...
1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.
ART. 2.
(Efficacia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le eventuali opzioni devono essere effettuate entro novanta giorni dalla data della proclamazione degli eletti.
2. 1. Cabras, Montecchi, Leoni, Boato, Bressa.