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PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 424
Votanti 423
Astenuti 1
Maggioranza 212
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 216).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 2.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ci accingiamo ad esaminare l'emendamento Finocchiaro 2.2, che interviene sul terzo comma dell'articolo 2, proponendo di modificarlo in modo sostanziale. Nella sua attuale formulazione, tale comma prevede che il ministro della giustizia possa, tramite il capo del dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare direttive al membro nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni. Siamo dunque di fronte ad un magistrato di Eurojust che deve sottostare a direttive politiche, giacché le direttive del ministro non possono essere di altra natura.
Si pone dunque una situazione di evidente conflittualità costituzionale, e giova ritornare sulla vexata quaestio se il membro di Eurojust svolga funzioni amministrative ovvero giurisdizionali. A sostegno della tesi che si tratti di funzioni amministrative, il collega Cola mi ha cortesemente invitato a leggere l'articolo 6 della decisione alla quale dobbiamo dare attuazione. Ho diligentemente seguito il consiglio, e ho compulsato con attenzione tale articolo. Dalla lettura di esso, ho tratto
ulteriori elementi di convincimento a sostegno della mia tesi, nettamente contrapposta a quella sostenuta dall'onorevole Cola.
Con l'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 2, stabiliamo infatti il principio per cui il potere politico nazionale può impartire direttive - che, in quanto provenienti da un'autorità politica, sono di natura politica - a un magistrato di Eurojust che ha tra l'altro il potere, ai sensi dell'articolo 6, punto i), della decisione, di chiedere al giudice nazionale di avviare un'indagine ovvero di promuovere l'azione penale.
È evidente che lo stato della legislazione europea non poteva consentire un principio in forza del quale il magistrato europeo potesse iniziare l'azione penale nazionale, ma al magistrato europeo è stata conferita la funzione di promuovere l'esercizio dell'azione penale da parte del magistrato nazionale. Chiedere al magistrato nazionale di iniziare l'azione penale nei confronti di Sergio Cola, deputato al Parlamento nazionale, costituisce, secondo Sergio Cola, l'esercizio di una funzione amministrativa o di un'eminente funzione giurisdizionale, giacché l'esercizio dell'azione penale costituisce uno degli istituti caratterizzanti la giurisdizione in sé e in quanto tale? Non ho personalmente dubbi al riguardo, e ritengo francamente che non possano sussistere dubbi da parte di alcuno al di fuori di quest'aula (nella quale evidentemente tali dubbi vi sono, e sono maggioritari).
La gravità di questa disposizione mi appare tale da indurmi a chiedere alla Presidenza che, nel momento in cui andremo a votare l'articolo 2, si proceda ad una votazione per parti separate. In questo senso formulo una richiesta precisa e cioè che si votino dapprima i commi 1 e 2 e successivamente il comma 3. Intendo comunque ribadire la gravità del comma 3, di cui stiamo appunto discettando.
Noi chiediamo che il termine «direttive» sia cancellato dal testo della legge e che in luogo dello stesso sia inserita la formula «raccomandazioni ed informazioni utili». Parlare di raccomandazioni significa mantenere il giusto rapporto di autonomia tra un istituto giurisdizionale ed un istituto politico. Per altro verso il riferimento alle informazioni utili ci sembra coerente con il sistema di collaborazione nelle politiche di repressione criminale che è al fondo dell'istituzione di Eurojust (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, su questo emendamento si gioca la partita delle nostre maggiori perplessità sul testo di legge di ratifica della decisione in questione che invece vogliamo sostenere con forza. La prima questione che è stata evocata è quella delle ragioni per le quali il Governo italiano ha scelto che a rappresentarlo come membro nazionale debba essere un pubblico ministero o un giudice e non anche un funzionario di polizia giudiziaria, come pure prevede la decisione. Deve essere un pubblico ministero o un giudice per la semplice ragione che in Italia, diversamente dagli ordinamenti anglosassoni, le funzioni inquirenti sono svolte esclusivamente dal giudice o dal magistrato (oggi, con il nuovo codice, dal pubblico ministero). Quindi, la questione relativa alla confusione tra l'una o l'altra figura non esiste, perché il nostro ordinamento era condizionato a fare questa scelta.
Per quanto riguarda però la natura delle funzioni che vengono esercitate - mi rivolgo al relatore e alla sua esperienza e sensibilità - sul fatto che si tratti di funzioni giurisdizionali, a mio avviso, non può esserci nessun equivoco; e intendo spiegare la ragione che sostiene questo orientamento ed anche l'esempio che nel nostro sistema ne testimonia la correttezza.
