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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mereu.
ANTONIO MEREU, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2004, in materia di sicurezza delle grandi dighe. Il provvedimento è sostanzialmente finalizzato, oltre che all'individuazione delle grandi dighe fuori esercizio, anche a consentire l'esecuzione di verifiche e controlli atti alla realizzazione di eventuali interventi necessari per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle dighe stesse, siano esse in esercizio o meno.
Si tratta, come si può ben capire attraverso la lettura degli articoli di cui è composto il provvedimento, di un problema importante e necessario, con tempi volutamente e doverosamente stretti, sia nell'individuazione e certificazione di tutte le grandi dighe, che superano i 15 metri di altezza o il milione di metri cubi di invaso, dalle quali poi estrapolare quelle fuori esercizio, sia nell'attuazione di eventuali provvedimenti atti a rendere sicure le dighe per le quali tali interventi si rendessero necessari.
Il provvedimento in esame tiene conto di altri due presupposti importanti. Il primo è che un gran numero di grandi dighe italiane sono state costruite diversi decenni orsono e bisogna quindi provvedere a controlli certificati che ne garantiscano la funzionalità. Il secondo è che, dalla data di costruzione ad oggi, molte di queste dighe risultano costruite in territori che nel frattempo sono stati dichiarati sismici, per cui occorre effettuare verifiche e controlli adeguati al nuovo stato.
Da quanto esposto consegue che bene ha fatto il Governo ad emanare il decreto-legge in esame, che si pone come obiettivo finale l'eliminazione di qualsivoglia potenziale pericolo per le popolazioni che risiedono a valle delle dighe. Per questo motivo occorre, per quanto possibile e relativamente all'efficacia dell'intervento, limitare i tempi burocratici dello stesso.
Questo modo di procedere dovrebbe essere valido per tutti i tipi di intervento che si debbono porre in essere, ma in questo caso è dovuto, sia per la tipologia delle opere interessate che per il numero di persone coinvolte. Ciò non significa che oggi vi siano situazioni dichiarate di reale pericolo; comunque, dobbiamo dare atto al Governo e alla maggioranza che lo sostiene della volontà di affrontare in modo concreto e tempestivo il problema, evidenziando quanto sia importante ed urgente anticipare e prevenire situazioni pericolose, che potrebbero determinarsi a seguito di un approccio ritardato al medesimo.
Per questo è importante censire e dettare apposite disposizioni di verifica, controllo e monitoraggio. Il nostro dovere di parlamentari è prendere atto che il problema è attuale e importante e che il decreto che ci accingiamo a convertire in legge, sebbene non contenga soluzioni concrete in ordine alla sicurezza delle dighe
(perché non sono elencati interventi specifici per opere chiaramente individuate), ne è sicuramente l'indispensabile e necessaria premessa.
Con il provvedimento in esame, il Governo ha voluto assumere un'importante responsabilità, facendosi carico di favorire una serie di interventi volti a rafforzare la sicurezza delle dighe presenti sul territorio nazionale. Non si può pertanto che auspicare un generale parere favorevole sul decreto-legge in discussione; siamo tutti coinvolti a collaborare in questo senso.
Il decreto-legge presentato dal Governo è suddiviso in 6 articoli e reca prevalentemente disposizioni finalizzate ad avviare un'immediata e straordinaria attività di controllo dello stato di manutenzione e dei requisiti di sicurezza, oltre che di messa in sicurezza, delle grandi dighe. A tale scopo, il RID, il registro italiano delle dighe, competente in materia, dispone di un finanziamento aggiuntivo rispetto a quelli ordinari. Le disposizioni recate dal decreto in relazione al problema delle dighe possono essere sostanzialmente suddivise in due categorie: disposizioni relative alla sicurezza delle dighe fuori esercizio; disposizioni relative alla sicurezza delle dighe in esercizio.
L'articolo 1 dispone che il RID individui, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, le dighe fuori esercizio per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, intendendosi con ciò la demolizione anche parziale, purché risulti garantita la sicurezza del sito.
