ministri il 16 gennaio 2004 (pagina 17), si legge: «il parere della Camera contiene, altresì, un'ulteriore condizione, che non si è ritenuto di poter tradurre nella corrispondente modifica normativa. In particolare, si è richiesto di riservare alla cinematografia, con apposita previsione nel presente decreto legislativo, del 25 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con il contestuale incremento delle risorse complessivamente disponibili, al fine di non penalizzare i restanti settori dello spettacolo.
Tale ipotesi non è praticabile, atteso che la ripartizione del FUS tra i diversi settori dello spettacolo costituisce una chiara manifestazione del potere di indirizzo politico attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali. Il contestuale incremento dell'entità complessiva del FUS è, inoltre, incompatibile con il criterio di invarianza della spesa proprio del presente decreto legislativo».
Sia consentito osservare che chi, per primo, aveva evidenziato la necessità di riportare l'aliquota del FUS destinata al cinema al suo livello originario, il 25 per cento, giustappunto (come previsto dalla stessa legge istitutiva del FUS, la n. 163 del 1985), era ben conscio del problema in questione, anche confermato dalla successiva scoperta che la dotazione dei fondi per il cinema era stata prosciugata, al punto tale, da richiedere un intervento emergenziale per l'anno 2004: intervento di cui, giustappunto, all'articolo 1 del decreto- legge in discussione.
Va anche ricordato il decreto-Iegge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, intitolato «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo» (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003), il quale, «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, e di erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari, all'articolo 1 ha previsto che:
«1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del ministro dei beni e delle attività culturali non aventi natura regolamentare».
In sostanza, il timone è in mano al ministro, ma, anche dalla più attenta lettura della Relazione annuale al Parlamento sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo sull'andamento complessivo dello spettacolo (Atti Parlamentari XIV Legislatura, Doc. LVI, n. 3, trasmessa alla Presidenza della Camera il 3 dicembre 2003), emerge evidente che quella vocazione di programmazione strategica - che aveva ispirato la legge istitutiva del FUS - è andata via via indebolendosi, assumendo il fondo caratteristiche anelastiche, e sostanzialmente conservatrici.
Come sopra evidenziato, dal 1985 al 2002 il Fondo ha perso un 30 per cento del suo valore, considerando le dinamiche inflattive. In lire costanti anno 2000, lo Stato nel 1985 aveva assegnato al FUS risorse per 1.346 miliardi di lire, divenute 941 nel 2002.
Nella relazione che accompagna il decreto-legge del 12 marzo 2004, si legge (pagina 3) che «i fondi destinati alle attività cinematografiche, giacenti presso la BNL, hanno subito una drastica riduzione. Ad inizio 1996, essi presentavano una disponibilità pari a circa 800 miliardi di vecchie lire, che, all'inizio del 2002, era già diminuita a 340 miliardi. Alla fine del 2002, quando sono state nominate le nuove commissioni, la disponibilità era ulteriormente scesa a 160 miliardi».
Nella relazione trasmessa al Parlamento il 3 dicembre 2003, si legge (pagina 110), invece che, «i fondi gestiti da BNL sono progressivamente diminuiti (anche


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per l'esiguità dei rientri) ed alla fine del 2002 ammontano a circa 186 milioni di euro».
Si osserva una impressionante incongruenza con quanto riportato nella relazione al decreto-legge («fine 2002»: 160 miliardi di lire) e quanto riportato nella relazione al Parlamento («fino 2002»: 186 milioni di euro, ovvero 360 miliardi di lire, un dato maggiore del 125 per cento!). Una nota del Ministero però fa sapere che le cifre di dicembre sono quelle che erano in possesso della direzione generale cinema e della Corte dei conti a quell'epoca; i dati di marzo, invece, erano stati aggiornati con l'anno nuovo.
In sede di conferenza stampa di presentazione del decreto-legge, il ministro Urbani ha poi sostenuto che i fondi destinati alle attività cinematografiche gestiti dalla Banca nazionale del lavoro sarebbero «scesi da 600 milioni di euro a meno di 80 milioni in soli sette anni». I dati relativi a questo andamento della «giacenza» dei Fondi cinema presso la BNL sono stati già riportati nella richiamata relazione della scrivente relatrice sullo schema di decreto legislativo presentata alla Commissione il 3 dicembre 2003.
La tabella che segue viene riprodotta dalla relazione al Parlamento trasmessa nel dicembre 2003.
Si noti come questa tabella abbia carattere assolutamente inedito, dato che in nessuna delle precedenti relazioni annuali al Parlamento veniva esplicitata la situazione della giacenza dei fondi presso la BNL (in particolare, si veda la precedente Relazione al Parlamento: Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Doc. LVI, n. 2, pagina 198, comunicata alla Presidenza il 6 settembre 2002).

(4.01) Tabella: Fondi cinema presso la Scct Bnl in milioni di euro

Anno Residuo A Versamento FUS B
Totale anno residuo + versamento FUS) C = A + B Decremento C anno «x + 1» - C anno «x»
1996 351 79 430 -
1997 296 38 334 -96
1998 216 35 251 -83
1999 227 33 260 +9
2000 240 0 240 -20
2001 290 68 358 +118
2002 186 - 186 -172

Fonte: Relazione al Parlamento sul FUS, 23 dicembre 2003, pag. 110.