La ragione sta proprio nelle funzioni che sono attribuite al membro nazionale dell'Eurojust, prima fra tutte quella di richiedere l'esercizio dell'azione penale; e questo è tanto più forte nel nostro ordinamento,
in cui l'esercizio dell'azione penale per l'autorità giudiziaria è obbligatorio. Ne deriva come conseguenza che alla richiesta del membro nazionale di Eurojust consegue un dovere, da parte del pubblico ministero italiano, di attivare il procedimento penale nei confronti della persona indicata, peraltro per un fatto determinato, così come indicato espressamente nella decisione quadro e nella legge di ratifica. Le altre funzioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono di coordinamento e di impulso. Il magistrato di Eurojust potrà avviare una collaborazione fra il magistrato francese e il magistrato italiano ed insieme coordinare e decidere delle indagini che questi dovranno svolgere. Se vi sarà inerzia, egli potrà promuovere attività di indagine al posto dei soggetti rimasti inerti ed infine potrà anche organizzare la polizia francese e italiana, affinché insieme possano collaborare per svolgere un'indagine, nonché potrà partecipare all'indagine per la quale avrà organizzato lo specifico organismo di polizia.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono funzioni molto più ampie di quelle che oggi già la nostra magistratura inquirente ha; sono più ampie delle funzioni di coordinamento e di impulso della stessa procura nazionale antimafia, alla quale nessuno di noi verrebbe in mente di non riconoscere le garanzie previste dalla nostra Costituzione.
Voglio ricordare che l'articolo 9 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea prevede che non possano essere modificate, in nessun modo, le decisioni nazionali e gli assetti costituzionali sullo stato giuridico dei magistrati che operano presso questo speciale organismo.
Inoltre, signor Presidente e onorevoli colleghi, il profilo di imparzialità, indipendenza e di autonomia che la stessa Unione europea vuole attribuire all'organismo in oggetto è tale da aver escluso qualsiasi dipendenza dalla Commissione europea. La Commissione, infatti, potrà collaborare con Eurojust, ma non potrà impartirle alcuna indicazione sul modo in cui esercitare le proprie funzioni, tanto è vero che viene costituita un'autorità di controllo comune, che sarà composta esclusivamente da magistrati. Si tratta, pertanto, di un organismo indipendente, svincolato dall'esecutivo.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, le direttive impartite dal ministro della giustizia al pubblico ministero sono note nella storia del nostro ordinamento: sono quelle che poteva dare il ministro della giustizia in epoca fascista. La Costituzione repubblicana escluse innanzitutto tale istituto e modificò quella disposizione dell'ordinamento giudiziario del ventennio nel senso di impedire al ministro della giustizia di impartire alcuna direttiva al pubblico ministero, attribuendogli tuttavia la vigilanza sul corretto funzionamento di quell'organismo.
Quella decisione, voluta dai nostri padri costituenti e che ha reso «repellente» per ciascuno di noi la stessa espressione «impartire direttive ad un magistrato», dovrebbe suggerirci di apportare una modifica appropriata al disegno di legge. Si può parlare di vigilanza o di raccomandazioni, così come propone l'emendamento in esame, ma l'equivoco che può nascere, sia riguardo all'esperienza giudiziaria del nostro paese, sia in termini politici sulla funzione del ministro della giustizia, è talmente grave che ci suggerisce di assumere un atteggiamento rigoroso sull'emendamento Finocchiaro 2.2, e pur invocando la vostra sensibilità ed un cambiamento di opinione, non potrà che indurci a votare a favore dell'emendamento in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che l'impostazione che risulta dagli interventi svolti dagli onorevoli Bonito e Sinisi, nonostante la loro asserzione di aver letto l'articolo 6 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, sia proprio contraria all'interpretazione corretta e letterale dello stesso articolo.
Al riguardo, vorrei domandare all'onorevole Sinisi cosa debba fare il magistrato distaccato fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, così come avviene nel caso di Eurojust: deve rispettare o meno le direttive del ministro, ed il ministro stesso può impartirle o meno? È questo il primo aspetto importante che intendo sottolineare.
Mi sembra che la risposta sia ovvia. Noi, infatti, partiamo dall'erroneo presupposto che il magistrato distaccato presso Eurojust eserciti funzioni giurisdizionali. Allora, posto che l'articolo 2 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 prevede che l'Eurojust sia composta da un membro nazionale, designato da ciascuno Stato in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative, dal momento che in Italia per queste figure non vi sono pari prerogative, la scelta non poteva che ricadere su un magistrato.
