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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Buemi ed altri e Pisapia e Mascia.
Avverto che i presentatori hanno ritirato la sottoscrizione dalla proposta di legge n. 4246.
Avverto altresì che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore per la maggioranza, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la relazione.
GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame è diretta a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri, adottato dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia.
Il provvedimento, pertanto, è diretto ad introdurre nella legislazione nazionale le disposizioni di natura processuale necessarie per regolamentare l'istituto del mandato di arresto europeo, che viene definito dall'articolo 1 della decisione quadro come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto o della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
Nella parte motiva della decisione quadro (i cosiddetti consideranda) è sottolineata l'esigenza di superare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta ormai inadeguata ad uno spazio senza frontiere caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca degli Stati dell'Unione europea.
La decisione quadro costituirebbe una delle prime applicazioni del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri, affermato nella Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale. Secondo tale modello, nell'ambito dei paesi aderenti all'Unione europea la cooperazione giudiziaria si deve fondare sulla libera circolazione dei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria competente in conformità alla propria legislazione.
Tali provvedimenti, in un clima di reciproca fiducia, costituirebbero i titoli idonei a produrre effetti anche nel territorio di Stati diversi da quello nel quale sono stati adottati. Ciò dovrebbe portare, come conseguenza finale, all'eliminazione della fase politico-amministrativa che caratterizza la disciplina sull'estradizione ed alla sua sostituzione con contatti diretti tra le autorità giudiziarie nazionali, individuate sulla base degli ordinamenti statali.
Nell'affrontare il delicato compito di dare attuazione ad una decisione quadro che ha per oggetto la libertà della persona
ed i rapporti tra le magistrature di paesi con tradizioni giuridiche e culturali che possono anche non coincidere con le nostre, la Commissione giustizia è stata mossa dalla convinzione che, anche quando si deve dare seguito ad impegni internazionali, non si può rinunciare a nessuna delle garanzie costituzionali che salvaguardano la libertà della persona.
L'idea della nuova Europa deve essere quella di un'Europa dei diritti e delle persone e non quella di un'Europa degli Stati. Ciò comporta che, anche quando si tratta di giurisdizione europea, debbono essere assicurati ai cittadini italiani e a quelli stranieri che si trovino sotto la sovranità del nostro Stato le stesse garanzie costituzionali che essi hanno verso la giurisdizione italiana. L'affidamento che si può dare agli Stati esteri, sia pure facenti parte della Comunità europea, non può essere maggiore di quello che si dà ai magistrati italiani.
Il rischio che dall'attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo possa derivare, non solamente una semplificazione delle procedure di consegna tra Stati, ma anche una sensibile riduzione del livello delle garanzie per la persona, è percepito anche negli altri Stati dell'Unione, ad esempio nel Regno Unito e in Germania. L'Extradition Act 2003, adottato il 23 novembre 2003 dal Regno Unito per attuare la decisione quadro sul mandato di arresto europeo (con l'occasione si è proceduto a riformare la disciplina dell'estradizione), stabilisce che in ogni caso il giudice verifica la compatibilità della consegna del soggetto richiesto con i diritti convenzionali della persona secondo l'Extradition Act del 1998, che ha recepito parte delle disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. In realtà, la legislazione britannica va ben oltre l'esigenza di non violare, ad esempio, il principio del giusto processo, di cui all'articolo 6 della Convenzione. Si prevede che «la consegna possa essere rifiutata anche nel caso in cui essa appaia ingiusta e oppressiva». Il legislatore inglese, quindi, ha ritenuto necessario affidare al giudice uno strumento volto ad evitare, non solamente che nel caso concreto l'esecuzione del mandato di arresto si risolva in una lesione dei diritti sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, ma anche che la stessa si traduca in una ingiustizia.
Medesima preoccupazione hanno manifestato il Governo tedesco ed il Bundesrat in occasione dell'esame del disegno di legge di attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo. L'articolo 73, punto 2, stabilisce che una richiesta fondata sul mandato d'arresto europeo è inammissibile se la sua esecuzione contrasta con i preminenti principi fondamentali dell'Unione europea. Nella relazione del disegno di legge si afferma che la disposizione in esame è volta a coprire le ipotesi in cui si tema una violazione di libertà fondamentali, del principio democratico, dei principi propri dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. È interessante rilevare che la Commissione giustizia del Bundesrat ha proposto la sostituzione del riferimento ai principi fondamentali dell'Unione europea con l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, secondo cui l'Unione rispetta i diritti fondamentali, quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto principi generali del diritto comunitario.
Le modifiche apportate al testo base (la proposta di legge n. 4246 d'iniziativa dei deputati Kessler ed altri) dalla Commissione sono state dettate dall'esigenza di assicurare che la costruzione di un'area comune europea del diritto non comporti per il nostro paese una perdita, anziché un aumento, dei valori di garanzia. Per questa ragione, il Parlamento - che si appresta ad introdurre nel nostro ordinamento l'istituto del mandato d'arresto europeo - deve essere ben consapevole che si sta realizzando una delle più importanti svolte nella storia dei rapporti giuridici tra gli Stati: con il mandato d'arresto europeo, infatti, si determina la soppressione dell'estradizione dagli Stati membri per sostituirla con un sistema di consegne tra autorità giudiziarie straniere. Viene meno, in tal modo, una delle più antiche forme di protezione del cittadino, di cui c'è
ancora una traccia significativa nell'articolo 26 della Costituzione. Gli Stati, da sempre, hanno posto sotto la propria tutela coloro che altri Stati facevano oggetto di persecuzione penale, garantendo attraverso una giusta procedura che la consegna avvenisse solo in conformità ad una decisione della propria autorità giudiziaria. Compito del legislatore ordinario, chiamato a dare attuazione al mandato d'arresto, è quello di predisporre una normativa che concili le esigenze di semplificazione delle procedure di consegna tra Stati diversi con quella di non violare il predetto principio costituzionale.
Indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l'opportunità del superamento del sistema dell'estradizione, e quindi delle garanzie connesse allo stesso, non si può non tenere conto che il nuovo istituto comporta una perdita rilevante di sovranità dell'Italia. Non si tratta di una mancanza di fiducia nella cooperazione giudiziaria europea, bensì della consapevolezza che la creazione di uno spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia presuppone un'armonizzazione degli ordinamenti dei paesi europei. Al fine di evitare una diminuzione delle garanzie costituzionali, bisogna essere consapevoli non solo dei benefici interni derivanti da una semplificazione delle procedure, ma anche del costo e dei rischi di una riduzione delle garanzie, che potrebbe comportare una attuazione della decisione quadro che si traducesse in un mero e passivo recepimento della stessa nell'ordinamento interno.
Con il testo oggi all'esame dell'Assemblea, la Commissione giustizia ha cercato di pervenire ad una razionale soluzione delle numerose questioni di diritto costituzionale poste dal venir meno di un istituto secolare quale quello dell'estradizione. Nel dare attuazione alla decisione quadro abbiamo tutti il dovere di ricordarci che il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato dalla rigidità della Costituzione e che tale rigidità esclude qualunque accordo che violi le sue disposizioni, tanto più se relative ai diritti di libertà della persona.
La necessità di evitare che l'attuazione o, per meglio dire, un'attuazione non attenta ai principi costituzionali della decisione quadro si risolva in una diminuzione delle garanzie costituzionali a tutela della libertà della persona ha indotto la Commissione giustizia a chiedere il parere della Commissione affari costituzionali all'inizio dell'iter in sede referente e non all'esito dell'esame degli emendamenti, come invece avviene per prassi. La scelta di anticipare la richiesta di parere alla I Commissione è stata effettuata in attuazione del principio di economia procedurale, previsto dall'articolo 79, comma 1, del regolamento, che ha consentito alla Commissione giustizia di accelerare i tempi di esame del provvedimento. In tale maniera, infatti, è stato possibile affrontare le questioni poste dalla proposta di legge n. 4246 alla luce dei rilievi già espressi dalla I Commissione.
Come vedremo quando si passerà all'illustrazione del testo in esame, le modifiche che la Commissione giustizia ha apportato alla proposta di legge n. 4246 sono state tutte dettate dall'esigenza di accogliere le condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali sotto il profilo della costituzionalità e dalla Commissione bilancio per quanto attiene alle questioni di carattere finanziario. Infatti, sul testo risultante dagli emendamenti approvati la Commissione affari costituzionali ha espresso, il 20 novembre 2003, un parere favorevole senza condizioni né osservazioni.
Nel parere espresso il 29 ottobre 2003, la I Commissione aveva invece evidenziato diversi punti di contrasto della proposta di legge n. 4246 con i principi costituzionali; pertanto, il parere favorevole era stato condizionato al fatto che tale proposta di legge venisse « puntualmente modificata alla luce dei principi che sovrintendono alla gerarchia e al rapporto tra le fonti, secondo quanto indicato nelle argomentazioni formulate nel ritenuto ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), le quali devono intendersi tutte come specifiche condizioni». La I Commissione ha ritenuto che la proposta di legge n. 4246, nel suo testo originario,
«palesi, nei limiti sopra indicati, i profili di incostituzionalità con riguardo agli articoli 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 31, 73 e 111 della Costituzione».
È opportuno ricordare che la I Commissione ha ritenuto che l'attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto non richieda necessariamente, come invece è avvenuto in Francia, una specifica modifica costituzionale. Correttamente, è stato evidenziato che una mera deroga finalizzata al recepimento della decisione quadro, mai potrebbe incidere in termini restrittivi sui diritti fondamentali o inviolabili riconosciuti dalla nostra Costituzione, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 13 e 24, atteso che tali diritti sarebbero esclusi addirittura da ogni forma di revisione costituzionale di carattere restrittivo.
Il testo in esame si compone di 40 articoli, suddivisi in tre titoli, aventi ad oggetto, rispettivamente, le disposizioni di principio, le norme di recepimento interno e le disposizioni finali e transitorie.