Quel che emerge periodicamente, anche da un osservatorio privilegiato qual è la VII Commissione, è la debolezza dell'azione di programmazione strategica del Fondo Unico dello Spettacolo, dinamica nella quale è inevitabilmente ricaduto anche il Governo, Ciò premesso, l'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, provvede, al comma 1, ad apportare una sorta di corrigenda di natura tecnica, connessa con il regime di «transitorietà» tra vecchie e nuove norme: estende la previsione di legge all'articolo 28 della legge n. 1213 del 1965 (nel decreto legislativo erano circoscritte solo all'articolo 27), e sostituisce l'errata formulazione «perizia» con la corretta formulazione «esame tecnico- economico del preventivo e del piano finanziario» (di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei


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ministri del 24 marzo 1994, in Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1994 ). Si ricorda che l'esigenza di meglio affrontare il regime transitorio era stato già sottoposto al Governo anche in sede di elaborazione dei pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato, ed è apprezzabile che l'esecutivo abbia, pur tardivamente, recepito i suggerimenti a suo tempo manifestati dalla VII Commissione.
Più rilevante il comma 2, che assegna fino a 90 milioni di euro, alle esigenze di cui al comma 1 (e, quindi, per la fase transitoria richiamata), ma altresì ad esigenze, anche di funzionamento, del settore spettacolo. I 90 milioni di euro sono attinti al bacino di risorse (155 milioni di euro) derivanti dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, ovvero nell'ambito della quota dei proventi del gioco del lotto attribuita al Ministero dei beni e delle attività culturali. Dei 90 milioni, si prevede che al massimo 60 milioni di euro verranno destinati ai 40 progetti filmici che sono in attesa di ulteriori esami da parte della Commissione credito cinematografico, mentre i restanti 30 milioni verranno destinati ad altri interventi, sempre nel settore spettacolo.
Il comma 3, di carattere abrogativo, si pone come mera disposizione tecnica di coordinamento normativo, una sorta di corollario dell'articolo 12 del decreto legislativo. Nell'ambito del decreto-Iegge, che non si occupa solo di attività cinematografiche, ma più in generale di spettacolo e della tutela di tutte le opere dell'ingegno, la pressante situazione deficitaria delle fondazioni lirico sinfoniche impone al relatore di considerare la necessità di un emendamento teso a sollecitare una più ampia e diffusa presenza del privato nell'attività delle fondazioni e, più in generale, una più efficiente gestione delle risorse economiche delle fondazioni stesse.
Per gli stessi motivi precedentemente indicati, il protrarsi dell'iter relativo all'approvazione della legge quadro per lo spettacolo dal vivo, induce il relatore a proporre, con carattere d'urgenza, un emendamento teso ad introdurre, attraverso un apposito registro tenuto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, il riconoscimento e la definizione dei requisiti minimi della professione di organizzatore di eventi o spettacoli, di agente e di produttore.
L'articolo 3 concerne le risorse integrative a favore della cultura, gestite attraverso Arcus spa. L'articolo è finalizzato ad una accelerazione della concreta operatività della Arcus spa ed individua, anzitutto, al comma 1, in un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'atto amministrativo che definisce i limiti di impegno (di cui all'articolo 13 comma 1 della legge n. 166 del 1 agosto 2002, relativi agli esercizi 2003 e 2004), sui quali applicare la quota del 3 per cento prevista dall'articolo 60 della Finanziaria 2003 (articolo 60 comma 4 legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Il comma 2 prevede che un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, emanato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvi il programma degli interventi della Arcus spa.
Il comma 3 prevede un'apposita convenzione che disciplini i criteri e le modalità degli interventi di Arcus spa. Il comma 4 prevede che la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avvenga con il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per quanto concerne alcuni interventi nei settori dei beni e attività culturali, dello spettacolo e dello sport, l'articolo 4 intende semplicemente individuare le risorse disponibili nella «Tabella B» della legge Finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), ovvero l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali, rinviando la definizione degli interventi ad un successivo decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali; si tratta di 35 milioni di euro per l'anno 2004, 20 milioni di euro per l'anno 2005, 25 milioni di euro per l'anno 2006. La copertura finanziaria dell'articolo è stata già assicurata con le disponibilità della tabella B.
Merito di questo decreto-legge è di aver affrontato per primo una materia di strettissima attualità ed in continua evoluzione


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come lo scambio di file attraverso programmi di condivisione tra utenti, materia ancora non disciplinata in alcun ordinamento. Alla luce di quanto si evince da questa relazione ed in base alle risultanze del dibattito, che mi auguro proficuo e stimolante, considerati gli interessi culturali ed economici in campo, sottoporrò alla Commissione una serie di emendamenti, volti ad accogliere le esigenze più sentite e gli elementi condivisibili delle diverse proposte. In particolare per quel che riguarda l'articolo 1, mi auguro si riesca a raggiungere un punto di equilibrio tra esigenze di tutela del diritto d'autore, tutela della privacy del cittadino, evoluzione della tecnologia e del costume e conformità all'approccio dell'Unione europea.

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