Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 450 del 6/4/2004
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Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (4293) (ore 10,42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4293)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza


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limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Mormino, ha facoltà di svolgere la relazione.

NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, nell'ambito della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni - il cosiddetto settore GAI del Consiglio europeo - il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 ha deciso l'istituzione di un'unità di cooperazione giudiziaria permanente, denominata Eurojust, con il compito di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, soprattutto quelle che operano oltre i limiti territoriali nazionali, e di assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale.
Ciò è avvenuto il 28 febbraio 2002, quando il Consiglio GAI ha adottato la decisione 2002/187 GAI, che istituisce Eurojust.
Tale decisione è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea, ma, pur essendo vincolante per gli Stati membri, non ha un efficacia immediata, dovendo gli stessi Stati membri recepire le complesse disposizioni normative in essa previste, con gli opportuni provvedimenti di adattamento delle relative legislazioni nazionali.
Eurojust ha sede a L'Aja. È un organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica e finanziato dal bilancio dell'Unione.
Per quanto riguarda la sua composizione, ai sensi dell'articolo 2 della decisione, ciascuno Stato membro dell'Unione deve distaccare presso Eurojust un membro nazionale che, in base ai singoli ordinamenti interni, abbia il titolo di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di funzionario di polizia con pari prerogative.
I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro che li nomina. I loro poteri, la durata del loro mandato e le forme e modalità dei loro rapporti con le altre autorità giudiziarie nazionali e straniere debbono essere disciplinati dagli ordinamenti interni degli Stati.
Quanto agli obiettivi ed alle competenze, Eurojust si propone di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità - in particolare, quella organizzata - che, trascendendo la dimensione nazionale, investono più di uno Stato.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3, gli obiettivi del nuovo organismo, sono stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri, migliorare la cooperazione tra le stesse, agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle domande di estradizione, prestare assistenza alle autorità competenti degli Stati membri al fine di migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali.
L'ambito di competenza di Eurojust è particolarmente ampio e riguarda i reati per i quali è competente Europol, a norma dell'articolo 2 della Convenzione del 26 luglio 1995. Riguarda specifiche forme di criminalità - quali quella informatica, la frode, eccetera - ed altri reati che sono ad essi connessi o collegati.
Quanto alle modalità operative, l'articolo 5 prevede che Eurojust possa esercitare le sue funzioni sia attraverso i suoi membri nazionali sia tramite il collegio. Quest'ultimo, in particolare, interviene quando uno o più membri nazionali interessati al caso ne facciano richiesta ovvero quando il caso riguardi indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione Europea.
Inoltre, Eurojust può chiedere, con atto motivato rivolto alle competenti autorità nazionali, di valutare se avviare un'indagine penale, di porre in essere un'attività di coordinamento, di istituire una squadra investigativa comune o di comunicare le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni. Peraltro, nello svolgimento di


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queste ultime, Eurojust intrattiene rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, con l'ufficio per la lotta antifrode e con i magistrati di collegamento degli Stati membri. Ha, inoltre, facoltà di stringere accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni ed organismi internazionali per il tramite del Consiglio. Tali accordi possono prevedere lo scambio di informazioni o il distacco di funzionari.
La decisione prevede, inoltre, norme particolarmente rigorose in materia di obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali.
Infine, la decisione prevede che il Consiglio e il Parlamento europeo vengano informati periodicamente sulle attività condotte da Eurojust e sulla situazione della criminalità nell'Unione.
Nella relazione annuale indirizzata al Consiglio, Eurojust può formulare, per il tramite del suo presidente, proposte volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e la Commissione, pienamente associata ai lavori di Eurojust, concorda con tale organo le modalità pratiche di collaborazione.
