Allegato A
Seduta n. 445 del 25/3/2004


Pag. 27


(A.C 4738 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il prezzo di offerta ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale degli immobili pubblici è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.
1. 1. Berruti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.
*1. 2. Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.
*1. 3. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.
*1. 4. Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.
**1. 6. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.
**1. 108. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.


Pag. 28


Al comma 1, sostituire le parole da:, ai conduttori fino alla fine del comma 1 con le seguenti: per i soli conduttori è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, per i periodi di tempo intercorrenti fra il mese di ottobre 2001 e il momento dell'offerta in opzione.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:
di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1.
1. 5. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 con le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario, la volontà d'acquisto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
1. 7. Tocci, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,
*1. 8. Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,
*1. 9. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,
*1. 10. Pistone.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,
*1. 109. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**1. 11. Pistone, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Fluvi, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**1. 110. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.
1. 12. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.


Pag. 29


Al comma 1, sostituire le parole da: è determinato fino alla fine del comma con le seguenti: è fissato nel valore del prezzo base dell'asta.
1. 146. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: valori di mercato del mese di ottobre 2001 con le seguenti: valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.
1. 111. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.
*1. 21. Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.
*1. 22. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.
*1. 112. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.
**1. 23. Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.
**1. 24. Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.
**1. 25. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.
**1. 113. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.
*1. 26. Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di


Pag. 30

proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.
*1. 114. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È riconosciuto altresì lo stesso valore e lo stesso periodo indicato al comma 1 agli immobili del Ministero della difesa di cui alla legge n. 497 del 1978, fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
1. 147. Ciro Alfano.


Al comma 2, sostituire le parole da: applicando fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 142. Sergio Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali fino alla fine del comma con le seguenti: degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).
*1. 27. Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali fino alla fine del comma con le seguenti: degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).
*1. 28. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali fino alla fine del comma con le seguenti: degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).
*1. 115. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali con la seguente degli.
**1. 29. Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali con la seguente degli.
**1. 30. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali con la seguente degli.
**1. 116. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.


Pag. 31


Al comma 2, sostituire le parole: dei valori immobiliari con le seguenti: del mercato immobiliare.
1. 200. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.
*1. 31. Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.
*1. 32. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.
*1. 117. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
1. 143. Sergio Rossi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato al sensi del precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo, dopo le parole
già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.
1. 36. Tocci, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 34. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 118. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato al sensi del precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.
1. 35. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Fluvi, Tocci, Cennamo, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.


Pag. 32


Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e agli immobili ad uso residenziale da dismettere se acquisiti in opzione dai conduttori.
1. 145. Sergio Rossi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1. 37. Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1. 38. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1. 40. Pistone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1. 41. Buontempo.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1. 119. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1. 144. Sergio Rossi.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.
**1. 42. Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.
**1. 43. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.
**1. 120. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.


Pag. 33


Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.
*1. 44. Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tocci, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.
*1. 45. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.
*1. 46. Pistone.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.
*1. 121. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Coloro che non hanno aderito all'offerta in opzione da parte degli enti interessati alla cartolarizzazione, recante un prezzo di offerta riferito ai valori di mercato del 2003, possono, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esercitare il loro diritto.
1. 48. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono da considerarsi altresì valide tutte le adesioni alle opzioni di acquisto che non sono state inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno ma consegnate a mano all'ente e che siano state da questo regolarmente ricevute e protocollate entro il 31 ottobre 2001.
1. 49. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I benefici previsti per la vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione con le modalità di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono estesi anche ai conduttori degli immobili classificati di pregio.
1. 104. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari considerate di pregio che acquistano a mezzo di mandato collettivo o di cooperative di inquilini costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano gli sconti secondo i coefficienti in vigore ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della medesima legge n. 410 del 2001.
1. 151. Berruti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.
*1. 71. Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.


Pag. 34

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.
*1. 125. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in Gazzetta Ufficiale, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno, se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.
**1. 62. Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in Gazzetta Ufficiale, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno, se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.
**1. 122. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini,
1. 141. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
1. 126. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.
*1. 74. Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,


Pag. 35

abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.
*1. 75. Pistone, Benvenuto, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Tocci, Fluvi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.
*1. 127. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.388,14 euro, come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, calcolato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
1. 106. Mereu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.000 euro, fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, determinato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 102. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.


