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vedente è esclusivamente subordinato all'esistenza di un centralino telefonico per il quale le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore prescindendo, pertanto, dalla previsione in organico di tale qualifica professionale;
personale di ruolo e non di ruolo di Educazione musicale nelle scuole medie, ove provvisto del diploma specifico;
la legge n. 113 del 1985 prevede il collocamento di centralinisti telefonici non vedenti;
la normativa in oggetto impone ai datori di lavoro pubblici di comunicare l'avvenuta installazione di un centralino con caratteristiche tali da comportare l'assunzione di un centralinista non vedente e di occuparlo anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, entro 6 mesi dall'insorgenza dell'obbligo;
nella nota 313/04.02 del 4 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata all'Unione Italiana Ciechi di Palermo, per analoga fattispecie, il Ministero conferma che l'obbligo di assunzione del centralinista non
sono state esperite tutte le procedure per la copertura dei n. 32 posti scoperti presso l'Università degli Studi di Palermo e dei n. 18 posti presso altrettanti Istituti Scolastici di Palermo per i lavoratori iscritti nella graduatoria «centralinisti telefonici non vedenti» relativa all'anno 2002;
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha rigettato l'istanza di annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione e di sospensiva relativi all'avviamento al lavoro di n. 32 centralinisti telefonici ciechi ex lege 113/85 -:
quali provvedimenti intenda assumere il Ministro per l'applicazione delle norme legislative di settore, in modo da dar corso all'avviamento al lavoro dei 50 centralinisti ciechi presso l'Università degli Studi e gli Istituti Scolastici di Palermo.
(2-01128)«Nicolosi, Boato».
la Scuola Media Statale Don Milani (oggi Don Milani-Colombo), come scuola media sperimentale integrata a tempo pieno, costituisce da 28 anni, nell'ambito del territorio della città di Genova, una risorsa per tutto il sistema formativo e un punto di riferimento per l'innovazione didattica a livello nazionale;
la Scuola Media Statale Don Milani è stata ed è presente in convegni a carattere nazionale ed internazionale soprattutto in ambito informatico; svolge in proprio e coordina attività di formazione, aggiornamento e sperimentazione per reti nazionali e locali di istituzioni scolastiche; partecipa con i propri docenti ad attività di formazione e ricerca con istituzioni esterne quali il CNR, ISEF, Università (facoltà di matematica), SSIS, eccetera;
la qualità della proposta formativa e la capacità di svolgere ricerca-azione sono state poste al servizio di un progetto di integrazione sociale e culturale che da un lato anticipa scenari per tutto il tessuto formativo nazionale e dall'altro ha comportato e comporta dei costi che, in questo caso, si sono tradotti in una dotazione organica aggiuntiva rispetto allo standard del tempo prolungato, consistente in 6 cattedre di Educazione fisica, 2 cattedre e 9 ore di Educazione artistica e 1 cattedra e 9 ore di Educazione musicale, su un totale di 15 classi;
il fatto che mancheranno, dal prossimo anno, le risorse necessarie per l'organico aggiuntivo per le scuole medie a tempo pieno, come da notizie di stampa, comporterà inevitabilmente la chiusura di fatto di questa esperienza, smantellando strutture di lavoro collegiali assestate, disperdendo professionalità ed eliminando un'esperienza sociale e culturale straordinariamente efficace -:
cosa intenda fare per scongiurare il rischio della cancellazione della sperimentazione, unica nel suo genere, della Scuola Media Statale Don Milani.
(5-03014)
l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola media di 2o grado (istituti psicopedagogici) non è riconosciuto da una classe di concorso determinata;
ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il conferimento delle supplenze di strumento musicale negli Istituti magistrali viene attribuito in favore di
l'interpretazione della norma, a giudizio dell'interrogante, individua in prima istanza come destinatari di contratto per questa tipologia di docenza i docenti di educazione musicale nella scuola media, classe di concorso A032;
lo stesso ministero, con nota n. 16237 del 1o ottobre 2001 e con nota n. 5035 del 13 marzo 2003, ha dichiarato che il sistema di cui alla legge 270/82 sarebbe rimasto fermo anche nei confronti degli Istituti che hanno preso il posto dei Magistrali e ciò all'evidente fine di evitare comportamenti difformi da parte dei C.S.A. provinciali;
ciò nonostante il C.S.A. di Catania ha costantemente, negli anni, disposto l'assegnazione delle supplenze in parola facendo unico riferimento agli insegnanti inclusi nella graduatoria A031 «Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria e di Secondo grado» violando, secondo l'interrogante, apertamente la normativa di legge e le indicazioni ministeriali di cui sopra;
i docenti della classe A031 inclusi nella predetta graduatoria hanno un punteggio inferiore a quello posseduto da molti insegnanti della classe di concorso A032 «Educazione musicale nella scuola media»;
l'operato del C.S.A. sta generando un ampio e diffuso contenzioso con l'amministrazione -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare le necessarie iniziative di controllo presso il C.S.A. di Catania e gli altri C.S.A. provinciali che attuano questi comportamenti difformi dalla normativa al fine di evitare un rilevante danno economico all'amministrazione.
(4-09462)
risulta all'interrogante che nella quasi totalità degli Istituti Superiori della Provincia di Macerata, dove viene deliberata dagli Organi Collegiali la contrazione dell'orario scolastico a 50 minuti PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE (articolo 26 comma 8 CCNL vigente), legate all'inconciliabilità degli orari dei servizi di trasporto pubblico alla predisposizione di una struttura oraria di 60 minuti, i Dirigenti Scolastici si ostinano ad imporre arbitrariamente agli insegnanti il recupero dell'orario;
ciò accade a partire dall'introduzione dell'autonomia scolastica, nonostante un orientamento giurisprudenziale contrario (vedi ad es. sentenza Tribunale di Reggio Emilia del 10/10/2002) e nonostante una diversa prassi seguita per un ventennio dai «vecchi» Provveditori agli Studi in presenza degli stessi presupposti di fatto (orario dei trasporti) e di diritto di prima (Circ. Ministeriale n. 243 del 22/09/1979 e n. 192 del 03/07/1980), per altro richiamati e ribaditi anche dal vigente contratto collettivo nazionale degli insegnanti come uniche cause di esclusione dell'obbligo di recupero orario -:
se il ministro intenda chiarire il significato e la portata generale delle citate circolari attraverso direttive precise che sgomberino il campo dall'ambiguità rendendo possibile una loro applicazione uniforme su tutto il territorio della Repubblica anche da parte dei Dirigenti Scolastici in regime di «autonomia» al fine di non creare disparità di trattamento fra docenti operanti in diverse scuole.
(4-09467)