Le disposizioni di principio, di cui al titolo I, sono sancite dai primi quattro articoli del testo. All'articolo 1 viene precisato che la decisione quadro, relativa al mandato d'arresto e alle procedure di consegna fra gli Stati membri dell'Unione, è attuata nell'ordinamento interno nei limiti in cui essa non sia incompatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. Il comma 3 esplicita quanto sancito dal comma 1, prevedendo che - in condizioni di reciprocità - l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare, in base al quale il mandato è stato emesso, sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
Il comma 2, riprendendo la definizione contenuta nell'articolo 1 della decisione-quadro, descrive il mandato d'arresto europeo, che - come si è già detto - consiste in una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, in vista dell'arresto o della consegna da parte di altro Stato membro di una persona, al fine dell'esercizio dell'azione giudiziaria, dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.
Prima di passare all'articolo 2, è opportuna una precisazione di tecnica legislativa, che può servire a meglio comprendere la struttura del testo in esame e la ragione per la quale, a seguito dell'approvazione degli emendamenti, gli articoli del testo base sono quasi raddoppiati, essendo passati da 25 a 40.
La Commissione, al fine di evitare lacune nell'attuazione della decisione-quadro, ha ritenuto di dover inserire nel testo una serie di disposizioni volte ad attuare norme di principio o di procedura, previste dalla stessa decisione-quadro, che la proposta di legge n. 4246, invece, presupponeva.
Tuttavia - come noto - senza una previsione espressa, nessuna disposizione della decisione-quadro potrebbe entrare a far parte del nostro ordinamento.
L'articolo 2, ad esempio, si collega ai punti 10 e 12 dei consideranda della decisione-quadro. In particolare, sempre al fine di non far venir meno le garanzie costituzionali, si è stabilito che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tra di essi, sono menzionati espressamente gli articoli 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 6 (diritto ad un processo equo).
L'Italia, pertanto, rifiuterà la consegna dell'imputato e del condannato, in caso di grave e persistente violazione da parte dello Stato richiedente di tali principi.
Non si deve dimenticare, infatti, che l'ampliamento del numero degli Stati che faranno parte dell'Unione europea può comportare la necessità di dare attuazione
a provvedimenti che appaiono difficilmente compatibili con il nostro sistema giudiziario.
Sempre per evitare che l'attuazione della decisione-quadro si traduca in una lesione dei principi costituzionali, è fatto divieto di dare esecuzione al mandato di arresto europeo nei confronti degli Stati che non rispettino i principi e le disposizioni contenute nella Costituzione, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, quelli relativi alla tutela della libertà personale (anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza), nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.
L'articolo 3 è stato introdotto nel testo per recepire una condizione posta dalla I Commissione. Tale articolo si collega all'articolo 2, comma 3, della decisione quadro, secondo il quale il Consiglio può decidere, in qualunque momento, di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2. Si consente, quindi, l'ampliamento del campo di applicazione del mandato di arresto europeo anche successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento, eventualmente estendendo i casi in cui non è richiesta la doppia incriminabilità.
Tale disposizione sta a significare che l'elenco dei reati e delle fattispecie per le quali può essere emesso il mandato d'arresto corteo è aperto. Secondo la I Commissione tale facoltà di integrazione - per di più aggravata dalla possibile estensione del campo di esclusione della doppia incriminabilità - confligge con l'articolo 25 della Costituzione, in particolare con il principio della riserva di legge «in quanto l'estensione applicativa del mandato d'arresto europeo verrebbe a dipendere non da una legge, ma da una decisione assunta dal Consiglio, sia pure con il voto favorevole del rappresentante del Governo italiano».
Verrebbe, poi, violato anche il principio di tassatività «stante che, non essendo consentita in materia la legiferazione in bianco, la legge di recepimento è del tutto inidonea a dare copertura alle successive integrazioni».
Infine, sempre secondo la I Commissione, sarebbe violato anche «il principio di non retroattività, atteso che, alla luce della disciplina in esame e della dichiarazione formulata dal Governo italiano sull'articolo 32, sarebbe applicabile la disciplina sul mandato di arresto anche per i reati commessi dopo il 7 agosto 2002 ed inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, successivamente all'entrata in vigore della decisione quadro e, ciò che più conta, successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di recepimento (reati per i quali, prima dell'inserimento, era applicabile la disciplina di cui all'articolo 2, n. 3, ivi compresa la tutela della doppia incriminabilità)».
Per conciliare la citata procedura di estensione dell'ambito oggettivo del mandato di arresto con le esigenze prospettate dalla I Commissione, all'articolo 3 del testo è stata prevista una procedura che veda coinvolto il Parlamento. Si prevede, infatti, che i progetti di modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro siano trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere, affinché queste ultime possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
In mancanza di pronuncia parlamentare in senso favorevole, il Governo non può procedere ad alcuna attività relativa all'approvazione dei citati progetti di modifica.
L'articolo 4 del testo si collega all'articolo 7 della decisione quadro, secondo il quale ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo preveda, alcune autorità centrali, per assistere le autorità giudiziarie competenti. L'articolo 4 individua nel ministro della giustizia tale autorità.
Il titolo II, avente ad oggetto le norme di recepimento interno, si compone di quattro capi, relativi alla procedura passiva
di consegna, alla procedura attiva di consegna, alle misure reali ed alle spese.
Il capo I si compone di 22 articoli, che disciplinano la procedura passiva di consegna.
L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 6 della decisione-quadro, individua nella corte d'appello l'autorità giudiziaria competente ad eseguire il mandato di arresto europeo.
L'articolo 6, riproducendo quanto previsto dall'articolo 8 della decisione quadro e dagli allegati alla medesima, individua il contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna. Si tratta di una serie di informazioni, previste come condizione di ricevibilità del mandato d'arresto europeo, che servono all'autorità giudiziaria italiana per verificare se sussistano tutti i presupposti necessari per dare esecuzione al mandato.
A parte le informazioni relative alla natura, alla qualificazione giuridica del reato ed alle circostanze della commissione del reato (compresi il momento, il luogo ed il grado di partecipazione del ricercato) merita di essere segnalato che, al fine di evitare abusi, devono risultare anche le fonti di prova ed ogni altro elemento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere, per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.
Inoltre, si ribadisce che la consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.
Gli articoli 7 e 8, attuando l'articolo 2 della decisione quadro, circoscrivono il campo di applicazione del mandato d'arresto europeo.
I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 riproducono il contenuto del comma 1 dell'articolo 2 della decisione-quadro, che sancisce il principio della doppia punibilità. Pertanto, l'Italia darà esecuzione al mandato arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo all'identità degli elementi costitutivi, sia soggettivi sia oggettivi.
Il fatto deve essere punito da legge dello Stato membro di emissione, con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a 12 mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza, non si tiene conto delle circostanze aggravanti. In caso di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.
L'articolo 8 prevede i casi in cui si fa luogo alla consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni.
Si tratta di una serie di fatti che, nella decisione-quadro, sono individuati sinteticamente, al comma 2 dell'articolo 2.
La trasposizione nell'ordinamento interno di tale norma rappresenta una di quelle questioni in cui la linea di confine tra il rispetto e la violazione dei principi costituzionali è estremamente labile.
A tale proposito, la I Commissione ha rilevato che l'individuazione dei reati che danno luogo a consegna o assenza di doppia incriminabilità (ma sulla base di una generica enunciazione di tipologia) è in contrasto con la Costituzione, non essendo indicati gli elementi minimi comuni delle varie fattispecie e, quindi, lasciando la loro definizione agli ordinamenti dei singoli Stati membri.
Tutto ciò è in evidente contrasto con i principi di legalità e di tassatività (articolo 25 della Costituzione) e con lo stesso diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), essendo indubitabile l'impossibilità per l'imputato di confrontarsi con un'imputazione precisa o con un atto non equivoco. Per di più, in alcuni casi, la tipologia enunciata è talmente ampia da consentire qualsivoglia concretizzazione, a seconda degli interessi e delle sensibilità di ogni Stato membro.
La Commissione giustizia si è trovata dinanzi ad una scelta: o prevedere ipotesi di deroga al principio di doppia incriminazione o sopperire alla carenza di determinatezza descrivendo le fattispecie nelle quali consentire tale deroga.
Nel primo caso, sarebbe stata risolta positivamente la questione della corrispondenza del testo al dettato costituzionale, ma si sarebbero creati altri problemi, poiché non sarebbe stata attuata una delle disposizioni più importanti della decisione-quadro.
Per evitare tale lacuna è stata scelta la seconda ipotesi e si è proceduto a descrivere dettagliatamente i 32 casi in cui è possibile derogare al principio di doppia incriminazione.
Per effettuare tale operazione, si sono utilizzate formulazioni di fattispecie di reato previste dalla legislazione nazionale e descrizione di fattispecie che hanno nella normativa comunitaria la loro fonte.
L'autorità giudiziaria dovrà verificare se il fatto per il quale uno Stato straniero richiede la consegna rientri tra le ipotesi di reato previste dall'ordinamento internazionale, oltre alle fattispecie descritte all'articolo 8.
Se la verifica è negativa, la consegna deve essere rifiutata; se invece è positiva, si deve altresì accertare se siano rispettati i presupposti inerenti all'entità della pena prevista.
L'individuazione dei casi di razzismo e xenofobia ha costituito una delle questioni più delicate. È stato paventato il pericolo che la mera previsione di tali casi potesse comportare il rischio di far rientrare nell'ambito di applicazione del mandato d'arresto europeo condotte che per il nostro ordinamento sono espressione del diritto di manifestazione del pensiero o del diritto di concorrere a determinare la politica nazionale di cui all'articolo 49 della Costituzione e che invece per un ordinamento straniero costituiscono reato. Facendo seguito alla dichiarazione del Consiglio allegata alla decisione quadro, al fine di escludere o, quanto meno, di ridurre significativamente il rischio di dover consegnare ad un'autorità straniera un cittadino italiano che abbia esercitato un proprio diritto, è stata adottata la definizione di «razzismo» e «xenofobia» contenuta nell'azione comune del 15 luglio 1996.
Inoltre, l'articolo 18, al fine di eliminare completamente il rischio di dover eseguire un mandato d'arresto avente ad oggetto fattispecie che nel nostro ordinamento costituiscono cause di giustificazione, prevede, tra le ipotesi in presenza delle quali deve essere rifiutata la consegna, quelle relative a fatti che per la legge italiana costituiscono esercizio di un diritto - come quelli di associazione, di stampa o di comunicazione con altri mezzi - o adempimento di un dovere.
