Allegato A
Seduta n. 451 del 7/4/2004


Pag. 21


...

(A.C. 4880 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE ED ALLEGATE TABELLE B E C NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze»;
b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.


Pag. 22


Pag. 23


Pag. 24

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.
(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

Sopprimerlo.
5. 4. Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente: Non può essere espressa alcuna preferenza in nessuna delle circoscrizioni elettorali. Risultano, pertanto, eletti parlamentari europei, per ciascuna lista ed in ciascuna circoscrizione elettorale, i candidati in ordine di presentazione delle candidature, in virtù dei risultati ottenuti da ogni singola lista e del conseguente numero di parlamentari eletti.
5. 2. Russo Spena, Mascia, Giordano, Montecchi.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente: L'elettore esprime il voto di lista, che si intende dato a tutti i candidati ricompresi nella lista votata. Conseguentemente risultano eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione in lista e in numero corrispondente ai seggi assegnati alla lista medesima.
5. 6. Quartiani, Nigra, Olivieri.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente: L'elettore può manifestare, non più di tre preferenze, salvo che nella circoscrizione insulare Sardegna - Sicilia, dove può essere espressa non più di una preferenza.
5. 1. Cabras, Leoni, Montecchi, Bressa, Boato.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: non più di tre preferenze con le seguenti: una sola preferenza.
5. 8. Quartiani, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
5. 3. Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Assegnazione die seggi per lista e per circoscrizione). - 1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: «Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tal fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il valore percentuale di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo valore percentuale dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il valore percentuale di una lista


Pag. 25

circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al valore percentuale successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore valore percentuale indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuali cui non siano ancora stati assegnati seggi».
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.
5. 02. Marras, Massidda.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: «Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tal fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il valore percentuale di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo valore percentuale dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il valore percentuale di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al valore percentuale successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore valore percentuale indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuali cui non siano ancora stati assegnati seggi».
5. 01. Enzo Bianco, Cardinale, Burtone, Piscitello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Assegnazione die seggi per lista e per circoscrizione) - 1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: «Successivamente, determina la cifra circoscrizionale di ogni resto. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il resto di ogni lista circoscrizionale e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi della circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati rispettivamente nelle circoscrizione i cui resti hanno la maggiore cifra circoscrizionale e, in caso di parità, al resto maggiore; in caso di parità di resto, si procede a sorteggio».
2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.
5. 03. Marras, Massidda.