Ho ascoltato con attenzione gli interventi svolti dagli onorevoli Bonito e Sinisi, ma sfido chiunque ad affermare che sollecitare una determinata indagine, assistere all'espletamento di un'indagine o coordinare determinate indagini, senza tuttavia assumere alcun tipo di decisione, significhi esercitare poteri giurisdizionali. Sostenere il contrario, così come mi è parso di capire ascoltando i due interventi che mi hanno preceduto, significa dare una lettura forzata della norma in questione.
Una questione molto più interessante si rileva nell'unico aspetto che avrebbe potuto suscitare perplessità, ma che, a mio avviso, «taglia la testa al toro» e fa risaltare in maniera inequivocabile la funzione di carattere amministrativo del magistrato, con la conseguente possibilità per il ministro di impartire direttive. Al riguardo, invito l'onorevole Bonito a leggere l'articolo 6, lettera a), della decisione 2002/187/GAI, e dopo mi spiegherà se, nel caso di specie, si tratta dell'esercizio di una funzione giurisdizionale.
Che cosa può fare il membro nazionale? Può chiedere (e questo è sancito dalla decisione del 28 febbraio) alle autorità competenti degli Stati membri interessati di valutare se avviare indagini o azioni penali per fatti precisi. Occorre valutare se siamo nell'ambito dell'esercizio di un potere giurisdizionale. Chi esercita un potere...
FRANCESCO BONITO. È un potere di impulso!
SERGIO COLA. ... giurisdizionale, in questo caso, si limiterebbe a chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se fare qualcosa! Come emerge in maniera chiarissima, il pubblico ministero o il giudice che opera una sollecitazione del genere si può trovare (e ciò è detto esplicitamente) anche di fronte al rifiuto di avviare indagini o di esercitare un'azione penale. Allora, dire che in questo caso vi sarebbe esercizio di un potere giurisdizionale mi sembra contrastante con il nostro assetto giuridico e soprattutto con la dizione letterale dell'articolo 6. Qual è la conseguenza? Se non vi è esercizio di potere giurisdizionale, si tratta dunque di un esercizio di una mera attività amministrativa (che richiede tra l'altro la collocazione fuori ruolo del magistrato), in ordine alla quale - chiaramente - il ministro della giustizia può impartire direttive, così come gli compete a fronte di una funzione prettamente amministrativa. Siamo dunque contrari anche a questo emendamento (Applausi del deputato Biondi).
FRANCESCO BONITO. Presidente, ho chiesto la votazione per parti separate dell'articolo 2!
PRESIDENTE. Ne ho già preso atto.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 425
Votanti 422
Astenuti 3
Maggioranza 212
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 220).
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Poiché è stata richiesta la votazione per parti separate dell'articolo 2, ai sensi dell'articolo 87, comma 4, del regolamento, porrò in votazione dapprima i commi 1 e 2 e successivamente il comma 3 di tale articolo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, è chiaro che esprimeremo il voto contrario sia per la prima votazione, relativa ai commi 1 e 2, sia per la seconda votazione, che concernerà il terzo comma. Cionondimeno, abbiamo ritenuto cosa utile per l'Assemblea richiedere la votazione per parti separate per consentire alla maggioranza (ove sia disponibile a ciò) una fase più utile di confronto e di interlocuzione con l'opposizione.
Noi siamo contrari - l'abbiamo detto e spiegato - all'intero impianto dell'articolo 2. Attraverso la votazione per parti separate, però, vi consentiamo - mi rivolgo al relatore e ai colleghi della maggioranza - di mantenere il potere di nomina ministeriale, che per noi - ripeto - è una contraddizione profonda rispetto agli equilibri costituzionali ai quali ci ispiriamo e vi consentiamo peraltro di eliminare il riferimento alle direttive. Secondo lo stile curiale, mi permetto di avanzare anche una subordinata. Vorrei in questo un minimo di attenzione, colleghi, vi prego!
FRANCESCO BONITO. Nella seconda votazione potremmo anche accedere ad una formulazione comune: perché non togliamo la parola «direttive» e, di comune accordo, inseriamo il termine «raccomandazioni»? In questo modo l'intero articolo 2 rimarrebbe intatto: rimarrebbe il potere del ministro di nominare, (con la pallida presenza del CSM, più rituale che sostanziale) ed al tempo stesso il ministro, anziché dare direttive... A questo proposito vi ricordo che il termine 'direttive' è indicato nel modo più generico possibile: che direttive sono? Direttive amministrative? Giudiziarie? Mi si può rispondere che l'autorità è politico-amministrativa e quindi che anche le direttive non possono che essere tali.
