Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 452 del 19/4/2004
Back Index Forward

Pag. 78


...
TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO NINO MORMINO SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 1483-1518-1948

NINO MORMINO, Relatore. Il testo unificato del quale ci occupiamo risponde alle esigenze, fortemente sentite e sollecitate, di introdurre nel nostro ordinamento una norma specifica che serva ad individuare e perseguire il reato di tortura, rendendo, in tal modo, direttamente efficace il contenuto della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura firmata a New York il 10 dicembre 1984.
Nonostante la predetta Convenzione sia stata ratificata con la legge 3 novembre 1988, n. 498, il nostro ordinamento non contempla ancora una fattispecie che persegua le condotte attraverso le quali essa si realizza.
Allo stato della legislazione del nostro paese, l'ipotesi di simili condotte poteva essere inquadrata in fattispecie normative in qualche modo ad esse riferibili.
La particolare connotazione delle situazioni che sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti attivi, dei comportamenti nonché dei valori violati vengono ricondotte alla tortura, intesa nel senso in cui comunemente è stata definita da numerose convenzioni internazionali che hanno ad oggetto la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiede, tuttavia, la introduzione nel nostro codice penale di una specifica fattispecie normativa.


Pag. 79


Nell'esaminare le diverse proposte di legge avanzate in proposito e nell'intento di far convergere le indicazioni contenute in ciascuna di esse, si è tentato di raggiungere una formulazione del testo da proporre all'Assemblea che consentisse di definire, in primo luogo, in termini sufficientemente precisi gli aspetti tipici della nuova ipotesi di reato con speciale riferimento ai soggetti attivi e passivi, alla natura ed ai contenuti delle condotte perseguibili ed alle finalità cui esse siano indirizzate.
Ciò ha comportato, malgrado la limitata estensione materiale del testo formato da un unico articolo, una lunga, impegnativa e sofferta elaborazione, tenuto conto che le situazioni tipiche descritte nella fattispecie avrebbero potuto subire effetti distorti nel momento della loro applicazione a causa di una interpretazione tendenzialmente estensiva che avrebbe potuto determinare il rischio di colpire soggetti o condotte ovvero riguardare fatti che nell'esercizio di poteri pubblici istituzionali dovrebbero essere ritenuti legittimi o contenuti in termini effettivi di rispetto della legalità.
Tale avvertita preoccupazione presente nello sforzo propositivo di tutte le forze politiche, egualmente impegnate a collaborare alla migliore formulazione della norma, ha portato, dopo numerosi tentativi, a predisporre il testo che oggi perviene all'esame dell'Assemblea in larga misura condiviso rispetto sia alla sua collocazione sistematica sia alla sua struttura ed ai suoi contenuti, da emendare su alcuni punti che sono stati ritenuti meritevoli di particolare attenzione.
Si è, in primo luogo, ritenuto opportuno collocare la nuova ipotesi di reato, piuttosto che tra i delitti contro la vita e la incolumità personale (e cioè nel capo I del titolo XII del libro II del codice penale, così come previsto nelle originarie proposte di legge), tra quelli previsti contro la libertà individuale (capo III del titolo XII) e più precisamente tra quelli (collocati nella sezione III) «contro la libertà morale» delle persone, ritenendo che tali fossero i valori fondamentali da tutelare.
Sotto il profilo soggettivo, il delitto ha carattere di reato proprio essendo attribuibile a soggetti specificamente individuati e, cioè, a coloro che, secondo la stessa Convenzione di New York vengono indicati come «agenti della funzione pubblica», qualità che nel nostro ordinamento può essere riferita alle figure giuridiche del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Per quanto riguarda i soggetti passivi del reato, essi sono stati individuati in tutti coloro che possono trovarsi sottoposti all'esercizio del potere pubblico in una condizione, anche temporanea od occasionale, di limitazione della libertà, della quale si può illecitamente abusare al fine di ottenere informazioni o confessioni su fatti o atti commessi da loro stessi o da persone da loro diverse.
Nella formulazione testuale si è ritenuto opportuno mantenere, nonostante l'osservazione contenuta nel parere della I Commissione, anziché il termine suggerito di «persona indiziata», quello di «persona sospettata» (peraltro indicata nel testo della Convenzione di New York) giacché la storia e la esperienza degli abusi da perseguire ha spesso presentato casi drammatici di intervento su soggetti del tutto incolpevoli destinatari proprio di semplici «sospetti» che si è cercato di concretizzare attraverso forme illecite di pressione e di costrizione illegittimamente praticata.
Tuttavia è sembrato opportuno, per la essenziale esigenza di fissare dei limiti il più possibile precisi al contenuto della norma, indicare esplicitamente gli aspetti della «intenzionalità» della condotta, della «gravità» delle sofferenze fisiche o mentali alle quali i soggetti passivi possono essere sottoposti e della natura di «violenze o minacce» come strumento del comportamento coattivo.
È stato, comunque, ritenuto utile specificare, al di là della ordinaria discriminazione di ogni responsabilità penalmente configurabile rispetto all'«esercizio


Pag. 80

di un diritto o adempimento di un dovere» tenuto conto proprio dei rischi di una applicazione estensiva della norma, precisare, al comma 4, l'esclusione dell'applicazione della stessa nei casi in cui si tratti di «sofferenze risultanti unicamente da condotte o sanzioni legittime ed a quelle ad esse inerenti o dalle stesse cagionate».
Rispetto al contenuto delle originarie proposte di legge, si è poi ritenuto, come frutto di una unanime opinione, di dovere specificamente indicare tra le finalità delle condotte anche il carattere discriminatorio di natura «razziale, politica, religiosa o sessuale» spesso manifestatosi negli abusi dell'esercizio dei pubblici poteri.
Sotto il profilo della sanzione, pur fissando un limite minimo tale da consentire una sua ragionevole commisurazione rispetto alla entità dei fatti meno rilevanti, si è ritenuto di corrispondere alla determinazione unanime della pena contenuta nelle originarie proposte di legge, tenuto conto della abituale gravità ed odiosità delle condotte e dei valori lesi che riguardano i diritti fondamentali e le libertà della persona, prevedendo ipotesi di aggravamento nel caso che dalle torture inflitte dovessero derivare lesioni gravi o, addirittura, la morte del soggetto passivo del reato.
Al comma 5, è stato esplicitamente previsto il diniego di ogni «immunità diplomatica», nei confronti di cittadini stranieri sia che essi siano stati già condannati per il delitto di tortura da autorità giudiziarie straniere o da un tribunale internazionale, ma anche nel caso che essi siano ancora sottoposti a procedimento penale, prevedendo, nel successivo comma 6, la loro estradizione.
Con la legge che ci accingiamo ad approvare e che confidiamo possa trovare l'unanime consenso dell'Assemblea, assolviamo così ad un obbligo verso l'opinione universalmente condivisa di dovere lottare contro ogni abuso, del quale purtroppo ancora oggi si fa largo esercizio nel mondo, specie in realtà drammatiche nelle quali si manifestano crescenti conflitti civili, sociali e militari; abuso che infligge ai diritti fondamentali dell'individuo limitazioni che si pongono contro il profondo sentimento di tutti, volto al rifiuto di ogni forma di violenza e di prevaricazione.

Back Index Forward