L'elenco delle dighe aventi queste caratteristiche deve essere trasmesso dal RID alle regioni, alle province autonome e alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle, che a loro volta devono integrarlo. A tale proposito, in Commissione è stata evidenziata l'importanza del coinvolgimento delle autonomie locali, che devono attivarsi per fornire al RID le eventuali informazioni necessarie al completamento del quadro ricognitivo posto in essere a livello centrale, divenendo così corresponsabili nell'attuazione del decreto-legge. A tal fine è stato approvato in Commissione un emendamento che fissa limiti temporali alle autonomie locali per fornire le informazioni richieste.
L'articolo 2 dispone, in merito agli interventi di messa in sicurezza delle dighe fuori esercizio, modalità per la realizzazione ed il controllo dei provvedimenti atti ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, nonché il loro finanziamento.
L'articolo 3 prevede che, a supporto delle attività di cui all'articolo 2, svolga la propria opera un comitato di alta sorveglianza composto da cinque esperti. I due commi successivi riguardano non le sole dighe fuori esercizio, ma l'attività complessiva e ordinaria del RID, prevedendo un potenziamento della struttura, con un apposito stanziamento, nonché un coordinamento con il Dipartimento della protezione civile.
L'articolo 4 dispone in merito ad una attività generalizzata di verifica sismica ed idraulica, in funzione della variata classificazione dei siti in base a quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, estesa a tutte le dighe esistenti. Il comma 2 dispone che il RID, entro il termine di 30 giorni, emani norme tecniche per la verifica sismica, mentre il comma 3 affida ai concessionari, o comunque ai soggetti che eserciscono l'opera, il compito e l'onere di effettuare le verifiche.
L'articolo 5 prevede che, in linea generale, tutte le somme derivanti dal «netto ricavo del mutuo» contratto con le risorse stanziate da una norma di spesa recata dal decreto-legge n. 132 del 1999 (riguardante, in particolare, l'acquisto di un complesso immobiliare da parte della Protezione civile) possano essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori finalità di protezione civile per le quali non sussista specifica autorizzazione di spesa.
Per quanto riguarda l'esame del provvedimento in Commissione, è da rilevare che la VIII Commissione ha dovuto procedere celermente all'esame in sede referente a causa dei limitatissimi tempi a disposizione, derivanti da un repentino
inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In ogni caso, anche grazie ad un atteggiamento di fattiva e leale collaborazione da parte del Governo, la Commissione ha potuto acquisire una serie di elementi informativi che si erano resi necessari in relazione ad alcuni aspetti legati al provvedimento. Pertanto, è stato fornito alla Commissione un quadro di sintesi dell'intera situazione - con l'indicazione delle grandi dighe che potrebbero essere interessate dal decreto-legge in esame - che aiuta a capire le reali dimensioni del problema.
Nel corso dell'esame del provvedimento, anche alla luce delle informazioni ricevute dal Governo, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno apportato al testo miglioramenti di carattere tecnico e sostanziale. A tale proposito, debbo dare atto ai gruppi di opposizione di avere tenuto un atteggiamento non ostruzionistico, che ha permesso di non ritardare i lavori della Commissione. Pur non partecipando alle votazioni degli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore, i predetti gruppi hanno comunque preannunciato la presentazione di loro emendamenti direttamente in Assemblea.
Al termine dell'esame in sede referente, la VIII Commissione ha stabilito di proporre all'Assemblea l'approvazione del testo presentato dal Governo, al quale sono state apportate modifiche riguardanti: l'introduzione di integrazioni di carattere tecnico finalizzate, in prevalenza, al coordinamento normativo del testo; la definizione di alcuni termini relativi ad adempimenti previsti a carico del RID e degli enti locali competenti, al fine di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi; la disciplina dei criteri per consentire, in sede di prima applicazione, la determinazione del contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe al RID per lo svolgimento delle sue attività istituzionali di vigilanza e controllo; il potenziamento dell'organico dello stesso RID in termini di personale, per far fronte alle ulteriori incombenze derivanti dal provvedimento in esame.