Tuttavia, anche durante il fascismo il ministro che impartiva direttive era autorità politica; eppure, in tal modo, egli incideva sulla giurisdizione!
Inoltre, le direttive in parola debbono essere generali o possono anche essere individuali? Possono soltanto illustrare i principi generali ai quali il membro nazionale si deve attenere ovvero possono anche consistere in indicazioni precise?
Per contrastare ancora la tesi da te argomentata, collega Cola, non si può considerare di carattere amministrativo un atto di impulso che si inserisce in un procedimento giurisdizionale: non stiamo parlando di un atto di impulso che si pone in una dimensione giuridica astratta, ma di un atto di impulso che si inserisce in un concreto procedimento che, per essere connotato da tratti giurisdizionali, non si chiama tanto procedimento quanto, piuttosto, processo.
In forza di tutte queste argomentazioni, che, come i colleghi avranno constatato, sono più tecnico-giuridiche che politico-ideologiche, chiedo se esista la disponibilità a sostituire la parola «direttive» con la parola «raccomandazioni».
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se possa servire, ma desidero aggiungere a quelle
fin qui esposte la seguente argomentazione: in diritto amministrativo, la direttiva è per sua natura vincolante; di conseguenza, qualora ritenesse di sottrarsi alle direttive del ministro della giustizia - quale che sia il loro contenuto - il membro nazionale si renderebbe responsabile della violazione di un obbligo (quello di osservare le direttive del ministro) ed il ministro potrebbe immediatamente sostituirlo o revocarlo.
Credo che queste considerazioni la dicano lunga sulla natura del rapporto che si crea tra questo magistrato ed il ministro della giustizia e che, pertanto, tutti possiamo essere abbastanza preoccupati di quelle che potrebbero essere le conseguenze qualora le direttive riguardassero le persone e l'oggetto delle indagini.
NINO MORMINO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, poiché sono stato chiamato in causa, credo che l'organizzazione complessiva del provvedimento consenta di mantenere l'orientamento e l'impostazione del testo. Tutto ciò che attiene al comportamento, all'intervento, all'azione che deve essere svolta dal membro nazionale è racchiuso in un circuito di condotte, comportamenti, azioni ed iniziative che, come abbiamo più volte sostenuto - certo, in contrasto con l'opinione dell'altra parte -, costituiscono attività di carattere prettamente amministrativo.
In tal senso, mi sembra assolutamente compatibile con il contenuto e con la natura dell'azione del membro nazionale - il quale, essendo componente del collegio, concorre a formare la volontà complessiva dell'organismo Eurojust - che a lui possano essere indirizzate direttive che siano frutto di scelte politiche: si tratta di rapporto e di decisioni che attengono alla politica giudiziaria in senso lato.
Per concludere, a me pare che la formulazione del testo sia corretta. Non so cosa pensi il Governo al riguardo, ma la Commissione ritiene che tale formulazione vada mantenuta.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo...
FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Non ha già parlato, onorevole Bonito? Io la ascolto sempre volentieri, ma...
FRANCESCO BONITO. Sì, signor Presidente, ma è stata rivolta una richiesta al Governo da parte di tutti noi: vorremmo sapere se il Governo è d'accordo a sostituire il termine «direttiva» con il termine «raccomandazione».
PRESIDENTE. Se avesse voluto farlo, il rappresentante del Governo sarebbe potuto intervenire.
Comunque...
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo non è d'accordo con la modifica proposta dall'onorevole Bonito.
Non v'è dubbio che la direttiva afferisca alla materia politico-amministrativa. Certamente, l'intervento del ministro non potrebbe incidere sulle attività di natura giudiziaria che, in ipotesi, il procuratore di Eurojust ritenga di dover prendere in considerazione.
PRESIDENTE. Del resto, onorevole Bonito, nell'ultima votazione effettuata, è stato respinto l'emendamento Finocchiaro 2.2, che proponeva proprio di sostituire alla parola «direttive» le parole «raccomandazioni ed informazioni utili».
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sui commi 1 e 2 dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 426
Maggioranza 214
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 201).
Prendo atto che l'onorevole Perrotta non è riuscito a votare.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul comma 3 dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 418
Votanti 415
Astenuti 3
Maggioranza 208
Hanno votato sì 223
Hanno votato no 192).
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