...
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «attività di vigilanza» sono inserite le seguenti: «prevista dal regolamento» e le parole: «trenta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
al comma 2, dopo le parole: «segnalano al Registro italiano dighe», sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1,».
All'articolo 2:
al comma 3, le parole «Comitato di alta vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato di alta sorveglianza».
All'articolo 3:
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale»;
al comma 2, le parole: «dell'articolo 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis» e dopo le parole «di cui all'articolo 52 del», sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Disposizioni per il Registro italiano dighe). - 1. Il Registro italiano dighe è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, nell'ambito dei posti in organico di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di quaranta unità, delle quali quindici unità per l'anno 2004 e venticinque unità per l'anno 2005. Il Registro italiano dighe è altresì autorizzato ad assumere, sempre nell'ambito dei posti in organico, due dirigenti di seconda fascia con specifica esperienza negli ambiti di competenza del Registro italiano dighe con le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di ulteriori 780.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e successivi, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».