Allegato A
Seduta n. 451 del 7/4/2004


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(A.C. 4293 - Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Designazione dei corrispondenti nazionali).

1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia,


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la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Designazione dei corrispondenti nazionali).

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Ufficio II della direzione fino a: Ministero della giustizia.
9. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ciascuno rispetto alle loro attribuzioni.
9. 2. La Commissione.
(Approvato)