Allegato A
Seduta n. 442 del 22/3/2004


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PROGETTI DI LEGGE: MOLINARI; COLA; PERETTI; GAMBINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; POLLEDRI E RODEGHIERO; BUONTEMPO: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELLE DISCOTECHE E DELLE SALE DA BALLO (566-592-1155-3068-4180-4341-4421)

(A.C 566 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 disciplina gli orari di esercizio di un'attività commerciale e che tale materia non rientra nelle competenze della legislazione statale, come definita all'articolo 117 della Costituzione;
il comma 1 dell'articolo si spinge addirittura a disciplinare la fissazione di orari rigidi per tutto il territorio nazionale, senza tener conto delle specificità delle diverse esigenze e delle diverse caratteristiche di ogni singola realtà territoriale;
che la proposta di legge si spinge sino a disciplinare i requisiti per rilascio della licenza, con manifesta lesione di altre competenze esclusive delle regioni;
che tale forma di dirigismo statale lede profondamente le prerogative costituzionali delle regioni e limita irragionevolmente la libertà d'impresa tutelata dall'articolo 41 della Costituzione;
che la pianificazione statale delle attività economiche non ha cittadinanza in alcun moderno ordinamento democratico;
che le finalità di tutela della salute possono ottenersi per altre vie costituzionalmente corrette e assai più efficaci nell'esperienza pratica;

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 566 ed abbinati.
n. 1. Montecchi, Gambini, Leoni, Ruzzante, Grillini, Carli, Benvenuto, Amici, Bielli, Caldarola, Marone, Pollastrini, Sabattini, Soda, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Mascia.

La Camera:
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame, che disciplina l'attività delle discoteche e delle sale da ballo, introduce nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) un nuovo articolo il 68-bis con il quale viene stabilito un limite orario - le ore 3 antimeridiane - entro il quale le attività musicali e di intrattenimento debbano cessare, prevedendo altresì che queste non possano comunque riprendere nelle otto ore successive, benché i soggetti già presenti nei locali possano rimanervi;
a tali disposizioni sono previste inoltre deroghe per i mesi estivi (l'orario limite slitta dalle 3 alle 4 di mattina), per


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le festività di capodanno, ferragosto e carnevale (nessun limite orario), come anche per le isole nelle quali sia interdetta la circolazione di automezzi privati;
tale normativa appare lesiva del sistema delle autonomie e della relativa ripartizione delle competenze così come è stato delineato, a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione dall'articolo 117, con il quale la materia «attività produttive» è stata demandata alla competenza regionale. Essa infatti concerne in modo significativo il commercio e il turismo e pertanto deve essere regolata con legge regionale, anche al fine di non alimentare un ulteriore contenzioso tra Stato e regioni. Se nelle materie di legislazione concorrente la regione deve muoversi entro il quadro definito dai principi fondamentali dettati dallo Stato o comunque desumibili dalla legislazione statale, nelle materie di cui all'articolo 117, comma 4 della Costituzione, la potestà legislativa regionale si può estendere anche alla determinazione dei principi fondamentali. Nel caso della legislazione concorrente la riserva alla regione impedisce quindi allo Stato di porre una disciplina di dettaglio, mentre nel caso della potestà legislativa residuale è invece precluso qualsiasi intervento legislativo statale;

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 566 ed abbinati.
n. 2. Bressa, Fistarol, Sinisi.