Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 452 del 19/4/2004
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Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di velivoli a pilotaggio remoto delle Forze armate (Articolo 79, comma 15) (4414) (ore 19,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di velivoli a pilotaggio remoto delle Forze armate, che la Commissione difesa ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).


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(Discussione sulle linee generali - A.C. 4414)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Geraci.

GIUSEPPE GERACI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento in esame, che ha per oggetto «Disposizioni in materia di velivoli a pilotaggio remoto delle Forze armate», il Governo recepisce nell'ordinamento di settore (codice della navigazione e regolamento della navigazione aerea) un nuovo tipo di macchina volante, definita, appunto, a pilotaggio remoto, su cui da molti anni è focalizzata la ricerca nel campo dell'aeronautica militare.
Questo tipo di velivolo è maggiormente noto con la sigla UAV, acronimo inglese che sta per la locuzione unmanned aerial vehicles. Si tratta di velivoli privi di equipaggio a bordo, pilotati da una stazione remota di comando e controllo. Il sistema è così costituito: vi è un segmento aereo, rappresentato dal velivolo, dalle sue apparecchiature e dai sistemi di controllo (sensori, radar, telecamere) idonei per il tipo di missione operativa da compiere; vi è, poi, un segmento terrestre costituito da una stazione ubicata a terra od a bordo di una nave o di un velivolo pilotato. Dalla stazione di terra (ground station) si pianifica e si segue la missione, si coordina il volo con il sistema di controllo del traffico aereo e con la possibilità di effettuare modifiche alla missione anche durante il volo. Inoltre, dalla stazione si procede all'elaborazione dei dati e delle immagini e, in seguito, anche alla loro selezione. Vi è, infine, una componente di supporto comprendente gli elementi logistici: personale, materiale e quant'altro necessario per il trasporto, la manutenzione e la gestione del sistema.
I velivoli a pilotaggio remoto possono essere impiegati in circostanze diverse: in situazioni di pace, di alta conflittualità e di gestione delle crisi; inoltre, vengono impiegati per prevenire le crisi, per controllare il disarmo e la proliferazione delle armi; per il controllo dell'applicazione dei trattati internazionali; per il controllo delle migrazioni di massa; per la partecipazione agli sforzi di aiuto umanitario; per la prevenzione e la valutazione di disastri causati da catastrofi. Inoltre, essi possano essere utilizzati anche in funzione complementare ad altri tipi di velivoli, che possono essere pilotati e non pilotati, e possono operare ad alta, media, bassa e bassissima quota.
L'adozione di questo tipo di velivoli si basa su dati di convenienza che si possono così individuare: contenimento dei costi; conseguente riduzione e contrazione degli apparati militari; necessità di evitare perdite umane (perché non vi sono piloti a bordo). Inoltre, vi è una ricerca costante di nuove tecnologie che consentiranno significativi incrementi nelle prestazioni di tali sistemi.
Come hanno dimostrato le operazioni in atto nell'ex Jugoslavia, in Kosovo ed anche in Afghanistan, i velivoli in parola possono allargare l'area geografica da sorvegliare, possono sostenere operazioni in ambienti ad alto rischio, possono operare in condizioni meteorologiche avverse e possono consentire di disporre, in tempo reale, di dati, immagini e bersagli.
A livello europeo alcuni Stati già impiegano tali velivoli (si tratta di Francia e Germania), mentre altri paesi (Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Turchia, Svezia e Svizzera) hanno in corso attività di studio per l'acquisizione di questo sistema nel breve, medio e lungo termine.
In ambito NATO opera un gruppo di lavoro con funzioni di coordinamento nei confronti dei paesi membri per la definizione dei requisiti di impiego, ai fini di un progetto comune per l'adozione di sistemi non pilotati; nel marzo 2002, inoltre, un gruppo di lavoro della NATO ha avviato uno studio circa la possibilità di utilizzare tali velivoli anche con funzioni di combattimento.