In tal senso, nell'auspicare un confronto parlamentare sereno e costruttivo sul testo proposto, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2004.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il decreto-legge in esame segue all'istituzione del Registro italiano dighe, nel cui ambito di competenza è stata avviata una verifica finalizzata alla ricognizione delle dighe fuori esercizio provvisorio (senza concessionario o per le quali non sia stata richiesta la concessione). Ne sono state individuate ben 18, alcune delle quali sono state costruite addirittura nell'Ottocento (una nel 1830; un'altra nel 1840; altre due nel 1850; un'altra ancora è del 1914).
Considerata anche l'incertezza relativa agli eventi meteorologici, è opportuno che il Governo ponga mano alla messa in sicurezza di tali dighe, onde prevenire qualsivoglia evento non dipendente dalla volontà umana. Da qui l'urgenza del decreto-legge in esame, che chiedo all'Assemblea di approvare nel più breve tempo possibile.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, nei mesi scorsi è stato dato alle stampe, in Italia, un romanzo intitolato Apocalisse bianca, presentato dalla casa editrice Mursia con l'accattivante definizione di «primo meteo thriller italiano».
Invero, il romanzo affronta - in chiave romanzata, appunto - il tema delle trasformazioni climatiche e la possibilità che le tesi a tale riguardo ricorrenti possano essere messe in discussione. Nel libro viene descritta, tra l'altro, una nevicata a Roma in pieno mese di luglio, quasi a
contrastare la tesi secondo la quale l'effetto serra dovrebbe portare estati più calde e non, invece, più fredde.
Cosa c'entra tutto ciò con la discussione in atto e con il tema delle dighe? C'entra, signor Presidente, perché uno degli argomenti affrontati (in chiave romanzata) nel testo di questo meteo thriller riguarda la crisi di una grande diga sita (in realtà, si tratta di un'ipotesi di fantasia) nelle Alpi Apuane e, quindi, a ridosso del territorio dal quale provengo: la Lunigiana. Ma non è un motivo scaramantico che mi induce a citare il volume di Alessio Grosso. È singolare, invece - ed anche curioso, ma non necessariamente negativo -, che il testo di un romanzo sicuramente ispirato a posizioni culturali non lontane da quelle dell'attuale Governo e dell'attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ad esempio, le tesi che contrastano la validità dell'effetto serra, per come emergono dal romanzo, sono molto simili a quelle che Paolo Togni ha sostenuto, ancora di recente, sul quotidiano Il Sole 24 Ore ed anche altrove) si inserisca in un clima volto ad affrontare le questioni dell'ambiente in una certa maniera, nel quale nasce l'esigenza di intervenire sulle dighe per evitare sconvolgimenti e pericoli molto gravi per le popolazioni (come sono, appunto, quelli descritti nel romanzo).
Ciò potrebbe giustificare il ricorso al decreto-legge, come ha affermato poco fa, nel suo breve intervento, il sottosegretario Ventucci. Non lo contrasteremo, così come non l'abbiamo contrastato in Commissione: come ricordava il relatore, l'atteggiamento delle forze di opposizione è costruttivo. Certo, ci chiediamo - è giusto farlo per argomentare compiutamente - se il ricorso al decreto-legge fosse effettivamente necessario. Ebbene, debbo dire che, nel corso dell'esame in Commissione, non è emersa fortunatamente la presenza di pericoli imminenti e definiti - che, peraltro, richiederebbero ben altri interventi rispetto a quelli previsti dal decreto-legge - per quanto concerne la situazione delle dighe non più in esercizio. È altresì vero, come hanno ricordato sia il relatore sia il sottosegretario, che alcune di queste dighe non più in esercizio sono state costruite in anni molto lontani (per la verità, poche, perché la maggior parte di quelle fuori esercizio è collocabile all'indomani dell'ultima guerra e, quindi, negli anni Cinquanta e Sessanta; tuttavia, alcune effettivamente risalgono all'Ottocento od all'inizio del secolo scorso).