Il disegno di legge in discussione è, quindi, diretto a dar seguito nell'ordinamento interno alla decisione del Consiglio, al fine di assicurarne l'efficacia nell'ordinamento interno e di conformare alla stessa la legislazione nazionale. Si rende inoltre necessaria l'emanazione di una normativa nazionale anche per la definizione e la disciplina di alcuni aspetti (quali, ad esempio, la determinazione delle modalità di distacco del membro nazionale, la definizione del suo statuto ed altro) non specificamente trattati dalla decisione del Consiglio e da quest'ultima demandati alla legislazione dei singoli Stati.
Il disegno di legge si compone di 12 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto dell'intervento normativo diretto a dare attuazione alla decisione del 28 febbraio 2002 dell'Unione europea, che istituisce Eurojust.
L'articolo 2 disciplina la nomina del membro nazionale e i poteri del ministro della giustizia in tale ambito. Quanto ai requisiti per la nomina, che viene disposta con decreto del ministro della giustizia, viene richiesto che il membro nazionale rivesta la qualità di giudice o magistrato del pubblico ministero - tanto nel caso in cui sia nell'esercizio di funzioni giudiziarie che in quello in cui sia collocato fuori ruolo - e che abbia almeno 20 anni di anzianità di servizio. In ogni caso, il magistrato nominato che si trovi al momento della nomina nell'esercizio di funzioni giudiziarie è collocato fuori ruolo.
Il comma 2 disciplina il procedimento di nomina, prevedendo che il ministro della giustizia definisca e sottoponga al Consiglio superiore della magistratura una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina e sulla quale acquisirà le valutazioni autonomamente formulate dal Consiglio medesimo. Il ministro della giustizia può anche, per tramite del capo del dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
L'articolo 3 del disegno di legge prevede che il membro nazionale possa essere coadiuvato da un assistente. Il numero degli assistenti può, tuttavia, arrivare fino a tre in caso di necessità e previo accordo del collegio. I commi 2 e 3 dispongono in ordine ai requisiti e alla procedura per la nomina degli assistenti. I requisiti sono più ampi di quelli stabiliti per la nomina del membro nazionale, richiedendosi che i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie o sono collocati fuori ruolo possiedano la qualifica almeno di magistrato di tribunale (quindi, senza vincoli di anzianità) e che anche i dirigenti dell'amministrazione della giustizia possano essere nominati come assistenti.
Nei casi in cui la nomina di assistente riguardi un magistrato, verrà seguita la medesima procedura prevista per la nomina del membro nazionale di cui all'articolo 2, comma 2; nel caso in cui riguardi, invece, un dirigente dell'amministrazione della giustizia, la nomina viene disposta direttamente con decreto del ministro e il dirigente viene collocato fuori ruolo.


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L'articolo 4 fissa in quattro anni, prorogabili per non più di due anni, la durata del mandato per il membro nazionale e per i suoi assistenti. Quanto al trattamento economico ad essi spettante in conformità con quanto previsto al punto 4 del preambolo della decisione, lo stesso è comprensivo del trattamento economico complessivo corrisposto dallo Stato d'origine e di una indennità comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita dal primo consigliere per i magistrati e dal primo segretario di delegazione per i dirigenti amministrativi.
L'articolo 5 definisce i poteri esercitati dal membro nazionale di Eurojust, finalizzandoli agli obiettivi di impulso e di miglioramento del coordinamento delle indagini e delle azioni penali relative ai reati ed alle forme di criminalità di competenza di Eurojust, al miglioramento della cooperazione fra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea e allo sviluppo dell'assistenza tra le stesse. Si tratta di poteri soltanto di impulso e coordinamento che non conferiscono strumenti autoritativi e vincolanti nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri e non comportano alcun coinvolgimento diretto nell'attività giurisdizionale di indagine.
Per la definizione di tali poteri, l'articolo in esame rinvia alle disposizioni dell'articolo 6 della decisione del Consiglio; tuttavia, a fini di chiarezza, tali poteri sono esplicitamente menzionati al comma 2 dell'articolo in esame, sostanzialmente riproducendo le disposizioni della decisione del Consiglio.
Viene aggiunta, in ogni caso, la previsione della funzione di partecipazione, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune, costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione, e in armonia con quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000.
