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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, per prima cosa, se mi è consentito, intendo aggiungere la mia firma alle questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Leoni n. 1 e Burtone n. 2.
In secondo luogo, per non dilungarmi eccessivamente, richiamo i contenuti degli interventi testé svolti dal collega Battaglia, in sede di illustrazione della prima questione pregiudiziale, e dal collega Bressa, in sede di illustrazione della seconda. Molte argomentazioni che anche il collega Battaglia ha svolto nel corso del suo intervento, qualora non venissero approvate le pregiudiziali - ma io mi auguro che accada il contrario -, saranno riproposte ed approfondite in sede di merito, allorquando passeremo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.
Sia pure molto sinteticamente, ritengo opportuno ricordare che, comunque, vi sono fortissimi dubbi in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione già per quanto riguarda il testo originario del decreto-legge e, soprattutto, che si palesano pesanti dubbi di costituzionalità sotto il profilo del rispetto dell'articolo 117, comma 3, del nuovo titolo V della Costituzione.
Più specificamente, la normativa contenuta nel decreto-legge appare lesiva del sistema delle autonomie e della ripartizione delle competenze delineata dal citato articolo della Costituzione, che include la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente, mentre il testo del decreto-legge, da un lato, non prevede alcuna forma di partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano alla determinazione dei programmi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, e, dall'altro, richiede la semplice consultazione della Conferenza Stato-regioni nell'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1.
Per tale motivo, a noi pare assolutamente evidente l'esistenza di un pesante vizio di costituzionalità per palese violazione del disposto dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione causata dalla lesione delle competenze delle regioni e delle province autonome.
Inoltre, anche a me, come al collega Bressa, pare evidente il carattere di estraneità e di assoluta eterogeneità che caratterizza le disposizioni contenute negli articoli successivi al 3, introdotti, in sede di conversione, dal Senato.
Una questione di costituzionalità assolutamente evidente ictu oculi è quella che concerne, in particolare, l'articolo 3-bis introdotto dal Senato.
L'articolo 3-bis, nel far salve le procedure contrattuali relative alla privatizzazione delle farmacie comunali che siano state concluse con l'aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2003, risulta palesemente incompatibile con il limite di contenuto dei decreti-legge previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e) della legge n. 400 del 1988 il quale, in notazione delle disposizioni dell'articolo 136 della Costituzione, stabilisce che il Governo non può, mediante decreto-legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
Il collega Bressa, che aveva più tempo a disposizione, ha sviluppato in modo ampio questo palese vizio di incostituzionalità, facendo riferimento anche ai poteri in materia del Presidente della Repubblica (cui faccio anch'io un accenno prudente e rispettoso), ma, al di là delle successive determinazioni del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge, se l'Assemblea non accogliesse queste pregiudiziali di costituzionalità, si profilerebbe
un nuovo ricorso alla Corte costituzionale che, con assoluta evidenza, ha tutte le possibilità di essere accolto.
Per questo, invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sulle due pregiudiziali di costituzionalità.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.
TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, anche i deputati di Rifondazione comunista si associano alle due questioni pregiudiziali a prima firma degli onorevoli Leoni e Burtone.
Credo che per dar conto della contrarietà delle opposizioni al passaggio all'esame di questo provvedimento sarebbe sufficiente leggere i pareri della I Commissione permanente e del Comitato per la legislazione, che mettono in evidenza una serie di anomalie presenti in questo decreto-legge, soprattutto rispetto agli articoli aggiunti al Senato.
In particolare, credo vada sottolineato come questo decreto-legge sia stato alterato nei suoi contenuti, tanto che l'oggetto del provvedimento su cui oggi discutiamo non corrisponde più al titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione.
Oltre a tali temi, qui si parla della privatizzazione delle farmacie comunali, del contratto di formazione lavoro per i medici specializzandi e della privacy negli ambulatori medici. Si tratta, dunque, di diversi temi che rendono del tutto eterogeneo il contenuto di questo decreto-legge, ma che sicuramente mettono in evidenza aspetti di incostituzionalità, già ben sottolineati dal collega Battaglia per quanto riguarda la questione degli specializzandi.
Vorrei rilevare tre aspetti a mio avviso particolarmente importanti. Il primo riguarda il carattere eterogeneo dei contenuti del decreto-leggge. Il secondo concerne la mancanza, per molti argomenti trattati, dei requisiti di necessità ed urgenza che legittimano il ricorso al decreto-legge. Il terzo aspetto attiene alle farmacie comunali. Una sentenza della Corte ha dichiarato illegittima una serie di provvedimenti adottati in tal senso; oggi, con questo decreto-legge si vorrebbero far salvi gli effetti di queste procedure, già dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale.