Sono gli Stati Uniti il paese dove il sistema di pilotaggio remoto è largamente diffuso in campo militare: infatti al sistema


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Hunter, in uso ormai da molti anni, si affianca dal 1994 il sistema Predator. Quest'ultimo è stato ampiamente utilizzato durante le operazioni nei Balcani e in Afghanistan, mentre il sistema Global hawk, in fase di sviluppo (si tratta di un sistema a reazione), sarà operativo ad alta quota e completamente automatico, ma non verrà utilizzato a breve termine a causa del suo costo elevato.
Quanto all'Italia, anche se da tempo è avvertita l'esigenza di svolgere attività di raccolta e di distribuire informazioni in tempo reale per condurre operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, soprattutto al fine di limitare i danni connessi al rischio di perdite umane, siamo ancora agli inizi nell'attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo nel settore dei velivoli a pilotaggio remoto.
La sola esperienza finora maturata dalle nostre Forze armate, infatti, ha riguardato l'esercito, con l'acquisizione di due sistemi di ricognizione tattica, il Mirak 26 ed il Mirak 150, ciascuno di 8 esemplari, impiegati solamente per fini addestrativi. Tuttavia, per dotare le nostre Forze armate di un sistema a pilotaggio remoto, è stato finanziato un programma di acquisizione di detti velivoli per un importo di 47.983.205 dollari USA, a valere sull'esercizio finanziario 2001, con i fondi relativi al capitolo 7177/11 del bilancio ordinario del Ministero della difesa. Il tipo di velivolo acquisito è il Predator, che rientra tra quelli, in uso ormai negli Stati Uniti, più noti e sperimentati, prodotto dalla ditta General Atomics Aeronautical System Inc.
L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame definisce la tipologia di veicolo a pilotaggio remoto. Come abbiamo già detto, si tratta di un velivolo, o per meglio dire di un aeromobile, così come prevede una proposta emendativa già presentata dal Governo. Infatti, si vuole adoperare la terminologia ormai in uso sia nel codice della navigazione, sia nel regolamento della navigazione aerea del 1925: pertanto, nel testo del provvedimento il termine «velivolo» sarà sostituito da quello di «aeromobile».
Il comma 1 dell'articolo 2 definisce il fine che si prefigge il disegno di legge in esame. Infatti, non esiste a livello né nazionale, né internazionale una normativa in grado di regolamentare l'uso di tali velivoli a pilotaggio remoto. Pertanto, anche le norme del codice della navigazione del 1942 e quelle contenute nel regolamento della navigazione aerea del 1925 risultano inadeguate a regolare l'impiego di tali sistemi, per cui essi non possono essere utilizzati nello spazio aereo nazionale.
A tale scopo interviene il disegno di legge in esame, il quale, all'articolo 2, autorizza le Forze armate italiane ad impiegare velivoli a pilotaggio remoto in dotazione in attività operative ed addestrative finalizzate alla difesa ed alla sicurezza nazionale, in attesa che venga varata una normativa che disciplini l'impiego di tali velivoli nel sistema del traffico aereo generale.
Il comma 2 dell'articolo 2 prescrive, inoltre, che tali velivoli siano impiegati in spazi aerei determinati con apposite limitazioni; pertanto, gli spazi aerei verranno circoscritti, e tali limitazioni verranno stabilite da un documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la forza armata che impiega questi velivoli, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), di concerto con l'Ente nazionale per l'assistenza al volo Spa (ENAV).
Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che le limitazioni poste dal comma 2 sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo. Il comma 4 prescrive, invece, che tali limitazioni non hanno valore nel caso in cui si verifichino situazioni di crisi o di conflitto armato relative al territorio nazionale o all'estero.
L'articolo 3 del disegno di legge in esame stabilisce che tali velivoli sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero difesa. Il comma 2, infine, definisce i velivoli a pilotaggio remoto in dotazione alle Forze armate come aeromobili militari.


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Naturalmente, esprimo un giudizio favorevole sul disegno di legge in esame ed auspico che l'Assemblea dia il suo assenso allo stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SALVATORE CICU, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Pinotti. Ne ha facoltà.

ROBERTA PINOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di dividere il mio breve intervento in due parti, una più tecnica ed una più politica, per motivare l'orientamento favorevole del nostro gruppo sul provvedimento in esame.