La Commissione affari costituzionali ha altresì affrontato la questione della scusabilità dell'ignoranza della legge penale nel caso di deroga al principio di doppia incriminazione. Tale deroga comporta che la consegna potrebbe conseguire alla mera presunta commissione del fatto, e a nulla rileverebbe qualsivoglia indagine in ordine alla consapevolezza del disvalore della propria azione da parte del soggetto destinatario del mandato d'arresto. La scusabilità dell'ignoranza sarebbe del tutto ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto commesso. Si verificherebbe in tal modo una situazione assolutamente analoga a quella esistente nel nostro ordinamento prima della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, con la quale è stata sancita l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del codice penale, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile, per contrasto, fra l'altro, con l'articolo 27 della Costituzione.
La Commissione giustizia ha posto rimedio a tale problema introducendo, al comma 3 dell'articolo 8, una disposizione secondo la quale, se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna se risulta che la persona ricercata non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione, in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto.
PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, la prego di concludere.
GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. La relazione scritta prosegue nell'esame degli articoli successivi, in relazione ai quali il prosieguo del dibattito potrà mettere in luce gli aspetti relativi alla tutela dei diritti costituzionali, nonché delle norme transitorie.
Chiedo, signor Presidente, che sia autorizzata la pubblicazione del testo integrale di tale relazione in calce al resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la pubblicazione sulla base dei consueti criteri.
Il relatore di minoranza, onorevole Kessler, ha facoltà di svolgere la relazione.
GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo determinati a presentare la proposta di legge di recepimento della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo in primo luogo poiché riteniamo che l'attuazione di tale decisione quadro - assunta dal Consiglio, come d'obbligo, all'unanimità, e dunque anche con il consenso dei rappresentanti del nostro Governo - costituisca per il nostro paese non soltanto un obbligo giuridico, ma anche un impegno politico di primaria importanza: pacta sunt servanda! La decisione quadro, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, pur rivestendo carattere obbligatorio, rende necessario il successivo intervento legislativo da parte dei singoli Stati membri per la sua attuazione concreta negli ordinamenti nazionali.
La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo è stata adottata il 13 giugno 2002 e contiene la previsione specifica, definita da alcuni una «clausola capestro», che gli Stati membri si dotino di tale strumento entro il 31 dicembre 2003. È stato dunque fissato il termine di un anno e mezzo per consentire agli Stati membri di adeguare la disciplina interna alla decisione quadro. Abbiamo atteso inutilmente per un anno un'iniziativa legislativa da parte del Governo o della maggioranza conseguente all'impegno assunto in sede europea. Di fronte a tale inerzia abbiamo presentato la proposta di legge n. 4246, che ha dato origine, seppure con profonde modificazioni, al testo in esame. Tale scelta è stata compiuta in primo luogo per ragioni di responsabilità istituzionale, ma anche per evitare un'ulteriore figura non commendevole del nostro paese sulla scena internazionale, in particolare europea, nonché per evitare concrete conseguenze negative nella cooperazione giudiziaria internazionale, oggi più che mai decisiva, dal momento che le maggiori sfide per la nostra sicurezza non provengono dalla criminalità interna, ma da quella internazionale, nelle sue varie forme.
La nostra iniziativa è stata dunque assunta per motivi istituzionali, per tutelare l'immagine del nostro paese ed anche per la nostra intima convinzione sull'importanza di tale strumento di cooperazione internazionale. La proposta di legge in esame è stata presentata il 30 luglio 2003 e nel settembre 2003, alla ripresa dei lavori parlamentari, è stata inserita nel calendario della Commissione giustizia per iniziativa del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, senza la quale non ci saremmo neppure trovati a discuterne. Tuttavia, è successivamente prevalsa nel Parlamento e, ancor di più, sui mezzi di informazione e nel dibattito politico generale, una discussione ideologica e «ad effetto» sul mandato d'arresto europeo del tutto svincolata dal contenuto dello stesso, il quale, salvo i presenti, ritengo sia da ben pochi conosciuto nel dettaglio. Di ciò è rimasto vittima il dibattito parlamentare, che si è sviluppato sulla base di timori e di posizioni di carattere ideologico e svincolati dal contenuto e che ha prodotto un testo completamente diverso da quello originariamente proposto, che è stato stravolto nei suoi elementi essenziali. Il testo licenziato dalla Commissione, infatti, non soltanto non attua la decisione quadro, ma impone addirittura oneri e condizioni per la consegna delle persone ricercate che non sono neppure richiesti nella procedura
ordinaria di estradizione. Ciò contrasta con l'impegno assunto in sede di adozione della decisione quadro.
Per tale motivo, signor Presidente, abbiamo presentato in questa sede un testo alternativo a quello licenziato dalla Commissione o, più correttamente, al «testo Pecorella», dal nome del relatore di maggioranza nonché presentatore di gran parte degli emendamenti approvati in Commissione, che hanno profondamente modificato il testo originario. Abbiamo presentato, ripeto, un testo alternativo, di cui tra poco illustrerò sommariamente i contenuti e, in data odierna, sia io che gli altri firmatari abbiamo ritirato le nostre firme dalla proposta di legge n. 4246. Da ora in poi, quindi, non si potrà più parlare di «testo Kessler» per riferirsi al provvedimento in discussione, perché in realtà quel testo è stato riformulato a tal punto che non siamo disposti a riconoscerlo. Anzi, se esso non verrà in qualche modo migliorato o modificato, come noi auspichiamo, nel corso dell'esame parlamentare, non potremo esprimere un voto positivo. Conseguentemente, la nostra coerenza ci ha portato al ritiro delle firme.
Il nostro progetto di legge alternativo ricalca in gran parte il testo originario, con delle modifiche e delle aggiunte che hanno tenuto conto sia del dibattito parlamentare (depurato della parte polemica e ideologica, volta ad alimentare solo le paure dei cittadini), sia di quello dottrinale. Abbiamo reso espliciti alcuni ulteriori casi in merito al diniego di eseguibilità della richiesta di consegna su mandato di arresto europeo, che originariamente ritenevamo, come giustamente ha rilevato l'onorevole Pecorella, scontati perché già contenuti nella decisione quadro, peraltro obbligatoria. Abbiamo ritenuto invece opportuno elencarli, facendo dei passi in avanti rispetto alla proposta di legge originaria, per facilitare un accordo condiviso sul testo oggi in esame. Vi sono elementi in base ai quali riteniamo che vi sia un obbligo per il nostro paese di dare attuazione alla decisione quadro, ma anche motivi per cui consideriamo il mandato di arresto europeo uno strumento importantissimo per il miglioramento della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine ed anche nella tutela dei diritti delle persone.
Si presuppone, infatti, innanzitutto una più rapida consegna delle persone ricercate per motivi di giustizia all'interno dell'Unione europea. Si persegue la rapidità della consegna - attualmente faticosa, lenta, con tempi lunghissimi, se richiesta con la procedura internazionale - dando delle scadenze fisse, certe, con tempi massimi cui le parti non possono derogare.
La grande e vera novità introdotta con il mandato di arresto europeo rispetto alla procedura tradizionale di estradizione è la rimozione della discrezionalità politica, connaturata invece all'istituto attualmente in vigore: in base al criterio politico, si può concedere o meno l'estradizione ad un paese terzo per motivi estranei a valutazioni giuridiche. Ricordiamo il caso Battisti, ora di attualità, in cui un governo amico ed alleato, per valutazioni squisitamente politiche e legate a promesse fatte precedentemente, nega (o almeno così pare, perché non si è ancora giunti alla decisione definitiva) e ha negato più volte in passato all'Italia la consegna di persone condannate nel nostro paese, legittimamente e nel pieno rispetto della legalità. In questo caso si limita il diritto italiano, la nostra sovranità nazionale, sulla base di valutazioni politiche fatte da un Governo diverso dal nostro.
Consideriamo la rimozione della discrezionalità politica una grande modifica, assolutamente giusta e doverosa tra paesi alleati. Teniamo presente che non possono valere ragioni di discrezionalità politica, perché non sempre si sono risolte a favore di persone ricercate. Il filtro politico si aggiunge a quello della magistratura, ma in alcuni casi è stato utilizzato per aggirare la procedura dell'estradizione nell'ipotesi che l'iter giudiziario potesse negarla. Si è quindi proceduto a casi di espulsione mascherata, andando effettivamente contro gli interessi dell'imputato. Noi vogliamo che le garanzie del ricercato siano maggiormente tutelate, come previsto nella legislazione che noi proponiamo.
Viene fissato il massimo periodo di detenzione, in attesa della decisione sulla consegna, in 100 giorni; oggi in Italia si può arrivare a più di un anno e mezzo. Viene mantenuto l'obbligo dell'assistenza legale e dell'interprete, mentre sappiamo che non sempre ciò accade attualmente nei paesi dell'Unione europea. Voglio inoltre ricordare la possibilità per il cittadino di scontare comunque in patria sia la custodia cautelare prima della condanna, sia la condanna eventuale a pena detentiva, anche quando la condanna avvenga in territorio straniero.
PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Kessler.
GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Ancora un paio di minuti, per par condicio.
PRESIDENTE. Non si può applicare nessuna par condicio, ma solo la norma del regolamento. La par condicio la stabilisco io, in qualità di Presidente.
GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. La proposta di legge che proponiamo non estende la giurisdizione o le competenze per nessun giudice in nessun paese: non si occupa di questo. Con il mandato di arresto europeo, contrariamente a quello che si è ripetuto nella polemica politica, i giudici restano a casa propria. Non si tratta di uno strumento per allargare la competenza di alcun giudice europeo. Non sarà mai possibile, con un mandato di arresto europeo, che un giudice finlandese o portoghese chieda la consegna di un cittadino italiano per un comportamento che in Finlandia o in Portogallo è ritenuto reato e che, viceversa, un italiano ha compiuto in patria. Questo non sarà possibile e, anzi, vi sono clausole specifiche (le lettere g) e h) dell'articolo 9 della proposta di legge da noi presentata) che lo escludono: è un caso di esclusione obbligatoria della consegna. Quindi, tanta polemica e tanti timori per niente.
