ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.