Come ha sostenuto il relatore, occorre l'intervento legislativo poiché stiamo trattando di velivoli (o aeromobili) a pilotaggio remoto riguardo ai quali, nonostante siano stati ormai adottati da numerosi paesi, non esiste una normativa specifica, né nazionale né europea, in grado di disciplinare l'utilizzo di tali sistemi. La regolamentazione nazionale dovrà discendere dalla regolamentazione aeronautica internazionale; nell'attesa di tale regolamentazione, tuttavia, il provvedimento in esame stabilisce entro quali limiti possa essere disciplinata l'aeronavigabilità e l'impiego di velivoli a pilotaggio remoto nell'ambito del traffico aereo generale.
Si tratta di regole restrittive (come ha ricordato il relatore, sarà adottato anche un apposito regolamento) e vorrei segnalare, tra l'altro, che sono state presentate proposte emendative che mirano a rendere un po' più vincolanti alcune restrizioni. In questa sede vorrei sottolineare, tuttavia, che stiamo parlando di un provvedimento in grado di permettere la sperimentazione di velivoli dei quali è stata già decisa l'acquisizione. Il disegno di legge in esame, infatti, non ha bisogno di copertura finanziaria, perché si tratta di un provvedimento che consente di sperimentare un programma rispetto al quale è stato già stabilito l'impegno dei fondi del Ministero della difesa, il quale, nel corso dell'esercizio finanziario 2001, ha deciso l'acquisizione di un numero limitato di questi velivoli.
Tali aeromobili, come ha ricordato il relatore, non hanno un equipaggio a bordo e sono guidati da una stazione remota di comando, situata a terra oppure su unità navali. Si è deciso di sperimentare questi velivoli e di effettuare tale investimento per conseguire sostanzialmente tre obiettivi: sorvegliare aree di terreno o di spazi marittimi, effettuare missioni di ricognizione e, infine, rilanciare in tempo reale le immagini raccolte. Come risulta evidente, trattandosi di velivoli senza equipaggio, essi possono essere utilizzati senza mettere a rischio l'equipaggio stesso.
Nella relazione di accompagnamento ed anche in quella svolta dall'onorevole Geraci si afferma, con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 del testo al nostro esame, che l'obiettivo da perseguire è la difesa e la sicurezza nazionale. Sempre in tali relazioni, ci si dice che tali velivoli possono essere impiegati per le missioni all'estero, per il contrasto dell'immigrazione clandestina e per il contrasto del terrorismo internazionale.
Mi permetto di sottolineare che, se vogliamo conseguire maggiormente le finalità della difesa e della sicurezza nazionale, è soprattutto su questo terzo punto che oggi si dovrebbe porre l'attenzione, cioè sull'uso di velivoli da ricognizione in un momento in cui la prevenzione diventa fondamentale, al fine di evitare le clamorose azioni di terrorismo internazionale cui purtroppo abbiamo assistito. La sperimentazione dovrebbe essere fatta in questa direzione e ritengo sia importante che il Parlamento presti la necessaria attenzione sulle modalità e sulle finalità dell'utilizzo di tali velivoli.
Posto che la sperimentazione è senz'altro opportuna, perché è utile dotarsi di questo nuovo strumento? Oltre ai motivi tecnici - e passo alla seconda parte del mio intervento -, è lecito porsi dei dubbi. So che all'interno delle forze di opposizione


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vi sono anche delle perplessità circa le modalità di utilizzazione degli strumenti di difesa. Dico questo perché anche in questa sede ci siamo trovati a volte a ragionare su mandati «ambigui». Mi riferisco, ad esempio, ad un argomento di grande attualità quale il mandato ambiguo dato dall'attuale Governo al nostro contingente in Iraq, che doveva partecipare a una missione umanitaria e invece si è trovato - non si sa per ordine di chi - a sgomberare i ponti a Nassiriya e a sparare sulle folle di civili, provocando la morte di una donna e di due bambini. È ovvio che i nostri soldati dovevano difendersi, ma ci chiediamo chi abbia dato l'ordine. A volte ci si trova di fronte a parole cui corrispondono fatti diversi.