Il mandato di arresto europeo, inoltre, non aumenta il potere dei giudici o dei pubblici ministeri europei di sottoporre a privazione della libertà cittadini di altri paesi. Non è una decisione quadro. Non è una legislazione che si occupa dei poteri dei giudici di arrestare in modo diverso da quello attuale. Dunque, non è uno strumento che per questo motivo incide sulla libertà di qualcuno.
Per quanto riguarda il disegno di legge Pecorella - se posso chiamare così la proposta di legge nel testo della Commissione - voglio fare riferimento a quanto dicevo in precedenza rispetto ai limiti che vengono posti e che addirittura oggi non sono previsti per la normale procedura di estradizione. In sostanza, si contraddicono non solo le decisioni quadro, ma anche la tradizione italiana dal 1957 ad oggi, che si è svolta senza censure di costituzionalità. L'articolo 2 del testo approvato dalla Commissione prevede che l'Italia dia esecuzione al mandato d'arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettino, fra l'altro, i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione (ci si riferisce, ovviamente, alla nostra Costituzione).
Innanzitutto, mi pare un caso di imperialismo dei nostri diritti. Dobbiamo imporre che i nostri principi costituzionali siano rispettati da tutti i paesi? In particolare, mi riferisco all'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, che è stato da poco riformato. Si tratta di principi costituzionali che affermano che le prove debbono essere raccolte nel contraddittorio tra le parti. Ciò è sacrosanto ed è un giustissimo principio costituzionale, ma non possiamo imporlo a qualsiasi paese, anche perché noi, fino al 1989, non lo rispettavamo. L'Austria - faccio l'esempio più vicino che mi viene in mente - non raccoglie le prove con il principio del contraddittorio.
PRESIDENTE. Onorevole Kessler, quando è troppo, è troppo...!
GIOVANNI KESSLER. Sì, ha ragione, signor Presidente: concludo.
Se un cittadino austriaco compie una rapina a Innsbruck e, percorrendo 30 chilometri, oltrepassa il confine del Brennero
(che non è più presidiato, come tutti sappiamo) ed entra in Italia, ai sensi dell'articolo 2 della proposta di legge Pecorella non sarà mai estradato, perché se andasse nel suo paese sarebbe processato senza il rispetto di alcuni principi importanti della nostra Costituzione. Mi sembra che questo sia uno dei motivi - e non è l'unico - per cui possiamo dire che questa proposta di legge approvata dalla Commissione non solo non rispetta le decisioni quadro e costituisce una regressione rispetto alla procedura dell'estradizione (che è pacificamente in vigore fino ad oggi e che continuerà ad esserlo con paesi ben più lontani di quelli europei), ma sarebbe una iattura per la cooperazione internazionale e per la lotta al crimine.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Ho ascoltato con attenzione la relazione dell'onorevole Pecorella, relatore per la maggioranza, nonché quella dell'opposizione dell'onorevole Kessler, relatore di minoranza.
Devo rammentare l'atteggiamento del Governo rispetto all'esigenza di recepire nell'ordinamento italiano la decisione del Consiglio dell'Unione europea. Inizialmente vi fu un atteggiamento di ostilità (questo è bene ricordarlo). Vi fu l'esigenza di rappresentare quali fossero le garanzie che il nostro ordinamento intendeva tutelare ad ogni costo e come a volte queste esigenze confliggessero con le ipotesi formulate nella direttiva, finché nel dicembre 2001 l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio modificò completamente l'atteggiamento del Governo rispetto alla situazione di cui oggi ci occupiamo.
Devo dire che il testo licenziato dalla Commissione è assolutamente coerente con tutta una serie di regole contenute nel nostro ordinamento, con i principi costituzionali, nonché con i principi fondamentali che debbono presiedere alle iniziative che incidono sulla libertà personale. Viene meno una struttura cardine del nostro ordinamento, una struttura cardine nel rapporto con gli altri Stati: l'estradizione. L'estradizione è un momento di meditazione importante, di attenzione rispetto alla pretesa dello Stato richiedente e di coniugazione fra le esigenze rappresentate e le norme del nostro Stato. Ora tutto ciò viene accantonato, naturalmente sulla base dell'esigenza di europeizzazione - se mi si passa l'espressione - di talune iniziative.
Non vi è dubbio che così debba essere. Si modificano completamente gli assetti del nostro paese rispetto all'Europa. Anche elementi sensibili, come quelli che afferiscono alla libertà personale, debbono essere esaminati in questo contesto che si rinnova.
Devo dire che, dall'esame comparato dell'ipotesi proposta dall'onorevole Kessler e di quella che viene assegnata alla valutazione dell'Assemblea da parte della Commissione e che l'onorevole Kessler ha voluto chiamare «disegno Pecorella», colgo una maggiore sintonia con i principi proprio nella relazione del presidente Pecorella.
Comunque, l'auspicio del Governo, il cui atteggiamento - ripeto - è mutato radicalmente dopo l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio nel dicembre del 2001, è che il dibattito possa realizzare quella sintesi che consentirà anche alla norma attuativa di realizzare una sintonia maggiore con il principio fondamentale che è alla base dell'esigenza europea. Quindi, l'auspicio è che in tempi brevi e celeri si possa finalmente dare attuazione ad un principio che ormai è universalmente avvertito.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor rappresentante del Governo, signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei prendere le mosse di questo mio intervento da una considerazione più politica che tecnica, giacché, dopo avere ascoltato la relazione del relatore nonché presidente della Commissione e l'intervento del sottosegretario, non posso che formulare una duplice considerazione di natura politica più che tecnica, appunto.
In primo luogo, mi pare che la vicenda del mandato d'arresto sia l'ennesima controprova di un atteggiamento antieuropeo di questa maggioranza, del Governo e, in particolare, del ministro della giustizia. È un antieuropeismo che si esprime e si manifesta nel campo delle politiche del diritto, in quello delle politiche sociali e in quello delle politiche economiche, com'è dimostrato, evidentemente, da questo biennio di politica internazionale del centrodestra.
Facevo riferimento alla materia dell'economia e ricordo che il Governo di centrodestra giustifica le proprie difficoltà di politica economica imputando ogni colpa all'euro. Facevo riferimento alle politiche nazionali e voglio ricordare lo scetticismo con il quale questo Governo sta aspettando la data del 1o maggio, che sarà una data storica perché avverrà l'allargamento dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'antieuropeismo in materia di politiche giudiziarie, potremmo scrivere tantissimo: l'Europa è stata definita Forcolandia! Il massimo che abbiamo espresso fin qui in materia di politiche giudiziarie internazionali è stato il provvedimento sulle rogatorie. La settimana scorsa abbiamo dibattuto e discusso un provvedimento che disciplinava nell'ordinamento interno lo strumento dell'eurojust. Oggi ci occupiamo del mandato di arresto.
Ma non è solo l'antieuropeismo a caratterizzare politicamente l'atteggiamento di questa maggioranza sui temi giudiziari, come su altro. Quando, di qui a poco, lo storico dovrà scrivere la storia politica del centrodestra in questi anni, credo che non potrà non rilevare una connotazione specifica: questo è un Governo che, in tutti campi ed in ogni materia, torna indietro. Infatti, come ha sempre fatto nell'ambito delle politiche del diritto, sta tornando indietro anche oggi con il provvedimento al nostro esame, con il quale, peraltro, è stata radicalmente stravolta una nostra proposta di legge.
Ma, andiamo con ordine: perché si torna indietro con la disciplina proposta dalla maggioranza in materia di mandato di arresto europeo? È stato ricordato che il mandato di arresto è un modo per superare un antico istituto, quello dell'estradizione, che, secondo l'interpretazione e la visione culturale e politica che ci viene dal Governo e, anche molto autorevolmente, da un operatore del diritto di grande importanza nel nostro paese, come il presidente Pecorella, sarebbe posto a tutela individuale.
Credo che non sia affatto così; penso, anzi, che la storia di questo istituto sia del tutto diversa. L'estradizione non è mai stato lo strumento di tutela individuale ma la «dogana» del diritto e il mezzo attraverso il quale gli Stati facevano sentire la forza dei propri confini. Non è un caso che l'evoluzione democratica dell'istituto sia progredita nel senso di veder affievolire le «dogane» del diritto. Siamo così arrivati a trattati di estradizione, come quello del 1983 con gli Stati Uniti d'America, in cui è stato superato anche l'antico feticcio, oggi riproposto con forza, della doppia incriminazione, se è vero che nel trattato di estradizione oggi in vigore con gli Stati Uniti d'America, ossia con il nostro maggiore alleato, non si prevede la doppia incriminazione, così come essa non è prevista nel trattato di estradizione del 2000 concluso con la Spagna.
Al di là di ciò, l'estradizione ha questa evoluzione: un suo affievolimento, indebolimento e - diciamolo pure - un suo superamento. Il mandato di arresto europeo è una forma assai attenuata di estradizione, una forma democratica, moderna e avanzata di cooperazione tra gli Stati dell'Unione in materia giudiziaria e di sicurezza. Questa è l'evoluzione dello strumento giuridico.
Allora, ripropongo il mio giudizio politico iniziale: rispetto a questa evoluzione, c'è una posizione del centrodestra e del Governo Berlusconi di assoluta chiusura, di ritorno indietro e di riscoperta di un valore democratico che sarebbe tutto insito nell'estradizione come «dogana» del diritto. Dobbiamo interrogarci sul senso che ha, oggi, nel 2004, nell'ambito della Comunità europea, in una Europa dove non ci sono più frontiere, l'istituto dell'estradizione.
Che senso ha riconoscere ai cittadini dell'Unione la possibilità di circolare liberamente per l'Europa e di non poter portare con sé i diritti, perché essi hanno la dogana dell'estradizione? Possono circolare le persone, possono circolare le cose, ma non possono circolare i diritti! Se, però, possono circolare le persone, possono circolare i malintenzionati, gli imputati, i condannati ed anche delinquenti; questo è il senso di libertà dell'Unione? E, se possono circolare le cose, possano circolare le messi, i frutti del malaffare, i compendi del delitto; però, c'è la «dogana» che ha la circolazione delle prove e dei diritti!