L'articolo 6 definisce i poteri spettanti al collegio dell'Eurojust, operando un rinvio alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, che li descrive analiticamente.
L'articolo 7 disciplina i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale e finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 della decisione.
Tali poteri, in particolare, riguardano: la richiesta e lo scambio con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al principio dell'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi; l'accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ed in quella dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato, negli altri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro.
I passaggi successivi alla richiesta di informazioni sopra descritte vengono disciplinati dal comma 2: alla richiesta che viene trasmessa dall'autorità giudiziaria competente, nella fase delle indagini preliminari, provvede il pubblico ministero che, qualora ravvisi motivi ostativi al suo accoglimento, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari, il quale provvederà con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare o il giudice individuato a sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, ovvero il giudice competente in ordine alle misure cautelari. Acquisito il parere del pubblico ministero, il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione nel termine di 20 giorni dalla sua comunicazione dal pubblico ministero o dal membro nazionale di Eurojust.


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Il comma 3 dell'articolo in commento prevede infine un obbligo di informativa da parte del procuratore della Repubblica al membro nazionale dell'Eurojust, quando il primo procede ad indagini per forme di criminalità o reati che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea o uno Stato terzo, se con quest'ultimo è stato concluso un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della decisione.
L'articolo 8 disciplina la procedura da seguire per la nomina del magistrato da inserire nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune indipendente, istituita dall'articolo 23 della decisione, con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della decisione medesima. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.
L'articolo 9 disciplina la designazione dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 12 della decisione. Pertanto, conformemente alle previsioni del citato articolo 12, che demanda al diritto nazionale la disciplina delle relazioni tra i corrispondenti nazionali e le autorità competenti degli Stati membri, sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust l'ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, le procure generali della Repubblica presso le corti di appello e la Direzione nazionale antimafia.
L'articolo 10, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, stabilisce che il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust sia considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti comunitari espressamente indicati nella decisione.
L'articolo 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento prevedendo un onere, a decorrere dal 2003, pari a 362.218 euro.
L'articolo 12 dispone, infine, in ordine all'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa si verifichi il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con il disegno di legge in oggetto è data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, istitutiva di un nuovo organismo sovranazionale, l'Eurojust, che prende il posto dell'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria istituita dal Consiglio dell'Unione europea con la precedente decisione del 2000. Si tratta di uno strumento che rafforza l'azione comune europea nel settore della cooperazione giudiziaria penale al fine di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, obiettivo che si propone il trattato di Amsterdam istitutivo della Comunità europea, all'articolo 29.
L'Unione europea ha, infatti, deciso di migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità transnazionale attraverso il coordinamento ottimale delle attività di indagine delle azioni penali degli Stati membri.
La creazione di un organismo europeo con compiti di coordinamento delle indagini e delle azioni penali che interessano più Stati membri rappresenta una novità rispetto al quadro normativo vigente. Alla rete giudiziaria europea, che aveva visto l'istituzione con azione comune nel 1998, si affianca ora un organismo centralizzato che aggiunge alle funzioni di sostegno all'attività rogatoriale anche quelle di stimolo e di impulso dell'attività investigativa penale.
Il Consiglio dell'Unione europea ha voluto, infatti, dare una risposta alle difficoltà che si incontrano nella cooperazione tra i diversi Stati membri relativamente ai procedimenti penali riguardanti forme gravi di criminalità, soprattutto organizzata, che interessano una dimensione sovranazionale. Si fa riferimento a reati per i quali è competente Europol (prevenzione e lotta contro il terrorismo, traffico illecito di stupefacenti, tratta di esseri umani, eccetera) ed a specifiche forme di criminalità


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come la criminalità informatica, la frode e la corruzione e, in generale, i reati che colpiscono interessi finanziari, oltre ai reati ad essi collegati.