L'Italia, che in base alla Costituzione doveva essere un paese non belligerante, si trova in una guerra non conclusa, come ha dichiarato lo stesso Bush il 1o maggio dello scorso anno, e purtroppo nuova, più ampia, non più contro l'esercito regolare di Saddam, ma contro la guerriglia e il terrorismo, in un clima in cui è sempre crescente l'odio antioccidentale e dove sta nascendo un vero scontro di civiltà. Il punto in cui siamo giunti oggi è sotto gli occhi di tutti. Capisco che, ragionando su temi quali la difesa e i relativi strumenti, si possa porre anche attenzione al contesto, alle modalità operative, alle finalità complessive per cui tali strumenti saranno utilizzati. A questo punto, non possiamo eludere un'altra questione politica, che come forza di opposizione dobbiamo porci.
È possibile immaginare di contrastare l'unilateralismo degli Stati Uniti? Conosciamo la dottrina dei neocon, di Cheney, Rumsfeld e Wolfowitz, che è precedente all'attacco dell'11 settembre 2001. L'idea della guerra preventiva, dell'uso della forza per stabilire una nuova pax americana è precedente. Possiamo pensare di rispondere all'unilateralismo americano soltanto con la forza delle nostre buone ragioni, quando le abbiamo? Penso che dobbiamo riuscire ad inserire - credo che questo sarebbe un passaggio fondamentale - nel testo della Costituzione europea il contenuto dell'articolo 11 della nostra Costituzione, che dovrebbe diventare la linea guida, non soltanto per noi ma per l'Europa intera.
Quando si può proporre l'uso della forza? La forza può essere usata, a mio giudizio, soltanto in presenza di una palese violazione dei diritti umani e di una legittimazione internazionale, quindi ove vi siano le organizzazioni internazionali che ne decretino la possibilità di utilizzo. E certamente dovrebbe esservi un uso temperato, che non coinvolga i civili. Parallelamente a questo percorso di inserimento di principi, credo che occorra costruire un sistema di difesa europeo, sulla base delle linee indicate dal documento di Solana.
Siamo consapevoli (non è questo il momento di affrontare tale argomento nei particolari) che tale costruzione richiederà tempi lunghi e che il bilancio della difesa europeo è circa la metà di quello degli Stati Uniti per il settore della difesa. In queste spese di bilancio ogni Stato interviene in modo non coordinato e con duplicazioni. Non credo sia utile seguire l'escalation statunitense nelle spese per il riarmo, che tra l'altro stanno creando a quel paese gravi problemi di bilancio. Non credo che possiamo eludere l'idea che l'Europa ha bisogno di un proprio sistema di difesa. Questo, a mio giudizio, è un punto di forza, se crediamo che si debba passare ad un multilateralismo.
In tal senso, quindi, questa è una sperimentazione riguardante anche il nostro paese ed attuata anche da altri paesi europei. Sarebbe utile coordinare gli forzi, ma nello scenario delineato e sulla base dell'idea che dall'articolo 11 della nostra Costituzione debba discendere l'utilizzo della forza in un quadro caratterizzato sempre più dalla costruzione della difesa europea, dove ha sempre meno senso la costruzione di una difesa nazionale. Credo che portare avanti, anche con le nostre Forze armate, sperimentazioni che ci mettano in grado di non usare la forza e di prevenire l'uso della stessa sia un obiettivo da perseguire. Diversamente, la forza delle idee - mi piacerebbe che non fosse così -


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non mi sembra possa essere convincente con strategie come quelle messe in atto dall'attuale amministrazione statunitense, soltanto richiamando al ragionamento e alle buone intenzioni. C'è bisogno di una forza che possa sostenere le idee, anche solo affermando che esiste una capacità di intervento, e che faccia capire che non si può essere soltanto nelle mani di un'unica grande potenza. Questo è un problema per il mondo. Lo ripeto: sarebbe bello trovarsi in uno scenario diverso, ma non mi pare realistico, oggi, ragionare in termini differenti.