Il mandato di arresto europeo intende superare tutte queste cose. D'altra parte, una classe politica attenta, una classe di Governo degna di un grande paese democratico quale il nostro non può ignorare che i processi di integrazione politica, quelli connessi ai fenomeni tante volte invocati della globalizzazione dei fenomeni economici, la circolazione delle idee, del pensiero e dell'immagine, attraverso strumenti sempre più rapidi, potenti e moderni, hanno messo in crisi le forme tradizionali di organizzazione sociale, la struttura della vita collettiva affidata all'entità degli Stati sovrani, il carattere assoluto della sovranità statuale, soffocano l'economia, limitano lo sviluppo, frenano il benessere e, per quello che qui ci interessa, limitano il funzionamento delle istituzioni giudiziarie ed affievoliscono il tasso di sicurezza della collettività.
Non è un caso che l'articolo 11 della nostra Costituzione recita che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia. Vedete, queste parole, scritte nel 1948, sono state concepite subito dopo la guerra, a dimostrazione di quanto sia stato magico il momento della nostra Costituzione e di quanto grandi siano stati i costituenti, che, già allora, seppero prevedere le grandi dinamiche politiche della storia dei popoli e della storia europea ed il fatto che i limiti della sovranità statuale, rispetto ai processi di integrazione giuridica e politica, erano destinati a venir meno e la nostra Corte costituzionale doveva in qualche modo tenerne conto.
I grandi statisti, già da tempo, hanno indicato la necessità di costruire lo spazio giuridico europeo. Il primo a parlarne pubblicamente e formalmente nel 1977 fu il Capo di Stato francese Valery Giscard d'Estaing, ma, da allora in poi, l'Europa è riuscita a fare grandi passi avanti. L'affermazione solenne della necessità di realizzare forme di collaborazione tra gli Stati aderenti all'Unione europea nel campo della giustizia fu espressa il 7 febbraio del 1992 nel trattato di Maastricht, con il quale fu indicato, tra gli obiettivi dell'Unione, quello di sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni e furono stabilite una serie di disposizioni destinate a disciplinare tale cooperazione, che sono venute a costituire il famoso terzo pilastro del sistema giuridico dell'Unione.
Il 2 ottobre del 1997, con il trattato di Amsterdam, si enunciò un programma volto alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale è compresa l'adozione di misure nel settore della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione.
Si arriva infine - lo abbiamo più volte evocato la scorsa settimana con giusto orgoglio - al vertice di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il primo in cui si parlava di politiche del diritto a livello internazionale alla presenza di Capi di Governo e di Capi di Stato. Nelle conclusioni della presidenza, fu detto che per godere della libertà è necessario uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel proprio; i criminali non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri; le sentenze e le decisioni dovrebbero essere rispettate ed eseguite in tutta
l'Unione, salvaguardando al tempo stesso la sicurezza giuridica di base per i cittadini in genere e per gli operatori economici; gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dovranno diventare maggiormente compatibili e convergenti.
Noi scrivevamo queste cose, e quando dico «noi» intendo riferirmi ai governi di centrosinistra.
Quanta differenza - eppure sono passati soltanto cinque anni - tra quella apertura europeista e le attuali chiusure antieuropee! Che cos'è accaduto, viceversa, soltanto poco tempo fa?
Il 6 e il 7 dicembre del 2001, il Consiglio GAI ha dovuto limitarsi a constatare l'accordo di 14 delegazioni sulla proposta globale di compromesso, presentata dalla Presidenza in tema di mandato di arresto europeo. La delegazione mancante era, come è noto, quella italiana, l'unica ad opporsi in quel frangente. Tutto questo è a nostro avviso assolutamente grave ed inadeguato ad una avanzata politica europeista, nonché inaccettabile rispetto a moderne ed europee politiche giudiziarie e del diritto.
Ho ascoltato con estrema attenzione la relazione svolta dal presidente Pecorella a sostegno della proposta di legge che oggi viene sottoposta all'Assemblea. È grave, molto grave che in tema di mandato d'arresto ancora oggi manchi un'iniziativa politica del Governo. Siamo stati noi del centrosinistra (il collega Kessler, per la precisione), colmando in tal modo una gravissima lacuna politica, a presentare una proposta di legge per dare attuazione alla decisione quadro n. 584 del 13 giugno 2002 del Consiglio Europa, in modo che, in attuazione del terzo pilastro, si desse il contributo necessario alla formazione dello spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia, attraverso, appunto, il ridimensionamento dell'istituto dell'estradizione.
Quella nostra proposta di legge oggi giunge in questa sede radicalmente trasformata; questa è la ragione che ha indotto l'onorevole Kessler, chi vi parla e tutti coloro che hanno sottoscritto quel testo a ritirare le proprie firme. Il testo licenziato dalla Commissione infatti, anziché dare attuazione al mandato d'arresto europeo, strumento fondamentale di cooperazione fra gli Stati dell'Unione, obbedisce ad una logica antieuropea, che si ispira a principi di assoluta mancanza di affidamento agli ordinamenti giuridici della Comunità europea. Questo testo, cioè, va contro la costruzione dello spazio giuridico nel nostro paese.
Né vale evocare ed invocare i principi fondamentali della nostra Costituzione, già richiamati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal trattato dell'Unione europea, strumenti di diritto internazionale che fanno parte della premessa operativa della decisione quadro che propone agli Stati membri lo strumento del mandato d'arresto europeo.
Non può invocarsi l'Europa dei diritti e l'Europa delle persone, attraverso la proposta che ci viene oggi sottoposta. Quella delineata non è l'Europa dei diritti, ma l'Europa della dogana dei diritti, l'Europa che tende a frenare lo spazio giuridico comune e le finalità che quest'ultimo intende perseguire: maggiore sicurezza, maggiori diritti, maggiori libertà.
È questa prospettiva che noi non possiamo assolutamente accettare. Il collega Kessler ha giustamente detto che attraverso la nuova disciplina, anziché perseguire l'evoluzione democratica dell'istituto dell'estradizione, ci si muove in una direzione esattamente opposta.
Non si chiamerà più estradizione, ma con il nostro mandato d'arresto europeo (quando dico «nostro» intendo riferirmi a quello disciplinato dalla proposta che stiamo discutendo) si avrà una super estradizione. Noi avremo formalità più semplici e semplificate nei rapporti con paesi al di fuori dell'Unione e assai più severe nei rapporti all'interno dell'Unione.
Voglio ricordare alcuni principi stabiliti dal giudice di legittimità in applicazione dei trattati internazionali che si rifacevano all'istituto tradizionale dell'estradizione: non è consentito - dicevano i giudici italiani di legittimità - accertare la conformità all'ordinamento processuale italiano o alla Costituzione delle norme di
carattere processuale applicate dal giudice straniero, poiché tale sindacato costituirebbe violazione inammissibile della sovranità dello Stato straniero.
Ebbene, noi ora facciamo tutto questo: poiché non potevamo farlo con l'estradizione tradizionale, lo facciamo con il mandato di arresto europeo, come disciplinato da noi. E ancora: ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esiste una convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente. La Convenzione europea sull'estradizione (perché questo è lo strumento internazionale oggi in vigore: una convenzione del 1956), a differenza dell'articolo 705 del codice di procedura penale, non richiede che per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione stessa debbano sussistere gravi indizi di colpevolezza, né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia sia motivato, limitandosi a stabilire, all'articolo 12, comma 2, lettera a), che a sostegno della richiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento. In ipotesi di estradizione convenzionalmente regolata, la probable cause va infatti desunta dagli atti che la parte richiedente trasmette a corredo della domanda, senza che sugli stessi possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità. Ancora: nel giudizio di delibazione sull'estradizione passiva compiuta dalla sezione istruttoria (oggi dalla Corte d'appello) nell'ipotesi in cui la richiesta di estradizione sia consentita da una convenzione internazionale, la sezione istruttoria (oggi la Corte d'appello) deve esaminare soltanto la regolarità formale degli atti prodotti a sostegno della richiesta stessa.
Tutto questo oggi non sarà più possibile col mandato d'arresto europeo, così come lo stiamo disciplinando nel foro interno.
Potrei richiamare altre pronunce: lo farò evidentemente nell'ambito della discussione che seguirà nei prossimi giorni; il concetto che comunque intendevo esprimere sul piano politico è che c'è, come sempre, un ritorno al passato, un passo indietro.
Non si va avanti seguendo l'evoluzione delle politiche giudiziarie internazionali, si torna indietro in una visione miope che viene contrabbandata per visione garantista.
Di garantista in tutto questo non c'è nulla; c'è, viceversa, una grande, inammissibile, inconcepibile miopia politica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intervengo in una materia che mi è molto cara perché si lega ad una parte della mia vita nella quale ho potuto realizzare delle esperienze professionali molto importanti, ma anche delle amicizie e delle relazioni che ancora oggi stento a dimenticare.
È una parte della mia vita nella quale ho imparato a dialogare in materia di giustizia, non soltanto guardando al versante delle nostre cose interne, ma anche con la fiducia che bisogna avere nel momento in cui ci si affaccia su una scena internazionale, sapendo che la dimensione del crimine ormai non appartiene più all'angusto territorio del nostro paese, ma spazia in Europa ed anche oltre.
Provo a portare avanti un ragionamento pur sapendo che esistono delle barriere ideologiche e, probabilmente, anche delle «casacche» politiche che ci impediscono di affrontare la questione con la dovuta liberalità d'animo e la dovuta attenzione tecnica che occorre prestare alla materia. Quello che è desolante nel quadro in cui stiamo discutendo è che tutto ciò sarà uno sforzo assai tedioso per chi mi ascolterà e abbastanza inutile per chi è qui insieme a noi. Tuttavia, il lavoro che stiamo compiendo in quest'aula credo sia anche un debito di testimonianza nei confronti del nostro ruolo di rappresentanti del popolo italiano. Abbiamo quindi il dovere di portare in questa sede non soltanto pulsioni teoriche, ma anche quei
sentimenti e quelle passioni che ci hanno spinti ad arrivare sin qui ed a svolgere fino in fondo la nostra missione.