Il disegno di legge in oggetto intende dare una risposta quanto all'assicurazione dell'efficacia nel nostro ordinamento delle decisioni e quanto alla conformazione della legislazione alle stesse. È infatti previsto che, qualora fosse necessario, gli Stati membri conformino la legislazione nazionale alla decisione che è strumento giuridicamente vincolante, ma che non ha efficacia diretta nel nostro ordinamento. Si è pertanto provveduto a disciplinare aspetti attinenti alla nomina, alla durata ed al trattamento economico dei membri nazionali, aspetti demandati alla legislazione nazionale dei singoli Stati, nonché ai poteri di accesso alle informazioni giudiziarie strumentali all'esercizio dei poteri di coordinamento di Eurojust.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, come è stato ricordato dal relatore e dal rappresentante del Governo, siamo in presenza di un provvedimento che si collega alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002. Stiamo trattando del terzo pilastro dell'Unione, la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, giacché obiettivo dichiarato dell'Unione è quello di elevare nelle forme massime possibili il livello di sicurezza dei cittadini dell'Europa.
Credo sia giusto ricordare che, rispetto a tale decisione del 28 febbraio 2002, fu decisivo il vertice di Tampere, dove il nostro paese recitò un ruolo di primissimo piano, con una delegazione capeggiata dall'allora Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema. A Tampere, infatti, si decise di istituire Eurojust, cioè l'unità di cooperazione giudiziaria permanente, con il fine dichiarato - lo ribadisco anche per mettere in evidenza l'erroneità delle scelte legislative delle quali ci stiamo occupando - di assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale.
Prima di entrare nel merito delle critiche, che la mia parte politica formula al disegno di legge n. 4293 (recante disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002), è opportuno ricordare che sono passati oltre due anni dall'adozione di tale decisione. Questo tempo trascorso, a mio avviso, è sintomatico, rappresentativo, significativo, di un'ostilità da parte dell'attuale Governo di centrodestra e del ministro Castelli in ordine ai processi di integrazione giuridica, pur fondamentali ormai per la costruzione dell'Europa unitaria. Questa ostilità si esprime, a mio avviso, anche nelle disposizioni che vengono sottoposte al voto parlamentare, perché quelle disposizioni, per un verso, contrastano con i punti qualificanti della decisione, ai quali il disegno di legge dovrebbe dare esecuzione; per altro verso, tali disposizioni si pongono a mio avviso, a più riprese, in evidente contrasto anche con la nostra Carta costituzionale.
Per dimostrare in concreto l'assunto, che ho sintetizzato come premessa del mio intervento, giova analizzare i punti qualificanti della decisione, che a mio avviso vengono disattesi con formule normative apertamente incostituzionali. Il comma 1 dell'articolo 2 della decisione stabilisce che il membro nazionale deve avere il titolo di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di funzionario di polizia con pari prerogative. Evidentemente, quest'ultima categoria (quella del funzionario di polizia) deve essere individuata con riferimento ad un pubblico ufficiale che abbia la qualifica di ufficiale di polizia e che sia titolare di prerogative pari a quelle del magistrato del pubblico ministero o del giudice. È altrettanto evidente che si deve trattare di qualifiche, la cui definizione legale è rimessa completamente alle norme del paese di appartenenza. È altresì evidente, tuttavia, che lo Stato membro è limitato nell'esercizio delle sue potestà, pena la violazione della decisione. La designazione del funzionario di polizia è


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consentita solo quando le norme interne ne parifichino la posizione nel senso appena accennato.
Il disegno di legge al nostro esame tiene quindi conto del fatto che nel nostro sistema il funzionario di polizia versa in una situazione istituzionale che non è minimamente parificabile a quella di un organo giudiziario e pertanto, adeguandosi alle definizioni contenute nella decisione, si limita a prevedere che la designazione del membro nazionale può riguardare solo pubblici ministeri o giudici, con esclusione dei funzionari di polizia.