È per questo che il gruppo dei democratici di sinistra pensa che un impegno nella costruzione della difesa europea sia un impegno a favore della pace. Non vogliamo un impegno inteso in altro senso e vogliamo che sia contrassegnato dalle tre caratteristiche prima richiamate e che si inquadri in una Costituzione europea che recepisce la grande idea affermata dai nostri padri costituenti nell'articolo 11 della Costituzione italiana, circa il modo di regolare il rapporto dell'Italia con il resto del mondo e con i conflitti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santino Adamo Loddo. Ne ha facoltà.

SANTINO ADAMO LODDO. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame affronta un tema che riveste un'importanza più tecnica che politica.
Le Forze armate italiane, in occasione delle operazioni in cui sono impegnate, dal Kosovo alla Bosnia, dall'Afghanistan fino all'Iraq, hanno manifestato l'utilità di disporre di velivoli a pilotaggio remoto, noti con la sigla VPR. Si tratta di velivoli il cui pilotaggio è effettuato da un equipaggio operante da una stazione remota di comando e di controllo, posizionata a terra o anche su unità navali.
Attualmente tali velivoli risultano presenti in almeno quindici paesi, fra i quali anche la Francia e la Germania, che li impiegano stabilmente nell'ambito delle proprie Forze armate. Il sistema di pilotaggio remoto assume importanza per una serie di caratteristiche e di servizi in grado di assicurare l'economia delle operazioni militari in determinate condizioni. Tali veicoli hanno, infatti, la capacità di assicurare la sorveglianza di determinate aree per lunghi periodi di tempo e a considerevoli distanze, nonché la possibilità di effettuare ricognizioni su specifici obiettivi, anche in territori potenzialmente ostili, e sono dotati di sistemi in grado di rilanciare in tempo reale le immagini raccolte.
Il loro utilizzo è utile anche in situazioni particolari di crisi, avendo sicuramente maggiori margini di operatività e riducendo i pericoli. Si tratta, infatti, di velivoli che non hanno personale a bordo e che, comunque, sono in grado di essere impiegati con un elevato grado di flessibilità.
Il nostro gruppo non è pregiudizialmente contrario al provvedimento. Tuttavia, vi è una serie di perplessità che il Governo dovrebbe contribuire a dissipare.
In un contesto di costruzione di un sistema europeo di difesa sarebbe infatti opportuno lavorare per l'emanazione di una specifica normativa di riferimento, che disciplini complessivamente l'utilizzo di tali sistemi. È infatti evidente che - in un contesto così complesso ed anacronistico - vi è un sistema di regolamentazione normativa inadeguato a regolare l'impiego di tali sistemi, che non possono essere utilizzati nello spazio aereo nazionale. Perciò, non contestiamo la necessità di un intervento legislativo. In tale direzione non sarebbe stato inutile affrontare le problematiche attinenti l'impiego di tali sistemi in maniera più organica rispetto alle stesse esigenze delle Forze armate. Soprattutto, mi rifaccio alle parole del presidente Ramponi, in Commissione: si esprimono dubbi sulla competenza della sola Commissione difesa in materia di regolamentazione di traffico aereo. Sappiamo bene quali siano le competenze e quanto esse siano articolate in tale campo.
Il gruppo della Margherita comprende le esigenze manifestate dalle nostre Forze armate, anche se qualche approfondimento in più, che potrà essere affrontato nel corso del prosieguo del dibattito, il


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provvedimento in esame lo merita, al fine di assicurare davvero un ammodernamento tecnologico alle nostre Forze armate, perché le stesse possano essere competitive con le Forze armate straniere.
Preannunzio pertanto il nostro voto favorevole e aggiungo - se me lo consentite - alcune considerazioni a quanto espresso, poco fa, dall'onorevole Pinotti: spero che l'attuale tragedia abbia al più presto termine e che il nostro Governo faccia veramente di tutto affinché intervenga l'ONU. Infatti, non è più consentito il protrarsi della presenza militare fino al 30 giugno.