È inutile nasconderci ed è inutile nascondere dietro cavilli tecnici ciò che sta dietro la diversità che ci ha spinto a confrontarci in Commissione (in verità, per quanto mi riguarda, assai poco). Non si tratta di arzigogolare su supposte garanzie di cui si paventa il venire meno rispetto ad un imputato che si vedrebbe leso nei suoi diritti dinanzi ad una giustizia forcaiola e pericolosa, priva di ragionevolezza e di buon senso; qui si confrontano due visioni dell'Europa e della giustizia e anche due sentimenti, l'uno di fiducia e l'altro di sfiducia, rispetto ai quali non voglio stare qui a sindacare le ragioni degli altri. Purtroppo, io non posso non avere fiducia nel sistema giudiziario. Dico purtroppo anche se dovrei dire per fortuna, perché è assai fragile la condizione di chi è invece costretto a vivere nella diffidenza. Ho fiducia nel sistema giudiziario, ho fiducia nei rapporti che sono stati costruiti all'interno dell'Europa. Ho fiducia che questo sistema europeo possa un giorno concedere più libertà e più diritti a tutti i cittadini dell'Europa e che non possa essere usato come una clava per alimentare paure che nessuno di noi deve provare. Probabilmente, assai più pauroso è lo scenario degli Stati che al loro interno affermano la propria legge per difendere i propri interessi rispetto a quello di una Unione di Stati che cerca di costruire diritti e garanzie uguali per tutti.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, dicevo prima che esiste una diversità di fondo di natura ideologica, ma esiste anche una diversità di natura tecnica. Immaginare che un sistema della cooperazione internazionale sia basato su una verifica puntuale dei sistemi dei singoli Stati non è soltanto una cavillosa tecnica giuridica, appartenente a certe metodiche su cui ancora oggi nelle nostre università e nelle nostre aule di giustizia si indugia troppo, ma è un sistema attraverso il quale la cooperazione internazionale ha smesso di fare i conti da molti anni.
Questa proposta di legge, così come è stata licenziata dalla Commissione, non è soltanto contro la decisione quadro di cui abbiamo discusso, ma è anche contro l'azione comune del 1998 per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo, è contro l'aggiornamento della Convenzione di estradizione di Dublino del 26 settembre del 1996, la quale esclude il reato politico all'interno dei paesi europei, è contro una serie di atti, convenzioni, rapporti bilaterali siglati dal nostro paese, compresa la Convenzione di Schengen, che invoca una libera circolazione delle persone, costruendo un sistema dei diritti e non soltanto un sistema di controllo alle frontiere esterne.
Un sistema di cooperazione giudiziaria non può non fondarsi sulla fiducia dei rispettivi ordinamenti: questa è la base della cooperazione internazionale. Se noi dovessimo chiedere alla regina Elisabetta, come si afferma all'articolo 1, se il suo giudice sia indipendente e dovessimo avere una risposta negativa, non sarebbe in predicato la consegna dell'estradato o l'esecuzione del mandato di arresto, sarebbe in discussione la stessa partecipazione del Regno Unito all'Unione europea. Questa è la questione sulla quale dobbiamo discutere. Ciò che voi chiedete di verificare oggi, al di là di quello che ha ricordato molto bene il collega Bonito, non appartiene più neanche ai rapporti di estradizione fra gli Stati, ma rappresenta un notevole arretramento rispetto all'Europa dei diritti e rispetto agli strumenti di contrasto del grande crimine internazionale.
Ho stilato un elenco degli elementi che vengono richiesti per poter procedere all'esecuzione di un mandato di arresto europeo. Io ne ho contato 38 e di tutti sarà richiesta documentazione, perché vi sarà un obbligo a tale riguardo. Per ogni richiesta di mandato di arresto europeo sono 38 le richieste (vecchie e nuove) che dovranno essere formulate. Un incipit burocratico gettato come un ostacolo in mezzo ai piedi della giustizia per impedire che essa emerga e trionfi in Europa.
Chiediamo all'Europa di funzionare, contestiamo la burocrazia dei sistemi, invochiamo le garanzie, ed il mandato di arresto europeo diventa irricevibile se non viene scritto il numero di fax dell'autorità giudiziaria che lo ha richiesto.
Venendo alle questioni tecniche (alcune di queste, me ne rendo conto, non riescono ad appassionare alcuno, se non chi ha una grande passione per questi argomenti), voglio sottolineare come la doppia incriminabilità sia stata superata da tempo nell'ambito del sistema europeo attraverso le azioni comuni. Vorrei ricordare come la Francia, pur non prevedendo il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, ci concesse l'estradizione di Michele Zaza: essa fu possibile perché si ritenne che i sistemi penali non dovessero soltanto collaborare per quelle finalità che sono state così bene richiamate nell'articolo 11 della Costituzione, ma che dovessero anche apprezzare il disvalore dei comportamenti e non il banale richiamo alla pedissequa corrispondenza delle fattispecie penali.
Si introducono delle regole che hanno veramente un sapore «singolare». L'articolo 2, ad esempio, invoca un giudizio sugli Stati: il giudice che dovrà verificare la natura e la qualità del provvedimento giudiziario dovrà elaborare un giudizio sui paesi, non dovrà verificare se il provvedimento sia equo e rispetti i diritti fondamentali; dovrà invece verificare se lo Stato rispetti i diritti costituzionali e quelli previsti dal diritto comunitario e internazionali. Non si può chiedere al Presidente francese se abbia rispettato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in materia di processo equo o in materia di libertà fondamentali (addirittura, il comma 2 prevede il caso di gravi e reiterate violazioni da parte di uno Stato europeo di queste norme), perché se uno Stato non la rispettasse non potrebbe stare in Europa!
Il nostro Governo, altra questione singolare, non ha posto alcuna riserva legislativa rispetto alla decisione quadro, della quale potremmo anche discutere giuridicamente se sia già in vigore oppure no. Oggi, introducendo un surrettizio articolo 3, si cerca di bloccarne in qualche modo le modifiche successive e attraverso una legge assai strumentale si cerca di impedirne il corretto e pieno recepimento, come maliziosamente si dice all'articolo 1.
Anche questa norma, che introduce addirittura quorum parlamentari per l'approvazione delle modifiche successive, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti, non prevede la cosa più normale, cioè che, secondo il diritto internazionale, se non si vuole ampliare il novero dei reati per cui è esclusa la valutazione della doppia incriminabilità, basta che ci si alzi nella sede intergovernativa propria e si dica, come hanno fatto, per esempio, altri Stati, che non si è d'accordo e che, al limite, ci si riserva di far valutare la questione al proprio Parlamento. Ciò è previsto: è una procedura prevista dal diritto internazionale e dal nostro diritto interno!
Non starò qui a discutere dell'Autorità centrale. Sono onorato di avere lavorato come magistrato e con spirito di indipendenza al servizio dello Stato con un ministro della giustizia di cui avevo, ho e continuerò ad avere grande stima per le qualità ed il coraggio. Quindi, non ho nulla contro il ministro della giustizia come autorità centrale; però, qui si esclude addirittura o si palesa l'esclusione della possibilità di dialogo tra le autorità giudiziarie. Sarebbe come dire che il mandato di arresto europeo non consente, non prevede ciò che tutte le convenzioni internazionali prevedono (ciò che anche la Convenzione europea già prevede) in materia di estradizione, cioè che le autorità giudiziarie possano, quanto meno in caso di urgenza, dialogare direttamente. Questo non c'è da nessuna parte. C'è un richiamo nel testo che sembrerebbe far balenare un'ipotesi di questo genere ma è un arretramento rispetto, addirittura, alla condizioni peggiori che esistono nel sistema di diritto internazionale.
È inutile andare a verificare puntualmente le questioni che sono state qui indicate. Vi ho detto che i documenti necessari saranno più di 38 (i quali dovranno
dimostrare il rispetto di quelli che io reputo solo cavilli e non certamente garanzie), che possono servire solo ad impedire il corretto svolgimento del processo e non già a renderlo effettivo nel rispetto dei diritti dell'individuo. Quelle garanzie che servono, appunto, a negare quel diritto fondamentale rappresentato dal processo.
Poi arriviamo anche alla questione della doppia incriminabilità. Si introduce un meccanismo di verifica comparativa degli elementi costitutivi della fattispecie penale. Un tentativo di «innocuizzare» il sistema stesso della decisione quadro, che è quello di facilitare il rapporto tra gli Stati. Noi, ovviamente, abbiamo presentato un emendamento ma in questa sede vorrei soltanto ribadire al relatore, che si è occupato di questo, quanta insidia c'è dietro un tentativo di tipizzazione di 32 fattispecie di reato che, di fatto, riqualificano la normativa penale nel nostro paese con riferimento a tutte queste ipotesi.
Quante dimenticanze ci potranno essere, quanti casi nuovi si potranno verificare e che, certamente, non potranno essere verificati oggi anticipatamente? Ne potrei citare moltissimi ma, giusto per fare un esempio, mi è sembrato che, nell'ipotesi di razzismo e di discriminazione che si è voluta citare, manca la discriminazione razzista per ragioni di natura sessuale. Faccio questo esempio ma potrei farne molti altri di questa natura. Ancora, sottolineo il tentativo di qualificare le lesioni gravi o gravissime così come sono qualificate nel nostro ordinamento, citando l'articolo 583 del codice penale. Potrei fare decine di esempi, compresa la scusabilità dell'ignoranza della legge penale.
Sono stato allievo del professor dell'Andro, il quale insegnava filosofia del diritto e fu il mirabile estensore di una sentenza sull'articolo 5 del codice penale che tentò di introdurre nel nostro paese una sottilissima deroga al principio della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale (ma questo, mi sembra, invero, assai eccessivo).
Come andremo a spiegare il caso della scusabilità da parte di uno straniero delle norme sul nostro territorio nazionale (non sul territorio nazionale altrui)? Si introduce un principio per cui tutti gli stranieri d'Italia (non voglio assolutamente solleticare in questo momento gli umori della Lega) avranno, in ragione della loro evidente situazione di non capacità di conoscenza del nostro sistema giuridico interno, la possibilità di eccepire, rafforzando la propria posizione, il fatto di non avere conosciuto, senza colpa, il nostro sistema e il nostro diritto interno.