Il comma 2 dell'articolo 2 della decisione prevede la figura dell'assistente del membro nazionale, a cui sono attribuiti poteri di sostituto del membro nazionale. Gli articoli 6 e 7 della decisione elencano le funzioni del collegio e dei membri nazionali di Eurojust, precisando che l'uno e gli altri possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di accertare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali e assistono le autorità nazionali per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali. Il comma 3 dell'articolo 9 della decisione stabilisce che ogni Stato definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. L'unica interpretazione possibile di questa norma è che il membro nazionale è, comunque, titolare di un potere giudiziario e che per lo Stato di appartenenza si pone solo un problema di quantità di poteri giudiziari interni che esso deve conferire al membro nazionale stesso.
Questa conclusione appare corroborata dai rilievi svolti precedentemente, commentando gli altri articoli della decisione (mi riferisco alla qualifica dei soggetti designabili, al ruolo che influisce direttamente nell'esercizio dell'azione penale).
Al comma 4 si stabilisce poi che il membro nazionale abbia accesso a certe informazioni, come previsto dall'ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative. Questa disposizione sembra confermare la fondatezza dei rilievi svolti.
Alla luce di queste precisazioni, vorrei svolgere le seguenti osservazioni critiche: l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame prevede che il ministro della giustizia possa indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni. Queste attribuzioni sembrano del tutto estranee al sistema dei rapporti istituzionali tracciato dalla nostra Costituzione, in quanto l'organo giudiziario non può ricevere direttive da un organo politico, tanto meno in relazione a competenze che riguardano l'esercizio dell'azione penale.
Sottolineo, altresì, la totale genericità del dettato normativo. Il testo del disegno di legge non si preoccupa di indicare, nemmeno nelle grandi linee, i contenuti ed i limiti del potere di dirigere né prevede gli eventuali riflessi sul piano istituzionale interno.
L'articolo 3 prevede che l'assistente del membro nazionale possa sostituire il membro nazionale stesso nell'esercizio delle sue funzioni e che gli assistenti possano, altresì, essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia. Queste disposizioni, nel fare un generico riferimento ai dirigenti e nel trascurare se essi debbano appartenere ad un corpo di polizia, sembrano non conformi non solo al dettato costituzionale, tenuto conto della natura giudiziaria delle funzioni che la decisione attribuisce ai membri nazionali, ma anche allo stesso testo della decisione 2002/187/GAI, la quale, nel prevedere un potere vicario in capo all'assistente, evidentemente presume che questi, in base alle norme del suo sistema giuridico nazionale, sia titolare di funzioni riconducibili a quelle precisate all'articolo 2, comma 1, della decisione medesima.
L'articolo 7 attribuisce al membro nazionale il potere di accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, in quello dei carichi pendenti ed in altri archivi di tipo amministrativo. Tuttora, con una scelta che certamente allarga l'ambito delle informazioni che il legislatore


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europeo ha considerato accessibili, il disegno di legge prevede che il membro nazionale possa richiedere all'autorità giudiziaria informazioni su procedimenti in corso, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale; anzi, arriva ad articolare una sorta di rito procedurale, secondo il modello che sembra essere quello previsto dal codice di procedura penale in materia di richieste di revoca dei sequestri. Inoltre, si prevede un ricorso per Cassazione che non si capisce in ordine a quali vizi dovrà decidere.
Non si tiene conto del fatto che la decisione 2002/187/GAI si limita a prevedere, in capo al membro nazionale, solo un diritto di accesso limitato alle informazioni contenute negli archivi. L'articolo 8 della suddetta, infatti, regola l'ipotesi di non collaborazione come fatto rilevante nei rapporti tra le diverse autorità nazionali.
All'articolo 13 si prevede lo scambio di informazioni, anche in tal caso come fatto rilevante nei rapporti tra le diverse autorità nazionali ed è, quindi, del tutto estraneo ad ogni intervento del membro nazionale stesso.
Credo sia incostituzionale prevedere che il membro nazionale, secondo il disegno di legge, sia soggetto al potere di direttiva da parte del ministro della giustizia. È incostituzionale prevedere che sia nominato dal ministro della giustizia e si trovi, quindi, nella più classica posizione di subalternità verso il ministro, essendo considerato titolare di competenze di tipo amministrativo.