In ogni caso, a fronte dell'istituzione, avvenuta poco più di un anno fa, del Registro italiano dighe, si è ritenuto di prendere atto che il lavoro iniziale di tale organismo ha indotto all'adozione di un decreto-legge. Ne prendiamo atto, sia pure sottolineando che, a questo punto, il testo meriterebbe, probabilmente, di essere esaminato con attenzione e, ove possibile, anche di essere migliorato.
È evidente che, se si fosse trattato di un disegno di legge ordinaria anziché di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, avremmo avuto a disposizione un tempo maggiore per l'esame, come ricordava il relatore; comunque, noi gruppi di opposizione non facciamo polemica né gridiamo allo scandalo per questo, ma semplicemente sottolineiamo che, a questo punto, ci troviamo in una condizione che è ben resa dall'espressione latina: Hic Rhodus, hic salta! Questo è il modo con cui il Governo ha manifestato la volontà di affrontare, sia pure in una prima fase, la questione. Noi siamo disponibili a farlo, ma sottolineiamo alcuni punti sui quali il decreto-legge, a nostro giudizio, tanto più nel momento in cui si accinge a diventare legge a tutti gli effetti, può essere migliorato.
Anzitutto, per quanto riguarda gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, relativi soprattutto alla messa in sicurezza delle dighe non più in esercizio, non si può non raccomandare - se possibile, ciò va tradotto in legge - la semplificazione massima in relazione a quanto viene disposto, evitando il più possibile, poiché il contrario sarebbe in contraddizione con l'intendimento dichiarato, ogni appesantimento di carattere burocratico.
Fuor di metafora: uno o più commissari delegati di comprovata professionalità tecnica, scientifica ed amministrativa.
Auspichiamo che il numero dei commissari delegati sia il più ridotto possibile (naturalmente, in misura confacente alle reali esigenze poste da tale problema), ma si eviti di cogliere l'occasione - come, purtroppo, talora è avvenuto in altre circostanze - per costruire organismi pletorici, ridondanti o non completamente rispondenti alle esigenze da cui è derivata la loro istituzione.
Pertanto, a fronte di situazioni indicate dal Registro italiano dighe, immaginiamo interventi snelli (anche perché, probabilmente, non si tratta di interventi particolarmente complessi, neanche dal punto di vista della dimensione quantitativa) affinché la sicurezza sia accertata, le procedure siano effettivamente messe in atto e tutto ciò avvenga in tempi rapidi, senza complicazioni di carattere burocratico e procedimentale. Da questo punto di vista, dunque, forse una maggiore «snellezza» degli articoli precedentemente citati potrebbe agevolare il raggiungimento dell'obiettivo finale.
Diamo atto che, in questa fase dell'iter del decreto-legge, è previsto il coinvolgimento degli enti locali, in particolare le regioni e le autorità di bacino; forse, sotto questo punto di vista, si sarebbe potuto fare anche qualcosa in più, ma in ogni caso tale coinvolgimento è previsto dal provvedimento in esame.
Analogo coinvolgimento, invece, non è previsto dall'articolo 4 del decreto-legge, che riguarda un argomento sul quale mi soffermerò più ampiamente, anche perché è stata presentata una proposta emendativa specifica da parte del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo. Rispetto agli articoli precedenti, infatti, l'articolo 4 del provvedimento affronta la questione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe ancora in esercizio (anziché la sicurezza delle grandi dighe non più in esercizio, oggetto degli articoli precedenti). La necessità e l'urgenza di un tale intervento è, in base al primo comma dell'articolo 4, la conseguenza della variata classificazione sismica di alcuni dei siti nei quali sono presenti dighe.
Recentemente, infatti, sono state introdotte variazioni della classificazione sismica dei territori del nostro paese, ed è evidente che si tratta di un aspetto non secondario rispetto alle esigenze di sicurezza che possono derivare non solo dalla presenza di dighe, ma anche da altri fattori. Ciò è giusto e deve essere non dico lodato, ma almeno sostenuto; tuttavia, forse il testo dell'articolo 4 del decreto-legge risulta un po' «timido» rispetto all'occasione che si presenta al nostro esame legislativo. È evidente, infatti, che la questione non è legata solo al rischio sismico: probabilmente, oggi la maggior parte delle dighe esistenti merita un'attenzione particolare ai fini di una verifica più complessiva, che del resto - almeno tra le righe - è quella affidata al lavoro del Registro italiano dighe, attraverso i provvedimenti che negli anni scorsi ne hanno determinato l'istituzione.