Posso andare avanti ancora a lungo. Si introducono, infatti, dei requisiti per l'esecuzione del mandato di arresto europeo che non sono previsti oggi né per l'estradizione né per l'arresto provvisorio a fini estradizionali, fino a prevedere esigenze cautelari che, invece, nel comma precedente si escludono.
Oggi, per l'esecuzione provvisoria dell'arresto a fini estradizionali è necessaria la verifica del solo pericolo di fuga e il comma 4 dell'articolo 9 prevede proprio questo. Poi, si richiamano gli articoli 273 e 280, reintroducendo, di fatto, la possibilità di tenere conto di tutte le esigenze cautelari.
Ripeto: potrei aggiungere un'infinità di cose e molte saranno approfondite nel corso della discussione che porteremo avanti sui singoli provvedimenti. Si introducono meccanismi come il richiamo ai gravi indizi, che non esiste nell'ordinamento attuale, posto che i gravi indizi sono quelli che devono essere valutati dall'autorità giudiziaria emittente e non da quella ricevente, a cui viene chiesta l'esecuzione.
Si introduce, a pena di irricevibilità, l'elemento dell'indicazione del telefax ed anche dell'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente. In tal caso, noi dovremmo rigettare, addirittura non ricevere, la richiesta di mandato di arresto (pensate se venisse trovato Bin Laden in Francia e ci si dimenticasse di indicare il telefax o l'indirizzo di posta elettronica e l'autorità francese dovesse dichiarare irricevibile il mandato di arresto europeo perché mancano, appunto, questi dati).
Si prevedono i termini massimi di custodia preventiva nelle singole fasi, come se in tutt'Europa ci fossero la fase delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e così via, secondo una visione «italocentrica» che non appartiene al sistema del diritto internazionale.
Mi chiedo come discuteremo, come dialogheremo con sistemi che conoscono l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado: violano essi il principio costituzionale della non colpevolezza? Per esempio, al Regno Unito, non daremo mai un mandato di arresto europeo? Questo principio, chiaramente, non solo non sarà rispettato ma non sarà rispettabile (ma le garanzie - mi hanno insegnato - si dovranno andare a cercare all'interno del sistema)!
Si reintroduce il reato politico dopo che, come ho già accennato, a Dublino, il 26 settembre 1996, si è escluso che si possa eccepire in Europa tale tipo di reato. Ho ricordato che la questione del reato politico sta alla base del rapporto di fiducia tra gli Stati. Se noi dovessimo rifiutare un'estradizione per reato politico alla Germania, dovremmo ritenere che quel paese non è un paese democratico.
Non dovremmo ritenere che quel paese ha preso uno svarione giudiziario: dovremmo semplicemente affermare che quel paese non ha i requisiti per stare dentro un sistema democratico.
Infine, vi è un po' di malizia nell'introdurre, oltre alle immunità, anche gli specifici privilegi processuali che, come è noto, oltre alle immunità, per effetto della sentenza della Corte costituzionale italiana, non ci sono più nel nostro ordinamento, ed altre eventuali.
Faccio presente a coloro che hanno anche a cuore il tema dell'effettività della pena, che aboliamo l'ergastolo anche negli altri paesi. All'articolo 19, lettera b), si richiede non soltanto che l'ergastolo, eventualmente, non venga comminato ma che, qualora ciò dovesse avvenire, debbano essere previste misure di clemenza.
Allo stesso modo si prevede che, in caso di absentia o di contumacia (mi ricordo quante volte hanno respinto tale situazione giuridica, perché soprattutto i paesi spagnoli non conoscono il processo in absentia e in contumacia), non si debba accertare se, in concreto, c'era la conoscibilità del procedimento, come dovrebbe essere normale e come, peraltro, è previsto dal nostro codice di procedura penale (così com'è stato novellato in maniera sempre molto unilaterale negli ultimi anni, tutto dalla parte dell'imputato e nulla da quella del cittadino), ma si debba garantire che si possa rifare il processo (una garanzia che noi, certamente, non potremo dare a nessuno paese, se ci venisse richiesta, perché i casi di revisione del processo sono tassativi)!
Queste garanzie, che non sono richieste né praticabili in alcun ordinamento internazionale, diventano regola nel nostro ordinamento interno.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono rammaricato poiché il nostro paese, dopo essere stato per tanti anni in prima linea nella difesa dell'europeismo più avanzato, dai tempi di Altiero Spinelli e dei padri fondatori dell'Europa ai giorni nostri, dopo aver portato la bandiera, in Europa, della lotta alla criminalità organizzata, ritenendo che si potesse e si dovesse essere più avanti della criminalità organizzata e che nessun paese potesse costituire un rifugio per nessuno, grazie alle barriere e agli ostacoli giuridici frapposti da ciascun paese in virtù delle proprie legislazioni nazionali e unilaterali, oggi si trova a discutere un provvedimento di legge stando sulla difensiva. Dal relatore per la maggioranza Pecorella sono stati citati i casi della Germania, della Francia e della Gran Bretagna. In tutti quei casi - ne sono certo - non ci può essere una elencazione così cavillosa e pedissequa di ipotesi che non hanno alcun senso, se non quello di rendere faticoso il dialogo collaborativo e la cooperazione, e che nulla hanno a che fare con le garanzie per l'individuo, sulle quali anche noi, nel nostro paese, dovremmo interrogarci. Lo ribadisco: delle garanzie individuali che neghino la prima garanzia, costituita dal processo, nessuno, neanche il colpevole, sa più cosa farsene.
Si dimentica che il nostro paese, nella sua versione repubblicana e costituzionale, è nato con una apertura che certamente gli altri paesi non avevano. L'articolo 10 della Costituzione prevede che le norme di diritto internazionale abbiano un valore assai superiore rispetto alle norme di diritto interno, riconoscendo loro un rango costituzionale, secondo soltanto a quei principi fondamentali che già sono stati enucleati e dei quali non è necessario un plurimo richiamo nell'ordinamento, che poi diventa semplicemente un documento burocratico offerto da un governo amico, membro dell'Unione Europea. Con l'articolo 11 della Costituzione si è voluto che l'Italia fosse la sentinella avanzata della pace e della solidarietà, della giustizia e della sicurezza di una nuova Europa. Con il provvedimento in esame si compiono tanti passi all'indietro.
Mi auguro che le mie segnalazioni e il mio accorato appello ad un dialogo su ideali di Europa e di giustizia condivisi e più ampi, con confini più allargati rispetto a quelli angusti che sono qui descritti, sortiscano un esito positivo e possano consentire un dialogo nei prossimi giorni. Questo dialogo dovrà essere utile a ciascuno di noi, ma non per vincere una battaglia politica e legislativa o per poter vantare una primazia nell'affermazione di un principio riconosciuto dall'ordinamento o di una norma voluta da qualche ideologo della dottrina del nostro tempo troppo attento ai diritti dell'individuo a scapito dei diritti fondamentali veri, che sono i diritti di tutti e non di una sola persona.
Rispetto a questo, mi auguro che maturi un dialogo proficuo. Abbiamo presentato una serie di emendamenti e speriamo che siano valutati con attenzione. Di questo sono assolutamente certo, ma non rinunceremo ad un dialogo puntuale e certamente non rinunceremo a denunciare il fatto che noi guardiamo ad un'altra Europa e ci ispiriamo ad un'altra giustizia.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bricolo. Ne ha facoltà.
FEDERICO BRICOLO. Sul provvedimento in esame il gruppo della Lega Nord Federazione Padana ha sempre mantenuto una posizione di netta e decisa contrarietà che oggi, in sede di discussione generale in Assemblea, intende senz'altro ribadire.
Ormai da tempo la Lega ha aperto una forte polemica sul tipo di Europa che si sta delineando, polemica che non c'entra per nulla con il fatto di essere più o meno europeisti, come gran parte della stampa o dei partiti presenti in Parlamento hanno strumentalmente affermato. Il punto in questione è: come essere europeisti? Noi ci chiediamo in che tipo di Europa vogliamo vivere, quali decisioni per migliorare la vita dei cittadini possa assumere l'Europa.
Di allarmi ne abbiamo ormai lanciati moltissimi. Anche se inizialmente all'opinione pubblica erano stati descritti come semplici attacchi alla nuova Europa che stava per nascere - la quale avrebbe aiutato a vivere meglio -, ora i fatti ci danno ragione e anche l'opinione pubblica, finalmente, ha capito la truffa confezionata, in particolare, dal centrosinistra di Prodi, D'Alema e Rutelli. Pensiamo all'euro, la moneta unica: sono riusciti a far pagare quasi con gioia la tassa sull'Europa ai cittadini italiani, affermando che la moneta unica sicuramente avrebbe aiutato le nostre imprese, la nostra economia e gli stessi cittadini. Abbiamo visto, invece, quanto l'euro sia riuscito a penalizzare chi vive nel nostro paese; abbiamo anche constatato che le economie dei paesi in cui la moneta unica non è stata introdotta non ne hanno affatto risentito, anzi. Invece, il potere d'acquisto dell'euro, in Italia, è risultato dimezzato rispetto a quello della lira, mantenendosi invariati i salari. Di fatto, a seguito di questa scelta effettuata da Prodi - e da chi per lui -, gli italiani hanno visto quali fossero i loro disegni e, soprattutto, l'inganno che sono riusciti a portare avanti, anche grazie a certa stampa - bisogna dirlo - e a certa televisione.
Tuttavia, non soltanto sul problema dell'euro ma anche su molti altri, la Lega ha lanciato l'allarme. Pensiamo alle difficoltà della nostra economia, che si sta contrapponendo sempre più a quella della
Cina e dell'Oriente. Le nostre imprese stanno «morendo» di Cina e, nello stesso tempo, l'Unione europea non fa nulla per contrastare le vere e proprie truffe attuate anche con il ricorso a marchi contraffatti, con i quali si introducono sui nostri mercati prodotti che presentano un minor prezzo e, magari, una minore qualità ma, comunque, diventano assolutamente competitivi e penalizzano le nostre imprese. Su questo, l'Europa non ha fatto nulla. Gli Stati Uniti, che da sempre hanno portato avanti le idee sul liberalismo economico, già hanno iniziato ad introdurre dazi sia sulle materie prime, sia sui prodotti finiti. Prodi, che potrebbe fare qualcosa al riguardo, non ha fatto nulla. Anche in questo caso noi subiamo l'impotenza di chi ha deciso di vendersi agli interessi delle grandi multinazionali, come chi sta gestendo l'Europa in questo momento.
