Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle province autonome aggiungere le seguenti: alle prefetture - uffici territoriali del Governo.
1. 1. Governo.
(Testo modificato nel corso della seduta)
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , nei casi in cui sussistano le condizioni per lo stato d'emergenza,
2. 1. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
(Approvato)
Al comma 1, dopo le parole: legge 24 febbraio 1992, n. 225, aggiungere le seguenti: nel pieno rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di lavori pubblici,
2. 2. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
Sopprimere il comma 4.
2. 3. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
Sopprimerlo.
3. 1. Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Sandri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di comprovata capacità fino a: ed uno designato con le seguenti: scelti tra soggetti aventi alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e due designati.
3. 2. Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Sandri, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: maggiori fino alla fine del periodo con le seguenti: deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di
contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base dì parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 6. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 3 sostituire le parole: anche nell'interesse del con le seguenti: garantendo il contemperamento delle finalità perseguite dal.
3. 4. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
Al comma 1, dopo le parole: apposito elenco, aggiungere le seguenti: previo parere espresso in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
4. 6. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
Al comma 1, dopo le parole: apposito elenco, aggiungere le seguenti: sentite le regioni interessate,
4. 3. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato, il venir meno delle condizioni tecniche, economiche ed ambientali che ne giustificano l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può avviare
la procedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempimenti di cui all'articolo 1.
4. 1. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Abbondanzieri, Vigni.
(Testo modificato nel corso della seduta)
(Approvato)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, avvalendosi anche del Registro italiano dighe.
4. 2. Coronella.
Al comma 2, sostituire le parole da: provvede fino a: redazione di con le seguenti: predispone, entro trenta giorni dalla data dì entrata in vigore del presente decreto,
4. 7. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, sostituire le parole da: ove necessario fino alla fine del comma con le seguenti: qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
4. 4. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 ed alle condizioni di sicurezza di cui all'articolo 4.
4. 5. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
(Testo modificato nel corso della seduta)
(Approvato)
Sopprimerlo.
4-bis. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Sopprimerlo.
5. 1. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
5. 01. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
(Approvato)
All'emendamento 5. 02 del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: straordinari, anche di manutenzione con le seguenti: di ristrutturazione, manutenzione, messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche.
0. 5. 02. 2. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Banti, Villari, Pappaterra.
(Approvato)
All'emendamento 5. 02 del Governo, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: medesimo ministero.
0. 5. 02. 1. Parolo, Guido Dussin.
(Approvato)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Sicurezza di edifici istituzionali). - 1. Al fine di realizzare interventi straordinari, anche di manutenzione, sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con la dotazione di euro 55 milioni per l'anno 2005 e di euro 45 milioni per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le attività di istruttoria e di monitoraggio, visto l'articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono demandate, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 02. Governo.
(Approvato)