Parlo a mio nome, come parlamentare, ma ho ascoltato al riguardo molti altri colleghi: è l'opinione pubblica che vuole ciò. Credetemi, non è più consentito. Fate di tutto affinché l'attuale situazione sia ricollocata all'interno dell'ONU. (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, esprimerò rapidamente l'opinione politica negativa del mio gruppo su tale provvedimento, avendo peraltro già espresso un giudizio negativo al momento dell'acquisizione, da parte del Governo, dei velivoli. Il provvedimento è solo apparentemente di scarso impatto politico e solo apparentemente presenta caratteristiche tecniche. Sicuramente, le caratteristiche tecniche costituiscono una gran parte del problema. Credo, tuttavia, sia doveroso restituire piena portata politica alla questione. Ciò non foss'altro sul versante negativo: nel senso che si tratta di un provvedimento cui manca totalmente il supporto di una discussione politica e parlamentare approfondita sulle nuove strategie di difesa, sulle nuove concezioni belliche e sulle nuove teorie relative al ricorso alla forza militare.
Ritengo che non si possa parlare, come fosse routine ed in maniera automatica, di connessione tra l'utilizzazione degli aerei a pilotaggio remoto e le esigenze della difesa nazionale. Tale correlazione non è assolutamente dimostrata, anzi è dimostrabile il contrario.
Credo che la relazione di accompagnamento dell'articolato non sia assolutamente casuale, ma porti alla luce grandi questioni politiche, relative alla concezione della difesa e delle relazioni internazionali, così come la stessa relazione dell'onorevole Geraci affermava. Siamo di fronte a nuove concezioni strategiche e militari attuate dall'occidente nelle nuove guerre degli anni '90 ed oggi messe in atto, con particolare impatto ed efficacia operativa (al di là degli esiti disastrosi del concretizzarsi della vicenda bellica in Iraq), dagli Stati Uniti.
Tali strategie, che non hanno nulla a che vedere con la difesa dei rispettivi territori nazionali o con la difesa del complesso dell'area occidentale contro eventuali attacchi provenienti - in altra epoca storica - dall'altra area, hanno come elemento di fondo e preoccupazione principe quella di esercitare il controllo nelle zone di interesse bellico di intervento militare nel modo più preciso, diffuso e continuato, e non solo di esercitare il controllo ricognitivo. Esse hanno anche il compito di attivare meccanismi di offesa e di aggressione, sotto il profilo squisitamente bellico. Mi riferisco, sul punto, ad una precisazione non indifferente, contenuta nelle schede preparate dagli uffici. In tali schede si afferma che è allo studio la possibilità di integrare le informazioni fornite dal velivolo direttamente nei sistemi di comando e controllo delle forze impegnate sul campo e che un ulteriore sviluppo di tali capacità oggetto della ricerca è costituito dalle ipotesi di dotare tali velivoli di armamenti. Si tratta, sostanzialmente, di un sistema complesso di ricognizione e di bombardamento. Dunque, tali velivoli rientrano pienamente nelle preoccupazioni strategiche e di ricerca di soluzioni adeguate.
Lo ripeto: credo che, da tale punto di vista, faccia testo la relazione che accompagna l'articolato del provvedimento e che contiene una serie di riferimenti, assai chiari, sulla funzione e sull'importanza di tale nuovo strumento militare, nonché sulle zone in cui esso è stato sperimentato.
Sono zone che nulla hanno a che vedere con la difesa nazionale.


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Infatti, si parla del recente impiego dei contingenti militari in Afghanistan e in Iraq, facendo seguito a quanto già emerso nel corso delle operazioni della NATO nella ex Jugoslavia ed in Kosovo, durante le quali è stata sperimentata l'utilità di disporre da parte delle Forze armate italiane di velivoli a pilotaggio remoto.
Dopo l'indicazione delle circostanze nelle quali tali velivoli si sono dimostrati utili, la relazione passa al profilo politico-militare e dunque alle ragioni dell'interesse per i velivoli stessi. Si tratta di ragioni assolutamente essenziali e inderogabili, dal punto di vista delle nuove strategie di controllo e di intervento bellico nelle situazioni di crisi: la capacità di assicurare la sorveglianza di vaste aree di terreno o di ampi spazi marittimi per lunghi periodi di tempo ed a considerevole distanza dalla base di partenza; la possibilità di effettuare missioni di ricognizione su specifici obiettivi, anche situati in profondità in un territorio potenzialmente ostile; la capacità di rilanciare in tempo reale le immagini raccolte ai centri nodali della struttura di comando e controllo militare; la possibilità di utilizzo, oltre che in caso di conflitto, anche in situazioni di crisi, sia per la sorveglianza, sia per la ricognizione; la relativa «spendibilità», in quanto, trattandosi di mezzi privi di personale a bordo, risultano impiegabili in aree potenzialmente pericolose senza rischio di subire perdite tra gli equipaggi o la loro eventuale cattura; la flessibilità operativa, derivante dalla limitata complessità delle strutture di supporto a terra; l'elevata economicità.
