Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 451 del 7/4/2004
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(Esame dell'articolo 2 - A.C. 4293)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 4).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Il disegno di legge al nostro esame riguarda, come hanno già anticipato i colleghi, che sono intervenuti in sede di discussione sulle linee generali (in particolare il collega Bonito), la decisione del Consiglio dell'Unione europea che ha istituito l'Eurojust e che ha indicato i criteri per la cooperazione tra gli Stati nel settore della giustizia e degli affari interni. La decisione in oggetto, che è stata assunta il 28 febbraio 2002, ha avuto un forte impulso da parte del Governo presieduto da Massimo D'Alema, al fine di istituire forze permanenti di cooperazione giudiziaria e di coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale.
Il disegno di legge al nostro esame, peraltro, non risponde a nostro avviso agli obiettivi e alle finalità che invece esso dovrebbe assicurare. Esso giunge, inoltre, con notevole ritardo (ad oltre due anni di distanza dall'adozione della decisione). Il tempo trascorso a nostro avviso evidenzia in modo significativo, oltre che negativamente, l'ostilità espressa in più occasioni dal Governo, in particolare dal ministro della giustizia, in relazione ai processi di integrazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e in relazione agli


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strumenti da adottare per rendere effettiva tale integrazione. Mi riferisco evidentemente alle contrarietà espresse dal ministro Castelli sull'adozione del mandato d'arresto europeo. Anche in questo disegno di legge affiorano le contrarietà di fondo del Governo e del ministro della giustizia nei confronti di ogni forma di cooperazione giudiziaria.
L'articolato proposto vanifica in sostanza ogni effettiva possibilità di cooperazione, dato che contiene diverse norme che contrastano non solo con le direttive della decisione, ma anche con i principi del nostro impianto costituzionale. L'esame dei punti significativi della decisione e delle norme del disegno di legge porta alle considerazioni che ho testé esposto, dimostrando in sostanza la volontà del Governo di non voler attuare l'obiettivo della cooperazione giudiziaria.
Infatti, l'articolo 2 della decisione stabilisce che il membro nazionale deve essere un giudice o un magistrato del pubblico ministero o un funzionario di polizia avente le medesime prerogative. Ovviamente, la possibilità di designare un funzionario di polizia non è recepibile dal nostro ordinamento, che non prevede l'esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario. Correttamente, pertanto, il disegno di legge in esame tiene conto delle particolari disposizioni contenute nel nostro ordinamento, che non consentono in alcun caso ad un funzionario di polizia l'esercizio di funzioni giurisdizionali, limitando quindi la designazione solo a giudici e a pubblici ministeri. Sempre l'articolo 2 della decisione prevede la figura dell'assistente del membro nazionale. I successivi articoli 6 e 7 della decisione concernono le funzioni del collegio e dei membri nazionali, mentre l'articolo 9 disciplina la natura e la portata dei poteri che ogni Stato conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Si tratta di poteri di natura giudiziaria e giurisdizionale che trovano riferimento innanzitutto nei principi costituzionali e che, tuttavia, non vengono definiti correttamente nel disegno di legge in esame. Infatti l'articolo 2, comma 1, assegna al ministro della giustizia il potere di nomina del membro nazionale, ma tale potere non è compatibile con il nostro ordinamento, secondo il quale esso è riservato esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura.
Il terzo comma dello stesso articolo assegna al ministro della giustizia il potere di indirizzare direttive al membro nazionale per l'esercizio delle sue funzioni anche tramite il capo del dipartimento. Quest'attribuzione è decisamente contraria ai nostri principi costituzionali, giacché l'esercizio dell'attività giurisdizionale e dell'azione penale, propri dell'organo giudiziario quale è anche il membro nazionale, non può evidentemente esser sottoposto a direttive ministeriali.
Il disegno di legge, da ultimo, contrasta con i principi costituzionali, anche in riferimento ai principi sostitutivi assegnati all'assistente o agli assistenti del membro nazionale, giacché gli assistenti possono essere nominati anche tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia, i quali, evidentemente, non possono esercitare funzioni giurisdizionali.
I nostri emendamenti, presentati in particolare agli articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame, intendono porre rimedio ai sollevati profili di incostituzionalità del provvedimento.
Per le ragioni esposte, chiedo che l'Assemblea si esprima favorevolmente su di essi (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, è in discussione l'articolo 2 del provvedimento in esame concernente la nomina del membro nazionale ed i poteri del ministro della giustizia.
A tale riguardo abbiamo seguito il dibattito che si è svolto in sede di Consiglio superiore della magistratura, anche con riferimento al carattere che dovrebbe rivestire questo organismo europeo. Come risulta dall'esame del testo di legge in discussione, non vi è dubbio si tratti di un


