Allegato A
Seduta n. 451 del 7/4/2004


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(A.C. 4880 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali).

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al


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primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n.18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 1.
(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali).

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è divisa in due circoscrizioni, corrispondenti alle province di Trento e di Bolzano, che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali fora il collegio unico nazionale.
3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:
a) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;
b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione in cui sia presente una minoranza linguistica o il cui numero di abitanti sia inferiore al quoziente di cui alla lettera a);
c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera b), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
01. 03. Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.


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All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all'articolo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale»;
b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni
Capoluogo della circoscrizione

I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)

Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
Venezia
III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
Napoli
V - Sicilia
Palermo
VI - Sardegna
Cagliari

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
01. 04. Onnis, Porcu, Cossa, De Franciscis, Carboni, Cabras, Maurandi, Santino Adamo Loddo, Enzo Bianco, Mastella.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. (Circoscrizioni elettorali). - 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«La regione Sardegna e la regione Sicilia formano rispettivamente ciascuna una circoscrizione elettorale»;
b) all'articolo 14, al primo comma, dopo la parola: «quinta» sono aggiunte le seguenti: «e sesta».
c) la tabella A è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni
Capoluogo della circoscrizione

I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)

Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
Venezia
III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
Napoli
V - Sicilia
Palermo
VI - Sardegna
Cagliari

01. 02. Violante, Cabras, Soro, Carboni, Maurandi, Montecchi, Ladu, Leoni, Santino Adamo Loddo.


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All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La tabella A, allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni
Capoluogo della circoscrizione

I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)

Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
Venezia
III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
Napoli
V - Sicilia
Palermo
VI - Sardegna
Cagliari

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
01. 05. Porcu, Onnis, Cossa.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni
Capoluogo della circoscrizione

I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)

Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
Venezia
III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
Napoli
V - Sicilia
Palermo
VI - Sardegna
Cagliari

01. 01. Collè, Zeller, Brugger, Widmann, De Franciscis.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il


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primo comma, è aggiunto il seguente: «Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
01. 06. Onnis, Porcu, Cossa.

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: ed assessore regionale e provinciale.
1. 10. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: ed assessore regionale.
1. 9. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
b-bis. 1) assessore regionale che non sia membro del Consiglio regionale.
1. 15. Buontempo, Mastella.

Al comma 1, lettera b-ter), aggiungere, in fine, le parole: al primo mandato.
1. 8. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, lettera b-quater), sostituire le parole: 15.000 abitanti con le seguenti: 30.000 abitanti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 14. Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-quinquies) componenti delle giunte regionali, provinciali e dei comuni capoluogo di provincia.
1. 16. Quartiani, Nigra, Olivieri.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 1. Leoni, Montecchi, Cabras, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 2. Mastella, Montecuollo.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 11. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 17. Mantini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il candidato che, nelle condizioni di cui al comma 1, è eletto al Parlamento


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europeo, entro quindici giorni dall'avvenuta proclamazione, deve manifestare per iscritto, agli organi istituzionali previsti dalla legge, l'opzione conseguente allo stato di incompatibilità venutosi a determinare. Alle scadenze dei termini di cui al precedente periodo, in caso di mancata dichiarazione, l'interessato si intende automaticamente e irrevocabilmente decaduto dalla carica di cui al comma 1.
1. 5. Mascia, Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: 15.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
1. 12. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e dei presidenti di provincia fino alla fine del comma.
1. 13. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 78, la lettera a) è soppressa.
1. 4. Mastella, Montecuollo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, nono comma, dopo le parole: «di lingua tedesca della provincia di Bolzano» sono aggiunte le seguenti: «, di lingua ladina della regione Trentino-Alto Adige»;
b) il terzo comma dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a cinquantamila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua tedesca della provincia di Bolzano, a trentamila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, a quindicimila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua ladina della regione Trentino-Alto Adige».
1. 02. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.