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PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui:
le disposizioni in materia di messa in sicurezza delle dighe, di cui all'articolo 1, si riferiscono esclusivamente alle dighe da dismettere già a conoscenza del Registro italiano dighe;
lo svolgimento delle funzioni di commissari delegati, di cui all'articolo 2, comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
risultano disponibili le risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, a valere sui limiti di impegno autorizzati dall'articolo 13 della legge n. 166 del 2002;
lo svolgimento delle attività di segreteria del Comitato di alta sorveglianza, di cui all'articolo 3, non determina nuovi o maggiori oneri;
le spese concernenti il potenziamento del Registro italiano dighe, di cui all'articolo 3, comma 3, sono considerate di conto capitale;
gli oneri derivanti dalle assunzioni che il Registro italiano dighe è autorizzato ad effettuare ai sensi dell'articolo 4-bis non devono gravare sulla finanza pubblica;
considerato che appare opportuno prevedere un'apposita autorizzazione di spesa volta a trasferire al Registro italiano dighe le risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi ai compensi da corrispondere ai componenti del Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:
all'articolo 3 comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «senza maggiori oneri né deroghe al contratto collettivo» con le seguenti: «senza deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 3, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del ministro dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Sia soppresso l'articolo 4-bis.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti 0.5.02.1 Parolo e 0.5.02.2 Abbondanzieri.