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organismo giudiziario ed i poteri di cui dispone solo di grande rilevanza: mi riferisco alla possibilità di avviare indagini, di porre in essere il coordinamento necessario con le autorità competenti degli altri Stati, di istituire squadre investigative comuni, di assicurare l'informazione reciproca, di prestare assistenza e via di seguito. Si tratta, ripeto, di poteri di grande rilevanza che riteniamo utili - come affermato precedentemente - nella lotta alla criminalità, fermo restando che sui suddetti deve necessariamente essere esercitato un controllo democratico superiore, data appunto la rilevanza dell'organismo.
Se si tratta di un organismo giudiziario sovranazionale è evidente, con riferimento alla nomina del membro nazionale, che occorre tener conto dell'impianto ordinamentale del nostro paese ed, in particolare, del fatto che le prescrizioni costituzionali poste a presidio del nostro ordinamento, fanno riferimento all'indipendenza ed all'autonomia dell'ordine giudiziario.
È per tale ragione che riteniamo indispensabile e necessaria, nel rispetto e in coerenza con i dettati costituzionali, la nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.
Il nostro gruppo sosterrà gli emendamenti presentati dal gruppo dei Democratici di sinistra (in particolare, dai colleghi Bonito e Finocchiaro) che si propongono di sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, concernente la nomina del membro nazionale da parte del ministro della giustizia, nomina che dovrebbe spettare invece, al Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Bonito 2.1 e Finocchiaro 2.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colleghi, con questo emendamento si entra da subito nel vivo della nostra discussione. Infatti l'ampio consenso registrato con riferimento all'articolo 1 e alle finalità del disegno di legge in esame adesso dovrà cedere il passo ad una netta distinzione di valutazioni circa le modalità attraverso le quali pervenire a tali finalità.
L'articolo 2 è uno degli articoli importanti del disegno di legge, giacché disciplina la nomina del membro nazionale che deve far parte di Eurojust e i poteri del ministro della giustizia. In questo caso emerge immediatamente la differenza alla quale facevo riferimento nella dichiarazione di voto resa sull'articolo 1 - e che qui giova necessariamente riprendere - in ordine alla natura delle funzioni di Eurojust.
Da parte della maggioranza e del Governo si sostiene che questa natura sia di carattere amministrativo e che le funzioni di Eurojust siano funzioni amministrative; a nostro avviso, nulla di più sbagliato. D'altra parte, per giudicare e valutare la natura delle funzioni di Eurojust, evidentemente, occorre far riferimento alla volontà del Consiglio dell'Unione europea che ha istituito Eurojust, nonché alla decisione che, con questa normativa, intendiamo attuare.
Ebbene, gli obiettivi e la composizione sono disciplinati dalla decisione in modo molto chiaro; dunque, chiediamo al relatore, al Governo e alla maggioranza come possa conciliarsi l'assunta funzione amministrativa con la circostanza ineludibile che a far parte di Eurojust debbano essere comunque magistrati. Ma, ancor più, chiedo come si possa sostenere la natura