Anche se non intendo dilungarmi, in questa sede, in dissertazioni accademiche (di cui, tra l'altro, non sarei neppure capace), vorrei rilevare che, sotto questo punto di vista, le dighe rappresentano un tema antico per quanto concerne la capacità pubblica di intervenire attraverso precise indicazioni di fattibilità tecnico-economiche ed ambientali. Ricordo, al riguardo, i tempi della Tennessee Valley Authority e, negli anni Trenta del secolo scorso, gli interventi che dettero vita alla fase del New deal rooseveltiano.
Le condizioni di fattibilità sono fondamentali per giudicare se una diga debba continuare a beneficiare della concessione e ad operare, perché non esiste solo il rischio sismico. In tal caso la competenza, a nostro avviso, appartiene non tanto - o non solo - al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche, in modo particolare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, sul territorio, alle autorità di bacino; del resto, non a caso nel corso dell'esame svolto in Commissione i due argomenti sono stati collegati.
L'emendamento che il nostro gruppo ha presentato all'articolo 4 decreto-legge in esame, lasciando inalterata l'intera
prima parte del comma 1 (che condividiamo), propone di aggiungere che il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni di sostenibilità tecnico-economica ed ambientale e delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, determini, con apposito elenco, non solo le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica (come ho precedentemente affermato e come è già riportato nel testo del provvedimento), ma anche le dighe da sottoporre, d'intesa con le regioni e con le autorità di bacino competenti, a revisione di fattibilità tecnico-economica ed ambientale, attraverso l'analisi costi-benefici, diretta anche a valutare i costi territoriali ed i benefici indiretti sociali, al fine di accertarne l'utilità, in modo da segnalare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'eventuale venir meno delle condizioni che giustificano l'esercizio dell'impianto.
In altri termini, riteniamo che a questo punto, a fronte dell'esistenza del Registro italiano dighe e di un intervento di carattere anche finanziario, quale quello previsto dal decreto-legge in esame, sia necessario ed utile affrontare la questione in maniera tale da lanciare un segnale di attenzione al mondo della scienza, alle stesse organizzazioni degli enti locali, al mondo dell'ingegneria ed anche al mondo economico rispetto allo scenario futuro delle dighe. È noto, infatti, che nel nostro paese i provvedimenti adottati negli anni passati (come, ad esempio, la legge per la difesa del suolo e la cosiddetta legge Galli sull'organizzazione del sistema idrico) sconsigliano, di solito, l'uso potabile delle dighe. È altresì noto che le dighe sono considerate da molti esperti la causa principale della sparizione di una parte delle spiagge del nostro paese: esempi come l'Alento, il Flumendosa o Monteperdosu, oppure il caso della diga di Occhitto sono rivelatori di giustificazioni economiche a nostro avviso non più sostenibili.
Da questo punto di vista, pertanto, riteniamo che questa possa essere l'occasione per compiere un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto inserito nell'originario testo del decreto-legge in esame. Intendiamo confrontarci ancora, in sede di Comitato dei nove ed in Assemblea, quando avrà luogo l'esame delle proposte emendative, per cercare di migliorare ulteriormente il provvedimento. Auspichiamo che quanto «scaramanticamente» previsto dal romanzo citato all'inizio del mio intervento non si verifichi mai e che nessuna diga del nostro paese causi alluvioni o catastrofi, come purtroppo in qualche caso (ricordo, ad esempio, il Vajont) è avvenuto nel passato.
Tuttavia, dobbiamo cogliere l'occasione per raggiungere il massimo livello di sicurezza e per far sì che tale richiamo alla sicurezza corrisponda ad un impegno organico, sistematico e preciso del legislatore, cioè del Parlamento italiano (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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