A proposito dei meccanismi di nomina del membro nazionale previsti dal disegno di legge governativo, ci si trova di fronte alla codificazione della prassi che, fin dalla designazione del giudice Caselli, è stata nel senso di riconoscere al ministro della giustizia il potere di nomina.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, peraltro, mi chiedo se ciò sia conforme alla Costituzione, se le caratteristiche giudiziarie delle competenze di Eurojust non debbano implicare per necessità che la nomina debba spettare al CSM e se, in una logica di pura limitazione del danno, non si possono almeno introdurre alcuni correttivi che potrebbero operare su ciascuno dei seguenti aspetti: secondo il disegno di legge il ministro formula una rosa di nomi dei candidati su cui viene espresso un parere non vincolante da parte del CSM; il membro nazionale non gode di alcuna garanzia di inamovibilità ed è, quindi, soggetto al potere di revoca da parte del ministro che lo ha nominato, è titolare di un mandato, la cui rinnovabilità alla scadenza costituisce un oggettivo motivo di soggezione nei confronti del potere politico.
Quindi, sempre nella logica della limitazione del danno, si potrebbe prevedere - lo facciamo attraverso i nostri emendamenti - che la rosa dei nomi sia formata dal Consiglio superiore della magistratura; si potrebbe introdurre una clausola di non revocabilità dell'incarico; si potrebbe infine prevederne una durata maggiore ed escluderne la rinnovabilità.
Non nego che la mia parte politica - e credo l'intera opposizione - si troverà in una situazione non molto facile di fronte a quello che sarà l'esito della discussione e della votazione degli emendamenti. Del resto, la posizione del Governo e della maggioranza è risultata assai chiara già durante i lavori in Commissione, laddove puntualmente abbiamo denunciato le contraddizioni e le incostituzionalità che ho appena sottolineato, affidando poi una proposta alternativa ad emendamenti che sono stati tutti respinti. È lecito attendersi che la stessa sorte toccherà agli emendamenti ripresentati per l'esame in aula.
Questo ci porrà in una situazione di evidente difficoltà nel momento in cui dovremo decidere che tipo di voto esprimere sul provvedimento in esame. Infatti, l'attuazione della decisione n. 187 costituisce un adempimento di grande importanza rispetto a quel processo di integrazione giuridica e di costruzione di uno spazio comune di sicurezza per la realizzazione dell'ordinamento giuridico europeo che, da sempre, rappresentano obiettivi di primaria importanza nelle nostre politiche del diritto. Valuteremo, comunque,


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al termine dell'esame in Assemblea quale posizione assumere formalmente.
Certo, mi sento di anticipare che, qualora gli emendamenti non dovessero essere approvati, con molta difficoltà potremo esprimere un voto favorevole. Verosimilmente, ci orienteremo per un voto di astensione cercando, peraltro, di assumere un atteggiamento unitario anche con le altre parti politiche dell'opposizione su questo punto così importante e qualificante per le politiche europee del centrosinistra e dell'Ulivo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, onorevole relatore, mi rivolgo a ciascuno di voi anche per dare il segno di come una questione così rilevante sia trattata in quest'aula in una così desolante solitudine. Eppure, siamo di fronte ad un tema di un'importanza vitale per il destino della libertà e della democrazia dell'intera Europa e, quindi, anche del nostro paese.
Immaginare qualche anno fa che, oggi, ci saremmo trovati a concepire per la prima volta, attraverso un disegno di legge di ratifica di una decisione del Consiglio dell'Unione europea, la nascita in embrione di una procura europea è davvero emozionante per chi si è occupato di questi temi e ha avuto passione per questi argomenti.
Tutto nasce dal III Pilastro di Maastricht e si sviluppa attraverso la cooperazione intergovernativa. È stato citato quel passaggio fondamentale verso uno spazio di giustizia europea che è stato il Consiglio di Tampere e oggi siamo qui dopo la decisione del 2002.
Signor Presidente, la gioia di veder nascere un'istituzione così importante che allarga i confini dei nostri paesi e, finalmente, dà una dimensione più grande anche alla nostra libertà e alla nostra giustizia, purtroppo ha bisogno di avviare un ragionamento e una discussione su alcune questioni di grande rilevanza.