Si tratta di caratteristiche essenziali per porre in essere operazioni militari connesse a tali nuove strategie di cosiddetta «difesa». Invito, al riguardo, le colleghe e i colleghi dell'opposizione a riflettere sul fatto che il concetto di difesa non corrisponde più al dettato costituzionale: la difesa costituisce un aspetto intrinseco alla teoria della guerra preventiva, o comunque dell'intervento militare preventivo, o comunque di un intervento militare camuffato da argomentazioni di natura ideologica e da alibi, che consentono il ricorso all'uso della forza militare al di fuori dei vincoli costituzionali e delle rigide regole che la Costituzione impone per la risoluzione dei conflitti internazionali.
Ci troviamo dunque di fronte allo stravolgimento del concetto di difesa e al suo slittamento sul terreno della liceità del ricorso all'uso della forza militare e della guerra, sulla base di argomentazioni - quali quelle che ho richiamato citando la relazione al disegno di legge - che, nella loro semplicità ed evidenza, sono ispirate alle teorie con cui gli analisti e gli strateghi del Pentagono vanno definendo le caratteristiche della cosiddetta «rivoluzione» nel campo militare, che costituiscono il perno operativo della dottrina della guerra preventiva. Tali teorie sono basate sull'esigenza di passare da una concezione statica della difesa, che non aveva alternative quando si contrapponevano due grandi imperi «l'un contro l'altro armati», a una concezione dinamica, nell'ambito di un sistema-mondo nel quale l'unica superpotenza sopravvissuta, con lo schieramento variabile dei paesi volenterosi, si precipita nei diversi punti di crisi in maniera rapida e flessibile. Si tratta del modello delle nuove guerre, non a caso ricordato nella relazione al disegno di legge.
Di questo si tratta, e di questo dobbiamo parlare con franchezza. Ritengo che i velivoli a pilotaggio remoto, sia qualora dotati soltanto di funzioni di ricognizione, di controllo visivo e di trasmissione delle immagini raccolte ai centri di comando, sia nella forma più micidiale, attualmente allo studio, di velivoli dotati di armamento, rispondano efficacemente alle esigenze che ho citato.
Siamo assolutamente contrari al background politico, strategico e militare che sostiene tali scelte cosiddette «tecniche», che peraltro non sono mai state discusse in alcuna sede. Anche ciò fa parte di uno slittamento concettuale, ancor prima che fattuale: ricordo infatti che il passaggio dalla natura difensiva della NATO, nell'ambito della contrapposizione al Patto di Varsavia, al nuovo concetto strategico è avvenuto nell'assoluta estraneità e sottrazione di sovranità dei Parlamenti. Ci troviamo


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di fronte a una modifica radicale e di portata epocale delle concezioni di politica internazionale e delle teorie militari, che avviene in sedi riservate, nell'ambito di colloqui e di scambi fra gli esecutivi. Pertanto, le Forze armate, che dovrebbero essere vincolate al dettato costituzionale e soltanto da esso trarre la propria legittimità ad operare, vengono messe a disposizione di questa o quella maggioranza, a seconda di ciò che viene di volta in volta deciso: esse partono per l'Iraq, se il Governo e la maggioranza intendono essere in tutto e per tutto fedeli agli Stati Uniti d'America, ovvero vengono richiamate indietro, se un alito di sapienza politica attraversa la testa di questo o quel leader. Si tratta di una violazione gravissima del vincolo costituzionale che lega le Forze armate a un paese democratico.
Dunque, il provvedimento in esame, seppure apparentemente limitato, illustra efficacemente tale stravolgimento assolutamente negativo sul piano dei sistemi d'arma. Pertanto, non possiamo che ribadire il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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