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PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mormino.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, intendo replicare, sia pure brevemente, per dare un senso alla nostra posizione e per rispondere alle osservazioni, pure interessanti, dei colleghi dell'opposizione. Lo snodo centrale del provvedimento riguarda in realtà la struttura, ma anche la natura di questo organismo. Non può affermarsi che questo sia già o costituisca il prodromo della costituzione di una procura europea: siamo di fronte ad un organismo che ha finalità, contenuti ed obiettivi diversi da quelli propri dell'azione penale, attribuita nel nostro ordinamento, così come in quelli degli altri paesi europei, al magistrato della procura, cioè al pubblico ministero.
Il provvedimento, per come è sorto e per l'ispirazione che ha avuto, riguarda la necessità di un coordinamento tra gli Stati per fronteggiare e combattere nella maniera più opportuna quelle forme di criminalità organizzata che abbiano una dimensione transnazionale (così accontentiamo anche Pannella, che sta soffrendo la sete). Però, in realtà, nessuna delle ipotesi contenute nella decisione - e quindi poi nel disegno di legge in esame - attribuisce poteri propri di autonoma iniziativa penale all'organismo né nella forma collegiale né nella rappresentanza individuale dei rappresentanti di ogni singolo Stato. Questo è chiaramente individuabile nell'elencazione già presente nella decisione, sia nel preambolo che nei contenuti, delle competenze proprie dei rappresentanti nazionali e dell'organismo collegiale: nessuno
dei poteri attribuiti conferisce autonomia di iniziativa e di intervento né ai rappresentanti nazionali né al collegio.
Come è possibile constatare, esaminando quelli che sono i compiti e i poteri attribuiti ai singoli rappresentanti e al collegio stesso dalla decisione del Consiglio, è chiaro come questi abbiano carattere soltanto di impulso e di coordinamento e come ogni altra iniziativa relativa all'esercizio dell'azione penale da parte di coloro che hanno il potere di esercitarla nei singoli Stati, consista in una attività di impulso e comunque nell'attribuzione di una valutazione di una decisione autonoma. Basta avere presente quanto è detto alla lettera a) dell'articolo 5, laddove è precisamente indicata la possibilità per i membri del collegio di rivolgersi alle autorità competenti, quindi alle autorità giudiziarie che esercitano il potere giurisdizionale della promozione dell'azione penale, affinché esse valutino se siano possibili quelle iniziative che possono essere comunque segnalate e sollecitate.
Allora è chiaro che non è tanto il riferimento al dato giudiziario dell'attività, che certamente riguarda l'intervento degli organi dell'Eurojust, quanto l'aspetto propriamente giurisdizionale dell'attività che i membri ed il collegio sono chiamati ad esercitare che è assolutamente escluso. Tanto è vero che, laddove è concepita una possibilità di penetrazione nel sistema interno dell'attività giurisdizionale delle procure o dei giudici degli Stati membri (cioè la richiesta di quelle informazioni attinenti proprio all'esercizio dell'azione penale ed allo svolgimento del processo), l'interpellato, cioè l'autorità giudiziaria alla quale vengono richieste le informazioni e le notizie (poiché non è possibile l'accesso diretto da parte degli organi dell'Eurojust), ha la possibilità di rifiutarle, cosa che non sarebbe possibile se vi fosse una capacità autonoma di iniziativa e di esercizio di un'azione giudiziaria a carattere giurisdizionale.
Ecco perché il ministro ha adottato questa impostazione che - credo - non confligge con la decisione del Consiglio ed assicura una funzionalità opportuna e che non può essere estesa ad una sorta di superprocura, che non è né concepita né avviata dalla norma in esame.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Rinuncio alla replica, signor Presidente.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.
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