Non voglio fare polemica con la maggioranza ed il Governo; tuttavia, avere passione per le questioni costituzionali, voler difendere le garanzie previste a tutela dei cittadini italiani richiede uno sforzo di coerenza che va oltre i singoli provvedimenti.
Non si può, nel mandato di arresto europeo, ritardare così a lungo una decisione, in presenza di dubbi pur legittimi ma meno ragionevoli sotto il profilo della loro consistenza, e allo stesso tempo tralasciare del tutto questioni costituzionali di così grande rilevanza, quando è in discussione l'istituzione di Eurojust.
Signor Presidente, ho fatto parte di quell'ufficio II della Direzione generale della giustizia penale, che viene qui designato quale corrispondente nazionale dell'Eurojust, e mi rendo conto di cosa significhi, da magistrato, lavorare alle dipendenze del ministro della giustizia. So come questo lavoro si possa svolgere con lealtà ed onestà, pur nel mantenimento delle garanzie e delle prerogative della magistratura, a tutela dei cittadini italiani. Ma la funzione di quell'organismo di cooperazione, di quell'ufficio assai singolare del Ministero della giustizia, preposto alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, assolve funzioni che sono appunto di pura cooperazione. Allora, per comprendere meglio la questione che stiamo trattando, bisogna scorrere molto velocemente le funzioni di coloro che saranno chiamati a far parte di Eurojust e che daranno vita a tale organismo. Cito, ad esempio, quella di chiedere l'avvio delle indagini, in ordine a determinati fatti, quella di assistere le autorità nazionali per il coordinamento delle indagini, quella di partecipare alle squadre investigative comuni e, quindi, svolgere attività di indagine al fianco delle squadre investigative comuni con le autorità competenti di altri Stati membri che, peraltro, saranno costituite per iniziativa degli stessi membri nazionali o dello stesso collegio di Eurojust. In pratica, si tratta di attività giudiziaria. Immaginare che tale attività possa esercitarsi nell'ambito di decreti


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emanati dal ministro della giustizia è un assunto che si scontrerà con la nostra Carta costituzionale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento sull'attività dei pubblici ministeri con decreti del ministro della giustizia è una pratica già conosciuta dal nostro paese all'epoca del ventennio fascista. Nel 1946, con l'entrata in vigore della Carta costituzionale, è stato il primo punto abolito; oggi, l'ordinamento giudiziario prevede, in materia, la vigilanza del ministro della giustizia. Pensate: i costituenti hanno ritenuto che non era ammissibile nemmeno l'espressione, che simboleggiava un'epoca oltre che il modo di gestire il rapporto tra l'autorità politica e l'autorità giudiziaria del pubblico ministero.
Non è difficile immaginare che questa previsione normativa si scontrerà clamorosamente con uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione e credo che sarà abbastanza faticoso anche per il nostro garante costituzionale, il Capo dello Stato, promulgare facilmente un provvedimento di siffatta natura; a maggior ragione se si considera, signor Presidente e onorevoli colleghi, che l'articolo 9 della decisione recita espressamente che i membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro per quanto riguarda il loro statuto. Quindi, nessuna deroga è prevista per lo status giuridico dei magistrati all'interno della decisione che oggi si vuole ratificare con questo provvedimento. Assegnare, quindi, funzioni giudiziarie al membro nazionale di Eurojust, giudice o magistrato del pubblico ministero con almeno 20 anni di esperienza - posto che, come ha detto correttamente il collega Bonito, non sarà pensabile affidare questa responsabilità alla polizia giudiziaria che nel nostro paese ha compiti assai diversi rispetto a quelli dei paesi anglosassoni -, troverà un limite invalicabile nella nostra Carta costituzionale. Sono certo che su tale aspetto siamo tutti chiamati ad uno sforzo di adeguamento, prima che il provvedimento veda la luce in questa forma e con queste espressioni.
