![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Jole Santelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Bonito 3-02553 (vedi l'allegato A - Interpellanza ed interrogazioni sezione 2).
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che nei confronti della dottoressa Clotilde Renna, in data 21 maggio 2003, è stata esercitata l'azione disciplinare da parte del procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione. Nei confronti della dottoressa Renna sono state inoltre dichiarate, dapprima, la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio e, successivamente, la decadenza dall'impiego.
In merito al concorso per uditore giudiziario citato, si rappresenta che il TAR del Lazio, nel giudizio instaurato da un gruppo di candidati, in data 25 settembre 2003, ha pronunciato in camera di consiglio un'ordinanza con la quale ha disposto l'acquisizione di elementi istruttori demandandone l'esecuzione all'ispettorato generale del Ministero della giustizia. Inoltre, il tribunale ha ritenuto utile acquisire dal Consiglio superiore della magistratura elementi documentali e chiarimenti. L'ispettorato ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche sia mediante audizione dei commissari componenti la commissione sia mediante acquisizione di copia degli atti inerenti il concorso. Nella successiva camera di consiglio del 10 dicembre 2003, il TAR ha pronunciato un'ordinanza con cui ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato dai ricorrenti, in quanto la procedura concorsuale alla quale il ricorso si riferisce non appare affetta da vizi di legittimità tali da far prevedere come probabile il suo futuro annullamento in sede di giudizio di merito. Il giudice amministrativo ha inoltre osservato che, alla stregua dell'articolata istruttoria disposta al di là della vicenda già nota, non sono emersi elementi specifici che depongano nel senso che quello citato dagli interroganti non sia stato un episodio circoscritto e che il comportamento della dottoressa Renna abbia determinato altre intromissioni o, comunque, altri illeciti o fuorvianti irregolarità nella valutazione degli elaborati. Il giudice amministrativo ha infine affermato che nel concorso in questione sono state rispettate le garanzie a presidio dell'anonimato.
Il ministero, allo stato, si è attestato ed adeguato a tali determinazioni.
PRESIDENTE. L'onorevole Bonito ha facoltà di replicare.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, posso ritenermi soddisfatto dalla risposta fornita dal Governo con una rapida annotazione.
È nota la polemica che accompagna l'azione del Consiglio superiore della magistratura, che viene ripetutamente accusato nell'ambito della giurisdizione domestica disciplinare (anche se si tratta della giurisdizione meno domestica esistente in Italia) di assumere troppo frequentemente posizioni favorevoli agli «inquisiti». In questo caso abbiamo avuto la dimostrazione del contrario, giacché un grave comportamento è stato sanzionato con la più grave delle sanzioni disciplinari, in quanto la dottoressa Renna è stata estromessa dall'ordine giudiziario e non è più magistrato di questa Repubblica.
Il fatto che noi avevamo denunciato, traendolo da notizie di stampa, ci appariva di inaudita gravità, giacché non è concepibile e ammissibile che chi si prepara ad esercitare la funzione altissima di magistrato della Repubblica, ovvero chi quelle funzioni già eserciti, possa adoperare mezzi truffaldini per aiutare sé o propri amici al fine del superamento di una prova concorsuale che, per serietà, deve garantire fiducia a tutti coloro che vi partecipano sulla scelta dei migliori.
Prendiamo atto della giusta severità e del giusto rigore utilizzato dal Consiglio superiore della magistratura e prendiamo altresì atto che un'altra istanza giurisdizionale, quella amministrativa, ha poi concluso i propri accertamenti giudiziari nel senso di preservare e riconoscere la regolarità della procedura di concorso a margine della quale è sorta la necessità di questo nostro atto di sindacato ispettivo.
![]() |
![]() |
![]() |