Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 440 del 17/3/2004
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(Discussione - Doc. IV-ter, n. 4-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 4-A).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bielli.

VALTER BIELLI, Relatore. Signor Presidente, colleghi, tralascerò le premesse rispetto all'oggetto in questione ed entrerò subito nel merito, affinché si possa decidere in tempi relativamente brevi.
Il procedimento a carico del deputato Sgarbi è iniziato in seguito ad una denuncia-querela del dottor Piercamillo Davigo, perché, in concorso con altri, il deputato Sgarbi rendeva dichiarazioni gravemente offensive della reputazione dello stesso dottor Davigo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, in particolare esponendo, durante la sigla della trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani, un disegno raffigurante due maiali vestiti da magistrati con tocco, toga, un coltello e un grembiule sporco di sangue, e commentando ironicamente, rivolto ad un personaggio presente alla trasmissione, il signor Martinez: «È tua la copertina? Ti volevi riferire ai magistrati di Venezia?».
Tralascio ulteriori passaggi; tuttavia, devo fare riferimento almeno ad altre dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi, perché ad un certo punto egli ha accreditato, durante questo dialogo tra il conduttore e l'ospite, che fosse stato il dottor Davigo stesso ad aver «mandato» il maresciallo della Guardia di finanza Scaletta Salvatore (distaccato presso la procura della Repubblica di Milano ed alle dirette dipendenze del sostituto procuratore Davigo) ad interrogare il finanziere Pier Francesco Pacini Battaglia al precipuo scopo di «fargli dire» che Taormina era legato a clan camorristici e dunque al fine di «incastrarlo», in base ad una precisa metodologia che era quella di far rivelare al confidente Pacini Battaglia, attraverso l'attività di indagine di un maresciallo della Guardia di finanza, che l'avvocato Taormina era collegato a capi di camorra e così provocando un'indagine per reati di mafia a carico di quest'ultimo. Con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati.
Questi sono i fatti oggettivi. La collega incaricata di riferire in Giunta su questo atto aveva motivato l'insindacabilità delle opinioni dell'onorevole Sgarbi sulla base di un preteso diritto del parlamentare di rivolgere invettive e censure all'operato della magistratura, per il solo fatto di essere un parlamentare e per il solo fatto che il destinatario della critica è un esponente della magistratura, giacché l'attività


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giurisdizionale sarebbe di per sé di pubblico interesse e, dunque, oggetto di possibile se non di doveroso scrutinio da parte dei membri del Parlamento.
Al di là della plausibilità di questa impostazione sul piano generale, vorrei però osservare - come hanno fatto anche numerosi altri componenti di questa Camera in occasione del relativo dibattito - che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione prevede una garanzia della funzione e non della persona che la ricopre. Dal canto suo, l'articolo 3, primo comma, della legge n. 140 del 2003 prevede che siano insindacabili gli atti parlamentari tipici e quegli atti di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica, anche se espletati fuori dalle formali sedi parlamentari, purché connessi con la funzione.
Vorrei rilevare anche che, rispetto a questo tema, la Corte costituzionale si è più volte espressa, rivendicando la necessità che vi sia una connessione con la funzione parlamentare. Da questo punto di vista, credo che, nell'ambito dei conflitti di attribuzione, la Camera abbia conquistato un primato: infatti, ormai, perdiamo sempre! Ecco perché credo che sarebbe opportuno riflettere anche sul parere espresso in materia dalla Corte costituzionale.
Vorrei aggiungere, infine...

PRESIDENTE. Onorevole Bielli, si avvii a concludere.

VALTER BIELLI, Relatore. Concludo, signor Presidente. Vorrei aggiungere che anche nella giurisdizione europea è emerso qualcosa di nuovo, poiché su una vicenda precedente, riguardante l'onorevole Sgarbi ed il dottor Cordova, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che noi utilizziamo un'applicazione troppo estensiva di quelle che dovrebbero essere le prerogative parlamentari.
Per tutte queste motivazioni, credo che le attività svolte dall'onorevole Sgarbi e le frasi che sono state pronunciate in quell'occasione non possano ricadere nelle prerogative previste dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, premetto che, coerentemente con la posizione già espressa in Giunta, il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo è orientato a pronunciarsi anche in Assemblea per l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Previti. In tal modo, diamo un'ulteriore dimostrazione dell'assenza di pregiudizio, di parzialità e di faziosità nel nostro atteggiamento quando siamo chiamati ad esprimerci su questi temi.
Sulla base di tale atteggiamento e di tali premesse, esprimeremo, invece, un voto contrario all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi, per le ragioni che il relatore ha già illustrato (non mi dilungherò sugli elementi testuali, ed anche piuttosto scurrili, poiché tutti i colleghi possono trovarli riportati nella relazione del collega Bielli).
Si tratta di una vicenda che si inscrive nel cospicuo filone degli Sgarbi quotidiani, che nulla ha a che fare con la funzione parlamentare, come il caso specifico conferma e dimostra: essa si sottrae sia alla ratio dell'articolo 68 della Costituzione sia alla specificazione che della garanzia costituzionale abbiamo dato con legge n. 140 del 2003 sia, ancora, ai parametri giurisprudenziali fissati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (con il richiamo al principio di proporzionalità).
Dunque, mentre confermiamo che esprimeremo voto favorevole alla proposta di insindacabilità per quanto riguarda il caso Previti, siamo e restiamo di contrario avviso sugli altri due casi concernenti Dell'Utri e Sgarbi.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

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