Allegato A
Seduta n. 451 del 7/4/2004


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...

(A.C. 4880 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Efficacia).

1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.
(Efficacia)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le eventuali opzioni devono essere effettuate entro novanta giorni dalla data della proclamazione degli eletti.
2. 1. Cabras, Montecchi, Leoni, Boato, Bressa.