Lo stesso vale riguardo alla truffa dei vini, recentemente attuata. Vi saranno imprese extracomunitarie, in Australia, in California, in Sudafrica e in Sudamerica, che potranno produrre vini etichettandoli con i nomi dei vini tipici del nostro paese, quali il Brunello di Montalcino, l'Amarone, il Valpolicella, il Recioto, e così via. Quei vini potranno essere imbottigliati ed etichettati con i nomi dei nostri prodotti tipici, che hanno consentito il benessere di tante imprese e della nostra economia. Soprattutto, queste denominazioni, che sono riuscite a imporre nel mondo una qualità e un marchio che sono garanzia di radici, tradizione e cultura rappresentative della nostra terra, ci sono state scippate, sono state svendute e tutti potranno adoperarle. Anche questo, grazie a Prodi.
L'Unione europea, guidata in questo modo anche dal punto di vista della politica di difesa comune e della politica estera, non è riuscita ad essere in alcun modo un partner in grado di intervenire nelle crisi internazionali, soprattutto nella lotta al terrorismo islamico, che in questo momento è condotta individualmente dai singoli Stati. Prodi non è riuscito ad aggregare, attorno alla sua figura di presidente della Commissione europea, un interlocutore capace di parlare a nome di tutti gli Stati che compongono l'Unione e di diventare, in un certo modo, un elemento di contrapposizione agli Stati Uniti, che da sempre condizionano la politica internazionale. Anche questo è un gravissimo insuccesso, che si può constatare, purtroppo, ogni giorno attraverso le notizie riportate dai giornali relative alla crisi che tutti stiamo vivendo, in Europa.
Di esempi ce ne sono tantissimi - devo dire che si sono concretizzati - e comunque continuano a penalizzare le nostre comunità, i nostri popoli e la nostra gente.
Penso che anche su questo provvedimento sia giusto fare una riflessione di opportunità. Cosa c'è dietro questo provvedimento? Scelte politiche ed economiche sbagliate, ma c'è anche un'Europa diversa, che vuole imporre un'ideologia che va contro gli interessi della gente e contro l'identità degli Stati che la compongono. Questo forse è l'aspetto peggiore di questa Europa, che viene nascosto dai mezzi di comunicazione e che non viene evidenziato, ma che invece si sta concretizzando sempre di più. Un'Europa assolutamente antidentitaria, contraria alle tradizioni, che vuole imporre ai singoli Stati il multiculturalismo e la multireligiosità.
Basti pensare alla stesura della Convenzione europea e alla negazione del riferimento alle radici cristiane dell'Europa. Questo fatto di per sé è importante, ma ha anche qualcosa di ideologicamente non evidenziato. Perché si vuole negare l'evidenza? Il fatto di fare cenno nella costituzione europea all'origine cristiana dell'Europa significa scrivere la verità, in quanto non esiste una piazza, dalle grandi città ai più piccoli paesi in Europa che non abbia al centro una chiesa. È chiaro che l'Europa è stata cristiana ed inserire questo riferimento non comporta nessuna conseguenza per il futuro, ma vuol dire semplicemente prendere atto di ciò che è stato. Evidentemente quindi c'è una linea di pensiero che vuole imporre un'Europa diversa, distaccata dalle proprie radici. Basti pensare a chi vuole far entrare nell'Unione europea un paese come la Turchia, con 60 milioni di islamici, con un
territorio che per il 90 per cento si trova in un'area geografica orientale. È chiaro che la costituzione europea non può quindi avere al proprio interno uno o più principi che possano determinare uno scontro a livello religioso tra i vari popoli che faranno parte dell'Unione europea.
Il mandato d'arresto europeo ha questa finalità: chi ostacola i disegni di questa nuova globalizzazione, che è riuscita a comprare Prodi, tutta la Commissione europea e molti plutocrati che la gestiscono e la governano, chiunque ostacoli questi disegni deve essere contrastato attraverso il mandato di cattura europeo.
Vorrei leggere un interessante studio fatto da un magistrato, il professor Carlo Alberto Agnoli, presidente del tribunale di Trento, intitolato «Prospettiva gulag» sul mandato d'arresto europeo. Lo studio è molto interessante perché è scritto da un magistrato. Cito testualmente: « Hai mai immaginato di poter essere deportato in Bulgaria per un fatto da te compiuto in Italia e non previsto come reato dalla legge italiana, ma considerato come tale dalla legge bulgara? Hai mai pensato di doverti difendere in un paese in cui non conosci la lingua, dimenticato da un'opinione pubblica che neppure sa della tua esistenza? Le prospettive che si aprono con il mandato d'arresto europeo sono queste ed ancor peggiori. In seno all'Unione europea si sta approvando un impressionante meccanismo repressivo dei reati di opinione, con lo scopo di allontanare il deportando dai propri luoghi di appartenenza, di depredarlo di ogni bene nel caso in cui abbia i mezzi per approntare una difesa all'estero, di silenziarlo in ogni senso (...). L'Unione europea rompe così sistematicamente i vari ed elementari principi di civiltà giuridica. In primo luogo viene minato il principio di certezza del diritto, in quanto l'individuazione dei reati di opinione contemplati dalla normativa europea, con espressioni giuridicamente fumose e di larghissima portata, consente in astratto di criminalizzare chiunque. È chiaro quale sia lo scopo coperto dietro il pretesto di uno spazio di sicurezza europeo: reprimere ogni dissenso ideale, fornendo alle lobby egemoni la possibilità di incidere profondamente nel tessuto ideale e sociale, amputando a piacere le parti non gradite. La legge dei sospetti, alla base dell'epoca del terrore rivoluzionario giacobino, e l'articolo 58 del codice penale sovietico, fondamento della repressione staliniana, hanno impressionanti somiglianze con il mandato d'arresto europeo...». Questo lo dice un magistrato, ma io mi sento di avallare in pieno queste considerazioni.
Il mandato di cattura europeo diventa di fatto lo strumento delle dittature. Si è parlato di «forcolandia»: si vuole abolire l'istituto dell'estradizione, si vuole abolire la competenza territoriale dei magistrati; nasceranno procure globali pronte a colpire chi dissente dal pensiero unico. All'interno dei trentadue reati sono stati inseriti il reato di razzismo e xenofobia, che però non sono stati codificati. Chiunque porterà avanti delle tesi che possono discriminare altri, in nome di un egualitarismo ormai dogmatico, potrà essere perseguito.
Xenofobia vuol dire aver paura degli altri. Noi come Lega spesso siamo stati accusati di essere xenofobi, ma mi sento di escluderlo anche perché non abbiamo paura di nessuno, ma quante persone in questo momento nel nostro paese escono di casa nei loro quartieri, che una volta erano vissuti da persone conosciute, e ora incontrano invece persone straniere, che parlano lingue che non conoscono, vedono negozi multietnici che non rappresentano sicuramente la reale identità del nostro paese? Queste sono persone che vivono in quartieri dove la criminalità è molto forte e che quando escono di casa hanno paura di chi non conoscono perché spesso si può trattare di persone potenzialmente pericolose.
Quando queste persone fanno alcune affermazioni che possono essere discriminatorie nei confronti degli stranieri, esse rischiano di essere perseguite penalmente. Ogni magistrato potrà interpretare il concetto di razzismo e xenofobia in maniera libera, utilizzando strumenti interpretativi diversi da quelli italiani. Chi compirà un
reato nel nostro paese, anche se non è contemplato dal nostro codice penale, potrà essere arrestato - non c'è più l'estradizione - e dovrà difendersi in un paese straniero.
Su questo siamo assolutamente contrari. Come diceva Saint-Just, braccio destro di Robespierre, è interessante vedere l'impostazione ideologica, «nessuna libertà ai nemici della libertà». A questo servirà il mandato di cattura europeo: chi non rispetterà le regole imposte sarà perseguito.
Questo noi lo rifiutiamo nel modo più assoluto. Si tratta di un mandato di arresto di fatto vendicativo con chi rifiuta l'ideologia dominante e di ispirazione illuminista portata avanti dalla massoneria, dai poteri forti, contro i popoli, le loro tradizioni e le loro identità, in nome di un egualitarismo dogmatico e di un fondamentalismo laico che noi contestiamo nel modo più assoluto.
Ora, sicuramente il testo è stato modificato. La stesura iniziale, portata avanti dagli ex amici dell'Unione sovietica, i diessini, con un'impostazione forcaiola, anche grazie anche alla battaglia della Lega su questo tema, che ha fatto cambiare opinione alla Casa delle libertà, ha subito delle modifiche. Gli stessi Fini e Follini hanno sostenuto il loro parere favorevole su questo provvedimento, cambiando poi opinione, e la Commissione è riuscita ad eliminare molte delle parti di ispirazione sovietica inserite nel provvedimento. Il nostro voto sarà comunque contrario, perché siamo contrari alla filosofia che ispira il mandato di cattura europeo. Voteremo contro in modo convinto.
Vogliamo un'Europa diversa. Pensiamo ad un'Europa che rispetti l'identità e la libertà di tutti i popoli che la compongono e non certo un'Europa come questa, che diventa pericolosa e per molti cittadini un incubo, come già è dal punto di vista economico; un'Europa che è stata definita una terra promessa da Prodi, che potrebbe esserlo se fosse diversa, ma che così oggi non è, che sta diventando un fardello che opprime la nostra gente.
Ora, con questo mandato di arresto europeo, che si può senz'altro definire forcaiolo e che va contro la libertà di pensiero e contro i principi di civiltà giuridica propri della nostra società, si favoriscono i disegni di chi vuole attentare alla sacrosanta libertà di scelta e di pensiero.
A quest'Europa di Prodi, giacobina, figlia della rivoluzione francese e di quella bolscevica, io, cari massoni, non mi sento assolutamente vicino: quest'Europa non solo non mi appartiene, ma, secondo me, dev'essere combattuta. Perciò, in nome di quella libertà di pensiero e di opinione che vogliamo difendere in tutti i modi, voteremo contro le proposte di legge in esame. Grazie (Applausi del deputato Strano).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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