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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per il relatore, cinque minuti per il richiamo al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.
PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di due procedimenti civili nei confronti del deputato Previti (Doc. IV-quater, n. 102).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti concernono opinioni espresse dal deputato Previti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il presidente della Giunta per le autorizzazioni, onorevole Siniscalchi, relatore.
VINCENZO SINISCALCHI, Relatore. Onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Cesare Previti in relazione ad un procedimento civile da lui stesso avviato presso il tribunale di Roma nei confronti dell'onorevole Filippo Mancuso, il quale, costituendosi nel giudizio, lo ha anche riconvenuto; e in relazione a un nuovo procedimento civile intentato dal secondo nei confronti del primo.
L'onorevole Filippo Mancuso si duole nell'azione riconvenzionale e, nel nuovo atto di citazione, sostanzialmente di due affermazioni: la prima è quella per cui
egli, vistasi sbarrata la strada dell'elezione a giudice costituzionale nell'aprile del 2002, avrebbe tentato di far eleggere in quota al centrodestra il proprio nipote; la seconda è quella di aver abbandonato il gruppo parlamentare di Forza Italia in ragione dell'arbitraria intromissione dell'onorevole Previti nell'individuazione del candidato che lo schieramento di centrodestra avrebbe dovuto proporre per l'elezione a giudice costituzionale. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, nell'atto di citazione il deputato Filippo Mancuso sottolinea che le dichiarazioni lesive della sua reputazione sarebbero state rese in due occasioni: in un'intervista rilasciata dal deputato Previti in data 22 ottobre 2002 all'emittente radiofonica romana RTL, nella quale egli ha affermato che l'onorevole Filippo Mancuso sarebbe rimasto nel gruppo di Forza Italia quale «amico schierato dalla nostra parte se il nipote fosse andato a fare il giudice costituzionale»; e poi, in un'intervista rilasciata a uno speciale andato in onda il 28 aprile 2003 sul telegiornale di Retequattro in cui il deputato Previti avrebbe ribadito che il deputato Filippo Mancuso si sarebbe espresso «certamente in senso opposto se Berlusconi, anziché candidare il professor Vaccarella alla Corte costituzionale, avesse candidato il professor Serio, peraltro degnissima persona, nipote dello stesso Filippo Mancuso, questo io lo dico non perché lo deduco, lo dico perché lo ha detto Filippo Mancuso a caldo, tutta la furente reazione di Filippo Mancuso sulla quale innesta questi sospetti, queste situazioni (...) nasce e finisce su questo punto qui: Mancuso avrebbe detto l'esatto contrario se il professor Serio fosse stato candidato alla Corte costituzionale».
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 25 febbraio 2004. All'unanimità dei componenti intervenuti è risultato chiaro che la vicenda da cui scaturiscono i procedimenti civili è la medesima su cui già la Giunta e la Camera dei deputati si sono pronunciate, rispettivamente, il 15 ottobre e il 13 novembre 2003.
Come si ricorderà, in quell'occasione si ebbe modo di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di affermazioni pretesamente offensive rivolte dall'onorevole Mancuso all'onorevole Previti, proprio in relazione alla vicenda dell'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune il 24 aprile 2002, di due giudici costituzionali. È altresì noto che - dopo alterne vicende - il candidato prospettato per la carica dallo schieramento di centrodestra fu il professor Romano Vaccarella e non, come per numerosi precedenti scrutini era stato, lo stesso onorevole Mancuso.
Orbene, è apparso all'unanime avviso della Giunta che le ragioni per cui fu dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Mancuso nella stessa maniera oggi assistono una valutazione conforme in favore dell'onorevole Previti. Ciò sia relazione allo stretto ambito parlamentare della vicenda considerata, sia in relazione all'intenzione soggettiva dei protagonisti dei fatti. Si è ritenuto comunque utile allegare alla relazione scritta il testo del documento IV-quater, n. 92, nonché l'estratto del resoconto stenografico dell'Assemblea del 13 novembre 2003, per i quali rinvio all'allegato alla relazione scritta.
Per questi motivi, la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto dei procedimenti unitariamente considerati costituiscono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
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