Peraltro, signor Presidente e onorevoli colleghi, vorrei semplicemente e ulteriormente ricordare che i decreti del ministro della giustizia non è affatto prevista all'interno della decisione. Si tratta di un'innovazione introdotta dal nostro legislatore, che si scontra con le norme di diritto costituzionale. Questa è ovviamente la questione più rilevante, ma vorrei proseguire ulteriormente.
Un altro problema sollevato dal collega Bonito è che rischia di risultare sconveniente stabilire in questa sede il divieto per i dirigenti dell'amministrazione della giustizia a svolgere tale incarico.
È tuttavia insito nelle funzioni assegnate, che sono anche funzioni vicarie, che si tratta di un incarico che non può essere svolto da dirigenti dell'amministrazione, perché essi non dispongono dei poteri necessari. Oltre a uno sforzo giuridico e di disponibilità al confronto, è necessario anche uno sforzo di buonsenso: come potrà funzionare un organismo di tale natura, che dovrà richiedere informazioni, favorire la collaborazione fra le autorità giudiziarie e promuovere iniziative di natura penale e che potrà attingere al registro delle notizie di reato, senza avere la qualifica di autorità giudiziaria? Qualsiasi magistrato e qualsiasi procuratore della Repubblica potrà eccepire il difetto di legittimazione a formulare tali richieste: l'articolo 9 della Decisione, infatti, non modifica in alcun modo lo statuto di coloro che sono chiamati a far parte del nuovo organismo.
Intendo inoltre richiamare l'attenzione su una questione che non è stata oggetto di attività emendativa, rinviando per il resto, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di nomina, alle osservazioni formulate dall'onorevole Bonito. La questione del trattamento dei dati personali è estremamente rilevante a livello europeo. Nel disegno di legge in esame sono state designate quali corrispondenti nazionali tre diverse autorità. Il trattamento dei dati personali si ispira ai principi di adeguatezza, di pertinenza e di rilevanza, che non possono essere estranei allo svolgimento delle funzioni da parte di tali autorità. Il


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procuratore nazionale antimafia si troverà a trattare dati personali relativi a fatti sui quali non ha competenza. È prevista l'istituzione di un delegato, in seno ad Eurojust, per la valutazione del corretto trattamento dei dati personali.
Le competenze richiamate, che fanno riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, vanno al di là delle funzioni spettanti a ciascuna delle autorità designate. I corrispondenti nazionali, a mio avviso, avrebbero pertanto dovuto essere individuati sulla base delle rispettive competenze, e non genericamente per tutti reati per i quali è competente Europol nonché per quelli per i quali è prevista la specifica competenza di Eurojust. Ricordo che la decisione si occupa in modo prioritario dei reati di terrorismo, e pertanto gli atti relativi all'attività del nuovo organismo verranno divulgati a corrispondenti che non hanno competenza in materia. Non pavento censure al riguardo, ma rappresento un problema che potrebbe essere eccepito in sede europea anche dal delegato al trattamento dei dati personali.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, spiace dover constatare che l'esame di una questione di tale rilevanza si consumi nella nostra distrazione. Tale questione avrebbe probabilmente dovuto essere seguita con maggiore attenzione nel corso dell'esame in Commissione, e mi assumo al riguardo anche le mie personali responsabilità. Nondimeno, faccio appello alla sensibilità del relatore e del rappresentante del Governo affinché alle preoccupazioni che ho rassegnato e che derivano dal desiderio di vedere partire con il piede giusto, e soprattutto con una prospettiva di efficacia, il nuovo organismo si ponga rimedio non soltanto con l'accoglimento dei suggerimenti che abbiamo formulato nell'ambito della nostra potestà emendativa, ma anche con gli ulteriori suggerimenti che essi potranno formulare.
La nostra condotta discenderà dal modo in cui saranno valutate le questioni che ho sottolineato. Tale condotta sarà comunque ispirata al sostegno alla costruzione dell'Europa politica e di una giustizia europea, anche se il nostro voto, per le ragioni che ho esposto - mi auguro che così non sia -, dovesse essere contrario.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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