Per quanto riguarda, invece, il contratto di formazione specialistica per i medici in corso di specializzazione, è un argomento che anche i colleghi più disattenti e più lontani da questa problematica conoscono bene. Infatti, moltissime volte siamo intervenuti durante la discussione sia delle ultime leggi finanziarie sia di provvedimenti ad hoc. Ne parleremo più approfonditamente quando affronteremo l'articolo 3-ter.
Credo però che non sfugga a nessuno il fatto che qui ci troviamo di fronte, non solo ad uno scippo compiuto a danno dei diritti acquisiti degli specializzandi, ma soprattutto a un tentativo di rendere nulla, tramite questo decreto-legge, la norma che riguarda il contratto di formazione e lavoro dei medici specializzandi, ledendo i loro diritti. Per questo, ritenendo che non si possa e non si debba procedere all'esame di questo decreto-legge, anche Rifondazione comunista si associa alla richiesta di pronunciarsi a favore della illegittimità costituzionale del provvedimento in questione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Minoli Rota. Ne ha facoltà.
FABIO STEFANO MINOLI ROTA, Relatore. Signor Presidente, il Governo, durante l'esame del decreto-legge al Senato, ha introdotto nell'articolato importanti passaggi utili alla sanità del nostro paese. Tra questi sicuramente c'è l'articolo 3-ter, proprio quello che riguarda il contratto di formazione e lavoro dei medici specializzandi. Con questo articolo finalmente si è arrivati ad assicurare a questa categoria di medici, indispensabile per il buon funzionamento delle aziende ospedaliere del sistema sanitario in generale, la possibilità
di avere un contratto, superando la figura semplicistica e scolastica delle borse di studio, presentata dal 1991 in modo costante e continuo nel nostro paese come unica soluzione per assicurare il contributo e il salario a questi giovani medici. Oggi, con l'articolo 3-ter, gli specializzandi possono ottenere una legittimità più ampia e un riconoscimento professionale. Inoltre, con riferimento alla dotazione finanziaria, il Governo, dimostrando sensibilità, si è impegnato ad aumentare i 36 milioni di euro che già erano previsti - un impegno per il momento solo verbale, che però sta per essere definito alla Camera con la presentazione di un ordine del giorno -, versando ulteriori 17 milioni di euro a favore del contratto degli specializzandi. Tale contratto speciale, quindi, viene dotato di una copertura finanziaria totale di circa 100 miliardi di vecchie lire.
Per quanto riguarda l'altro aspetto che è stato sollevato nelle questioni pregiudiziali, quello che riguarda le farmacie, devo sottolineare che, con l'articolo 3-bis, vi è la volontà di migliorare lo stato della pubblica amministrazione. Infatti, sono circa venti i comuni che in questo momento sono direttamente coinvolti dalla sentenza della Corte costituzionale, che è stata citata dei colleghi che mi hanno preceduto, e questa situazione creerebbe gravissimi problemi di bilancio delle amministrazioni comunali.
Peraltro, a questa condizione di buona amministrazione, se ne aggiunge un'altra di tenore giuridico: infatti, è da segnalare che il diritto internazionale e, per l'esattezza, quello comunitario viene ad avere una funzione superiore rispetto all'ordinamento interno. Con l'articolo 3-bis, si scongiura una grave violazione del diritto comunitario da parte del nostro paese. Infatti, come è ben noto, il diritto comunitario prevale sulle norme contrastanti degli Stati membri, comprese anche quelle di rango costituzionale.
Occorre, peraltro, ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato determina l'insorgenza di un diritto al risarcimento del danno da parte del soggetto leso.
Queste mi sembrano motivazioni obiettivamente oggettive, che mi spingono a chiedere all'Assemblea di esprimere un voto contrario sulle questioni pregiudiziali in esame.
PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 15,55.
La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 15,55.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Leoni ed altri n. 1 e Burtone ed altri n. 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni) (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione comunista e di deputati del gruppo Misto. Alcuni deputati gridano: «Elezioni!» «Elezioni!»).
(Presenti 417
Votanti 416
Astenuti 1
Maggioranza 209
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 207).
MAURA COSSUTTA. A casa!
EUGENIO DUCA. Andate a casa!
PRESIDENTE. Prendo atto che gli onorevoli Tucci, Ascierto, Volontè e Brusco non sono riusciti ad esprimere il proprio voto. Prendo altresì atto che gli onorevoli
Pinotti e Bolognesi non sono riuscite ad esprimere il proprio voto ed avrebbero voluto esprimerne uno favorevole.
Prendo infine atto che gli onorevoli Garagnani e Santulli hanno espresso erroneamente un voto favorevole, mentre avrebbero voluto esprimerne uno contrario (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
GIUSEPPE PETRELLA. A casa!
PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dell'approvazione delle questioni pregiudiziali presentate, il disegno di legge n.4761, di conversione del decreto-legge n. 10 del 2004, deve intendersi respinto.
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