Allegato A
Seduta n. 445 del 25/3/2004


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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIE DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI IMMOBILI PUBBLICI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE (4738)

(A.C. 4738 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.
*1. 26. Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.
*1. 114. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.
*1. 74. Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1,


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2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.
*1. 75. Pistone, Benvenuto, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Tocci, Fluvi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.
*1. 127. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatizzati). - 1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione dl continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.»

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti, le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento, nella misura del 19 per cento, delle aliquote che risultano inferiori a tale misura, relative alla disciplina tributaria dei redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;


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b)
articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c)
articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 08. Cento, Pistone, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Gli enti e le casse di previdenza privatizzati godono dei benefici fiscali previsti all'articolo 3 della legge n. 80 del 2003 solo nel caso in cui applicano agli inquilini i canoni concordati previsti dalla legge n. 431 del 1998.
1. 09. Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati.
1. 012. Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati che godono dei benefici fiscali previsti dall'articolo 3 della legge n. 80 del 2003.
1. 013. Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.