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1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della Decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della Decisione.