Pag. 36


Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. I benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono riconosciuti ai conduttori di alloggi adibiti ad uso civile residenziale, di proprietà del Ministero della difesa e fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, purché titolari di un reddito annuo lordo del proprio nucleo familiare non eccedente 35.388,14 euro, così come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537.
1. 150. Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) sono condotti da utenti che non sono in condizione di esercitare il diritto di opzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 101. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c-bis) sono occupati da conduttori che abbiano compiuto sessant'anni, o siano portatori di handicap, o abbiano portatori di handicap con loro residenti, o da vedove, ovvero da conduttori le cui condizioni economiche non consentano l'acquisto dell'alloggio.
1. 148. Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il prezzo di offerta ai conduttori degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato al momento dell'offerta in opzione sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Pag. 37


2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 100. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: «nove anni» con le seguenti: «quindici anni».
**1. 57. Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: «nove anni» con le seguenti: «quindici anni».
**1. 58. Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: «nove anni» con le seguenti: «quindici anni».
**1. 59. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: «nove anni» con le seguenti: «quindici anni».
**1. 123. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: «nove anni» con le seguenti: «dodici anni».
*1. 60. Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: «nove anni» con le seguenti: «dodici anni».
*1. 61. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: «nove anni» con le seguenti: «dodici anni».
*1. 124. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le


Pag. 38

unità immobiliari occupate da conduttori ultrassessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 103. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrassessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni».
1. 105. Mereu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto».
*1. 50. (nuova formulazione) Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della


Pag. 39

sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto».
*1. 129. (nuova formulazione) Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà».
**1. 51. Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà».
**1. 52. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà».
**1. 53. Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà».
**1. 128. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.


Pag. 40


Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le condizioni di cui al presente comma si applicano anche ai conduttori di alloggi di proprietà del Ministero della difesa, di cui alla legge n. 497 del 1978, che abbiano compiuto l'età di sessant'anni, le cui unità immobiliari siano oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
1. 149. Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni».
*1. 54. Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni».
*1. 55. Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni».
*1. 56. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni».
*1. 130. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è soppresso;
b) il secondo periodo del comma 20 è soppresso.
1. 152. Berruti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire


Pag. 41

le parole: «Per i medesimi immobili» con le seguenti: «In ogni caso, anche per gli immobili di pregio,».
**1. 79. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: «Per i medesimi immobili» con le seguenti: «In ogni caso, anche per gli immobili di pregio,».
**1. 131. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro».
*1. 80. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro».
*1. 132. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
**1. 63. Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
**1. 133. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
**1. 138. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali


Pag. 42

sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile».
*1. 64. Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile».
*1. 134. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».
**1. 82. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».
**1. 136. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».
*1. 65. Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.


Pag. 43


Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».
*1. 66. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».
*1. 67. Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».
*1. 135. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che hanno un valore unitario medio di mercato superiore del 70 per cento rispetto al valore unitario medio di mercato rilevato nella zona omogenea in cui insiste l'immobile stesso».
1. 107. Mereu, Filippo Maria Drago.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile».
1. 68. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali hanno diritto ad acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni previste dai commi 3 e 3-bis».
1. 140. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge


Pag. 44

23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis».
*1. 85. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis».
*1. 137. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: «, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,».
**1. 69. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: «, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,».
**1. 70. Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: «, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,».
**1. 139. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantancinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni».

Art. 1-ter. (Immobili di pregio). - 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario


Pag. 45

medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti».
*1. 01. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Cennamo, Fluvi, Tocci, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantancinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni».

Art. 1-ter. (Immobili di pregio). - 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti».
*1. 010. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantancinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto


Pag. 46

il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni».
1. 02. Tocci, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Nell'ambito delle procedure di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, limitatamente agli immobili ad uso residenziale non di pregio non ancora venduti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, o per i quali, alla predetta data, le procedure di vendita non siano giunte ad uno stato avanzato, con i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono stabilite le modalità e le condizioni per consentire agli occupanti senza titolo ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di regolarizzare, previa istanza da presentare nel termine di decadenza stabilito con i predetti decreti, la propria posizione. La regolarizzazione è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di enti pubblici, al pagamento delle indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 9 dicembre 1988, n. 431, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti ed al pagamento delle relative spese legali. Nei confronti di tali soggetti, in caso di vendita, non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1.
2. Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato.
1. 011. Mauro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatizzati). - 1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione dl continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.»

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti, le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento, nella misura del 19 per cento, delle aliquote che risultano inferiori a tale misura, relative alla disciplina tributaria dei redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:


Pag. 47


a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 08. Cento, Pistone, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Gli enti e le casse di previdenza privatizzati godono dei benefici fiscali previsti all'articolo 3 della legge n. 80 del 2003 solo nel caso in cui applicano agli inquilini i canoni concordati previsti dalla legge n. 431 del 1998.
1. 09. Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati.
1. 012. Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati che godono dei benefici fiscali previsti dall'articolo 3 della legge n. 80 del 2003.
1. 013. Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.