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e la funzione amministrativa di Eurojust laddove tra gli obiettivi dello stesso vi è quello di migliorare l'efficacia dell'azione penale. Ciò statuisce la decisione alla quale dobbiamo dare attuazione.
Eurojust - afferma l'articolo 3 nel suo incipit - si muove nell'ambito di indagini e di azioni penali; e l'azione penale è eminente funzione giurisdizionale! Dunque, se stiamo parlando di giurisdizione e se stiamo parlando di operatori che devono realizzare una funzione giurisdizionale, se stiamo parlando insomma di magistrati, chiediamo quale coerenza costituzionale abbia l'articolo 2 che, di qui a poco, dovremo approvare. Infatti, la decisione europea alla quale dobbiamo dare attuazione è molto chiara - né potrebbe essere altrimenti - nello stabilire il principio che le norme di attuazione devono essere approvate dal foro interno nazionale nel rispetto degli ordinamenti nazionali medesimi.
Abbiamo una Carta costituzionale e, nel momento in cui trattiamo di materia ordinamentale e di magistrati, a tale documento dobbiamo fare stretto riferimento. Allora, i magistrati, nelle loro funzioni giurisdizionali, non possono avere nesso di funzionalità con il potere esecutivo.
Da ciò consegue che l'articolo 2 al nostro esame appare inficiato irrimediabilmente da incostituzionalità, giacché viene disciplinato e attribuito un potere al ministro della giustizia, vale a dire quello di nominare un magistrato affinché esplichi funzioni giurisdizionali in un determinato contesto, nella fattispecie nell'ambito di Eurojust.
Attraverso il nostro emendamento, che riporta a coerenza costituzionale la disciplina della disposizione attuativa della decisione, noi cerchiamo di sanare tutto questo. Restituiamo, quindi, il potere di nomina al Consiglio superiore della magistratura, riconoscendo - così come ci pare giusto - al Ministro un potere di concertazione in ordine alla nomina effettuata dal Consiglio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. La scelta di designare un magistrato a far parte di Eurojust, quale componente del collegio e rappresentante dello Stato membro, ha la finalità di individuare soggetti ricchi di esperienza e di capacità professionale, perché la funzione che deve svolgere è connessa all'ausilio nell'espletamento di indagini, alla collaborazione con le squadre investigative, al coordinamento delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri per l'indagine sui reati per i quali è competente Eurojust.
Tali finalità non sono certamente connesse all'esercizio di poteri giurisdizionali e, d'altra parte, la correttezza della linea del Governo è confermata in maniera chiarissima all'articolo 5, quando si inquadrano i poteri del membro nazionale e, soprattutto, i presupposti per la sua nomina. Si afferma, infatti, che questi esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione del 28 febbraio 2002.
Invito l'onorevole Bonito a leggere la decisione in questione e a dirmi se, nell'ambito dei poteri conferiti ai membri nazionali, vi sia anche un minimo cenno all'esercizio di un potere giurisdizionale che ecceda la mera attività di coordinamento, la mera assistenza e il mero ausilio alle autorità nazionali. Non è previsto assolutamente nulla di tutto ciò e se, per un solo istante, l'onorevole Bonito rifletterà in merito all'articolo 6 della decisione, che riguarda i poteri del collegio dell'Eurojust, si renderà conto - perché così si recita testualmente - che il collegio Eurojust, di cui all'articolo 10 della decisione, esercita i poteri definiti all'articolo 7 della decisione stessa.
L'onorevole Bonito può rendersi conto, quindi, che l'articolo 7 non fa alcun accenno a poteri di carattere giurisdizionale. Mi pare, quindi, che l'iniziativa del Governo sia stata estremamente corretta, al punto da far riferimento alla decisione tramite la quale istituiamo Eurojust.


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Se poi ci riferiamo alla nomina del magistrato, indubbiamente può sorgere qualche problema, ma la proposta di legge resta comunque correttissima perché con l'articolo 2 si subordina la decisione del ministro, ancorché le funzioni esercitate siano solamente di carattere amministrativo, al parere del Consiglio superiore della magistratura. Mi pare che le esigenze ricordate dall'onorevole Bonito siano ampiamente rispettate. Tutto il resto è fantasia, rappresentazione di esigenze che assolutamente non sono né conformi né armoniche rispetto al provvedimento in esame. Confermiamo, quindi, parere negativo sull'emendamento Bonito.

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