Allegato A
Seduta n. 451 del 7/4/2004


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(A.C. 4880 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Pari opportunità).

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n.18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.
(Pari opportunità).

Sopprimere il comma 1.
3. 5. Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, sostituire le parole da: Nell'insieme delle fino a: candidature plurime con le seguenti: Per ogni lista circoscrizionale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati.
* 3. 4. Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: Nell'insieme delle fino a: candidature plurime con le seguenti: Per ogni lista circoscrizionale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati.
* 3. 13. Cima, Bimbi.

Al comma 1, sostituire le parole da: Nell'insieme con le seguenti: In ciascuna.
** 3. 1. Montecchi, Amici, Leoni, Cabras, Boato, Bressa.


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Al comma 1, sostituire le parole da: Nell'insieme con le seguenti: In ciascuna.
** 3. 10. Cima, Biondi, Bimbi.

Al comma 1, sostituire le parole: ai due terzi con le seguenti: ad un quinto.
3. 15. Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, sostituire le parole: ai due terzi con le seguenti: alla metà.
* 3. 6. Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, sostituire le parole: ai due terzi con le seguenti: alla metà.
* 3. 11. Cima, Bimbi.

Sopprimere il comma 2.
3. 9. Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le liste circoscrizionali che non ottemperino a quanto disposto dal comma 1 sono inammissibili.
* 3. 2. Montecchi, Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Biondi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le liste circoscrizionali che non ottemperino a quanto disposto dal comma 1 sono inammissibili.
* 3. 12. Cima, Deiana, Bimbi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'importo fino alla fine del periodo con le seguenti: è stabilita l'inammissibilità delle liste da parte degli organi competenti.
3. 16. Mantini, De Franciscis.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 8. Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Sopprimere il comma 3.
* 3. 3. Leoni, Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras.

Sopprimere il comma 3.
* 3. 7. Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.